Nota della Segreteria nazionale Fp Cgil
Il 25 settembre è stato approvato definitivamente il disegno di legge n. 1695, “recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori e dei prestatori d’opera”.
E’ una grande conquista di particolare importanza per le giovani donne lavoratrici che venivano assunte sottoscrivendo contemporaneamente la lettera di licenziamento.
Per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, riteniamo opportuno darne una diffusa informazione.
Di seguito pubblichiamo:
* il testo approvato alla Camera, non essendo per ora disponibile il testo definitivo approvato al Senato;
* il resoconto riassuntivo del dibattito e del voto al Senato, che evidenzia come in materia di tutele e diritti si sono espressi i diversi gruppi parlamentari.
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Legislatura 15º – Disegno di legge N. 1695 SENATO DELLA REPUBBLICA – XV LEGISLATURA
N. 1695
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati NICCHI, ZANOTTI, ACERBO, AMENDOLA, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BELLANOVA, BELLILLO, BENZONI, BOFFA, BUFFO, BURGIO, CARBONELLA, CESINI, CIALENTE, CORDONI, D’ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, DI SALVO, DIOGUARDI, FARINA Gianni, FASCIANI, FEDI, FIORIO, FUMAGALLI, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LARATTA, LEONI, LO MONTE, LONGHI, MADERLONI, MARCENARO, MOTTA, OTTONE, PAGLIARINI, PROVERA, ROCCHI, ROTONDO, RUSSO Franco, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, SPERANDIO, SPINI, TRUPIA, VACCA e VENTURA
(V. Stampato Camera n. 1538)
approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 luglio 2007
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Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera
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Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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Martedì 25 Settembre 2007 – 220ª seduta pubblica (pomeridiana)
(La seduta ha inizio alle ore 16:30).
omissis
E’ stato quindi approvato definitivamente il ddl n. 1695, recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie dei lavoratori e dei prestatori d’opera. Risulta assorbito il ddl n. 1248. La relatrice Mongiello (Ulivo) ha ricordato che il testo ha lo scopo di eliminare la pratica delle dimissioni in bianco fatte firmare ai lavoratori all’inizio del rapporto di lavoro, strumento spesso utilizzato dai datori di lavoro per poter risolvere il rapporto in caso di maternità delle lavoratrici o al fine di usufruire di benefici fiscali nel caso di malattia o infortunio del dipendente. Il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi ha garantito l’adesione del Governo al provvedimento che è stato approvato alla quasi unanimità alla Camera dei deputati. I senatori Piccone e Sacconi (FI) e Galli (Lega) hanno rilevato la natura ideologica del provvedimento: il fenomeno denunciato è marginale e la legge non fa che irrigidire e burocratizzare ulteriormente il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro a danno di questi ultimi ed in presenza di un sistema di garanzie che tutela adeguatamente, in particolare, le lavoratrici in maternità. Dopo che sono stati respinti gli emendamenti tendenti a chiarire che non si rende obbligatoria la forma scritta anche in caso di dimissioni volontarie (interpretazione esclusa dal senatore Treu, Ulivo) e a non applicare le nuove disposizioni alle prestazioni di lavoro autonomo, hanno dichiarato il voto contrario dei rispettivi Gruppi i senatori Galli (Lega), Poli (UDC) e Piccone (FI). Hanno dichiarato voto favorevole i senatori Barbato (Pop-Udeur), Pisa (SDSE), Tibaldi (Verdi-Com), Alfonzi (RC-SE) e Roilo (Ulivo). Anche Alleanza Nazionale, per bocca del senatore Tofani, ha confermato il voto favorevole espresso alla Camera dei deputati.
Nota della Direzione Generale del personale DGM sulla stabilizzazione dei lavotatori a tempo determinato nella giustizia minorile.
A TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ACI
Questa mattina le OO.SS. e la delegazione di parte pubblica dell’Ente hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo relativo all’anno 2007. Come già scritto nel precedente comunicato, la firma definitiva è stata subordinata alla conferma dell’impegno da parte dell’Amministrazione di destinare le risorse precedentemente stanziate per interventi a favore del personale.
Le OO.SS. hanno chiesto di finalizzare, in via prioritaria, tali risorse all’aumento dell’importo del ticket (portandolo quindi a 11 euro) a partire dal 1 gennaio 2009 e prevedere ulteriori stanziamenti sul progetto telelavoro; a fronte di tali richieste, l’Amministrazione ha dimostrato ampia disponibilità.
Tutti gli arretrati relativi alle varie voci del Fondo 2007 verranno quindi erogati con le seguenti scadenze:
dicembre 2008: Fondo produzione anno 2007; Fondo produzione V bimestre 2008; Fondo Tasse automobilistiche art. 12; Fondo progetto “Mobilità Temporanea Nuove Province” art. 14; compensi per responsabili struttura nuove province; compenso di obiettivo per vicari e responsabili di struttura;
gennaio 2009: Fondo progetto nazionale e saldo progetti locali;
febbraio 2009: Fondo di produzione VI bimestre 2008;
marzo 2009: Fondo standard annuale e Fondo tasse annuale.
Eventuali variazioni rispetto al calendario indicato, saranno tempestivamente comunicate. Non appena disponibile, invieremo il testo del CCI 2007.
Conclusa la vicenda relativa al 2007, resta l’auspicio e l’impegno di arrivare in tempi brevi alla conclusione della trattativa sul CCI 2008, nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori ACI.
Roma, 19 novembre 2008
FP CGIL ACI FP CISL ACI UIL PA ACI ACP CISAL FIALP ACI RdB P.I. ACI
(D. Priami) (M. Semprini) (S. Pagani) (L. De Santi) (R. Sirano)
Roma, 30 luglio 2009
A TUTTI I LAVORATORI CRI
Oggetto: Relazione incontro tavolo tecnico del 30 luglio 2009
In data odierna le presso la sala consiglio del comitato Centrale si è riunito per la prima volta il tavolo tecnico sul precariato al quale partecipano i rappresentati delle OO.SS. e l’amministrazione nella fattispecie oggi era presente il Dott. Niglio e in seguito il Dirigente f.f. del Direttore Generale Dott. Carmenati.
Il tavolo si è aperto con una veloce ma importante analisi del testo del Bando di stabilizzazione della Provincia di Bolzano. Il Dott. Niglio ha evidenziato il passaggio focale dello stesso, vale a dire la presenza in quella realtà di una Legge Regionale che conferisce alla Provincia e alle ASL di poter effettuare convenzioni per il trasporto infermi e servizio urgente con CROCE ROSSA. In virtù di tale legge è stata fatta una convenzione che “garantisce” una stabilità economica al Comitato.
Su sollecitazione della O.S. scrivente il Dott. Niglio ha confermato che nel caso in cui altre regioni si impegnassero nello stesso modo sarebbe possibile procedere con altri bandi i cui contingentamenti però non potrebbero comunque transigere le disposizioni previste dalle Finanziarie (assunzione del 40% delle cessazioni dell’anno precedente).
Si è ribadito che le stabilizzazioni potranno avvenire fino al triennio 2010-2012 e che i precari della CROCE ROSSA sono 1894 e che tutti hanno diritto alla stabilizzazione.
Tutti i presenti hanno concordato circa l’importanza e il mantenimento del tavolo che diventa si momento di confronto fra le parti per quel che sono gli aspetti puramente tecnici ma E’ soprattutto STRUMENTO per la risoluzione delle criticità esistenti. A Tale scopo infatti sarà compito dell’amministrazione convocare al tavolo, di volta in volta, i protagonisti delle suddette criticità e insieme si cercheranno le soluzioni.
