Al Ministro della Difesa
Dott.ssa Elisabetta Trenta
e,p.c.
Al Gabinetto del Ministro della Difesa
Alla Direzione generale del personale civile difesa
dr.ssa Anita Corrado
R o m a
OGGETTO: Diritto al beneficio pensionistico, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R.1092/73, periodi computabili e attribuzione. – Osservazioni e proposte –
Egregia Ministro,
nelle more dell’incontro che si terrà il prossimo 26 ottobre, reputiamo utile far
seguito alla nota unitaria avente pari oggetto del 21 Settembre u.s. per puntualizzare che:
a) La Direzione generale del personale civile del Ministero della Difesa, con una prima circolare, la n. 16749 del 14.03.2016, ha dettato una serie di disposizioni relative ai benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio in lavori insalubri, polverifici, imbarchi ex artt. 19 e 25 del D.P.R. 1092/1973, imponendone l’applicazione anche ora per allora;
b) Con il medesimo dispositivo l’Amministrazione ha espressamente abrogato una serie di circolari precedenti, restringendo le ipotesi in cui spetta il riconoscimento dei benefici, in parte recependo gli arresti della giurisprudenza, in altra fornendo essa stessa l’interpretazione delle norme vigenti, parte delle quali, a giudizio delle scriventi OO.SS., assolutamente obsolete ed inadeguate;
c) Di recente sul tema, con la lettera circolare n. 49880 del 23.07.2018, la predetta Direzione Generale del personale civile ha impartito nuove direttive a Segredifesa e agli Stati Maggiori, ponendo all’attenzione di quest’ultimi taluni pronunciamenti della Magistratura contabile;
d) Le circolari non sono fonti di diritto, pur manifestando spesso l’ambizione di assolvere allo scopo che lasciano trasparire.
Nella precedente legislatura l’argomento è stato anche oggetto di diverse interrogazioni e interpellanze parlamentari che riportavano alcune considerazioni e soluzioni pure contenute nella presente, ma alle quali non è stata data alcuna risposta.
Ciò induce ad esprimere notevoli perplessità circa la inappuntabile gestione di questo delicatissimo argomento da parte dell’A.D., poiché la confusa situazione generata da quelle ripetute e contraddittorie disposizioni sta condizionando fortemente l’accesso all’esigibilità dei propri diritti da parte dei lavoratori civili dell’A.D..
Alcuni dei quali si sono visti addirittura azzerare i periodi già maturati, pure se trascritti a matricola e riconosciuti dai titolari degli enti che li hanno impiegati nelle mansioni previste e, quindi, a vedersi inopinatamente stracciato il proprio decreto di pensione proprio nell’imminenza al suo accesso, malgrado si trovassero nelle stesse identiche condizioni di lavoro di taluni altri colleghi ai quali invece quel diritto è stato legittimamente riconosciuto.
Nel ritenere indispensabile ed urgente un Suo autorevole intervento volto alla produzione di un atto legislativo che, anche in termini temporali, provi a ristabilire l’accesso a quei benefici in pari condizioni per tutte le situazioni certificate e consolidate negli anni, evidenziamo in particolare – dal punto di vista del merito – almeno tre significativi aspetti da valutare attentamente nella questione:
1. I periodi computabili;
2. L’individuazione del soggetto avente titolo all’attribuzione dei benefici – riordino delle carriere -;
3. Il diritto al beneficio rispetto al luogo e alle attività peculiari del Personale Civile.
– Periodi computabili:
Come noto l’art. 25 del D.P.R. 1092/1973 incrementa di un quarto il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici, e ai fini dell’aumento non si computano i periodi di interruzione del servizio; tale articolo è inserito nel Capo III della normativa dedicata agli << Aumenti nel computo dei servizi >>, Capo ove sono previsti anche benefici per altre fattispecie, il cui esame può rivelarsi utile.
L’art. 23, che disciplina il<< Servizio del personale dell’Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate>>, stabilisce che <<Il servizio prestato dal personale dell’Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, istituito con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata, nonché il tempo trascorso in congedo. >>.
L’art. 21 disciplina il <<Servizio di confine>>. La norma stabilisce che <<Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l’aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l’aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione >>.
La norma sopra indicata, riferita alla disciplina delle interruzioni, si applica anche ad altre fattispecie e benefici previste nello stesso Capo III della predetta disciplina.
Alla luce delle osservazioni che precedono e della normativa richiamata, all’art.8 “Computo” appare inequivocabile conferire i seguenti periodi di servizio retribuiti: ferie,assenze per malattia, congedi retribuiti, assenze che non comportano interruzione del servizio. Ciò anche in considerazione delle esplicite eccezioni già contenute nel medesimo in favore degli operai.
Quanto appena precisato ci consente di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:
laddove la normativa in esame avesse voluto prevedere una fattispecie giuridica predeterminata, lo avrebbe di certo stabilito espressamente, come in effetti ha fatto per le fattispecie similari ricadenti nello stesso Capo III della suddetta normativa.
