Lavoro agile: avvertenze per l’uso

Poiché continuano a pervenire segnalazioni circa le modalità di applicazione dell’accordo sul lavoro
agile in fase Covid sottoscritto lo scorso 14 ottobre riteniamo sia utile fornire alcune indicazioni e
chiarimenti:

Decorrenza della data di entrata in vigore e termine per la manifestazione di interesse da parte
dei lavoratori:
Ci pare del tutto evidente che l’avvio delle procedure non può che avvenire dal momento in cui l’accordo viene notificato agli Uffici e pertanto il termine indicato di cinque giorni per acquisire le manifestazioni di interesse dei lavoratori non può che partire da quella data. Inoltre occorre aggiungere che il termine non è da considerarsi perentorio in quanto l’accordo è riferito all’emergenza ed il numero dei dipendenti da porre in lavoro agile è suscettibile di variazione in base sulla base dell’andamento dell’epidemia e delle specifiche condizioni di tutela che si debbano rendere necessarie per il singolo lavoratore (ad esempio la chiusura delle scuole, per gli effetti pandemici, per i genitori di fili under 14). Per agevolare in ogni caso noi vi alleghiamo un fac simile di richiesta di manifestazione di interesse da parte dei lavoratori, che comunque non è altro che una semplice richiesta fatta al Dirigente nella quale far presente eventuali condizioni di tutela così come declinate dall’accordo.

Le novità normative.
Proprio nell’immanenza della sottoscrizione sono intervenute alcune importanti novità normative che hanno costretto a modifiche, peraltro del tutto parziali, ancorché significative, nell’impianto dell’accordo. In primis quanto previsto dal DPCM del 13 ottobre scorso che interviene sulla percentuale del 50%, che adesso diventa la soglia minima. Questo significa che, teoricamente, tutto il personale addetto ad attività smartabili può accedere a rotazione al lavoro agile. E il principio di rotazione è contenuto nell’accordo.
L’ulteriore novità è rappresentata dalla legge 126/2020, di conversione del cosiddetto DL Agosto, che amplia ed estende le tutele dovute ai lavoratori definiti fragili ad altre categorie di lavoratori ed interviene con specifiche norme di protezione anche per i lavoratori fragili che operano su attività definite non smartabili. La legge, a differenza di quanto ci è stato comunicato nella riunione in cui abbiamo sottoscritto l’accordo, è entrata in vigore il 14 ottobre scorso e pertanto è perfettamente esigibile. L’art. 21, comma 1bis, prevede una specifica tutela per i lavoratori genitori di figli under
14, che possono fruire di lavoro agile per tutto o in parte il periodo di quarantena disposto dal Servizio
di prevenzione della ASL in caso di fenomeno di contagio all’interno del plesso scolastico. In alternativa,
ovvero solo nel caso in cui non sia possibile svolgere il lavoro agile, e fino al 31 dicembre prossimo, il lavoratore può astenersi dal lavoro e avere una retribuzione ridotta del 50%, con copertura di contributi figurativi, per tutto il periodo di quarantena. Invece l’art. 26bis, interviene sul trattamento economico di malattia del lavoratore in condizioni di fragilità, o detentore di benefici ex legge 104 in condizioni di gravità, o necessitante di terapie salvavita equiparando i periodi di assenza a ricovero ospedaliero. Gli stessi lavoratori, che operano in attività non smartabili, hanno diritto fino al 31 dicembre prossimo a fruire del lavoro agile svolgendo mansioni equivalenti del proprio profilo ove sono presenti attività remotizzabili. Infine dobbiamo precisare che anche i lavoratori che operano su linee di attività non smartabili possono fare richiesta di accesso al lavoro agile, sia in conseguenza di eventuali condizioni che necessitano tutela così come sopra specificato che ricorrendo al principio di rotazione tra i lavoratori, ove questo fosse possibile.