Nella seduta odierna si è parlato del GRAVE problema e della emorragia di personale esistente al
C.I.E. di Ponte Galeria con l’impegno immediato alla sostituzione del personale spostato su altri servizi e la verifica da parte delle OO.SS di tale sostituzione. A tale proposito l’Amministrazione ha informato della proroga di un altro mese del servizio in attesa dell’Esito del ricorso che L’Ente ha fatto contro l’assegnazione del servizio.
Il tavolo si riunirà nuovamente il 08 settenbre 2009 e saranno convocati i direttori di Terni Crotone e probabilmente Foggia per cercare di risolvere quelle specificità
A latere dello stesso, l’Amministrazione, alla presenza del Dott. Carmenati f.f. del Direttore Generale, ha dato comunicazione delle risposta alla richiesta delle OO.SS circa l’aumento dell’importo del buono pasto che passerà dalla cifra odierna a Euro 12.00 a partire dal 01 ottobre 2009.
L’amministrazione ha chiesto inoltre alle OO.SS. la collaborazione affinché entro settembre 2009 vengano concluse le trattative sui contratti dei Medici e del professionisti, sul sistema incentivante dei dirigenti e sugli obbiettivi per il fondo 2010. Le OO.SS. hanno data ampia disponibilità.
Il coordinatore FP CGIL CRI
Pietro Cocco
“Le misure del governo, dell’Unione Europea e del Fondo monetario internazionale hanno l’obiettivo di abrogare i nostri diritti e far tornare la Grecia indietro agli anni Sessanta” – scrive nella nota di proclamazione dello sciopero del 4-5 Maggio la confederazione dei settori pubblici ADEDY – l’azione del governo a sostegno di quanto richiede il FMI porta ad un doloroso ulteriore deterioramento del tenore di vita.
Le misure contro i lavoratori non sembrano aver fine”. Le politiche dettate dal Fondo monetario condurranno i lavoratori e la società greca in condizioni di povertà, miseria, insicurezza, mentre accresceranno i privilegi dei potentati economici delle banche e delle imprese.
“In nome della crisi, di cui non abbiamo nessuna responsabilità, hanno cancellato le nostre conquiste storiche.
E’ stato drammaticamente e sostanzialmente diminuito il nostro reddito, è stata cancellata la tredicesima e la quattordicesima , semplificato il licenziamento dei dipendenti pubblici in particolare di quelli precari, congelate, ancora una volta, le pensioni. Ridotta l’assistenza sanitaria e abrogata la contrattazione collettiva.”
La FP CGIL e i sindacati mediterranei hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà.
Ufficio Internazionale Fp Cgil Enzo Bernardo
Roma, 27 maggio 2010
Al Sottosegretario di Stato
Sen. Giacomo Caliendo
E, p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
Dr. Bruno Brattoli
Oggetto: FUA 2009
On. Sottosegretario,
il Tribunale di Torino, nelle motivazioni di una sentenza di condanna per comportamento antisindacale dell’INPS, ha confermato che il C.C.N.L. ed il C.I. vigenti sono tutt’ora validi, tesi che come Lei ben sa è stata sostenuta dalla FP CGIl durante tutto il corso delle trattative sull’ipotesi di accordo che l’Amministrazione ha deciso di siglare con le organizzazioni sindacali CISL e SAG UNSA.
L’inerzia dimostrata sinora dalle amministrazioni sta mettendo a repentaglio la possibilità di erogare ai lavoratori della giustizia minorile le risorse del FUA 2009, nel qual caso sarebbe gravissima la responsabilità che l’amministrazione si assume nei confronti degli stessi.
Si chiede, pertanto, la riapertura della discussione sul FUA 2009 per l’individuazione di criteri per l’assegnazione dei fondi coerenti con quanto previsto nel Contratto Integrativo del 2000 e nel CCNL 2006/2009.
Si resta in attesa di sollecito riscontro.