Per interruzione del servizio, ai fini contributivi e previdenziali, si intendono difatti i periodi non utili alla determinazione dell’anzianità di servizio, che non comportano l’obbligo da parte dei datori di lavoro di corrispondere una retribuzione, ovvero di versare i relativi contributi per i quali non vi è neanche il diritto alla contribuzione figurativa.
La normativa testé richiamata non contiene indicazioni precise su cosa debba intendersi per interruzione. Tuttavia dall’art. 40, dedicato al << Servizio effettivo eservizio utile >>, possono essere tratte alcune significative indicazioni.
L’art. 40 stabilisce testualmente che << Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III,; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. …Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.>>.
Il capo III disciplina proprio l’aumento nel computo dei servizi, anche per lavori insalubri e, più in generale, per servizi considerati dal legislatore più onerosi dell’ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.
Ora, se ci si ferma al dato testuale, secondo il quale il servizio effettivo è costituito dalla somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, va da sé che dovrà considerarsi servizio effettivo tutto il servizio che viene valutato ai fini della quiescenza, ovvero un aumento di tre mesi ogni anno di servizio prestato in qualità di addetto ai lavori insalubri o in qualità di addetto ai polverifici.
In ragione di quanto appena argomentato, si reputa oggettivamente incomprensibile la scelta dell’A.D. di computare per i lavori insalubri ed i polverifici solo le ore effettive di lavoro tradotte in giornate di lavoro, escludendo ferie, permessi e congedi retribuiti.
Difatti, la Direzione Generale del Personale Civile nelle circolari prodotte sull’argomento, contrariamente a quanto stabilito dal suddetto articolo di legge che recita <<… non si computano i periodi di interruzione del servizio >>, continua invece a ritenere che il computo del servizio per il beneficio di cui all’oggetto vada effettuato nel seguente modo: << detratte le giornate nelle quali la prestazione di lavoro è venuta a mancare >> (circolare n. 58900 del 17.03.1979) oppure, << limitatamente agli effettivi tempi di impiego nell’area attiva >> (circolare n. 17521 del 03.03 2006).
In proposito, vale la pena evidenziare che per alcuni dipendenti il riconoscimento degli interi periodi di servizio, a differenza del computo ore/giornate effettive di impiego, modifica in modo significativo la quota contributiva/retributiva per il raggiungimento dei 18 anni al 31.12.1995 ed il conseguente calcolo dell’assegno pensionistico.
– Individuazione del soggetto avente titolo per l’attribuzione dei benefici .
Considerato che:
l’art. 25 del DPR 1092/1973 è precedente alla riunificazione delle carriere attuato con la L. 312/80 e al riordino delle qualifiche e dei profili ulteriormente definiti con i DPR 1219/84 e 44/90, al Nuovo Ordinamento Professionale (NOP) del 2004 e al Nuovo Sistema di Classificazione (NSC) del 2010, l’evoluzione della norma avrebbe dovuto vedere l’adeguamento della definizione del requisito soggettivo con il quale si riconosce il diritto al beneficio interpretandolo in senso letterale. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che “I benefici di cui all’art.25……si applicano esclusivamente a favore degli operai e non a tutti gli altri dipendenti” (Sez. IV 26 gennaio 1998 n. 70).
La successiva giurisprudenza ha confermato la soluzione prospettata dal Consiglio di Stato.
In tal senso si è espressa anche di recente la sezione I Bis del T.A.R. Lazio, sede di Roma e, allo stesso modo, la Corte dei Conti (Cfr. Sentenza n. 545/2012, Lazio) ha dichiarato espressamente di condividere il suddetto orientamento restrittivo assunto dal Giudice amministrativo, poiché la disposizione << in quanto diretta alla valutazione del servizio utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico mediante un aumento figurativo del servizio effettivo >> ne impone << una interpretazione strettamente letterale che ne prevede l’applicazione al solo personale operaio >>.
In tale ragionamento è stata ritenuta irrilevante << la circostanza che a seguito del nuovo ordinamento giuridico introdotto dalla legge n. 312/1980 (art. 98) sia stata introdotta una classificazione unitaria basata sulle qualifiche funzionali, in quanto essa non esclude che possa comunque anche in questo individuarsi sulla base dei profili e dei contenuti professionali, la natura ex operaia ovvero impiegatizia, delle mansioni espletate>>.
Ciò precisato, la suddetta Direzione Generale ha provveduto, con la circolare del 14 marzo 2016, a disporre un quadro di corrispondenza tra la vecchia categoria di operaio e le nuove classificazioni allo scopo di agevolare l’individuazione degli effettivi aventi titolo al beneficio. Eppure, permane incongruente l’assimilazione degli addetti ai lavori insalubri con gli addetti ai polverifici, limitando il diritto in capo a coloro i quali espletano mansioni assimilabili e sovrapponibili a quelle degli operai di un tempo.
– Diritto al beneficio rispetto al luogo e alle attività peculiari del Personale Civile.
Nella circolare n. 49880 del 05.09.2018 di Persociv diretta agli Stati Maggiori, che reinterpreta in chiave ulteriormente confusa e restrittiva la norma rispetto alla precedente disposizione del 03.03.2016, si osserva ancora una volta l’uniformità tra i lavoratori addetti ai polverifici e i lavoratori che svolgono lavori insalubri, con riferimento agli operai addetti ai lavori insalubri.
La predetta lettera, inoltre, specifica che l’impiego in area attiva del polverificio non implica la fondatezza del diritto al riconoscimento del beneficio, così come non esiste collegamento con la percezione dell’indennità di rischio con il lavoro insalubre. Un’affermazione che pone seri dubbi e forti perplessità.
Difatti, per i lavori insalubri l’art. 25 del D.P.R. 1092/1973 stabilisce che questi ultimi avrebbero dovuto essere determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e di concerto con quello per il tesoro. Aveva previsto, inoltre, che sino all’emanazione del detto decreto andassero considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.
Norma che è poi rimasta di fatto inattuata, così che ad oggi, come la stessa circolare riconosce, i processi lavorativi normativamente ritenuti insalubri potrebbero risultare obsoleti, se non addirittura vietati. La soluzione suggerita dalla circolare è quella di applicare il Decreto Luogotenenziale tenendo conto anche del DVR adottato dal datore di lavoro, ma si tratta di una soluzione di compromesso che potrebbe essere fonte di ulteriori incertezze e discriminazioni, oltre che fonte di contenzioso.
Ed infatti, a ben vedere la norma ex art. 25 aveva stabilito la necessità che fosse una fonte di diritto a definire i lavori insalubri, e cioè quei lavori che comportano un pericolo per la salute, non atti del datore di lavoro come il DVR.
Ora, a prescindere da quest’ultimo, e pur potendo dal medesimo trarre spunti all’occorrenza, ciò che le scriventi OO.SS. chiedono è che venga adottato quanto prima possibile il Decreto di che trattasi o, in ogni caso, una normativa che individui chiaramente i lavori insalubri. Resta inteso, che a fronte del risalente anno di adozione della normativa di cui al predetto D.Lgt. 1100/1919, non può escludersi a priori che attività ivi non disciplinate siano di fatto ed in concreto ritenute insalubri.
Con riferimento ai polverifici, invece, si pongono altri problemi.
Per Polverifici, in assenza di un’espressa definizione normativa di merito, sono da intendersi quelle <<Aree sensibili o siti in cui vengono prodotte o lavorate polveri da sparo o altri esplosivi, secondo le indicazioni rese note dallo Stato Maggiore della Difesa e dagli Stati Maggiori di Forza Armata.>> (Punto 3) Circolare Persociv 2016) In proposito, occorre anzitutto chiarire che la norma di legge non stabilisce che l’individuazione dei polverifici e/o delle aree rispetto alle quali si possa attribuire il beneficio pensionistico competa agli Stati Maggiori.
Altresì, non sussiste alcun valido motivo per discriminare gli operatori delle aree attive, la cui salute è sottoposta ai medesimi rischi e pericoli di coloro che espletano mansioni assimilabili a quelle dei vecchi operai. Infatti la norma non è tesa a compensare il dipendente per i rischi che il lavoro produce, ma è finalizzata ad attribuire un beneficio pensionistico a fronte del pericolo legato alla non salubrità del lavoro che può prescindere dalle qualifiche e/o dai profili, dalla manipolazione di sostanze/agenti ovvero dalla valutazione del rischio, ma che ricomprende tutta l’area lavorativa nella quale si svolgono le predette attività.
A sostegno della tesi poc’anzi espressa specifichiamo che, tra gli enti individuati, esistono diversi pronunciamenti degli Stati Maggiori di riferimento rispetto alla peculiarità dei materiali trattati che, in effetti, è tale da rendere potenzialmente interessata ogni area dell’Ente/Polverificio (zone di transito, piazzali ecc.) agli effetti conseguenti l’accadimento di eventuali incidenti presso i siti di lavorazione. Ad ulteriore testimonianza che il diritto al beneficio, fino all’emanazione della circolare del 2016, è stato dettato dal luogo classificato come attivo e, pertanto, il beneficio de quo riconosciuto non soltanto al personale ex operaio che ha titolo a manipolare direttamente le sostanze/materiali, ma pure al personale civile che a qualsiasi titolo, anche indirettamente, ha preso parte alle attività dell’ente nelle aree attive.
