Giustizia Minorile: nota unitaria sul decreto legge 92

03 Luglio 2014

 
 
Nota unitaria sul decreto legge 92
 
 

  

Roma, 3 luglio 2014
 

Dott. Giovanni Melillo
Capo di Gabinetto

Ministero della Giustizia
 

 il 28 giugno è entrato in vigore il Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, contenente “rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”.
Lo scopo evidente del Decreto è quello di deflazionare l’attuale grave condizione di sovraffollamento in cui versano le carceri per adulti in Italia, obiettivo meritorio e degno di intervento urgente.
Tuttavia, tra le varie misure individuate allo scopo, l’art. 5 che modifica l’art. 24 del Decreto Legislativo 28 luglio 1984, n. 272 sembra più che una delle possibili soluzioni del problema una misura che trasferisce il problema ad altri servizi della giustizia e rischia di vanificare il lavoro fin qui svolto nell’ambito della delinquenza minorile.
Infatti, l’art. 24 del decreto legislativo modificato prevedeva che i servizi della giustizia minorile si occupassero dei giovani che avevano commesso un reato da minorenni sino al compimento del 21 anno di età. La nuova disposizione estende la competenza del settore minorile sino al compimento del 25 anno, senza prevedere alcuna modifica nell’erogazione delle risorse, economiche e di personale, e senza la previsione di una modifica dell’organizzazione degli istituti penali per minorenni.
Non abbiamo a disposizione dati sul numero dei soggetti che dovranno rientrare nel sistema minorile ma a noi sembra che ciò nonostante la modifica dell’art. 24 farà collassare il sistema penale minorile che si fonda su interventi estesi in area penale esterna ed un trattamento residuale nelle carceri per minori, che allo stato contengono mediamente non più di 350 ragazzi ma soprattutto prevedono un trattamento, sia in termini psicopedagogici  sia in termini sanitari commisurato ed adeguato alla minore età.
Queste organizzazioni ritengono che la compresenza di minori, anche di giovanissima età, e di adulti alle soglie del 25° anno, con l’attuale organizzazione, contraddice la natura ed il significato stesso dell’esistenza della giustizia minorile.
Noi crediamo che la previsione dell’art. 5 del decreto Legge non avrà ripercussioni rilevanti per la diminuzione dei livelli di sovraffollamento delle carceri per gli adulti, ma siamo altrettanto convinti che comporterà la distruzione del sistema della giustizia minorile, che, peraltro, si trova ad affrontare queste innovazione in assenza di un Capo Dipartimento, cosa che da alcuni mesi destabilizza il sistema stesso della giustizia minorile e lascia allo sbando i servizi. Per tali motivi  Le chiediamo la convocazione anche di un apposito tavolo di lavoro che possa individuare modifiche idonee a soddisfare le esigenze delle carceri per adulti senza, tuttavia distruggere quanto di buono si sta facendo per i minorenni.

        FPCGIL                         CISL   FP                    UIL PA
Gianfranco Macigno             Eugenio Marra        Domenico Amoroso
 

 
 
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