D.M. 19 febbraio 2009

15 Dicembre 2017

D.M. 19 febbraio 2009

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (GU n. 119 del 25-5-2009)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;

Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l’art. 6, commi 6 e 7;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a);

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l’art. 2, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione superiore dei Paesi dell’area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004 relativo all’Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;

Viste le direttive dell’Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente l’attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;

Visto l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti del Ministro della sanita’ numeri 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994, numeri 745, 746 del 26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, numeri 56, 58, 69, 70, 136 del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520 dell’8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo 2001, adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Considerata l’esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal citato decreto ministeriale n. 270/2004 e dalla richiamata legge n. 251/2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni, relativo
alla Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

Considerata la necessità di assicurare l’omogeneità dell’articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla predetta legge n. 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all’art. 6;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell’adunanza dell’11 gennaio 2006;

Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell’allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;

Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza dell’1/2 settembre 2005;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 30 ottobre 2007;

Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza del 6 e 7 dicembre 2007;

Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare
riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 5 giugno 2008;

Acquisito il preliminare concerto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali espresso con note del 27 giugno 2008, prot. n. 5228-P, e del 16 settembre 2008, prot. n. 100./3319-G/2581;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni contenute nel punto 1 del parere della VII Commissione del Senato in quanto non appare corretto integrare nell’ambito delle Scienze medico-chirurgiche, l’ambito del primo soccorso che e’ di particolare rilievo per l’area infermieristica per la quale e’ indispensabile una specifica competenza; non può neanche essere condivisa la proposta di separare il profilo della Storia dell’assistenza infermieristica da quello della Storia della medicina atteso che il settore scientifico-disciplinare «Storia della medicina» ricomprende anche la Storia dell’assistenza infermieristica, per la quale non esistono specifici docenti;

Considerato che le osservazioni di cui al punto 2 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e le condizioni di cui alla lettera h) del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati non possono essere recepite, perché l’ambito disciplinare delle Scienze medico chirurgiche e’ comprensivo del settore scientifico disciplinare delle malattie infettive e dell’igiene generale applicata. Quest’ultima, a sua volta, e’ comprensiva della prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere;

Ritenuto di non poter accogliere le condizioni di cui alla lettera d) del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a garantire, per ciascun anno di corso, la presenza almeno di un professore o ricercatore appartenente allo specifico profilo disciplinare, in quanto non esistono professori e ricercatori universitari sufficienti per ogni profilo professionale, tanto che, i docenti del tirocinio professionalizzante sono docenti a contratto dei rispettivi profili professionali presenti in ogni corso con compiti di coordinamento;

Ritenuto di non accogliere le condizioni di cui alla lettera i) del parere della VII commissione della Camera dei Deputati in quanto non e’ necessario coordinare la disciplina dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie, istituita con il presente decreto, con la disciplina dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie di cui ai decreti ministeriali 22 maggio e 28 settembre 2002, atteso che quest’ultimo e’ stato soppresso dall’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2008, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2008, n. 248;

DECRETA:

Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, individuate nell’allegato che ne costituisce parte integrante.
2. Le università procedono all’istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. Le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al D.I. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente decreto entro l’anno accademico 2010/2011.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. L’attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al DI 2 aprile 2001.
8. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
9. Le università attribuiscono al corso di laurea una denominazione corrispondente a quella della figura professionale di cui ai relativi decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
10. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possono essere ridefiniti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 2
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti.

Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Art. 4
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché di acquisire le conoscenze, le abilità relative all’ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell’esercizio della professione.
3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
4. In considerazione dell’elevato contenuto professionale, applicato nei processi diagnostico terapeutici e assistenziali, delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell’impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio.
5. L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell’ambito della formazione.
6. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alle professioni regolamentate dal Ministero della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, relativamente al trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Art. 5
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Per la classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nel rispetto delle normative europee, i crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, non possono essere inferiori a 60 CFU. In ossequio alla normativa comunitaria a tali CFU è attribuito un peso orario pari a 47 ore per credito.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative e prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di esami e delle altre verifiche di profitto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, non superiore a venti.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 6
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell’infermiere, dell’infermiere pediatrico e dell’ostetrica/o, di cui alle direttive dell’Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l’obbligo di aver completato l’attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.

Art. 7
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
2. La prova finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
3. La prova di cui al comma 2 è organizzata, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
4. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all’inizio della prima sessione, ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell’esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

Art. 8
1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso, della classe di appartenenza e con l’indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengono abilitati.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’ art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo .

Art. 9
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto.
2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 10
1. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti d’idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l’accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali di cui al presente decreto, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
F.to Sacconi

Il Ministro dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca
F.to Gelmini

Allegato al D.M. 19-02-2009

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