DECRETO LEGISLATIVO n. 288 del 16 ottobre 2003

tipo: Decreto legislativo
data: 16 ottobre 2003
note:

Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999

tipo: Decreto legislativo
data: 19 giugno 1999
note:

Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

tipo: Decreto legislativo
data: 30 dicembre 1992
note: testo aggiornato alla Legge n. 248 dell’8 agosto 2006

D.M. 29 marzo 2001

Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000).
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico-sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;
Visto l’art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell’8 febbraio 2001;
Decreta:

1. Le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

2. Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.

3. Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

4. 1. Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico – diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
1.2 area tecnico – assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.

5. Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.

D.M. 2 aprile 2001

Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, S.O.

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l’articolo 6, commi 6 e 7;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a);
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
VISTE le direttive dell’Unione Europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 concernente l’attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
VISTO l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i decreti del Ministro della sanità nn. 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14.09.1994, nn. 745, 746 del 26.09.1994, n. 183 del 15.03.1995, nn. 56, 58, 69, 70, 136 del 17.01.1997, n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell’8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e del 29.03.2001, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla rideterminazione dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n. 251/2000;
VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’articolo 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;
CONSIDERATA la necessità di assicurare l’omogeneità dell’articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla predetta legge 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all’articolo 6;
VISTO il parere del CUN, reso nell’adunanza dell’8 febbraio 2001;
VISTO il parere del CNSU, reso nell’adunanza del 6 febbraio 2001;
VISTO il parere del Consiglio superiore di sanità – Sezione II -, reso nell’adunanza del 5 febbraio 2001;
ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanità con nota del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108);
VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso l’8 marzo 2001;
Decreta:
1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.
2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del Ministro della sanità, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
4. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest’ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università sono ridefiniti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della sanità adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. 1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo dell’educatore professionale e del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.

3. 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

4. 1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell’allegato.
2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. È comunque riservato all’àmbito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.
3. I regolamenti didattici possono disporre l’impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.
4. In considerazione dell’elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.

5. 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell’infermiere, dell’infermiere pediatrico e dell’ostetrica/o, di cui alle direttive dell’Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

6. 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
2. La prova finale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;
b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità;
c) la Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

7. 1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.

8. 1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di diploma universitario e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto. Ai fini dell’opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative svolte in conformità agli ordinamenti didattici vigenti.
2. Con successivo provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 251/2000, saranno definiti i criteri per disciplinare gli accessi ai corsi di laurea, afferenti alle classi di cui al presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge, in possesso dei requisiti ivi previsti.
3. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999.

Allegato – Sommario
Numerazione e denominazione
delle classi delle lauree
N° classe Denominazione Allegato
1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 1
2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 2
3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 3
4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione 4

Allegato 1 – Classe 1
CLASSE DELLE LAUREE NELLE
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE
E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza nell’età evolutiva, adulta e geriatrica.
I laureati nella classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali. In particolare:
Nell’àmbito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell’assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l’intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Nell’àmbito della professione sanitaria di ostetrico/a, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al neonato. I laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’àmbito della famiglia che nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell’etica professionale, come membri dell’equipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell’Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 80/154/CEE.
Nell’àmbito della professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell’assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l’intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell’àmbito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale.
Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l’attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all’allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Attività formative indispensabili

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico- disciplinari CFU Tot.
CFU
Di base Scienze propedeutiche 18
FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
INF/01 – Informatica
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 – Psicologia generale
MED/O01 – Statistica medica
Scienze biomediche
BIO/09 – Fisiologia
BIO/I0 – Biochimica
BI0/13 – Biologia applicata
BIO/16 – Anatomia umana
BIO/17 – Istologia
MED/04 – Patologia generale
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica
Caratterizzanti Scienze infermieristiche 53
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
MED/47 – Scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche
MED149 – Scienze tecniche dietetiche applicate
Scienze ostetriche
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
MED147 – Scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche
MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate
Scienze
infermieristiche MED145 – Scienze infermieristiche generali, cliniche
pediatriche e pediatriche
MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate
Scienze medico-
chirurgiche BIO/14 – Farmacologia
MED/05 – Patologia clinica
MED/08 – Anatomia patologica
MED/09 – Medicina interna
MED/17 – Malattie infettive
MED/18 – Chirurgia generale
MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/40 – Ginecologia e ostetricia
Scienze della
prevenzione e dei servizi BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare
sanitari clinica
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/43 – Medicina legale
MED/44 – Medicina del lavoro
Primo soccorso
BI0/14 – Farmacologia
MED109 – Medicina interna
MED/18 – Chirurgia generale
MED/41 – Anestesiologia
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
Affini o integrative Scienze interdisciplinari 18
cliniche MED/03 – Genetica medica
MED/06 – Oncologia medica
MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/12 – Gastroenterologia
MED/13 – Endocrinologia
MED/14 – Nefrologia
MED/I5 – Malattie del sangue
MED/16 – Reumatologia
MED/19 – Chirurgia plastica
MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile
MED/21 – Chirurgia toracica
MED/22 – Chirurgia vascolare
MED/23 – Chirurgia cardiaca
MED/24 – Urologia
MED/25 – Psichiatria
MED/26 – Neurologia
MED/27 – Neurochirurgia
MED/28 – Malanie odontostomatologiche
MED/30 – Malattie apparato visivo
MED/31 – Otorinolaringoiatria
MED/32 – Audiologia
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/35 – Malattie cutanee e veneree
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/41 – Anestesiologia
Scienze umane e
psicopedagogiche M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 – Filosofia morale
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/03 – Psicometria
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
MED/02 – Storia della medicina
SPS/07 – Sociologia generale
Scienze del
management sanitario IUS/07 – Diritto del lavoro
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
M-PSI/05 – Psicologia sociale
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS-P/06 – Economia applicata
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del
lavoro
Scienze interdisciplinari
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
M-PS/108 – Psicologia clinica
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

Attività formative Tipologie

A scelta dello studente 9

Per la prova finale e Prova finale 11
per la conoscenza della
lingua straniera Lingua straniera

Altre (art. 10, comma 1, Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 9
lettera f)
TOTALE 118

Allegato 2 – Classe 2
CLASSE DELLE LAUREE NELLE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione che svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
I laureati della classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’àmbito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare per l’educatore professionale, al fine di connotarne la figura di operatore dell’area sanitaria, è indispensabile una adeguata utilizzazione dei settori scientifico-disciplinari.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali. In particolare:
Nell’àmbito della professione sanitaria del podologo, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 666 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. I laureati in podologia, su prescrizione medica, prevengono e svolgono la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assistono, anche ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio; individuano e segnalano al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria del fisioterapista, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. I laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’àmbito delle loro competenze, elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l’adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria del logopedista, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 742 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L’attività dei laureati in logopedia è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. Essi, in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’àmbito delle loro competenze, elaborano, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; propongono l’adozione di ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria dell’ortottista e dell’assistente di oftalmologia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 743 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano, su prescrizione del medico, i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica. I laureati in ortottica ed assistenza oftalmologica sono responsabili dell’organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti nell’àmbito delle loro mansioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria del terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in collaborazione con l’equipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell’area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. I laureati in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell’àmbito delle specifiche competenze, adattano gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti; individuano ed elaborano, nell’equipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo; attuano interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita; attuano procedure rivolte all’inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di handicap neuro-psicomotorio e cognitivo; collaborano all’interno dell’equipe multiprofessionale con gli operatori scolastici per l’attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato; svolgono attività terapeutica per le disabilità neuro-psicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva utilizzando tecniche specifiche per fascia d’età e per singoli stadi di sviluppo; attuano procedure di valutazione dell’interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell’età evolutiva; identificano il bisogno e realizzano il bilancio diagnostico e terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazione oggettuale; elaborano e realizzano il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come strumenti cognitivi e meta-cognitivi; utilizzano altresì la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali; verificano l’adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al rischio psicopatologico; partecipano alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell’infanzia; documentano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo; svolgono attività di studio, di didattica e di ricerca specifica applicata, e di consulenza professionale, nei servizi sanitari e nei luoghi in cui si richiede la loro competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico della riabilitazione psichiatrica, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità del 29 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, nell’àmbito di un progetto terapeutico elaborato in un équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. I laureati in riabilitazione psichiatrica collaborano alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e rivela le risorse del contesto familiare e socio-ambientale, collaborano all’identificazione degli obiettivi formativo-terapeuci e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento; attuano interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sè e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un’attività lavorativa; operano nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l’accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio di patologie manifestate; operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità; collaborano alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria della terapista occupazionale, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano nell’àmbito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I laureati in terapia occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’àmbito delle loro competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, effettuano una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all’individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l’autonomia personale nell’ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; trattano condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizzano attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l’uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all’adattamento e all’integrazione dell’individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale; individuano ed esaltano gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell’individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale; partecipano alla scelta e all’ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili; propongono, ove necessario, modifiche dell’ambiente di vita e promuovono azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; verificano le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale; svolgono attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la loro specifica professionalità; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria dell’educatore professionale, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’àmbito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. I laureati in educazione professionale programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; programmano, organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all’interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; partecipano ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono alla formazione degli studenti e del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e all’educazione alla salute; svolgono la loro attività professionale, nell’àmbito delle loro competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l’attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all’allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
Attività formative indispensabili

