Corte dei conti – Risposta a nota su estensione Lavoro Agile

07 Ottobre 2025

Al Segretario generale Pres. Franco Massi

Al Vicesegretario generale Cons. Francesco Targia

Alla Dirigente generale Risorse Umane Dott.ssa Daniela Greco

Alla Dirigente Trattamento Giuridico Amm.vi Dott.ssa Pinuccia Montalto

e p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali

Al Personale della Corte dei conti

Oggetto: Lavoro agile – Estensione – Distanza oltre i 50 km.

A seguito del riscontro alla nota in oggetto, le scriventi OO.SS., apprendono con piacere che l’amministrazione abbia, finalmente chiarito che, per quanto concerne l’estensione delle giornate di lavoro agile, la prevalenza va calcolata esclusivamente su base trimestrale e

annuale. Precisazione che servirà sicuramente a diminuire la confusione, spesso generata

tra i lavoratori, rispetto al criterio della “prevalenza” e senza più interpretazioni soggettive da parte dei preposti e/o dirigenti.

Per quanto riguarda, invece, il chiarimento relativo al criterio del calcolo della distanza tra sede di servizio e residenza superiore a 50 km, previsto dall’art. 2, comma 2, lett. d) dell’Accordo definitivo sui criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile connessi con l’estensione del numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile” e dall’art. 2, lett. d), del decreto del Segretario generale n. 202 dell’11/08/2025 recante “Linee guida per l’estensione del lavoro agile per il personale del Comparto Funzioni centrali”, in base al quale il principale sistema di riferimento per calcolare in modo incontestabile la distanza tra sede di provenienza e sede di destinazione risulta il portale ACI, si fa presente che nella sentenza del T.A.R. Lazio Latina,

Sez. I, 22 luglio 2013, n. 662, che qui si allega, è stato accolto il ricorso di riconoscimento del trattamento economico, previsto dall’art. 1, comma 1 della L. n. 86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune.

L’amministrazione aveva motivato il diniego, sostenendo che “vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni di cui trattasi e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente. Quanto alla sussistenza del requisito, la difesa erariale sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall’Aci, dimostra la misura inferiore ai 10 chilometri”. In contrario, rileva il Collegio, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione dell’Adunanza Plenaria1, fa riferimento, alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.

Secondo le scriventi tale parametro di calcolo della distanza chilometrica è da estendersi anche al contesto di specie, poiché l’art. 3 dell’Ipotesi di accordo sui criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile [etc.], punto d), fa riferimento alla distanza superiore di 50 km. tra residenza e sede di servizio, senza specificare altro.

In considerazione di quanto su esposto, si ritiene di dover riproporre la richiesta già avanzata di utilizzare altre metodologie di misurazione che tengano conto dell’effettiva distanza chilometrica tra la residenza e la sede di servizio.

Inoltre, si ribadisce quanto affermato nella precedente nota inviata a codesta

Amministrazione l’11 settembre scorso che, sia l’estensione del lavoro agile e, a maggior ragione, la fruizione della L.104/92 non possono condizionare la valutazione annuale.

Roma, 7 ottobre 2025

FP CGIL
Susanna Di Folco
UIL PA
Fernanda Amidani
USB PI
Stefania Vassura

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