Al Capo Divisione Risorse
dell’Agenzia delle Entrate
Dott. Antonio Dorrello
Alla Direttrice Centrale Risorse Umane
Dell’Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Laura Caggegi
e p.c.
Direzione Centrale – Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Ornella Oliveri
Oggetto: Passaggi economici anno 2025. Richiesta chiarimenti in merito all’applicazione del punto 4.6 del bando – personale transitato per progressione verticale.
La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla procedura di progressione economica all’interno delle aree relativa all’anno 2025, sottopone all’Amministrazione il seguente quesito, ritenendo necessario un chiarimento uniforme in ordine all’applicazione del punto 4.6 del relativo bando.
Il punto 4.6 del bando dispone testualmente:
«Al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni è riconosciuto un punteggio aggiuntivo del 5% della somma dei punteggi ottenuti con l’applicazione dei criteri di cui al precedente punto 4.1».
La questione riguarda, in particolare, il personale che abbia conseguito una progressione economica nella precedente area e che, successivamente, sia transitato ad un’area superiore per effetto di una procedura di progressione verticale.
A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un dipendente che:
* abbia conseguito l’ultima progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2018, quando era inquadrato nella precedente seconda area;
* sia successivamente transitato, in data 18 ottobre 2022, nella terza area per effetto di una procedura di progressione verticale;
* sia attualmente inquadrato nell’Area dei Funzionari;
* partecipi alla procedura di progressione economica 2025 nell’attuale area.
In tale fattispecie, si rileva che il passaggio del 18 ottobre 2022 costituisce una progressione tra aree, distinta dalla progressione economica all’interno dell’area.
Il CCNL Funzioni Centrali, infatti, disciplina separatamente le progressioni economiche all’interno delle aree e le progressioni tra aree. Ne consegue che il passaggio verticale non determina, di per sé, l’attribuzione di una nuova progressione economica.
Alla luce di ciò, il tenore letterale del punto 4.6 del bando sembra assumere quale elemento rilevante l’effettivo conseguimento di una progressione economica e non il mero passaggio ad altra area.
Nel caso sopra rappresentato, pertanto, l’ultima progressione economica conseguita dal dipendente risulterebbe quella del 1° gennaio 2018 e, successivamente a tale data, non risulterebbero ulteriori progressioni economiche.
Si evidenzia, inoltre, che il punto 4.6 del bando, per come formulato, non sembra specificare che il requisito dei sei anni debba essere verificato esclusivamente con riferimento alle progressioni economiche conseguite nell’area di attuale appartenenza.
Tutto ciò premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede di conoscere l’orientamento ufficiale dell’Amministrazione in ordine alla seguente fattispecie:
se, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo del 5% previsto dal punto 4.6 del bando PEO 2025, debba essere considerato il tempo trascorso dall’ultima progressione economica effettivamente conseguita dal dipendente, anche qualora detta progressione sia stata conseguita nella precedente area di appartenenza.
In particolare, si chiede di chiarire se, nel caso esemplificato, debba essere presa in considerazione quale ultima progressione economica quella con decorrenza 1° gennaio 2018, ovvero se il passaggio verticale del 18 ottobre 2022 determini, ai fini esclusivi dell’applicazione del punto 4.6, l’azzeramento o comunque la decorrenza di un nuovo periodo di riferimento.
Qualora l’Amministrazione ritenga che il requisito dei sei anni debba essere verificato esclusivamente con riferimento all’area di attuale appartenenza, si chiede altresì di indicare:
1. la specifica disposizione del bando PEO 2025 dalla quale discende tale limitazione;
2. la disposizione del CCNL o dell’accordo integrativo che impone tale interpretazione ai fini dello specifico punteggio aggiuntivo del 5%;
3. se il passaggio verticale tra aree debba essere considerato, ai fini del punto 4.6, quale evento interruttivo del periodo decorrente dall’ultima progressione economica;
4. quali criteri debbano essere applicati uniformemente a tutto il personale che, nelle medesime condizioni, abbia conseguito una progressione economica nella precedente area e sia successivamente transitato ad area superiore.
La richiesta si rende necessaria al fine di garantire uniformità di trattamento del personale partecipante alla procedura PEO 2025, nonché una corretta e trasparente applicazione della disposizione contenuta al punto 4.6 del bando.
Si chiede, pertanto, un riscontro formale al presente quesito affinché l’eventuale criterio interpretativo adottato possa essere applicato in maniera uniforme a tutte le fattispecie analoghe.
Il Coordinatore Nazionale FP CGIL
Agenzia delle Entrate
Florindo Iervolino