Giustizia: osservazioni cgil cisl uil a dm profili tecnici

25 Luglio 2019

Dott. Fulvio Baldi
Capo di Gabinetto

Con riferimento allo schema di DM su misure organizzative e di coordinamento relative all’attività
della Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie nonché su misure concernenti
l’assegnazione ed i compiti del personale tecnico destinati all’amministrazione centrale ed agli uffici
giudiziari, le scriventi organizzazioni sindacali preliminarmente osservano che non hanno avuto
alcuna notizia del regolamento relativo agli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016
come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017 ossia l’atto che disciplina i criteri di ripartizione degli
incentivi spettanti al personale amministrativo e tecnico impegnato in attività di “programmazione
della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e
aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore
statico”. Lo schema di regolamento da codesto superiore ufficio fu inviato per osservazioni alle
organizzazioni sindacali il 30 marzo 2018 e poi se ne sono perse le tracce. CGIL CISL e UIL pertanto
chiedono di essere notiziate sull’argomento attesa la rilevanza della materia disciplinata dal
provvedimento ed i benefici che lo stesso, se approvato, potrebbe apportare nella gestione degli
appalti anche al personale che collabora a vario titolo nelle procedure.
Nel merito dello schema di decreto de quo, CGIL CISL e UIL censurano il contenuto dell’art.4 comma
2. Tale norma, infatti, con riferimento al personale tecnico assegnato agli uffici giudiziari nazionali e
distrettuali, affermando che i criteri e le modalità di impiego di tale personale
“… nel rispetto delle direttive della Direzione generale, sono determinati dal capo dell’ufficio
sentito il dirigente amministrativo” pone in essere un grave violazione dell’attuale quadro normativo
così come definito dalla legge n.240/2006 che depotenzia il ruolo della dirigenza amministrativa
privando la stessa di una concreta e reale autonomia gestionale e della possibilità di effettivo esercizio delle funzioni riconosciute al dirigente dello Stato dal decreto legislativo n. 165/2001. Non è pletorico
riportare sul punto il testo dell’art. 2 comma 1 della legge 240/2006: “il dirigente amministrativo
preposto all’ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare
in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività
di cui all’articolo 4”.
Tanto premesso, CGIL CISL e UIL chiedono la cancellazione del comma 2 dell’art. 4 dello schema
di DM di cui in premessa. Inoltre, considerato il brevissimo lasso di tempo concesso per l’inoltro
delle osservazioni e la rilevanza della materia trattata, le stesse chiedono la fissazione di un incontro
per discutere ed approfondire l’argomento.
Distinti saluti

Roma, 24 luglio 2019

FP CGIL                      CISL FP                              UIL PA
Russo                          Marra                                  Amoroso

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