Il Coordinatore nazionale
FP CGIL Giustizia Minorile
Gianfranco Macigno
La Commissione europea ha presentato il documento (COM(2010)373 del 13 luglio 2010 “Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi”
Il documento ha lo scopo di:
– fornire un quadro generale dei diritti dei lavoratori migranti dell’UE,
– aggiornare la comunicazione precedente della Commissione sull’argomento (COM 2002 694 dell’11.12.2002) per quanto riguarda gli sviluppi nella legislazione e nella giurisprudenza, nonché:
– sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere i diritti dei lavoratori migranti che si trovano in situazioni più vulnerabili rispetto ai lavoratori nazionali (dovendo risolvere, per esempio, i problemi legati agli alloggi, alla lingua, all’occupazione dei coniugi e dei partner, ecc.).
Nella prima parte si risponde alla domanda “Chi può avvalersi delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori?”, concentrandosi sui lavoratori migranti.
Nella seconda parte ci si chiede “Quali sono i diritti dei lavoratori migranti?”(ricerca di lavoro, riconoscimento delle qualifiche professionali, parità di trattamento, diritti di soggiorno).
Una sezione della seconda parte è dedicata all’accesso a posti di lavoro nella pubblica amministrazione (argomento che sarà trattato più in dettaglio in un documento di lavoro dei servizi della Commissione di prossima pubblicazione).
In conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), per determinati impieghi nella pubblica amministrazione le autorità degli Stati membri possono limitare l’accesso ai cittadini nazionali.
CAPO 1 I LAVORATORI
Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE)
1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente. Coerentemente a ciò, la Corte di Giustizia ha dichiarato che detta eccezione riguarda i posti di lavoro che prevedono la partecipazione diretta o indiretta nell’esercizio di poteri attribuiti per diritto pubblico o doveri diretti a salvaguardare gli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici.
Sentenza della Corte del 2 luglio 1996. – Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. – Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Posti nella pubblica amministrazione. – Causa C-290/94. dove la Corte statuisce che ” Non limitando il requisito della cittadinanza ellenica all’accesso ai posti che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, nei settori pubblici della distribuzione dell’acqua, del gas e dell’elettricità, nei servizi operativi nel settore della pubblica sanità, nei settori della pubblica istruzione, dei trasporti marittimi ed aerei, delle ferrovie, dei trasporti pubblici urbani e regionali, della ricerca effettuata a scopi civili, delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché presso l’ente lirico dell’opera di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 48 del Trattato CEE e dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.
Detti criteri vanno valutati caso per caso in relazione alla natura dei compiti e delle responsabilità richieste dal posto. Nel 2003 la CG ha dichiarato che uno Stato membro può riservare ai propri cittadini i posti di capitano e di comandante in seconda delle navi mercantili battenti la sua bandiera solo a condizione che i poteri d’imperio a loro attribuiti vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non rappresentino una parte molto ridotta delle loro attività.
Secondo la Commissione le autorità degli Stati membri devono tenere conto di questa giurisprudenza al momento di determinare quali posti di lavoro nella pubblica amministrazione riservare ai loro cittadini.
Poiché l’articolo 45, paragrafo 4, del TFUE permette, ma non richiede, agli Stati membri di riservare ai propri cittadini nazionali alcuni posti di lavoro, la Commissione invita gli Stati membri ad aprire il più possibile le pubbliche amministrazioni (a tutti i livelli, comprese le amministrazioni locali, regionali e centrali) ai cittadini di altri Stati membri come contributo per la modernizzazione e la riforma.
Una volta che un posto di lavoro nella pubblica amministrazione è aperto a lavoratori migranti, gli Stati membri devono garantire parità di trattamento per quanto riguarda anche gli altri aspetti del processo di assunzione. La CG ha dichiarato che le autorità degli Stati membri devono tenere conto di attività lavorative comparabili anteriormente svolte dai lavoratori migranti in altri Stati membri allo stesso modo dell’esperienza professionale acquisita all’interno del loro sistema nazionale per l’accesso alla loro pubblica amministrazione.