Conclusioni:
Alla luce delle argomentazioni che precedono, e stante l’attualità delle gravi problematiche generate a carico dei lavoratori coinvolti, le scriventi OO.SS. sono giunte alla conclusione che soltanto un sollecito intervento legislativo promosso da codesto Ministero possa restituire certezze e pari diritti al personale civile dell’A.D. che, del tutto legittimamente, attende di vedersi riconosciuti quei benefici al pari dei colleghi già andati in pensione e agevolati proprio dal riconoscimento di quei diritti.
La soluzione che le scriventi Le propongono di valutare attentamente per riconoscere quel meritato beneficio a tutti i lavoratori addetti ai polverifici e lavori insalubri, signora Ministro, così come peraltro opportunamente previsto dalla D.G. di Persociv con la menzionata circolare del 2006, potrebbe risiedere – oltre a quanto poc’anzi sostenuto – nella modifica dell’art. 25 del DPR 1092/1973, che nella nuova dicitura sarebbe così delineato:
<< Il servizio prestato dagli addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. Ai fini dell’aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n.1100 recante norme per la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della L. 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della Marina e di quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra>>.
Verrebbe così ad essere soppresso il termine “operai”, mantenendo inalterate le parole “addetti ai polverifici” e “addetti ai lavori insalubri”. In tal modo, si recupererebbe l’originale e più ampia estensione del concetto praticabile, individuando quale legittimo destinatario del beneficio tutto il personale civile in servizio nelle aree degli Enti/polverifici. Nel caso dei lavori insalubri, chiunque tra i lavoratori civili si trovi nelle condizioni di impiego previste dalla norma.
Tuttavia nell’immediato, considerato che l’abrogata circolare emessa da Persociv in data 03.03.2006 teneva in larga misura conto – con l’esclusione dei periodi computabili – delle osservazioni poc’anzi esposte, riteniamo sarebbe quanto meno logico e razionale che la predetta Direzione generale tornasse a condividerne i contenuti e, contestualmente, a disporre l’osservanza delle predette disposizioni almeno fino al 31.12.2015, per l’equo riconoscimento del diritto di accesso al beneficio di tutti i lavoratori ancora in servizio e l’aggiornamento del computo dei periodi di servizio sopra menzionati. A tal proposito si ribadisce che, rispetto all’attività prodotta in qualità di addetto ai polverifici e in lavori insalubri, sono numerosi i lavoratori ai quali i titolari degli enti che negli anni si sono succeduti hanno dichiarato l’impiego e trascritto a matricola i periodi ammessi al beneficio; disconoscerli ora per allora, come ha fatto la Direzione generale delle personale con la circolare in premessa non è solo sbagliato ma oltremodo contestabile, considerato che in analoghe condizioni di impiego numerosi altri lavoratori sono già andati in quiescenza con il riconoscimento che viene oggi di fatto negato a coloro che sono ancora in servizio.
Sarà poi necessario adottare una nuova mappatura dei polverifici, in quanto l’elenco predisposto dall’A.D. risulta essere particolarmente limitato nel numero effettivo e potenzialmente a rischio di ulteriore contenzioso. E inoltre, ad avviso delle scriventi, potrebbero essere riconosciute, valorizzate e ricomprese nei lavori insalubri le numerose attività peculiari svolte dal personale civile negli stabilimenti, alle quali sono state fin qui attribuite dalla contrattazione decentrata apposite modeste indennità.
Certi che il Ministro della Difesa vorrà prestare la necessaria attenzione al tema nuovamente rappresentato, e invero molto sentito dal personale civile, si porgono i più cordiali saluti.
Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa Confsal Unsa
Francesco Quinti Massimo Ferri/Franco Volpi Sandro Colombi Gianfranco Braconi
“Come FPCGIL- afferma la Segretaria Generale della FPCGIL, Serena Sorrentino- non possiamo che sostenere la lotta delle lavoratrici di Glasgow. Siamo al loro fianco: è inconcepibile che nel 2018 esistano ancora forme di discriminazione salariale nei servizi pubblici. Nell’era del movimento #metoo, nell’epoca in cui ci troviamo combattere quotidianamente per la violenza di genere, è necessario sostenere e mettere in evidenza la battaglia di queste lavoratrici, anche loro vittime di una forma di violenza inaccettabile, per la parità salariale e contro ogni discriminazione che ancora resista, inspiegabilmente, in Europa e nel mondo”.
“As FPCGIL – says Serena Sorrentino, FPCGIL General Secretary, – we must support the struggle of Glasgow women workers and their strike action of 23th and 24th of October called by Unison and GMB. We stand by their side: it is inconceivable in 2018 that could still exist forms of wage discrimination in public services. In times of #metoo movement, in times in which we must everyday fight against gender-based violence, it is necessary to support and highlight the battle of these women, victims themselves of a sort of unacceptable violence, for equal pay against any discrimination that still inexplicably resists in Europe and in the world”.
Con le note dello scorso luglio e settembre avevamo avvisato il vertice dell’Agenzia che è di fondamentale importanza dare concreto riscontro alle nostre rivendicazioni atte a rimuovere gli inaccettabili tagli al salario accessorio; tagli che all’attualità, ad esempio, impediscono la sottoscrizione del FUA 2016.
