Deleghe e revoche sindacali. – Comparto Sicurezza. – Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria. – Anno 2022

07 Ottobre 2022

in riferimento alla nota GDAP 374803 di codesta direzione
generale, con la quale in parte si ribadiscono precedenti disposizioni
sulla materia e in parte ne vengono impartite nuove, la Fp Cgil chiede
di apportare con urgenza una serie di modifiche alla circolare in
oggetto, che crea palesemente una disparità di trattamento tra il
personale di Polizia Penitenziaria e quello di altre forze di Polizia e
del resto di tutto il pubblico impiego.
Ci si riferisce alla parte in cui vengono impartite nuove
disposizioni sulla validità delle revoche e delle deleghe presentate,
che non trovano fondamento nella normativa vigente, soprattutto
nella parte in cui viene sancito l’obbligo in capo al dirigente sindacale
che consegna la delega o la revoca al datore di lavoro di allegare una
copia del documento di identità del dipendente.
In primo luogo si evidenzia che, introdurre un obbligo sulla
consegna delle revoche e delle deleghe per l’anno in corso in un
momento in cui molte di esse sono state già consegnate ai datori di
lavoro, può creare senza dubbio confusione nella gestione della
procedura introdotta e nella rilevazione della validità delle stesse.

In secondo luogo, tale disposizione impone al dirigente
sindacale un obbligo non previsto che limita lo svolgimento del
mandato di rappresentanza per delega che gli è stato conferito dal
lavoratore.
Desta forti perplessità anche la disposizione che impone che,
in caso di presentazione delle deleghe o delle revoche tramite PEC, si
debba comunque procedere successivamente alla presentazione della
delega in originale. A tal proposito si ricorda che la PEC ha valore
legale e la conservazione del documento cartaceo inviato è una
opportunità riservata al mittente per avere la certezza della
opponibilità a terzi e quindi la consegna del documento in originale
non può essere un obbligo normativo.
Per quanto sopra esposto la FP CGIL ribadisce la necessità di
sospendere l’efficacia del provvedimento e procedere con urgenza ad
apportare le opportune modifiche.
In attesa di un urgente riscontro, si porgono distinti saluti

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