L’avvento del nuovo anno ha portato in dote il solito regalo: l’Amministrazione ha ricordato alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono dei permessi ex art. 3 della legge 104/1992, per sé stessi o per l’assistenza a un familiare, l’obbligo di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, richiamando il messaggio Hermes n. 4889 del 2016.
Un’attenta lettura del messaggio, risalente a circa dieci anni fa (sic!), evidenzia tuttavia come non venga richiamata alcuna disposizione normativa che imponga un obbligo generalizzato di dichiarazione annuale. La normativa vigente prevede, infatti, esclusivamente l’obbligo in capo all’interessato di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni che incidano sul diritto alla fruizione dei permessi o del congedo straordinario (quali, a titolo esemplificativo, la revisione o la modifica del giudizio medico-legale).
Ma ancor più problematico appare il contenuto del modello di dichiarazione richiesto. Oltre alla invariabilità della situazione che ha dato titolo al beneficio e all’impegno a comunicare eventuali variazioni, il modello richiede annualmente, entro il 31 gennaio, altre due attestazioni:
la “necessità delle agevolazioni per esigenze legate alla propria condizione di disabilità”;
la consapevolezza che la fruizione delle agevolazioni comporti “un onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per l’effettiva tutela dei disabili”.
Tali formulazioni sono con ogni evidenza inappropriate e lesive della dignità delle persone con disabilità. Ci chiediamo per quale ragione una lavoratrice o un lavoratore con patologie oncologiche, croniche o croniche rare debba essere chiamato a ribadire annualmente una “necessità” già accertata in sede medico-legale.
I permessi ex legge 104/1992 sono finalizzati al recupero psico-fisico e alla tutela della salute: subordinare il loro esercizio a dichiarazioni di tal genere appare privo di fondamento normativo e concettualmente fuorviante.
Grave, poi, è il riferimento all’“onere” che lo Stato e la collettività “sopportano”. Le lavoratrici e i lavoratori con disabilità non sono un peso sociale o economico, ma titolari di diritti costituzionalmente garantiti. Sottoporli a dichiarazioni che li rappresentano come fonte di spesa costituisce un aggravio ulteriore, ingiustificato e profondamente umiliante verso chi già versa in condizioni di vulnerabilità.
L’INPS è oggi protagonista di una fase cruciale di riforma delle politiche sulla disabilità e riveste un ruolo centrale sia nell’attuazione dei benefici previsti dalla nuova legge 106 sia nel riconoscimento e nel sostegno dei caregiver. Proprio per questo auspichiamo una seria riflessione sulle basi normative della richiesta.
Ci chiediamo se tali adempimenti siano coerenti con i principi di proporzionalità e di minimizzazione del trattamento dei dati personali o se, invece, siano richieste ridondanti, non necessarie e potenzialmente discriminatorie.
La FP CGIL continuerà a vigilare e a intervenire affinché i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità siano pienamente rispettati, senza indebiti aggravamenti burocratici e senza narrazioni che li qualifichino come un costo da “sopportare”, anziché come persone da tutelare.
Coordinatore nazionale FP CGIL INPS
Giuseppe Lombardo