Smart working, congedi e bonus baby sitter: una guida a tutti i permessi parentali per genitori con figli fino ai 16 anni. Validi dal 15 marzo fino al 30 giugno 2021, i permessi sono stati attivati per aiutare le famiglie nella conciliazione casa-lavoro, in vista delle nuove misure anti-covid (in vigore da oggi) che “costringono” a casa milioni di studenti in didattica a distanza.

In sostanza, il nuovo decreto legge permette ai genitori di figli fino a 16 anni di svolgere il proprio lavoro in smart working. E, qualora non ci fosse la possibilità di utilizzare questa modalità di lavoro, consente di assentarsi dal lavoro, riconoscendo il 50% della retribuzione ai genitori di figli con meno di 14 anni. Per i genitori di figli tra i 14 e i 16 anni sarà ugualmente possibile assentarsi dal lavoro, ma non è prevista alcuna retribuzione. Sono previsti anche dei bonus baby sitter per alcune tipologie di lavoratori, che non hanno possibilità di assentarsi dal lavoro.

Ecco una breve guida ai nuovi permessi covid.

Lavoro agile

I genitori di figli conviventi minori di 16 anni, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL

Astensione dal lavoro (con figli con meno di 14 anni):

Se la prestazione lavorativa non può essere effettuata in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL
4. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992(, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura

Per tali astensioni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura della contribuzione figurativa.

Se si è fruito di congedi parentali dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2021 per:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio/a;
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a;
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL;

si possono convertire su richiesta nel congedo precedente al 50%, e non saranno più computati
nel congedo parentale né indennizzati.

Astensione dal lavoro (con figli tra i 14 e i 16 anni):

I genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile possono astenersi dal lavoro:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL

Per tali astensioni non è prevista ne retribuzione o indennità al 50%, ne contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e mantenimento del posto di lavoro.

 

Bonus baby-sitter

I lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza covid19, nonché i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo settimanale di 100 euro.

covid

Fin dai primi giorni della diffusione dell’epidemia, poi divenuta pandemia, la Fp Cgil ha acceso un faro sulla questione della necessità di tutelare lavoratrici e lavoratori dal contagio da SARS COV 2, comunemente detto COVID-19.

L’adozione dei protocolli sottoscritti tra Cgil Cisl Uil e Governo, quali (a titolo di esempio) quello del 14 Marzo (misure di contrasto e contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro, integrato il 24 Aprile), 24 Marzo (misure per Sanità, Socio Sanitario, Socio Assistenziale), 3 Aprile (misure per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti pubblici), 24 Luglio (rientro in sicurezza) ha permesso di intervenire in modo determinante su aspetti tecnico/organizzativi nel contrasto al Virus.

La revisione del Documento di Valutazione dei Rischi con tutto il portato in materia di prevenzione, ha coinvolto tutte le figure di rappresentanza dei lavoratori: rls, rsu, delegati, funzionari, e su questa partita abbiamo consolidato il concetto di necessità di monitoraggio costante dell’efficacia ed efficienza delle azioni.

Stiamo facendo un lavoro fondamentale per il mondo del lavoro pubblico. Stiamo cercando di tutelare la salute delle lavoratrici, dei lavoratori, di donne e uomini, bambini ed anziani.

La nostra battaglia prosegue. Abbiamo bisogno di eradicare questa minaccia globale, che attacca le persone sia sul lato della salute che su quello dell’economia. Abbiamo bisogno di intensificare gli sforzi per uscire il prima possibile da questo triste momento, in attesa che la migliore delle armi in nostro possesso, il vaccino, possa ridare a tutti gli esseri umani la capacità di tornare ad una normalità di vita.

“Nei lavori di assistenza alla persona è necessario innalzare il livello di protezione”

È indubbio che in molte attività lavorative che riguardano settori che si occupano di assistenza alla persona il tema del distanziamento tra persone (che come sappiamo è uno degli elementi di prevenzione a maggior efficacia nella trasmissione del Virus) va declinato diversamente innalzando il livello di protezione. Particolare attenzione va posta sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), i quali devono essere idonei ed efficaci.

Tale sottolineatura è importantissima dal punto di vista pratico. Con una posizione indotta dalla carenza di FFP2, l’OMS già ad inizio Marzo 2020 ha reso idonee le mascherine chirurgiche assimilandole ad un DPI, sebbene nascano come dispositivi medici (con diverse varianti a seconda delle caratteristiche di impermeabilità, stratificazione dei filtranti, ecc), quindi a tutela del paziente, più che dell’operatore.

“Le varianti sembrano avere una trasmissibilità maggiore. È necessario l’utilizzo delle ffp2”

Questo poteva avere un senso quando la “barriera” doveva essere efficace contro il “droplet” (le goccioline espulse con tosse, starnuti, per semplificare al massimo il concetto). Oggi però le varianti sembrano avere una capacità di trasmissibilità maggiore e quindi è supponibile che la capacità del virus di circolare si sia modificata (cfr. BMJ 2021; 372: n230; BMJ 2021;372:n288). Ad oggi quindi non è chiaro, sebbene supponibile, se la trasmissione possa avvenire air-borne (molto più invasivo rispetto al droplets) ed in assenza di questa chiarezza deve valere il principio di precauzione che vedrebbe necessario perlomeno l’utilizzo delle mascherine ffp2.

In data 9 Settembre 2020 il British Medicine Journal (BMJ2020;370:m3526) ha pubblicato uno studio in cui è evidenziato che il personale operante nelle terapie intensive veniva infettato meno del personale operante nelle medicine. Cosa significhi è chiaro. Nelle terapie intensive vengono indossati DPI di categoria superiore (maggiore livello di protezione) e questi proteggono perfino in ambienti ad altissimo rischio.

“Le mascherine chirurgiche possono risultare del tutto inadeguate”

Questa mutata condizione ci induce a pensare con ancor più convinzione, che si possa verificare anche un problema di saturazione ambientale in molti contesti chiusi, e che le valutazioni debbano tenere conto della capacità di ricambi d’aria dei vari luoghi di lavoro e che le mascherine chirurgiche possano risultare del tutto inadeguate.

Sarebbe pertanto di buon senso, oltre che fondato su evidenze scientifiche, l’utilizzo diffuso delle FFp2 che peraltro oggi sono comunemente reperibili sul mercato. Sebbene i costi siano giudicati elevati per molti datori di lavoro, rimane prioritario in questo momento comprendere che la spesa per la corretta ed efficacia prevenzione in questa fase è non solo un risparmio per la gestione complessiva dell’emergenza sanitaria ma aiuta ad accelerare l’efficacia delle misure di contrasto all’emergenza economica e sociale.

Al lavoro Sicuri, per garantire la Sicurezza di tutti.

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