Giustizia: lettera unitaria su invalidazione contrattazioni locali

28 Gennaio 2021

Al Ministero della Giustizia

Sig Sottosegretario con delega al Personale
On.le VittorioFerraresi

Sig. Direttore Generale del Personale
Dr. AlessandroLeopizzi

Oggetto: rilievi UCB su validità accordi sottoscritti senza RSU formalmente costituita.

Gentile Direttore, Sig. Sottosegretario,

Continuano a pervenire alla scrivente O.S. segnalazioni di rigetti da parte dell’UCB di accordi di contrattazione decentrata locale sottoscritti in Uffici in cui la RSU è decaduta o non si è proceduto alla sua costituzione per mancanza di quorum o mancanza di candidati.

La motivazione di tale rigetto si riferisce esplicitamente ad una interpretazione degli Accordi quadro proveniente direttamente dalla sua Direzione e che si basa su un parere ARAN, rintracciabile al seguente link:https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/relazioni-sindacali/rsu/6806-rapp-sind-repertori-ooss-sottoscrizione-dei-contratti/10323-cqrs130.html.Un parere del tutto discutibile, basato su una unica motivazione, ovvero la mancata costituzione o decadenza della RSU per responsabilità delle OO.SS. rappresentative, che non hanno proceduto nei tempi previsti alla nuova indizione delle procedure per la costituzione dell’organismo di rappresentanza unitaria.

Noi non riteniamo questa una interpretazione condivisibile e non può essere certo motivo di negazione del diritto primario alla contrattazione di quote di salario accessorio maturate dai lavoratori nell’ambito dei criteri adottati dalla contrattazione integrativa nazionale.

Con tale determinazione si nega ai lavoratori interessati un diritto fondamentale stabilito dalla legge (senza scomodare i principi costituzionali è sufficiente il richiamo alle loro norme applicative, l’art. 15 della legge 300/1970 e il D. Lgs 165/01, in particolare l’art. 45, comma 2, che vieta comportamenti discriminatori in materia di trattamento economico), e lo si nega con una motivazione per la quale è del tutto evidente l’estraneità dei lavoratori colpiti da questa misura.

L’altro aspetto che intendiamo richiamare è quello relativo alle responsabilità delle OO.SS. circa la mancata indizione delle elezioni della RSU nei tempi previsti. Perché certo non intendiamo sfuggire a questa valutazione ma semplicemente ci chiediamo se la stessa può essere motivo di invalidazione di accordi sottoscritti da soggetti legittimati dalle stesse norme e Accordi Quadro alla contrattazione come le OO.SS. territoriali rappresentative e sottoscrittrici del CCNL. La stessa ARAN in un altro parere, riportato a questo link:https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/relazioni-sindacali/rsu/6829-rapp-sind-repertori-ooss-regole-di-funzionamento/10295-cqrs97.html,specifica che nelle more della costituzione della nuova RSU le relazioni sindacali sono mantenute con le OO.SS. Territoriali e con i componenti della RSU decaduta. Resta da stabilire se la tassatività dei 50 giorni previsti per tali procedure sia un elemento da ritenere ostativo al prosieguo della contrattazione integrativa in caso di un suo superamento. Non possiamo che rilevare che a tal proposito nulla prevede l’attuale normazione e disciplina contrattuale applicativa e certamente non prevede il blocco della contrattazione integrativa, garantendo la

co-titolarità alle OO.SS. Territoriali. L’ulteriore considerazione che aggiungiamo è la paradossale conseguenza dei rilievi sugli accordi sottoscritti, che evidentemente non possono essere sanati dalla successiva costituzione della RSU, in quanto gli stessi sono riferiti ad un periodo durante il quale la medesima RSU non esercitava la sua potestà rappresentativa.

Come può notare si tratta di un argomento molto delicato e non può essere certo valutato sulla scorta di un semplice parere ARAN, ma sulla base di una visione generale ed integrata del complesso di norme che regolano il nostro sistema di relazioni sindacali, tenendo bene a mente la richiamata incomprimibilità del diritto fondamentale alla retribuzione dei lavoratori.

In ogni caso la proroga dello stato di emergenza non consente di convocare le elezioni della RSU e sanare la mancanza della Rappresentanza dei Lavoratori ai tavoli di contrattazione, così come peraltro chiarito e recepito dal CCNQ del 15 dicembre 2020, a cui si chiede di far riferimento, sottoscritto a livello di comparto, come motivazione per il rinvio della data di elezioni per il rinnovo delle RSU, mantenendo invariate le prerogative della contrattazione decentrata locale anche in assenza delleRSU.

Come ultima considerazione ci richiamiamo al tenore dei rilievi UCB, di cui le alleghiamo una copia e che richiamano esplicitamente alla ottemperanza di disposizioni impartite da codesta Direzione Generale, per rappresentare l’esigenza di una opportuna modifica di tali orientamenti, al fine di consentire ai lavoratori la legittima retribuzione di quote di salario accessorio maturate e di evitare l’attivazione di un contenzioso francamente controproducente per la stessa Amministrazione.

Nel restare in attesa di formale riscontro si porgono distinti saluti.

FP CGIL                      CISL FP                  UIL PA
Russo                              Marra                   Amoroso

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