Abbiamo pazientemente atteso gli esiti dello spoil system!
Abbiamo pragmaticamente rappresentato al nuovo Direttore generale l’urgenza di avere risposte sui temi che abbiamo posto nell’incontro del 17 settembre u.s.!
Abbiamo atteso sino ad oggi…. ma dobbiamo rilevare, con disappunto, che il D.L. fisco licenziato dal Governo, contiene una serie di provvedimenti, quali la cosiddetta “pace fiscale” (o, più realisticamente “condono”), che comporteranno l’ennesimo incremento dei carichi di lavoro senza alcun recupero delle risorse per il salario accessorio (rif. legge 143/2013 art.1 comma 456 e legge 208/2015 art.1 comma236).
Non chiediamo “più soldi” ma che almeno si agisca per arginare lacontinua “emorragia” di risorse sottratte al personale e al funzionamento della macchina del fisco, solo in ossequio alle contingenze annuali di finanza pubblica, considerato che l’Agenzia delle Entrate assicura al Bilancio dello Stato circa l’80% delle entrate tributarie e che ora dovrà anche garantire l’efficacia delle nuove norme
fiscali contenute nel decreto in corso di conversione.
A breve le scriventi sigle assumeranno le prime determinazioni per l’avvio dello stato di agitazione in conseguenza alle risposte che riceveranno dai vertici dell’Agenzia e dall’autorità politica, azioni finalizzate anche ad ottenere il decreto comma 165 anno 2017 e la sottoscrizione della Convenzione 2018 quale strumento indispensabile per definire almeno un acconto Fua per tale annualità.
E’ necessario, quindi, che in questa fase il Sindacato definisca azioni forti ed incisive e in questo senso non aiuta la continua demagogia dei comunicati di Flp che, uscita dal “letargo” dei mesi scorsi, si accorge solo oggi della rilevanza della questione salariale dei lavoratori del fisco.
FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/UNSA
Boldorini Silveri Cavallaro Sempreboni
“Con una sentenza inequivocabile il Tar del Lazio accoglie pienamente il ricorso avviato mesi fa dal sindacato Sin.Me.Vi.Co contro l’Inps. Al centro la decisione dell’istituto guidato da Tito Boeri di individuare unilateralmente, nell’avvio della contrattazione per la stipula di una nuova convenzione dei medici di medicina fiscale, criteri di rappresentatività che si riferivano erroneamente ad aree contrattuali come quelle della Medicina Generale che nulla hanno a che vedere con la Medicina Fiscale. Una storia senza precedenti, quella avvenuta in Inps, un errore che ha ritardato la convenzione di un anno”. A darne notizia sono la Fp Cgil Medici e il Sin.Me.Vi.Co..
La Fp Cgil Medici e Sin.Me.Vi.Co., fanno sapere, “hanno denunciato sin dall’avvio della contrattazione questo grave difetto nella rappresentatività, che di fatto escludeva dal tavolo alcune delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina fiscale”. Per Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil Medici, “l’Inps ha sempre voluto dare peso al titolo di un atto d’indirizzo che erroneamente collocava la rappresentatività sindacale in un ambito, quello della medicina generale, che nulla ha a che vedere con la Medicina Fiscale”.
“Sin dal primo giorno di contrattazione – continua Filippi – nell’evidenza dell’errore commesso, abbiamo sempre rappresentato, insieme a Sin.me.vi.co, la necessità di individuare in via prioritaria criteri di rappresentatività specifici per una nuova convenzione, ma Inps ed i ministeri competenti non hanno voluto darci ascolto. Finalmente la sentenza del Tar ci da ragione e restituisce la contrattazione ai veri rappresentanti dei medici fiscali”.
La sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza bis, con la decisione n. 9972/29018 pubblicata in data 15 ottobre 2018 ha sancito il comportamento illegittimo tenuto dall’Inps nella stipula delle convenzioni a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. L. della legge 124 del 2015: ‘La rubrica del decreto del 2 agosto 2017 – si legge sulla sentenza – non può che essere considerato un mero errore materiale, posto che la rubrica contrasta con il chiaro contenuto dello stesso decreto ministeriale. Pertanto, alla stipulazione delle convenzioni devono partecipare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei medici fiscali, anche se occorre individuare sia le organizzazioni sindacali che il decreto dal quale desumere la rappresentatività’.
Fp Cgil Medici e Sin.Me.Vi.Co, spiegano, “avevano ragione quando suggerivano, inascoltati, la necessità di risolvere in via preliminare il problema della rappresentatività sindacale che, in assenza di un regolamento concordato in tema di relazioni sindacali, non poteva che seguire in via transitoria un criterio paritario al di là delle interpretazioni approssimative che Inps ha voluto perseguire”.
