Art. 42 e legge 104 richiesta incontro

18 Luglio 2011

Art. 42 e legge 104 richiesta incontro

Al Sottosegretario di Stato
Luigi Li Gotti

Al Capo Dipartimento
Dell’Organizzazione Giudiziaria
Claudio Castelli

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Carolina Fontecchia

In una nostra precedente nota avevamo già manifestato la necessità di trovare una soluzione per la situazione di ‘sospensione’ dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori degli Uffici Giudiziari di Milano, ai quali venivano regolarmente negate le richieste di assegnazione temporanea ex art. 42 bis, a causa delle gravi carenze di organico.
Rileviamo, con rammarico, che la situazione è estesa ad altri uffici della Lombardia, come ad esempio il Tribunale di Brescia, dove le stesse richieste vengono negate con simili motivazioni.
Tuttavia la questione è più complessa: a Brescia, in un caso, la richiesta è stata negata ad una lavoratrice della posizione economica B3 il cui organico, evidentemente, risulta con una scopertura inferiore al 15%, tanto è vero che nessun posto è stato messo a concorso nell’ultimo interpello.
Ci sorgono dunque spontanee alcune domande: le lavoratrici e i lavoratori della Lombardia hanno sospesi questi diritti fino a quando? Quali sono i criteri adottati dall’Amministrazione? Si possono trovare dei criteri condivisi per andare incontro a questo personale, come da noi già richiesto nella precedente nota?
Relativamente ai criteri condivisi c’è un’altra questione ancora in sospeso da troppo tempo: durante la riunione dello scorso marzo sull’accordo della mobilità interna questa O.S. aveva proposto un articolo da inserire nell’accordo che salvaguardasse i diritti dei lavoratori che usufruiscono della legge 104 ma, in quella stessa sede, il Sottosegretario Li Gotti ci aveva garantito che la questione sarebbe stata affrontata in un tavolo separato.
Ad oggi, nonostante siano partiti gli interpelli, tale tavolo non è stato ancora convocato; anzi, ci siamo resi conto che non ci sono criteri condivisi neanche relativamente al distacco, istituto che l’Amministrazione ha più volte dichiarato, in sede di trattativa, di effettuare per quei dipendenti ai quali non era possibile, secondo un’interpretazione da noi non condivisa, applicare il trasferimento.
E’ recente il caso di una lavoratrice calabrese alla quale non è stato rinnovato il distacco a seguito del parere del Capo dell’Ufficio: la lavoratrice, che dovrebbe usufruire dei benefici della legge 104, necessita di lavorare nella sua sede di residenza perché deve seguire delle cure specifiche a seguito di una grave patologia.
Qual è in questo caso il criterio adottato?
Crediamo a questo punto, necessaria una tempestiva convocazione per discutere delle tematiche relative alla legge 104 e all’applicazione dell’accordo sull’art. 42 bis.

Per FPCGIL Funzioni Centrali
Cosimo Arnone

Roma, 15 giugno 2007

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto