Dl Covid: Guida a smart working, congedi e bonus baby sitter

15 Marzo 2021

Smart working, congedi e bonus baby sitter: una guida a tutti i permessi parentali per genitori con figli fino ai 16 anni. Validi dal 15 marzo fino al 30 giugno 2021, i permessi sono stati attivati per aiutare le famiglie nella conciliazione casa-lavoro, in vista delle nuove misure anti-covid (in vigore da oggi) che “costringono” a casa milioni di studenti in didattica a distanza.

In sostanza, il nuovo decreto legge permette ai genitori di figli fino a 16 anni di svolgere il proprio lavoro in smart working. E, qualora non ci fosse la possibilità di utilizzare questa modalità di lavoro, consente di assentarsi dal lavoro, riconoscendo il 50% della retribuzione ai genitori di figli con meno di 14 anni. Per i genitori di figli tra i 14 e i 16 anni sarà ugualmente possibile assentarsi dal lavoro, ma non è prevista alcuna retribuzione. Sono previsti anche dei bonus baby sitter per alcune tipologie di lavoratori, che non hanno possibilità di assentarsi dal lavoro.

Ecco una breve guida ai nuovi permessi covid.

Lavoro agile

I genitori di figli conviventi minori di 16 anni, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL

Astensione dal lavoro (con figli con meno di 14 anni):

Se la prestazione lavorativa non può essere effettuata in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL
4. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992(, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura

Per tali astensioni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura della contribuzione figurativa.

Se si è fruito di congedi parentali dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2021 per:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio/a;
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio/a;
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL;

si possono convertire su richiesta nel congedo precedente al 50%, e non saranno più computati
nel congedo parentale né indennizzati.

Astensione dal lavoro (con figli tra i 14 e i 16 anni):

I genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile possono astenersi dal lavoro:

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio
2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio
3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL

Per tali astensioni non è prevista ne retribuzione o indennità al 50%, ne contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e mantenimento del posto di lavoro.

 

Bonus baby-sitter

I lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza covid19, nonché i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo settimanale di 100 euro.

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