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico- disciplinari CFU Tot.
CFU
Di base Scienze propedeutiche 18
FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
INF/01 – Informatica
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale
MED/01 – Statistica medica
SPS/07 – Sociologia generale
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Scienze biologiche e
psicologiche BIO/09 – Fisiologia
BIO/10 – Biochimica
BIO112 – Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
BIO113 – Biologia applicata
BIO/16 – Anatomia umana
BIO/17 – Istologia
M-PS1101 – Psicologia generale
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/04 – Patologia generale
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica
Caratterizzazioni Scienze della podologia 53
MED/09 – Medicina interna
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/13 – Endocrinologia
MED/16 – Reumatologia
MED/17 – Malattie infettive
MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/35 – Malattie cutanee e veneree
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
Scienze fisioterapiche
MED/09 – Medicina interna
MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/16 – Reumatologia
MED/26 – Neurologia
MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Scienze della logopedia
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/26 – Neurologia
MED/31 – Otorinolaringoiatria
MED/32 – Audiologia
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Scienze ortottiche e
dell’assistenza FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali ambientali,
oftalmologica biologia e medicina)
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/30 – Malattie apparato visivo
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Scienze della neuro e
psicomotricità dell’età BIO/14 – Farmacologia
evolutive M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/26 – Neurologia
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
Scienze della
riabilitazione M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica
psichiatrica M-PSI/05 – Psicologia sociale
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/25 – Psichiatria
MED/26 – Neurologia
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/43 – Medicina legale
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
Scienze della terapia
occupazionale M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED109 – Medicina interna
MED/25 – Psichiatria
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio
Scienze dell’educazione
professionale M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/03 – Filosofia morale
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 – Storia della pedagogia
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
M-PSI/05 – Psicologia sociale
M-PSI/07 – Psicologia dinamica
M-STO/06 – Storia delle religioni
MED/25 – Psichiatria
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio
SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale
Scienze medico-
chirurgiche BIO/14 – Farmacologia
MED/05 – Patologia clinica
MED/08 – Anatomia patologica
MED/09 – Medicina interna
MED/17 – Malattie infettive
MED/18 – Chirurgia generale
MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
Scienze della prevenzione
e dei servizi sanitari BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/37 – Neuroradiologia
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/43 – Medicina legale
MED/44 – Medicina del lavoro
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Primo soccorso
B10/14 – Farmacologia
MED/09 – Medicina interna
MED/18 – Chirurgia generale
MED/41 – Anestesiologia
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche

Affini o integrative Scienze interdisciplinari 18
cliniche M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie
MED/03 – Genetica medica
MED/06 – Oncologia medica
MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/12 – Gastroenterologia
MED/13 – Endocrinologia
MED/14 – Nefrologia
MED/15 – Malattie del sangue
MED/16 – Reumatologia
MED/19 – Chirurgia plastica
MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile
MED/21 – Chirurgia toracica
MED/22 – Chirurgia vascolare
MED/23 – Chirurgia cardiaca
MED/24- Urologia
MED/25 – Psichiatria
MED/26 – Neurologia
MED/27 – Neurochirurgia
MED/28 – Malattie odontostomatologiche
MED/29 – Chirurgia maxillofacciale
MED/30 – Malattie apparato visivo
MED/31 – Otorinolaringoiatria
MED/32 – Audiologia
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/35 – Malattie cutanee e veneree
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/40 – Ginecologia e ostetricia
MED/41 – Anestesiologia
Scienze umane e
psicopedagogiche M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 – Filosofia morale
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/01 – Psicologia generale
M-PSI/03 – Psicometria
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-PSI/07 – Psicologia dinamica
MED/02 – Storia della medicina
SPS/07 – Sociologia generale
Scienze del management
sanitario IUS/07 – Diritto del lavoro
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
M-PSI/05 – Psicologia sociale
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS-P/06 – Economia applicata
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del
lavoro
Scienze interdisciplinari ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni
ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica
IUS/10 – Diritto amministrativo
IUS/13 – Diritto internazionale
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo
L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione
M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica
SECS-S/05 – Statistica sociale

Attività formative Tipologie –

A scelta dello studente 9

Per la prova finale e per la Prova finale 11
conoscenza della lingua
straniera Lingua straniera

Altre (art. 10, comma 1, Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 9
lettera f)
TOTALE 118

Allegato 3 – Classe 3
CLASSE DELLE LAUREE NELLE
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
I laureati nella classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’àmbito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:
Area tecnico-diagnostica
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico audiometrista, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 667 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico. L’attività dei laureati in tecniche audiometriche è volta all’esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell’handicap conseguente a patologia dell’apparato uditivo e vestibolare. Essi operano, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia; collaborano con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza; sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell’àmbito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’àmbito della struttura in cui operano; svolgono la loro attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Nell’àmbito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall’Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’àmbito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l’erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Nell’àmbito della formazione della predetta figura professionale, le università assicurano un’adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico di neurofisiopatologia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1995, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nell’àmbito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni). I laureati in tecniche di diagnostica neurofisiopatologica applicano le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista; gestiscono compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta devono redarre un rapporto descrittivo sotto l’aspetto tecnico; hanno dirette responsabilità nell’applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata; impiegano metodiche diagnostico-strumentali per l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico-legali; provvedono alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione; esercitano la loro attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Area tecnico-assistenziale
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico ortopedico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 665 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli. I laureati in tecniche ortopediche, nell’àmbito delle loro competenze, addestrano il disabile all’uso delle protesi e delle ortesi applicate; svolgono, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; collaborano con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione; sono responsabili dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’àmbito delle loro mansioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico audioprotesista, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 668 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi; operano su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. L’attività del laureati in audioprotesi è volta all’applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. Essi collaborano con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l’addestramento al loro uso; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 27 luglio 1998, n. 316 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero provvedono alla conduzione e manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica. Le loro mansioni sono esclusivamente di natura tecnica; coadiuvano il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie. I laureati in tecnica della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare pianificano, gestiscono e valutano quanto necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature di cui sono responsabili; garantiscono la corretta applicazione delle tecniche di supporto richieste; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca nelle materie di loro competenza.
Nell’àmbito della professione sanitaria dell’igienista dentale, i laureati sono gli operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali. I laureati in igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell’àmbito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di un’alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria.
Nell’àmbito della professione sanitaria del dietista, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 744 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono competenti per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I laureati in dietistica organizzano e coordinano le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano l’accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l’attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all’allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Attività formative indispensabili

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico- disciplinari CFU Tot.
CFU
Di base Scienze propedeutiche 18
FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
INF/01 – Informatica
TNG-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 – Psicologia generale
MAT/05 – Analisi matematica
MED/01 – Statistica medica
SPS/07 – Sociologia generale
Scienze biomediche
BIO/09 – Fisiologia
BIO/10 – Biochimica
BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
BIO/13 – Biologia applicata
BIO/16 – Anatomia umana
BIO/17 – Istologia
MED/04 – Patologia generale
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica
Caratterizzazioni Diagnostica audiometrica 53
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/31 – Otorinolaringoiatria
MED/32 – Audiologia
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Diagnostica di
laboratorio biomedico BIO/12 – Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica
BIO/17 – Istologia
TNG-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche
MED/03 – Genetica medica
MED/05 – Patologia clinica
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica
MED/08 – Anatomia patologica
MED/46 – Scienze tecniche di medicina e di
laboratorio
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali
Diagnostica per
immagini e FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali,
radioterapia ambientali, biologia e medicina)
ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche
MED/36 – Diagnostica per immagini e
radioterapia
MED/37 – Neuroradiologia
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Diagnostica
neurofisiopatologica FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche
MED/26 – Neurologia
MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Scienze e tecniche
ortopediche MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/36 – Diagnostica per immagini e
radioterapia
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Scienze
audioprotesiche ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali
ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche
MED/31 – Otorinolaringoiatria
MED/32 – Audiologia
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Tecniche della
fisiopatologia ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali
cardiocircolatoria e ING-INF/01 – Elettronica
perfusione MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
cardiovascolare MED/15 – Malattie del sangue
MED/21 – Chirurgia toracica
MED/22 – Chirurgia vascolare
MED/23 – Chirurgia cardiaca
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Scienze dell’igiene
dentale MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica
MED/28 – Malattie odontostomatologiche
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Scienze della dietistica
AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari
CHIM/10 – Chimica degli alimenti
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/12 – Gastroenterologia
MED/13 – Endocrinologia
MED/14 – Nefrologia
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate
SECS-P/13 – Scienze merceologiche
Scienze medico-
chirurgiche BIO/14 – Farmacologia
MED/05 – Patologia clinica
MED/08 – Anatomia patologica
MED/09 – Medicina interna
MED/17 – Malattie infettive
MED/18 – Chirurgia generale
MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/40 – Ginecologia e ostetricia
Scienze della
prevenzione e dei BIO/12 – Biochimica clinica e biologia
servizi sanitari molecolare cliniche
M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività
motorie
MED/36 – Diagnostica per immagini e
radioterapia
MED/37 – Neuroradiologia
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/43 – Medicina legale
MED/44 – Medicina del lavoro
MED145 – Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Primo soccorso
BIO/14 – Farmacologia
MED/09 – Medicina interna
MED/18 – Chirurgia generale
MED/41 – Anestesiologia
MED/45 – Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche
Affini o integrative Scienze interdisciplinari 18
cliniche MED/03 – Genetica medica
MED/06 – Oncologia medica
MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/12 – Gastroenterologia
MED/13 – Endocrinologia
MED/14 – Nefrologia
MED/15 – Malattie del sangue
MED/16 – Reumatologia
MED/19 – Chirurgia plastica
MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile
MED/21 – Chirurgia toracica
MED/22 – Chirurgia vascolare
MED/23 – Chirurgia cardiaca
MED/24 – Urologia
MED/25 – Psichiatria
MED/26 – Neurologia
MED/27 – Neurochirurgia
MED/28 – Malattie odontostomatologiche
MED/30 – Malattie apparato visivo
MED/31 – Otorinolaringoiatria
MED/32 – Audiologia
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/35 – Malattie cutanee e veneree
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/41 – Anestesiologia
Scienze umane e
psicopedagogiche M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 – Filosofia morale
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
M-PSI/01 – Psicologia generale
M-PSI/03 – Psicometria
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
MED/02 – Storia della medicina
SPS/07 – Sociologia generale
Scienze del management
sanitario IUS/07 – Diritto del lavoro
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
M-PSI/05 – Psicologia sociale
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS-P/06 – Economia applicata
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del
lavoro
Scienze interdisciplinari
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

Attività formative Tipologie

A scelta dello studente 9

Per la prova finale e per la Prova finale 11
conoscenza della lingua
straniera Lingua straniera

Altre (art. 10, comma 1, Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazioni, tirocini, etc. 9
lettera f)
TOTALE 118

Allegato 4 – Classe 4
CLASSE DELLE LAUREE NELLE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 4, comma 1, gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione che svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’àmbito della responsabilità derivante dai profili professionali.
I laureati nella classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell’età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento preventivo e/o riabilitativo. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’àmbito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali. In particolare:
Nell’àmbito della professione sanitaria del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili, nell’àmbito delle loro competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. I laureati in prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operanti nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria; svolgono attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività soggette a controllo. Nell’àmbito dell’esercizio della professione, essi istruiscono, determinano, contestano e notificano le irregolarità rilevate e formulano pareri nell’àmbito delle loro competenze; vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro e valutano la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; vigilano e controllano la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti; vigilano e controllano la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione dalla produzione al consumo e valutano la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; vigilano e controllano l’igiene e sanità veterinaria, nell’àmbito delle loro competenze, e valutano la necessità di procedere a successive indagini; vigilano e controllano i prodotti cosmetici; collaborano con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti; vigilano e controllano quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell’àmbito delle loro competenze; svolgono con autonomia tecnico professionale le loro attività e collaborano con altre figure professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui operano; sono responsabili dell’organizzazione della pianificazione, dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio della loro attività professionale; partecipano ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la loro competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca; svolgono la loro attività professionale, in regime di dipendenza o libero-professionale, nell’àmbito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.
Nell’àmbito della professione sanitaria dell’assistente sanitario, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono addetti alla prevenzione, alla promozione ed all’educazione per la salute. L’attività dei laureati in assistenza sanitaria è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività. Essi individuano i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero; identificano i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali; individuano i fattori biologici e sociali di rischio e sono responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’àmbito delle loro competenze; progettano, programmano, attuano e valutano gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona; collaborano alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria; concorrono alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria; intervengono nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva; attuano interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivano risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipano ai programmi di terapia per la famiglia; sorvegliano, per quanto di loro competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controllano l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo; relazionano e verbalizzano alle autorità competenti e propongono soluzioni operative; operano nell’àmbito dei centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico; collaborano, per quanto di loro competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole; partecipano alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti; concorrono alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute; partecipano alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale; svolgono le loro funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici; svolgono attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la loro competenza professionale; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l’attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all’allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Attività formative indispensabili

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico- disciplinari CFU Tot.
CFU
Di base Scienze propedeutiche 18
BIO/01 – Botanica generale
BIO/07 – Ecologia
CHIM/03 – Chimica generale e inorganica
CHIM/06 – Chimica organica
FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
INF/01- Informatica
ING-INF/02 – Campi elettromagnetici
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 – Psicologia generale
MAT/04 – Matematiche complementari
MED/01 – Statistica medica
Scienze biomediche
BIO/09 – Fisiologia
BIO/10 – Biochimica
BIO112 – Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
BIO/13 – Biologia applicata
BIO/16 – Anatomia umana
BIO/17 – Istologia
MED/04 – Patologia generale
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica
Caratterizzanti Scienze della prevenzione 53
nell’ambiente e nei luoghi AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari
di lavoro BIO/03 – Botanica ambientale e applicata
CHIM/08 – Chimica farmaceutica
CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10 – Chimica degli alimenti
CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali
ICAR/13 – Disegno industriale
ICAR/17 – Disegno
ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente
ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale
ING-IND/25 – Impianti chimici
ING-INF/02 – Campi elettromagnetici
IUS/16 – Diritto processuale penale
IUS/17 – Diritto penale
MED/42 – Igiene generale e applicata
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio
VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale
Scienze dell’assistenza
sanitaria M-PSI/05 – Psicologia sociale
M-PSI/08 – Psicologia clinica
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative
MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio
Scienze medico-
chirurgiche BIO/14 – Farmacologia
MED105 – Patologia clinica
MED/08 – Anatomia patologica
MED/09 – Medicina interna
MED/17 – Malattie infettive
MED/18 – Chirurgia generale
MED/33 – Malattie apparato locomotore
MED/38 – Pediatria generale e specialistica
Scienze della prevenzione
e dei servizi sanitari BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie
MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/37 – Neuroradiologia
MED/42 – Igiene generale e applicata
MED/43 – Medicina legale
MED/44 – Medicina del lavoro
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate
Primo soccorso
BIO/14 – Farmacologia
MED/09 – Medicina interna
MED/18 – Chirurgia generale
MED/41 – Anestesiologia
MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche
Affini o integrative Scienze interdisciplinari 18
cliniche MED/03 – Genetica medica
MED/06 – Oncologia medica
MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/12 – Gastroenterologia
MED/13 – Endocrinologia
MED/14 – Nefrologia
MED/15 – Malattie del sangue
MED/16 – Reumatologia
MED/19 – Chirurgia plastica
MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile
MED/21 – Chirurgia toracica
MED/22 – Chirurgia vascolare
MED/23 – Chirurgia cardiaca
MED/24 – Urologia
MED/25 – Psichiatria
MED/26 – Neurologia
MED/27 – Neurochirurgia
MED/28 – Malattie odontostomatologiche
MED/30 – Malattie apparato visivo
MED/31 – Otorinolaringoiatria
MED/32 – Audiologia
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa
MED/35 – Malattie cutanee e veneree
MED/39 – Neuropsichiatria infantile
MED/40 – Ginecologia e ostetricia
MED/41 – Anestesiologia
MED/44 – Medicina del lavoro
Scienze umane e
psicopedagogiche M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 – Filosofia morale
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/01 – Psicologia generale
M-PSI/03 – Psicometria
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
MED/02 – Storia della medicina
SPS/07 – Sociologia generale
Scienze del management
sanitario IUS/07 – Diritto del lavoro
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS-P/06 – Economia applicata
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del
lavoro
Scienze interdisciplinari
CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie
ICAR/03 – Ingegneria sanitaria – ambientale
ICAR/20 – Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni
ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica
SECS-S/05 – Statistica sociale
VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale

Attività formative Tipologie

A scelta dello studente 9

Per la prova finale e per la Prova finale 11
conoscenza della lingua
straniera Lingua straniera

Altre (art. 10, comma 1, Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazioni, tirocini, etc. 9
lettera f)
TOTALE 118

D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 (articoli 6, 6 bis, 6 ter)

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O
… omissis …
6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
1. [Le regioni, nell’ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d’intesa con le università per regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei protocolli d’intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell’azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche (1). Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all’elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell’individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d’intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate] (2).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d’intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull’accesso alla dirigenza di cui all’art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell’università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l’istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (3).
3. A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili (4). Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento dei corsi di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5).
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (5).
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria (5) (6).

(1) Periodo aggiunto dall’art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419.
(2) Comma prima sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e successivamente abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
(3) Comma così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(4) Per la definizione delle figure professionali di cui al presente periodo vedi il D.M. 29 marzo 2001.
(5) Comma così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), modificato dal D.M. 8 giugno 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d’idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell’area medica. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42.
(6) Vedi l’art. 69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

6-bis. Protocolli d’intesa tra le regioni, le Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale.
1. [Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per la stipulazione di protocolli d’intesa tra le regioni, le Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari] (7).
2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto 31 luglio 1997 dei Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997 (8).
3. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità al decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto 24 settembre 1997 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997 (8) (9).

(7) Comma abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
(8) Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
(9) Articolo così inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.)

6-ter. Fabbisogno di personale sanitario.
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell’attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all’acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti (10).

(10) Articolo così inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Con Del. 13 novembre 2003 è stato sancito l’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2003-2004, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

… omissis …

D.L. 402/01 Convertito dalla Legge 1/02

Decreto Legge 12 novembre 2001, n. 402  – Decreto convertito, con modificazioni, in l. 8 gennaio 2002, n. 1 (in Gazz. Uff., 10 gennaio 2002, n. 8). Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

Preambolo 
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica (1)
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all’articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all’articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo (2).
1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (3).
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti, in forza di un contratto con l’azienda, prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all’amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all’INAIL (2).
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti e i tecnici sanitari di radiologia medica dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio, comprese le assenze per malattia (2).
4. L’Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l’attività delle sale operatorie (4).
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell’Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1 (4).
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all’entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003 (4).
7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell’area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l’espletamento dell’esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (5)
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l’operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l’operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. (6)
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera (7).
10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università. All’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: “architettura” sono inserite le seguenti: “ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,” (8).
10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell’Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 (9).
10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l’esercizio in Italia della specifica professione (9).
11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell’8 agosto 2001.