Diritto alla disconnessione.
Questo importante diritto si coniuga con le modalità di svolgimento dell’attività in lavoro agile e riguarda la tutela della qualità della vita dei lavoratori. Va precisato che la fascia di contattabilità da
garantire al dirigente non necessariamente coincide con gli orari di effettiva prestazione lavorativa, che rientrano tra le condizioni di autonomia che l’accordo garantisce ai lavoratori. Questo tipo di prestazione serve a conciliare i tempi di vita e di lavoro e pertanto il lavoratore può organizzare la propria giornata lavorativa autonomamente purché garantisca il montante lavorativo previsto dal piano lavorativo. L’accordo prevede la possibilità di vedersi riconosciuti prolungamenti d’orario purché espressamente e formalmente autorizzati dal Dirigente. La medesima procedura riguarda anche l’eventuale necessità di permessi brevi nelle attività i cui orari non possano essere flessibilizzati.

Relazioni sindacali.
Infine alcune indicazioni sulle relazioni sindacali: l’accordo contiene e richiama il CCNL Funzioni Centrali e gli istituti della informazione preventiva, del confronto sull’organizzazione del lavoro agile e della contrattazione in materia di sicurezza. Questo serve a verificare l’operato dei dirigenti e dei capi degli uffici in riferimento alla corretta identificazione delle attività smartabili, alcune delle quali non implicano la necessità di utilizzo di particolari strumentazioni tecnologiche, il rispetto della quota minima del 50% del personale impiegabile in lavoro agile, la verifica della puntuale applicazione delle normative di tutela previste, la valutazione di ulteriori condizioni specifiche di tutela che dovessero intervenire in relazione al contesto organizzativo e territoriale in cui operano gli uffici, le verifiche periodiche sull’applicazione dell’accordo e, infine, l’assistenza individuale ai nostri iscritti ed ai lavoratori nelle fasi di organizzazione delle attività in modalità agile. Come si può notare sono compiti assai importanti anche in relazione alla delicatezza del periodo che stiamo vivendo e pertanto invitiamo tutte le nostre delegate ed i nostri delegati alla massima vigilanza per garantire la più ampia partecipazione dei lavoratori ai progetti di lavoro agile.
Resta intatta la nostra disponibilità ad ulteriori chiarimenti, qualora necessari.

Felicia Russo                                                                                                   Claudio Meloni
Coordinamento Nazionale FP CGIL Giustizia                                           FP CGIL Nazionale

Pubblichiamo la nota del Coordinamento territoriale Fp Cgil VVF in merito all’organizzazione del lavoro e alla sorveglianza sanitaria richiesta per le lavoratrici e i lavoratori vista il riacutizzarsi del’emergenza sanitaria

Pubblichiamo la nota del Coordinamento regionale Fp Cgil VVF, in merito all’organizzazione del lavoro e la sorveglianza sanitaria, visto il perdurare dello stato emergenziale sanitario

Dr. Bernardo PETRALIA
Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
ROMA
e-mail: capodipartimento.dap@giustizia.it
PEC: capodipartimento.dap@giustiziacert.it

Dr. Massimo PARISI
Direttore Generale del personale e delle risorse
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
ROMA
e-mail: dgpersonale.dap@giustizia.it dgrisorse.dap@giustizia.it

Oggetto: incarico di RSPP

Pervengono a queste OO. SS. segnalazioni da parte dei lavoratori in merito alla errata attribuzione di compiti riguardanti la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione all’interno delle strutture penitenziarie, anche e soprattutto durante il periodo “coronavirus”, che perdura ormai da quasi otto mesi, sebbene con diverse declinazioni legate alle varie fasi.
Si vuole ricordare a codesta Centrale Amministrazione, qualora ve ne fosse bisogno, che l’art. 2 lett. b) del D.L.vo 81/2008 individua nel dirigente il datore di lavoro cui, ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, spettano i poteri di gestione.
Tenuto conto che per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione di uno o più preposti i quali, essendo figura di fiducia del dirigente, devono possedere particolari requisiti professionali e devono essere adeguatamente formati attraverso la frequenza di corsi specifici con verifica e valutazione dell’apprendimento e con il rilascio di appositi attestati di frequenza.
Considerato che la delicatezza del periodo che stiamo vivendo a partire da marzo scorso impone che il predetto responsabile sia un soggetto particolarmente qualificato, eventualmente anche esterno all’amministrazione, CGIL CISL e UIL chiedono che a cura di codesto Dipartimento siano fornite alle strutture periferiche formali indicazioni affinchè la carica di RSPP, in assenza di lavoratori
consenzienti, sia assegnata a soggetti esterni all’amministrazione, dotati di particolari competenza tecniche e adeguatamente formati. Sul punto CGIL CISL e UIL rappresentano che, non essendo la indennità in favore del RSPP esterno pagata con il Fondo Risorse Decentrate, si determinerà un risparmio di somme a vantaggio di tutti gli altri lavoratori.

