lettera al Direttore Generale sui buoni pasto

18 Luglio 2011

Lettera al Direttore Generale sui buoni pasto

Roma, 22 Marzo 2007

Al Direttore Generale
Dr. Carlo Lucidi

Oggetto: circolare sull’attribuzione del buono pasto al personale civile (prot.18098 del 14.3.2007)

Egregio Direttore,
in merito alla circolare esplicativa emanata da codesta Direzione Generale in data 14 marzo 2007, questa organizzazione sindacale ritiene utile rammentare che la disciplina di quanto in essa indicato è attinente materie contrattuali.
Il decreto legislativo 8.4.2003, n.66 attuativo di direttive europee (93/104/Ce e 2000/34/Ce), in materia di disciplina del rapporto di lavoro, connesso all’organizzazione dell’orario di lavoro, è stato già ampiamente recepito dai contratti collettivi, già prima che vi provvedesse il legislatore.
Anzi nel decreto legislativo viene auspicato il pieno rispetto del ruolo dell’autonomia negoziale collettiva, tanto si rappresenta per il NON EVIDENZIATO “difetto di disciplina contrattuale”, ci si riferisce in particolare alla previsione nell’accordo sulle tipologie di orario di lavoro del 12.1.1996 all’art.1 di aspetti relativi alle turnazioni.
Il citato articolo prevede quanto segue: ” -Turnazioni – … i criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti: -si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le OO.SS.“.
La modalità e la durata della pausa anche in questo caso viene rinviata alla contrattazione collettiva in sede locale.
Nei successivi punti relativi alla concessione del buono pasto, presenza/assenza del servizio mensa/servizio sostitutivo, le esplicitazioni della Direzione Generale omettono di interpretare la materia congiuntamente all’orario di lavoro (materia di contrattazione in sede locale), perché, a nostro avviso, tutta la materia è legata all’articolazione dell’orario di lavoro di ciascun Ente che lo modula in relazione alle proprie esigenze di servizio. (art.19 – orario di lavoro (CCNL94/97) comma 1, 2 e 3.
Giova precisare, inoltre, che nell’applicazione dell’art.19 del CCNL è stato omesso di indicare che “il diritto del dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell’ambito dell’orario giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazione generale dell’orario di servizio e di lavoro, definito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale, come previsto dalle norme contrattuali”.
Si ritiene, doveroso richiedere, in un rapporto di reciproca collaborazione, informazione preventiva su circolari esplicative attinenti materie contrattuali.
Ringraziando, si porgono distinti saluti

FP CGIL DIFESA
Noemi Manca

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto