L’RLS, ruolo, funzioni e normativa generale

La tutela della salute nei luoghi di lavoro

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un attore fondamentale del sistema di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Tale figura è stata introdotta  in Italia  con il d.lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva 89/391/CEE definendone anche le attribuzioni.
Con il successivo d.lgs. 81/2008 e s.m.i. il suo ruolo è stato ulteriormente valorizzato nell’ambito di un approccio cooperativo integrato con altre figure che partecipano alla valutazione e gestione dei rischi lavorativi nei sistemi di prevenzione, al fine di garantire una tutela più efficace della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

L’RLS partecipa attivamente per conto dei lavoratori rappresentati alle fasi – legislativamente previste – attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.

 

Per l’individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, occorre fare riferimento al CCNQ del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lett. b) precisa che gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU al loro interno e tale designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di mancata ratifica da parte dell’assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all’interno della RSU.

 

I lavoratori che scelgono di candidarsi alla carica di componente della RSU devono essere sempre messi a conoscenza del fatto che, qualora eletti, potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS.

 

Gli RLS non hanno potere di contrattazione, che resta esclusivamente attribuito alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali, piuttosto una importante funzione di consultazione e rappresentanza dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, il cui esercizio è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
In tal senso, il ruolo negoziale che appartiene in primo luogo alla RSU sarà tanto più efficace e credibile quanto più avrà saputo utilizzare le conoscenze, l’esperienza, le informazioni di cui l’RLS è portatore.
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto