Giustizia: Codice comportamento

05 Maggio 2016

Giustizia: bozza del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia – Osservazioni preliminari CGIL CISL UIL

Roma, 5 maggio 2016

In attesa della convocazione preannunciata dal Dr.
Piccirillo sui contenuti del Codice di

comportamento e con riserva di ulteriori osservazioni che
saranno formulate in occasione del

predetto incontro, all’esito di una ulteriore analisi
dell’articolato, segnaliamo come emerga

dall’articolato un chiaro disegno di compromissione delle
libertà individuali dei lavoratori.

Innanzitutto segnaliamo l’art. 5 che pone
in essere una grave lesione della libertà di

associazione. La libertà di associazione è espressamente
prevista e disciplinata all’art. 18 Cost.

Essa rientra tra le c.d. libertà collettive, cioè tra
quelle libertà che presuppongono una pluralità di

soggetti, accomunati da un unico fine, il cui esercizio
non si esaurisce nella difesa di una sfera di

autonomia individuale, ma è volto alla realizzazione di
quelle finalità. La libertà di associazione

costituisce uno degli aspetti fondamentali del pluralismo
sociale ed è, a sua volta, una specificazione

di quella tutela generale, riconosciuta all’art. 2 Cost.,
al singolo ed alle formazioni sociali ove si svolge

la sua personalità. CGIL CISL e UIL ritengono lesiva
della libertà costituzionale di associazione la

previsione del comma 2 dell’art. 5 cit. laddove si
afferma che il lavoratore della Giustizia debba

comunicare al direttore generale l’adesione ad
associazioni i cui “ambiti di interesse, anche se di

ricerca, studio o di filantropia, possano interferire con
lo svolgimento dell’attività d’ufficio” eccezion

fatta per i partiti politici, i sindacati, e le
organizzazioni deputate all’esercizio o alla tutela delle libertà

fondamentali. Ci si chiede come l’adesione, ad esempio,
ad un circolo culturale che promuova

dibattiti anche sullo stato della Giustizia in uno
specifico territorio, possa interferire con le attività

d’ufficio.

Gli artt. 6, 8, 12,13 e 18 invece dettare norme
specifiche per le variegate realtà della giustizia,

si preoccupano di vanificare importanti conquiste dei
lavoratori, frutto di accordi tra le parti e, proprio

per questo, intrisi di quell’alto valore rappresentato
dalla democrazia partecipativa. Paradigmatica in

tal senso è la previsione dell’art. 6.
Infatti, mentre i contratti collettivi prevedono la possibilità per il

pubblico dipendente di poter fruire del part-time al 50%
per esperire altra attività lavorativa, purché

non incompatibile, l’art. 6 al comma 5 lo vieta
completamente, contraddicendo anche le norme di

legge che favoriscono l’acquisizione di esperienze
professionali in ambito privato da trasfondere

nell’ambito del lavoro pubblico. Paradigmatica è anche il
contenuto dell’art. 12 il quale limita la libertà

del dipendente di esprimere
opinioni e giudizi, anche a mezzo web e social network, su quanto

oggetto del proprio servizio (comma 3) e la libertà di
critica del Ministero della Giustizia da parte dei

dipendenti dirigenti sindacali. Giova sul punto ricordare
che la libertà di esprimere le proprie

convinzioni e le proprie idee (art.21 della Costituzione)
è una delle libertà più antiche ed è stata

definita dalla giurisprudenza costituzionale come la «pietra
angolare dell’ordine democratico», in

quanto «condizione del modo di essere e dello sviluppo
della vita del Paese in ogni suo aspetto

culturale, politico, sociale». Secondo la stessa Corte
costituzionale, essa consisterebbe nella libertà

di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti. La
libertà di manifestazione incontra dei limiti in re

ipsa nel buon costume,
inteso come rispetto del comune senso del pudore, e negli altri valori tutelati

dalla Costituzione quali l’onore e la reputazione della
persona (la tutela di tali valori legittima la

punizione dei reati di ingiuria e di diffamazione,
previsti agli artt. 594 ss. c.p.) e la riservatezza della

persona. Singolare poi è l’art. 8 il quale
limita “la partecipazione dei dipendenti, nonché di quanti

prestano servizio in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo, in qualità di docenti, tutor o relatori,

a convegni, seminari, dibattiti e corsi di
formazione”. Ed invero non si comprende quale interesse

tale norma mira a tutelare specie nella ipotesi in cui la
partecipazione in qualità di docenti, tutor o

relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di
formazione avvenga a titolo gratuito ovvero

costituisce esercizio di un mandato sindacale o politico.

Pletorica inoltre è la previsione dell’art.13,
laddove richiama l’obbligo del rispetto dell’orario di

lavoro (comma 2) e l’obbligo del rispetto delle
condizioni di legge nella fruizione dei permessi di

astensione dal lavoro. Tale obbligo infatti è già
contemplato dalla normativa vigente.

Singolare è, infine, il contenuto dell’art.18 laddove
afferma (comma 5) che l’OIV “assicura il

coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di
misurazione e valutazione della

performence…”. E’ solo il caso di ricordare che il
predetto sistema non è mai stato attuato

nell’organizzazione giudiziaria ossia nel settore ove è
concentrato il maggior numero di dipendenti

del Ministero.

Come CGIL CISL e UIL crediamo fermamente che valori come
la libertà di espressione e di

partecipazione realizzano la democrazia anche nei luoghi
di lavoro. Per tale motivo riteniamo che

alla bozza di codice di comportamento debbano essere
apportate significative modifiche atte a

trasformare l’articolato da strumento repressivo delle
libertà individuali in volano della efficienza e

trasparenza dell’amministrazione della Giustizia.

FP CGIL

Nicoletta Grieco

CISL FP

Eugenio Marra

UIL PA

Domenico Amoroso

 
 
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