Ministero Difesa: Nota unitaria su circolari pausa ed orario di lavoro

10 Dicembre 2018

Alla Direzione Generale del Personale Civile

Oggetto: Circolari pausa ed orario di lavoro

In riferimento alla circolare sulla pausa e l’orario di lavoro, inviata per la preventiva visione, le scriventi rilevano quanto segue:

1. Quando è possibile usufruire della pausa psicofisica

La circolare richiama l’art. 23 del CCNL 2016/18 che sancisce il diritto del lavoratore a fruire di una pausa di almeno 30 minuti. Peraltro l’articolo medesimo precisa il diritto al lavoratore purché non in turno. A quest’ultima fattispecie, dunque, si applicano necessariamente le disposizioni dei precedenti CCNL (pausa per turni di almeno 8 ore, previsione di 15 minuti come da accordo Persociv, ecc.), così come disposto dall’art. 96 del CCNL 2016/2018 “Per quanto non previsto, continuano a trovare  applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel presente comparto delle Funzioni centrali”.
È dunque indispensabile che in tutte le circolari sia richiamata la precisazione contrattuale e, successivamente, in sede di definizione del Contratto integrativo giuridico, valutare la possibilità di non applicare la pausa di 15 minuti al personale turnista, così come previsto fino al 2007.
Sarebbe altresì coerente modificare la dicitura “Accordo su tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996, abrogato nell’attuale disposizione del CCNL”, tenuto conto che per il personale turnista l’accordo medesimo continua a trovare applicazione.

2. Fruizione pausa all’esterno

Al par. B la circolare prevede l’autorizzazione del responsabile dell’ente alla fruizione della pausa all’esterno, precisando che il diniego deve essere motivato.
Ricordiamo che la pausa è una sospensione dell’attività lavorativa a carico e nella esclusiva disponibilità del lavoratore e non può essere soggetta a limitazioni o autorizzazioni.
La disciplina dell’orario di lavoro, di cui al dl 66/03, prevede all’art 1 comma 2 lettera a) , che l’ “orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La pausa dunque non è in nessun caso riconducibile o assimilabile all’orario di lavoro e non può essere introdotta, neppure indirettamente, una disciplina che possa ricondurla ad una forma di controllo o ad una restrizione analoga all’orario di lavoro.
Si suggerisce di sostituire la richiesta di autorizzazione con la comunicazione al responsabile dell’ente

5. Pausa psicofisica e vitto gratuito

La circolare prevede che la individuazione di fasce temporali deve avvenire a cura del responsabile dell’Ente il quale almeno dovrà fornire le informazioni ai soggetti sindacali.
Peraltro la individuazione di fasce temporali, avendo diretta incidenza sull’orario di lavoro e sulla sua articolazione, rientra tra le materie che il CCNL 2016/2018 all’art 5 comma 3 lettera a) dispone essere obbligatoriamente oggetto di confronto.
Non si ritiene dunque opportuna il riferimento ad una unilaterale determinazione da parte dei responsabili degli enti che certo non favorirebbe il dialogo costruttivo e trasparente tra le parti, come richiamato dalla circolare.
Tenuto conto della complessità degli istituti trattati che non sono circoscritti alla sola pausa ma ricomprendono l’argomento più generale dell’orario di lavoro e della sua articolazione, argomento sul quale si richiede apposito confronto ai sensi del CCNL F.C. 2016/18, le scriventi invitano a sospendere l’emanazione della richiamata circolare che potrà trovare occasione di approfondimento nell’ambito del CCNI nella parte normativa.

Distinti saluti

 

Fp Cgil                          Cisl Fp                                            Uil Pa                    Confsal Unsa
Francesco Quinti     Massimo Ferri/Franco Volpi       Sandro Colombi     Gianfranco Braconi

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