Dirigenza Penitenziaria, FP CGIL -Turni di reperibilità – Osservazioni alla nota circolare 19 settembre 2023 – richiesta liquidazione indennità di reperibilità

28 Settembre 2023

Al Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Presidente Giovanni Russo

Al Direttore generale del personale

Dott. Massimo Parisi

Al Direttore generale Detenuti e Trattamento

Dott. Gianfranco De Gesu

Epc

Ai dirigenti penitenziari

Dipartimento amministrazione penitenziaria

OGGETTO: Turni di reperibilità – Osservazioni alla nota circolare 19 settembre 2023 – richiesta liquidazione indennità di reperibilità.

Questa OS è più volte intervenuta sulla questione della regolamentazione e delle prerogative dei dirigenti penitenziari che dal 2016 sono stati chiamati a coprire turni notturni di reperibilità ed anche ad assicurare la propria collaborazione con onere di firma, a favore della Direzione generale Detenuti e Trattamento, oltre il proprio orario d’obbligo e senza percepire alcuna indennità ovvero diritto al recupero, attesa la perdurante vacanza contrattuale e la mancanza di una norma primaria che disciplini la fattispecie.

La questione non ha trovato, spiace dirlo, né ascolto né soluzione e, pertanto , siamo costretti ancora una volta a sollecitare un urgente intervento che riconosca anche ai dirigenti della carriera dei direttori penitenziari ogni istituto giuridico ed economico connesso all’espletamento del turno di servizio in presenza nelle giornate festive e prefestive e della reperibilità notturna.

La materia come noto, deve trovare regolamentazione nella specifica contrattazione che la dirigenza penitenziaria attende da quasi 20 anni.

Risulta tuttavia, che la Polizia di Stato, alla quale la categoria dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico è transitoriamente equiparata, attribuisce al proprio personale l’istituto della reperibilità attribuendo una specifica indennità per ogni turno programmato e non, oltre a riconoscere l’attività lavorativa svolta in caso di chiamata e la concessione di un turno di riposo compensativo .

Si ritiene pertanto che perdurando l’attuale situazione, in assenza di qualsivoglia disciplina, il dirigente penitenziario potrà legittimamente sottrarsi all’effettuazione del turno.

Si chiede pertanto di voler provvedere con tempestività al pagamento in favore dei dirigenti penitenziari dei turni di reperibilità anche con effetto retroattivo e la concessione di riposi compensativi non fruiti a seguito delle chiamate di servizio nei giorni di non presenza in Ufficio.

Tanto si chiede, a maggior ragione, a seguito dell’emanazione della circolare del 19 settembre scorso con cui i dirigenti del Corpo sono stati inseriti nella predetta turnazione.

Su tale scelta occorre preliminarmente osservare che, attesa la natura delle attività richieste al dirigente di turno, si sarebbe dovuta osservare una maggiore cautela per l’impatto che questo assetto determinerà anche in future decisioni.

Ed infatti il dirigente di Polizia Penitenziaria è un funzionario di polizia dotato della qualifica di PG e posto di norma al vertice di strutture gerarchicamente ordinate di suoi sottoposti con il compito di coordinare ed indirizzare il personale del CORPO in tutte le attività che afferiscono la sicurezza. Detto dirigente non potrebbe, per legge, adottare provvedimenti amministrativi afferenti la gestione della popolazione detenuta che normativamente sono di competenza dei dirigenti penitenziari.

Invece con l’inserimento di tali dirigenti anche queste attività saranno loro rimesse all’atto della copertura del turno festivo e prefestivo in presenza.

In questo modo si starebbe surrettiziamente introducendo il principio di fungibilità delle funzioni dirigenziali proprie del direttore dirigente penitenziario, i cui compiti declinati dalla legge, possono essere riassunti nella direzione delle articolazioni centrali e territoriali ed in particolare per gli interventi tesi a garantire il funzionamento delle strutture, ad assicurare il trattamento penitenziario, a salvaguardare ordine e sicurezza, garantire la tutela della salute delle persone private della libertà, coordinando e ed indirizzando il personale di polizia penitenziaria operante nelle articolazione centrali e periferiche, e coordinando le varie aree.

Ove fosse confermato che il dirigente di polizia penitenziaria può svolgere le suddette attività rendendolo intercambiabile col dirigente direttore penitenziario – con chiare conseguenze e ripercussioni in tutto il sistema penitenziario – saremmo di fronte a una violazione del quadro normativo di riferimento. Il dirigente di polizia penitenziaria, infatti, non può essere chiamato a svolgere le funzioni che invece sarebbe chiamato a svolgere all’atto della effettuazione del turno in presenza presso la Direzione generale Detenuti e Trattamento

Diverso il caso della reperibilità telefonica per i soli eventi critici, rispetto alla quale non si ravvisano preclusioni giuridiche rilevanti, trattandosi di attività meramente informativa di situazioni di emergenza a favore dei vertici dipartimentali.

La vicenda appare di grave momento, e non ci si può sottrarre dal contestare la reiterata inazione dei vertici dipartimentali succedutesi nel tempo, che si sono sottratti dal disciplinare con chiarezza compiti e responsabilità delle diverse dirigenze. Questa disposizione conferma la confusione che evidentemente si vuole continuare a mantenere ignorando i contenuti delle norme che disciplinano l’intero sistema dell’esecuzione penale.

Sia chiaro, tuttavia, che non è intendimento di questa OS intervenire per ostacolare l’impiego dei dirigenti di Polizia Penitenziaria avviati correttamente ad un percorso di crescita funzionale da tempo atteso: questa segnalazione persegue la più ampia finalità di tutela dei dirigenti tutti, che devono essere chiamati ad operare in un contesto chiaro di regole, per assicurare che i compiti loro assegnati siano coerenti con le responsabilità proprie del ruolo agito e senza sovrapposizioni.

Ciò detto, si reitera la richiesta di urgente avvio del tavolo negoziale per la dirigenza penitenziaria, unica sede istituzionale in cui anche questa materia potrà trovare la dovuta ed imprescindibile regolamentazione. Giova ricordare che sul punto Il Governo con ODG n. 1114 si è impegnato ad avviare “le trattative necessarie al fine di stipulare gli accordi sindacali previsti dall’art 23 com 5 decreto leg.tivo 63/2006 stanziando opportune ed adeguate risorse economiche” .

Si rimane in attesa di urgenti determinazioni con riserva di avviare ogni azione legale a tutela di tutti i dirigenti penitenziari!

Il coordinatore Nazionale della dirigenza penitenziaria

Carla Ciavarella

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