(1) Rubrica modificata dalla legge di conversione.
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.
(4) Le disposizioni prorogate al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell’art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.
(5) Comma sostituito dalla legge di conversione.
(6) Comma modificato dalla legge di conversione.
(7) Comma modificato dalla legge di conversione.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.
(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.

Articolo 1/bis
Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. All’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: “o in clinica del lavoro” sono inserite le seguenti: “o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni”. (1)
(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.
Articolo 1/ter
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. (1)
(1) Articolo inserito dalla legge di conversione.
Articolo 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Martedì 19 dicembre alle ore 19 diretta Facebook su fb.me/fpcgilsanita

Roma, 14 dicembre – Gli orari di lavoro in Sanità pubblica e privata. Sarà questo il tema al centro del secondo appuntamento de ‘La Cura dei Diritti’, il servizio di domande e risposte promosso dalla Fp Cgil Sanità attraverso una diretta Facebook e dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. In agenda per martedì 19 dicembre dalle ore 19 alle ore 19.30 sulla pagina Facebook della Fp Cgil Sanità, raggiungibile qui: fb.me/fpcgilsanita.

Dopo la prima diretta dello scorso 5 dicembre, sulla legge Gelli e l’obbligo di assicurazione sanitaria, questo nuovo appuntamento tratterà gli orari di lavoro. Anche questa volta la diretta sarà gestita da Antonio Marchini della Fp Cgil Sanità e dall’avvocato Michele Bonetti che si divideranno due temi. Marchini si occuperà del segmento sindacale, ovvero il tema dell’orario così come previsto nei contratti, insieme alle problematiche derivanti, ad esempio, dalla pronta disponibilità, dal rispetto delle 11 ore di riposo e  relative deroghe, dalle giornate lavorative in festività infrasettimanali. Bonetti affronterà, invece, le questioni strettamente legali, nello specifico illustrando i contenuti delle norme di legge derivanti dalle direttive della Comunità europea, della sentenza della Corte di Giustizia europea sulle 11 ore di riposo consecutive e, infine, il tema del tempo di vestizione e svestizione delle divise.

È possibile inviare le domande da subito, commentando sotto il post di annuncio della diretta qui, inviando sempre alla pagina dei messaggi privati, scrivendo a sanita@fpcgil.it oppure martedì stesso a commento della diretta. I nostri due esperti si occuperanno di fornire le risposte nel corso della diretta, oppure in seguito rispondendo ai singoli. Al termine della diretta, il video sarà comunque disponibile all’interno della pagina Facebook, così da poter essere consultato dagli utenti anche in seguito. Il servizio, offerto dalla Funzione Pubblica Cgil, si fa conoscere attraverso l’hashtag #LaCuraDeiDiritti che intende spiegarne il senso: prendersi cura dei diritti che possediamo e che non conosciamo perfettamente. L’assistenza legale e sindacale ha esattamente lo scopo di fornire agli utenti le conoscenze necessarie alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità.

‘La Cura dei Diritti’ si completa inoltre anche con i due numeri di telefono attivi (il 348/5867595 o il 342/8535863 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30) per fornire assistenza legale totalmente gratuita e con la mail dedicata sanita@fpcgil.it. Appuntamento intanto a martedì 19 dicembre dalle ore 19 alle ore 19.30 su fb.me/fpcgilsanita per parlare di orari di lavoro.

Roma, 14 dicembre 2017

Si informano i lavoratori che in data 13 dicembre è stato sottoscritto il decreto per lo scorrimento delle graduatorie ai fini dell’assunzione di 200 unità di funzionario giudiziario.

Con il presente decreto verrà consentito lo scorrimento dei posti in graduatoria in applicazione all’art. 21 quater.

La Coordinatrice Nazionale
FPCGIL Giustizia
Amina D’Orazio

Fondo di Amministrazione 2015 e FUG 2014

 14.12.2017 – Resoconto riunione del 13 dicembre 2017 – Accordo integrativo Fondo di Amministrazione 2015

Nella giornata di ieri, presso la Sala Riunioni del Dipartimento, si è tenuto l’incontro negoziale per la distribuzione del FUA 2015 e del FUG 2014. La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale per le Risorse Economiche Dott. Fabio Italia.

Il giorno 5 dicembre u.s. la maggioranza del tavolo negoziale, aveva chiesto all’Amministrazione la possibilità di distribuire a pioggia le risorse economiche a disposizione, circa 23 MlN relativi al Fondo di Amministrazione per l’anno 2015 e 4 MLN e 800 Mila euro provenienti dal Fondo Unico Giustizia, relativi all’anno 2014.

Dimostrando una imbarazzante subalternità e connivenza rispetto alla posizione minoritaria espressa dalla Cisl, l’Amministrazione non ha tenuto in considerazione l’orientamento maggioritario del tavolo ed ha formulato un ulteriore proposta al cui interno vengono individuate, arbitrariamente, nuove figure di particolare responsabilità, in aggiunta a quelle contenute nell’accordo relativo al 2014.

Nel corso della riunione dopo aver provato a forzare la mano inutilmente, l’Amministrazione si è trovata costretta a dichiarare tecnicamente fattibile la modalità di distribuzione a pioggia solo se legata ad un concetto di maggior produttività correlata alla presenza in servizio.

Malgrado ciò non si è riusciti a comprendere le ragioni per cui la DCRF ha continuato ad ostacolare la proposta avanzata dalla maggioranza del tavolo negoziale nel precedente incontro ed ha, dio fatto, ritardando ulteriormente la sottoscrizione dell’accordo e il conseguente avvio dell’iter relativo la rapido pagamento delle spettanze economiche al personale. Saremo costretti a rincontrarci il 20 dicembre p.v. per discutere, individuare e quantificare i parametri minimi con i quali definire la produttività.

Rimaniamo convinti che sia necessario individuare figure e funzioni di particolari responsabilità e che le stesse debbano essere compensate con risorse strutturali e non con le risorse aleatorie derivanti dai risparmi di gestione. E’ una operazione che stiamo portando avanti nella discussione del modello organizzativo del riordino e che dovrà trovare completezza nell’ambito contrattuale, pertanto nelle more di ciò riteniamo più corretto redistribuire i risparmi di gestione senza particolari soluzioni creative a maggio ragione poiché talune platee di beneficiari non sono più coerenti con le scelte dei precedenti accordi.

Giusto infine per evitare confusione o strumentalizzazioni, riteniamo che la cosa migliore sia quella di accorpare i due fondi (FUG 2014 e FA 2015) e ridistribuire le risorse attraverso un parametro dia produttività il più oggettivo possibile e che a nostro avviso, stabilito un importo minimo per tutti, lavoratrici e lavoratori percepiscano un riconoscimento legato all’effettiva presenza in servizio.

la delegazione trattante

Antonio SALVATORI
Massimo MARCONCINI



“Ancora una volta, i “Soliti noti” hanno tentato di raggiungere il loro obiettivo di privatizzare l’ENAC attraverso un primo passaggio che ne avrebbe mutato la natura giuridica in Ente Pubblico Economico. Un blitz organizzato tentando di veicolare la proposta all’interno di un emendamento alla legge di stabilità che, pensava qualcuno, potesse riuscire sfuggire all’attenzione dei più,visto che lo si era posizionato assolutamente fuori contesto rispetto all’area tematica dove era stato inserito (Area tematica 101 – Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine- art. 1 comma 3) ma che, con l’inserimento di un “comma Bis” procedeva a trasformare con un colpo di bacchetta, ovvero in 45 giorni dall’approvazione, l’ENAC in Ente Pubblico Economico. Ammantato di buone intenzioni, difficilmente realizzabili, nessuno aveva avvertito nessuno circa le posizioni e le volontà chiaramente espresse dalla maggioranza dei lavoratori e delle OO.SS.nel merito della proposta. Evidentemente a coloro che si erano mossi nei confronti dei parlamentari proponenti poco interessava se i dipendenti dell’ENAC, ancora una volta tenuti all’oscuro, lo avrebbero scoperto solo dopo, a cose fatte.Ovviamente, nessuno degli orchestratori della manovra si era sentito in dovere di chiedere nulla e di confrontarsi preventivamente con chi la manovra l’avrebbe subita.Certo nell’emendamento era stato inserito un generico diritto di opzione di passaggio ad altre pubbliche amministrazioni che, per come era stato elaborato non risultava vincolante per le stesse. Diritto che comunque, non considerava la perdita di professionalità e soprattutto quella economica per il personale. Ricordiamo che in caso di mobilità le parti accessorie della retribuzione (indennità di Ente e professionale) diventano quelle dell’amministrazione di destinazione.
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Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN su La7
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Il Sole 24 Ore –
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-11/medici-sciopero-24-ore-sanita-si-ferma-contro-tagli-210424.shtml?uuid=AELwLkQD

Coffe break La7 –
http://www.la7.it/coffee-break/rivedila7/coffee-break-12-12-2017-229486

Il diario del lavoro, intervista Filippi –
http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=66576#.Wi_4Jktrycw

Ansa –
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/12/12/sciopero-medicisit-in-a-romasenza-noi-restano-i-miracoli_6a2e7fa7-2bcd-4206-b52e-0538a3431866.html

Quotidiano Sanità –
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=10360

Repubblica TV –
https://video.repubblica.it/cronaca/sciopero-medici-sit-in-a-roma-tre-euro-l-ora-e-senza-farmaci-in-sala-operatoria/292080/292690

Giornale Radio Rai 3 (minuto 5.10) 
http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-7469deb8-e188-44cd-bc07-b6c480af2c75.html

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