DGMC – Procedure per le progressioni tra le aree del personale delle Funzioni Centrali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

29 Aprile 2022

Si è tenuto ieri il secondo incontro propedeutico alla sottoscrizione di un accordo sulle procedure per le progressioni tra le aree del personale delle Funzioni Centrali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

La Parte pubblica, preso atto delle richieste di modifica della bozza di accordo avanzate dalle organizzazioni sindacali durante il precedente incontro, ha presentato una nuova proposta e ha chiesto un confronto sulla stessa.

Nel suo intervento la FP CGIL, pur apprezzando lo sforzo fatto dalla parte pubblica nel recepire parte delle proposte di modifica precedentemente presentate, soprattutto nella parte riguardante i titoli valutabili ai fini della selezione, pur comprendendo che l’accordo finale deve ovviamente essere il frutto di una mediazione tra le proposte avanzate da tutte le organizzazioni sindacali e dalla parte pubblica, ha chiesto ulteriori modifiche che non possono essere ignorate, al fine di evitare che il personale che partecipa alle procedure di progressione oggi, non sia sfavorito rispetto a coloro che parteciperanno in futuro alle procedure di progressione tra le aree previste dall’articolo 18 comma 6 del CCNL del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

Tra le proposte di modifica avanzate dalla FP CGIL nelle riunione odierna vogliamo ricordare:

il numero dei posti destinati alle procedure di passaggio tra le aree, ai sensi dell’articolo 22 comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, non dovrà superare il 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per il relativo profilo professionale e non il 20% come previsto dalla proposta della parte pubblica;

per i dipendenti che saranno dichiarati vincitori e saranno inquadrati nella fascia retributiva F1 dell’area immediatamente superiore, compete l’attribuzione del corrispondente trattamento economico ai sensi della vigente normativa, fatte salve eventuali differenze retributive già in godimento, che devono essere mantenute a titolo di assegno personale riassorbibile da successive progressioni economiche. Quest’ultima specificazione non è prevista nella bozza presentata oggi;

ogni effetto giuridico ed economico conseguente alla presente procedura dovrà decorrere dal 1 gennaio 2022 e non dalla effettiva data della presa di possesso nel nuovo profilo professionale, come proposto dalla parte pubblica. Ciò per evitare possibili incongruenze tra gli effetti derivanti dalle procedure di questo accordo e le procedure attivate dal nuovo CCNL.

Al termine degli interventi il Dottor Cacciapuoti ha dichiarato di prendere atto delle ulteriori richieste di modifica presentate dalle organizzazioni sindacali e ha comunicato che nel minor tempo possibile presenterà una nuova bozza di accordo.

Vi terremo informati sui futuri sviluppi della vicenda.

Per la FP CGIL Nazionale

Massimiliano Prestini

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