Distinti saluti

Roma, 19 ottobre 2020

FP CGIL     CISL FP      UIL PA
Lamonica    Marra     Amoroso

Pubblichiamo le note della Direzione Centrale per le Risorse Umane, in merito ai trasferimenti del personale del ruolo Vigile del Fuoco

Corona virus

Pubblichiamo l’aggiornamento delle linee guida, delle misure al contrasto contagio e delle direttive sanitarie,  emanate dal Dipartimento, in merito all’emergenza epidemiologica COVID 19 in atto.

LA STRADA GIUSTA E L’ULTIMO MIGLIO!

Lo scorso venerdì pomeriggio è stato pubblicato il messaggio Hermes n.3746 in tema di lavoro agile che formalizza quanto preannunciato dallo stesso Direttore generale lo scorso 12 ottobre, nel corso della riunione del Tavolo nazionale tra Amministrazione ed Organizzazioni sindacali, circa l’applicazione di principi di massima flessibilità allo smart working in ambito INPS.
Il messaggio richiama i contenuti del DPCM emanato dal Governo lo scorso 13 ottobre che incentiva il ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, assicurando una percentuale minima che è quella dell’art.263 della Legge n.77/2020 (Legge di conversione del DL n.34/2020), superando alcune rigidità del precedente messaggio Hermes n.3295 sul divieto di cumulo che adesso viene meno (es. possibilità di accedere allo smart working anche per un’intera settimana) e sul numero massimo di giorni di accesso al lavoro agile la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento dei dirigenti delle strutture in funzione del presidio in presenza fisica dell’attività di sportello e dell’attività dei centri medico-legali, presidio per il quale si dovrà privilegiare la volontarietà.
Gli elementi di flessibilità introdotti, uniti all’implementazione del ricorso allo smart working, caldeggiata dallo stesso Governo che sembrerebbe essere orientato in queste ore ad un ulteriore innalzamento della percentuale minima di accesso al lavoro agile, rappresentano un passo in avanti che andrebbe ulteriormente arricchito con quell’accordo sulla fase transitoria richiesto più volte dalle scriventi organizzazioni sindacali dopo il 15 settembre, la fatidica data indicata dal legislatore come termine del lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa nel pubblico impiego.
La strada intrapresa con il messaggio n.3746 è quella corretta, ma adesso si tratta di percorrere l’ultimo miglio sia attraverso un accordo che regoli la fase transitoria post-15 settembre, un accordo che recepisca quanto da noi già richiesto in riunione e più volte formalizzato nei nostri comunicati, sia attraverso una lungimirante applicazione dello stesso messaggio da parte della dirigenza.
Roma, 18 ottobre 2020

FP CGIL
Matteo Ariano Antonella Trevisani

CISL FP
Paolo Scilinguo

CONFSAL/UNSA
Francesco Viola

Pubblichiamo la nota del Coordinamento territoriale Fp Cgil VVF, nella quale chiede un attenzione, così come già dettato dal Capo del Corpo nella composizione delle sedi e le squadre di soccorso

Pubblichiamo la nota unitaria delle Organizzazioni Regionali Fp Cgil VVF, Fns Cisl e Uil Pa VVF in merito alla sorveglianza sanitaria richiesta per le lavorarici e i lavoratori vista il riacutizzarsi del’emergenza sanitaria

Pubblichiamo il decreto della Direzione Centrale per la Formazione a firma del Capo del Corpo che istituisce il G.di L. per la definizione del  programma ed il manuale didattico finalizzati alla qualificazione del personale specialista elisoccorritore

Se la curva dei contagi sale bisogna alzare il livello di protezione.
Mettere in sicurezza il lavoro è garanzia per tutti.
Stiamo lavorando con aziende e istituzioni per assicurare tutele adeguate per tutte e tutti, lavoratori e cittadini.
#sicuroIOsicuroTU
#CiSiamo

Pubblichiamo la convocazione delle Organizzazioni Sindacali, da parte della Ministra Dadone, in merito alle procedure negoziali per il triennio 2019-2021

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