La scelta di ricorrere al Tar, con il ricorso patrocinato dagli avvocati. Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, “è stata una scelta obbligata – spiega Cesidio Di Luzio di Sin.Me.Vi.Co. – ma anche doverosa in quanto non è più accettabile un atteggiamento così ostile nei confronti di una categoria di lavoratori che oramai da troppo tempo non trova alcuna tutela da parte dell’Istituto. Il Giudice Amministrativo ha censurato in ogni suo aspetto l’azione dell’Inps in maniera inequivocabile, sancendo l’inefficacia di quanto sino ad oggi fatto. L’Inps non potrà che prendere atto di quanto statuito dal Tar e ci auguriamo che venga ristabilito il dibattito sindacale immediatamente, senza ulteriori perdite di tempo”.
“Quanto accaduto in sede sindacale – conclude Filippi – è caratterizzato da una particolare gravità in quanto l’Inps, nonostante le numerose segnalazioni, ha scelto deliberatamente di escludere le sigle sindacali rappresentative dei medici fiscali dalla contrattazione tramite una scelta del tutto arbitraria e che oltretutto ci ha fatto perdere numeroso tempo. Si rende ora necessaria una immediata convocazione di un nuovo tavolo per rimediare ad una situazione incresciosa e che ci ha fatto perdere troppo tempo prezioso”. Gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, hanno già inoltrato una diffida all’Inps al fine di riattivare il tavolo di contrattazione per l’individuazione dei criteri di rappresentatività in conformità con quanto recita la sentenza del Tar.
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“Con una sentenza inequivocabile il Tar del Lazio accoglie pienamente il ricorso avviato mesi fa dal sindacato Sin.Me.Vi.Co contro l’Inps. Al centro la decisione dell’istituto guidato da Tito Boeri di individuare unilateralmente, nell’avvio della contrattazione per la stipula di una nuova convenzione dei medici di medicina fiscale, criteri di rappresentatività che si riferivano erroneamente ad aree contrattuali come quelle della Medicina Generale che nulla hanno a che vedere con la Medicina Fiscale. Una storia senza precedenti, quella avvenuta in Inps, un errore che ha ritardato la convenzione di un anno”. A darne notizia sono la Fp Cgil Medici e il Sin.Me.Vi.Co..
La Fp Cgil Medici e Sin.Me.Vi.Co., fanno sapere, “hanno denunciato sin dall’avvio della contrattazione questo grave difetto nella rappresentatività, che di fatto escludeva dal tavolo alcune delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina fiscale”. Per Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil Medici, “l’Inps ha sempre voluto dare peso al titolo di un atto d’indirizzo che erroneamente collocava la rappresentatività sindacale in un ambito, quello della medicina generale, che nulla ha a che vedere con la Medicina Fiscale”.
“Sin dal primo giorno di contrattazione – continua Filippi – nell’evidenza dell’errore commesso, abbiamo sempre rappresentato, insieme a Sin.me.vi.co, la necessità di individuare in via prioritaria criteri di rappresentatività specifici per una nuova convenzione, ma Inps ed i ministeri competenti non hanno voluto darci ascolto. Finalmente la sentenza del Tar ci da ragione e restituisce la contrattazione ai veri rappresentanti dei medici fiscali”.
La sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza bis, con la decisione n. 9972/29018 pubblicata in data 15 ottobre 2018 ha sancito il comportamento illegittimo tenuto dall’Inps nella stipula delle convenzioni a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. L. della legge 124 del 2015: ‘La rubrica del decreto del 2 agosto 2017 – si legge sulla sentenza – non può che essere considerato un mero errore materiale, posto che la rubrica contrasta con il chiaro contenuto dello stesso decreto ministeriale. Pertanto, alla stipulazione delle convenzioni devono partecipare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei medici fiscali, anche se occorre individuare sia le organizzazioni sindacali che il decreto dal quale desumere la rappresentatività’.
Fp Cgil Medici e Sin.Me.Vi.Co, spiegano, “avevano ragione quando suggerivano, inascoltati, la necessità di risolvere in via preliminare il problema della rappresentatività sindacale che, in assenza di un regolamento concordato in tema di relazioni sindacali, non poteva che seguire in via transitoria un criterio paritario al di là delle interpretazioni approssimative che Inps ha voluto perseguire”.
La scelta di ricorrere al Tar, con il ricorso patrocinato dagli avvocati. Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, “è stata una scelta obbligata – spiega Cesidio Di Luzio di Sin.Me.Vi.Co. – ma anche doverosa in quanto non è più accettabile un atteggiamento così ostile nei confronti di una categoria di lavoratori che oramai da troppo tempo non trova alcuna tutela da parte dell’Istituto. Il Giudice Amministrativo ha censurato in ogni suo aspetto l’azione dell’Inps in maniera inequivocabile, sancendo l’inefficacia di quanto sino ad oggi fatto. L’Inps non potrà che prendere atto di quanto statuito dal Tar e ci auguriamo che venga ristabilito il dibattito sindacale immediatamente, senza ulteriori perdite di tempo”.