Causa C-419/92 Scholz contro Opera Universitaria di Cagliari dove la ricorrente, di origine tedesca ha presentato un ricorso con cui ha contestato la posizione attribuitale nella graduatoria del concorso generale per titoli ed esami per la copertura di posti di agente di ristorazione presso l’ università di Cagliari., sostenendo che la commissione giudicatrice aveva illegittimamente rifiutato di prendere in considerazione, come previsto dal bando di concorso, l’ attività lavorativa da lei esercitata, prima del matrimonio, presso l’ amministrazione postale tedesca. In particolare, il bando di concorso prevedeva che, ai fini della graduatoria finale dei candidati, si attribuisse un certo punteggio per i titoli ed i periodi di servizio prestati, senza ulteriori precisazioni sul tipo di esperienza lavorativa precedente .La Corte ha constatato che il rifiuto di prendere in considerazione, per l’ attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto ai fini della graduatoria finale, il periodo di lavoro svolto dalla ricorrente nella causa principale presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro costituisce una discriminazione indiretta non giustificata. Una pubblica amministrazione non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.
Gli Stati membri devono inoltre tenere conto dei diplomi comparabili durante il processo di assunzione (ad es. nel caso in cui sia prevista l’assegnazione di punti aggiuntivi per un diploma).
Per quanto riguarda i concorsi di assunzione per formazioni specifiche al fine di coprire posti di lavoro in un determinato campo della pubblica amministrazione, la Corte di giustizia ha dichiarato che i lavoratori migranti pienamente qualificati nel settore in questione devono essere esentati dal completamento della formazione specifica, vista la formazione seguita e l’esperienza maturata nel proprio paese di origine.
Causa C-285/01 Isabel Burbaud / Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (Francia). Nel 1981, la sig.ra Burbaud, cittadina portoghese, oggi cittadina francese, ha conseguito un diploma universitario in giurisprudenza all’Università di Lisbona. Ella ha ottenuto nel 1983 il diploma di amministratore ospedaliero della Scuola nazionale di sanità pubblica di Lisbona (in prosieguo: l'”ENSL”). Dal 1° settembre 1983 al 20 novembre 1989 ha esercitato nel pubblico impiego portoghese le mansioni di amministratore ospedaliero. Il 2 luglio 1993 la sig.ra Burbaud ha presentato domanda al Ministro francese della Sanità per ottenere l’inserimento nel ruolo dei dirigenti pubblici ospedalieri francesi sulla base delle qualifiche da essa ottenute in Portogallo. Con decisione 20 agosto 1993 il Ministro ha respinto la sua domanda essenzialmente per il motivo che l’inserimento in tale ruolo presupponeva il previo superamento di un concorso di ammissione all’École Nationale de la Santé Publique (ENSP), con sede a Rennes (Francia).La Corte ha stabilito l’impiego di dirigente pubblico ospedaliero non rientra nella deroga prevista all’art. 48, n. 4, del Trattato. Infatti, tale impiego non presuppone una partecipazione diretta o indiretta all’esercizio dei pubblici poteri né alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o degli enti pubblici. La Corte ha stabilito che qualora un cittadino di uno Stato membro sia in possesso di un diploma conseguito in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto in un altro Stato membro per accedere ad un posto nel pubblico impiego ospedaliero, il diritto comunitario vieta che le autorità dell’ultimo Stato membro subordinino l’assegnazione di tale cittadino al detto posto al superamento di un concorso come quello di ammissione all’ENSP.
La Corte di Giustizia ha deciso che uno Stato membro non può obbligare detti lavoratori migranti a superare un concorso di questo tipo, ma deve invece prevedere metodi diversi di assunzione.
Enzo Bernardo Ufficio Internazionale Fp Cgil
E’ stato sottoscritto presso l’ARAN il CCNL Dirigenza Autonomie Locali-Biennio Economico 2008-2009.
L’accordo entra immediatamente in vigore e possono essere subito erogati gli aumenti previsti e i relativi arretrati.
La firma dell’accordo, che giunge a meno di 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL 2006-2009- Biennio economico 2006-2007, è considerata dalla FP CGIL estremamente positiva in quanto l’intesa recupera i ritardi che si erano accumulati e garantisce una copertura delle retribuzioni del tutto in linea con gli altri comparti del pubblico impiego.
Il contratto, che ha natura esclusivamente economica, prevede:
AUMENTI STIPENDIO TABELLARE:
AUMENTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:
Euro 47 mensili per 13 mensilità dal 1.1.2009 (Euro 611 annui) – L’aumento è automatico per tutti senza alcun passaggio di contrattazione decentrata:
AUMENTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO:
0,73 % del monte salari 2007 a decorrere dal 1.1.2009 (mediamente 47 Euro mensili). Da questa cifra va, ovviamente, dedotta l’eventuale Indennità di vacanza contrattuale laddove percepita.
Gli arretrati da corrispondere ammontano a circa 3.100 Euro prevedendo una liquidazione ad agosto 2010. A questi vanno sommati quelli della retribuzione di risultato 2009 la cui distribuzione dovrebbe attenersi ai criteri già utilizzati per l’anno di riferimento.
Il blocco della contrattazione nei prossimi 3 anni, prevista dalla manovra Tremonti, non sminuisce il valore ed il significato dell’intesa raggiunta, ma ci deve vedere tutti impegnati nel sostegno delle iniziative di contrasto che la CGIL porta e porterà avanti.
Ancora una volta si dimostra l’importanza della salvaguardia del contratto nazionale come principale fattore per la tutela dei diritti economici e normativi in un contesto nel quale sempre più forti sono gli attacchi a questo istituto . Per un vasto schieramento, come dimostrano gli eventi di questo periodo sia nei settori pubblici che privati, l’obiettivo è oramai dichiaratamente quello di ridurre la contrattazione nazionale ad un contenitore vuoto, con la conseguente riduzione della tutela dei diritti e dei trattamenti economici.
Oltre alle iniziative per fermare questa deriva dovremo, per ciò che riguarda la dirigenza, occuparci con decisione di temi quali gli incarichi ed il rapporto della gestione con la “politica” che presentano sempre numerose criticità nelle varie realtà territoriali.
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
In allegato la circolare del dipartimento per la giustizia minorile a data odierna, che comunica al personale la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie delle progressioni economiche ed il provvedimento di sospensione delle stesse, atti che sono stati pubblicati oggi sul sito del ministero della giustizia: www.giustizia.it..
Come sapete, a conclusione delle procedure di progressione economica si è determinato forte malumore tra gli operatori della giustizia minorile, che hanno potuto constatare direttamente l’inidoneità dei criteri individuati dal contratto integrativo della giustizia per la valorizzazione della crescita professionale dei lavoratori della giustizia minorile.
Criteri inidonei, che riportati nei bandi di selezione – in mancanza di indicazioni specifiche, appropriate e chiare, in relazione ai titoli che potevano essere presentati ed alla loro certificazione – hanno finito per accentuare il disagio dei lavoratori che si sono visti decurtare i punteggi. Ricordiamo, a tal proposito, che la richiesta di interpretazioni dei punti più controversi dei bandi è stata rimandata ad un generico desk help, che ha più volte mostrato di non conoscere la particolarità di alcune specificità lavorative degli operatori della giustizia minorile, senza che, nel merito, si sia mai registrato alcun intervento ufficiale di chiarimento da parte dell’amministrazione.
La circolare di oggi, indispensabile per sanare le situazioni in cui i lavoratori hanno subito ingiustificate decurtazione nel punteggio, non sgombra il campo da possibili fraintendimenti e pone alcune questioni. La prima è che apprendiamo solo oggi, di un provvedimento dell’8 febbraio, che ancora non è mai stato portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali, così come correttamente ha, invece, fatto il DAP per il suo caso.
La seconda è che viene offerta ai “candidati” la possibilità di prendere visione della propria valutazione a seguito di richiesta scritta alla direzione generale del personale, ma non viene specificato se le richieste già effettuate dai lavoratori siano da considerarsi valide o debbano essere riproposte.
Peraltro ci chiediamo perché è stato deciso di sottoporre i lavoratori alla procedura della 241 e l’ufficio del personale ad un aggravio di compiti? Non sarebbe stato più celere e funzionale pubblicare le schede di valutazione individuale dei punteggi di tutti i lavoratori sul sito del ministero della giustizia, come è già stato fatto, anche in questo caso, dall’amministrazione penitenziaria;
Infine, viene offerta ai lavoratori la “possibilità” di presentare una “memoria”, non meglio specificata. Cos’è? E’ forse una richiesta di riesame? E se si, perché non chiamarla con il suo nome proprio?
Ma non basta, del tutto assente risulta la parte procedurale. Una volta acquisite le “memorie” cosa succede? E poi ci chiediamo: perchè un’ amministrazione che ha evidenziato un’insolita fretta nel chiudere le procedure improvvisamente dilati i tempi prendendosi ben 90 giorni di tempo per ridefinire le graduatorie?
L’unica cosa certa, allo stato, è che a partire da oggi, data di pubblicazione del provvedimento, decorrono i 45 giorni di tempo per chiedere la valutazione personale dei punteggi e presentare l’eventuale richiesta di riesame. Per le altre domande restiamo in attesa di risposta da parte dell’Amministrazione, che non mancheremo di farvi conoscere.
Roma, 17 febbraio 2011
p. la Fp Cgil Nazionale
Giustizia Minorile
Il Coordinatore nazionale
Gianfranco Macigno
Si è tenuta oggi al Dipartimento la riunione di concertazione per l’avvio delle procedure della selezione per le progressioni economiche.
Abbiamo immediatamente rappresentato come la proposta avanzata dall’Amministrazione, che prevede la possibilità di accesso alla selezione esclusivamente per i lavoratori in servizio dei ruoli dell’Amministrazione minorile alla data del 1° gennaio 2009, non corrisponda a quanto previsto nell’art. 24 del nuovo integrativo della giustizia, secondo il quale l’accesso alla selezione deve essere consentito ai lavoratori in servizio il 1° gennaio dell’anno in cui è attivata la procedura, in questo caso il 1° gennaio 2010.
Non si tratta del mero rispetto della forma, ma di una questione sostanziale: la lesione del diritto di alcuni lavoratori a partecipare alla selezione, che, se confermata, produrrebbe inevitabilmente contenziosi legali che bloccherebbero la possibilità di condurre in porto positivamente la progressione economica.
Né, tanto meno, risulta convincente la posizione dell’Amministrazione che per giustificare la sua scelta si richiama all’art. 68 dell’integrativo, che, invece, fa un evidente riferimento alla fase conclusiva delle procedure di selezione: più propriamente alla data in cui giuridicamente deve partire il nuovo inquadramento economico dei lavoratori che superano le procedure stesse.
L’amministrazione sembra persistere nella sua posizione, mentre gli altri sindacati presenti hanno chiesto alcuni giorni i per decidere nel merito.
Roma 27 settembre 2010
Il Coordinatore nazionale
FPCGIL Giustizia Minorile
Gianfranco Macigno
PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA ADIBIRE AL “PROFILO DI VIGILANZA”, RISERVATA A RISORSE APPARTENENTI ALL’AREA C.
D.M. concernente la soppressione/riorganizzazione di enti e comandi dell’A.M. di cui al d.lgs. 253/2005