All’Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei costi del lavoro pubblico
dott. Pasqualino CASTALDI
lino.castaldi@mef.gov.it
della Ragioneria Generale dello Stato
Al Direttore Generale della Direzione del Personale
dott. Giuseppe PARISE
dcp.dag@pec.mef.gov.it
e p.c. Al dirigente dell’Ufficio relazioni sindacali
dott. Ahmad Reza AGHAI WICHKI
relazionisindacali.dag@mef.gov.it
del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
del Ministero dell’economia e delle finanze
Gentili,
giungono alla scrivente organizzazione sindacale numerose segnalazioni di errati inquadramenti economici del personale proveniente da altre amministrazioni extra comparto a seguito di procedura di mobilità.
In particolare si fa riferimento all’attribuzione del differenziale stipendiale che, a discapito di quanto si prevede nelle norme contrattuali applicabili di ciascun comparto di contrattazione collettiva (si veda, sul punto, le norme contenute negli articoli 52, 78 e 99 rispettivamente dei CCNL 2019-2021 per i comparti delle
Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali e della Sanità), sarebbe stato applicato consolidando nella medesima voce retributiva gli importi precedentemente riconosciuti tanto a titolo di differenziale stipendiale “storico” ovvero in ragione dell’anzianità di servizio e delle corrispondenti fasce economiche acquisite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale nelle rispettive amministrazioni di provenienza, tanto a titolo di differenziale stipendiale effettivamente maturato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.
Appare evidente il pregiudizio così arrecato al personale inquadrato in questi termini riguardo le legittime ambizioni di progressione di carriera che vengono così arbitrariamente compresse e negate a questo personale. Personale transitato per mobilità per offrire a questa amministrazione le proprie competenze indubbiamente maturate con esito positivo in numerosi anni di servizio a cui sono stati corrisposti pari livelli di progressione economica, che certamente né la contrattazione collettiva né, a giudizio della scrivente organizzazione sindacale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023 avessero in animo di pregiudicare, sia nello spirito che nell’interpretazione letterale delle norme applicabili.
Per questa ragione si chiede:
di sapere se tali inquadramenti economici siano stati determinati a seguito di un orientamento puntuale dell’amministrazione e, in caso affermativo, che questa organizzazione sindacale nonché le lavoratrici e i lavoratori coinvolti siano messi tempestivamente a conoscenza dell’interpretazione dell’amministrazione circa le norme applicabili;
di modificare gli inquadramenti economici così determinati e darne tempestiva comunicazione agli interessati, alla scrivente organizzazione sindacale e agli uffici competenti.
In attesa di un vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore nazionale FP CGIL
per il Ministero dell’economia e delle finanze
Andrea Russo