“Quanto accaduto in sede sindacale – conclude Filippi – è caratterizzato da una particolare gravità in quanto l’Inps, nonostante le numerose segnalazioni, ha scelto deliberatamente di escludere le sigle sindacali rappresentative dei medici fiscali dalla contrattazione tramite una scelta del tutto arbitraria e che oltretutto ci ha fatto perdere numeroso tempo. Si rende ora necessaria una immediata convocazione di un nuovo tavolo per rimediare ad una situazione incresciosa e che ci ha fatto perdere troppo tempo prezioso”. Gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, hanno già inoltrato una diffida all’Inps al fine di riattivare il tavolo di contrattazione per l’individuazione dei criteri di rappresentatività in conformità con quanto recita la sentenza del Tar.
“Un nuovo impianto normativo che ridefinisca meglio le funzioni della Polizia Locale, un piano di assunzioni straordinario che garantisca almeno il cento per cento del turn over, passi avanti sulla implementazione della specifica sezione del contratto nazionale”. Sono le richieste avanzate oggi dalla Fp Cgil all’incontro presso il Ministero dell’Interno con il sottosegretario Carlo Sibilia specifico sulla Polizia Locale.
Un incontro, giudica la categoria dei servizi pubblici della Cgil, “alquanto interlocutorio, di ascolto delle parti, e nel quale abbiamo evidenziato come la Polizia Locale sia da sempre legata al territorio con una propria funzione di prossimità che rappresenta un valore peculiare e assoluto. Per questo è necessario che il lavoro degli operatori sia sorretto da un impianto normativo al passo con i tempi, con i compiti e le attività che sono ricadute su questo personale, in grado di chiarire doveri, garantire diritti e tutele e assicurare dignità e operatività.
“Occorre una legge – specifica la Fp Cgil – che, superando la legge 65/1986 che da allora regola la Polizia Locale, ne definisca le funzioni anche in relazione ai recenti provvedimenti, ultimo il decreto sicurezza, fissando in modo chiaro ruoli, competenze, prerogative, rapporti con le altre forze di polizia, accesso allo SDI e banche dati, riconoscimento della pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni, riconoscimento dell’attività usurante e gravosa, un albo dei comandanti, la formazione obbligatoria prima dell’accesso al ruolo con aggiornamento permanente, le dotazioni dei corpi e la unificazione nei piccoli enti”.
Quanto all’occupazione, aggiunge la Funzione Pubblica Cgil, “la Polizia Locale è purtroppo caratterizzata per una diffusa carenza di dotazioni di personale e da una età media abbastanza alta per cui abbiamo rivendicato la ineludibile necessità che il Ministero si impegni per un piano di assunzioni straordinario che garantisca almeno il cento per cento del turn over consentendo l’immissione di giovani leve con un salutare cambio generazionale”.
Infine, sul contratto, “si è colta l’occasione per evidenziare come la importante strumentazione contrattuale conseguita con la sezione specifica della Polizia Locale nel Contratto delle Funzioni Locali abbia bisogno di essere ulteriormente rafforzata per dare le necessarie risposte al lavoro degli operatori, in particolare con la previsione che le risorse dell’art 208 del Codice della Strada vengano considerate al di fuori del tetto di cui al fondo del salario accessorio, liberando risorse disponibili per remunerare le attività peculiari della Polizia Locale”, conclude la Fp Cgil.
Firmato il contratto decentrato dei dipendenti della Regione Veneto. Dopo alcuni mesi di confronto, infatti, grazie al rinnovo del contratto delle Funzioni Locali raggiunto lo scorso 21 maggio, sindacati e parte pubblica hanno raggiunto a Venezia un accordo il 18 ottobre che riguarda le annualità 2018/2020 e che la Funzione Pubblica Cgil Veneto ritiene “senza dubbio un risultato molto importante perché conferma molti degli istituti contrattuali conquistati in questi anni e riapre spazi innovativi di contrattazione delegati dal contratta nazionale.
In questo contratto decentrato, spiega il segretari generale della Fp Cgil Veneto, Daniele Giordano, “siamo riusciti a confermare materie importanti come la mobilità o il sistema di valutazione, temi su cui in questi anni le amministrazioni hanno sempre rifiutato il confronto sindacale”. In particolare nel testo della intesa raggiunga, osserva Giordano, “si prevede che la metodologia di valutazione, dopo apposito confronto con la Rsu e le organizzazioni sindacali, convergerà in regolamento. A questo si aggiunge che il lavoratore nel caso che non condivida la valutazione proposta dal Dirigente, potrà contestare il giudizio ricevuto ad un nucleo paritetico”.
Altro elemento rilevante è che il regolamento per la mobilità diviene oggetto di contrattazione, “tant’è – spiega Giordano – che nel testo si prevede una specifica sessione negoziale su questo tema”. Il contratto decentrato guarda poi a tutto il personale della Regione, anche a quello transitato in ragione degli effetti della legge Delrio: “Abbiamo anche definito un contratto – specifica il segretario generale della Fp Veneto – applicabile a tutto il personale, incluso quello transitato dalle amministrazioni provinciali che quindi troverà, seppur con ritardo per le previsioni della legge Delrio, il giusto e definitivo riconoscimento nei ruoli della Regione”.
Al contratto, infine, “si lega anche la legge regionale di integrazione del fondo contrattuale, circa 1 milione di euro, che consentirà di erogare gli istituti economici in modo equo e senza che nessun lavoratore sia penalizzato dal processo di riordino in corso”. Questo contrato decentrato, insomma, tira le fila Giordano, “apre la stagione di contrattazione in tutto il Veneto che non potrà che vederci protagonisti nell’applicazione del Ccnl, in un quadro di confronto unitario che metta al centro la riconquista delle relazioni sindacali e veri processi di innovazione e trasformazione delle pubbliche amministrazioni”.
All’ipotesi di regionalizzazione la FP CGIL risponde chiedendo di mantenere gli impegni a
rafforzare competenze, risorse umane e strumentali per l’Icqrf
Nella giornata di ieri è stato presentato alle organizzazioni sindacali il documento di programmazione del fabbisogno, propedeutico alla quantificazione delle nuove assunzioni, che persegue l’obiettivo di rafforzare, acquisendo nuove risorse umane, l’Icqrf e il Ministero tutto per renderlo più adeguato al fine di poter rispondere alle esigenze in materia di controlli nei settori agroalimentari, in un mercato sempre più complesso. Chiaramente il rafforzamento tramite le nuove assunzioni va accompagnato innovando anche mezzi e attrezzature strumentali. Esso, invece, letto alla luce delle previsioni contenute nella nota di aggiornamento del documento economico finanziario in materia di politiche agricole (nonché degli atti posti in essere da parte di alcune Regioni – Veneto per prima – per il riconoscimento di ulteriori specifiche forme di autonomia), fornisce tutt’altra chiave di lettura, visto che si mira a sottrarre al nostro Ministero competenze, mezzi e risorse umane in materia di controlli nei settori agroalimentari e fa pensare ad una strategia che, a parole dice una cosa e, nei fatti, tutt’altro. Un disegno il cui esito è tutt’altro che scontato, dovendo attuarsi nel rispetto dei principi costituzionali. Questa ambiguità desta una forte preoccupazione nei lavoratori dell’Icqrf e del Ministero nel suo complesso, preoccupazione che dovrebbe essere condivisa dal Ministro Centinaio, nella sua qualità di titolare del dicastero e di rappresentante delle Istituzioni di Governo, al quale, pertanto, chiediamo di utilizzare il suo peso politico per garantire la completa attuazione di ogni strumento di rafforzamento e, ove necessario, di tutela per il personale. Fino ad oggi abbiamo chiesto a tutti i Ministri che si sono succeduti,compreso quello attuale, di rafforzare la struttura e segnalato, da ultimo, la necessità di un adeguamento dell’indennità di Amministrazione e dei riconoscimenti economici della professionalità per tutto il personale dell’Icqrf ma, di certo, non ci saremmo mai aspettati una simile inerzia da parte del Governo di fronte ad iniziative in grado di incidere così pesantemente sulla struttura e le competenze dell’Icqrf, unanimemente riconosciute come un modello di eccellenza in ambito europeo. Ci aspettiamo quindi di poter incontrare al più presto il ministro. La FP CGIL è favorevole all’individuazione di forme di più efficace coordinamento operativo con le strutture regionali in materia di agricoltura, in attuazione di processi volti ad una maggiore autonomia ma ritiene indispensabile che le funzioni ispettive restino nella diretta gestione dell’Autorità nazionale, in capo allo Stato.
Ci opporremo però con ogni mezzo alla regionalizzazione delle funzioni ispettive nei settori agroalimentari, progetto che consideriamo dannoso per i cittadini, per l’utenza e per i lavoratori che, se approvato, produrrebbe solo una riduzione dell’efficacia dell’azione amministrativa della struttura nell’assolvimento dei compiti istituzionali in un mercato globalizzato.
In assenza di risposte convincenti, ci vedremo costretti ad attivare tutti gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.
Roma 18 ottobre 2018
p. la Fp Cgil Mipaaft
Savino Cicoria
Pubblichiamo la nota inviata all’Amministrazione dove chiediamo lo sviluppo del supporto alla pari nell’ambito della medicina del lavoro su tutto il territorio nazionale.
Pubblichiamo la nota unitaria inviata il 19 ottobre al Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale.
Pubblichiamo la circolare della Direzione Centrale Risorse Logistiche e Finanziarie riguardo le condizioni speciali d’acquisto riservate da TOYOTA Motor Italia Spa al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.