Al dr. Claudio D’Amario
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
e, p.c.
Al Presidente Goffredo Zaccardi
Capo di Gabinetto del Ministro della Salute
Al dr. Giuseppe Celotto
Direttore generale del personale dell’Organizzazione e del Bilancio
Alla dr.ssa Cinzia Damonte
Direttore dell’Ufficio X
All’Ufficio Relazioni Sindacali
OGGETTO: Relazioni sindacali.-
Si fa riferimento alle lettere (anche unitarie) inviate alla S.V. in più di un occasione, da ultimo riferite in particolare all’emergenza sanitaria da COVID – 19 e alla gestione degli ambulatori SASN, per segnalare che ad oggi ancora nessun riscontro è stato fatto pervenire alle scriventi sui temi trattati in quelle note, contrariamente a quanto invece accordato ad altra O.S. – peraltro non firmataria del vigente CCNL – con la quale codesta direzione generale, e talune direzioni di amministrazione territoriale, interloquisce direttamente via mail fuori dall’ufficialità, dichiarandosi addirittura d’accordo sulle proposte avanzate da quest’ultima. Un modo stranamente irrituale di agire, discriminatorio e contrario alle norme sulle relazioni sindacali definite dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro delle F.C., che rischia oltretutto di indurre l’idea nella dirigenza, e tra le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, che codesta amministrazione abbia scelto con quali interlocutori sindacali intende prevalentemente rapportarsi, piuttosto che intrattenere relazioni istituzionali in maniera trasparente e paritaria con tutte le rappresentanze sindacali del personale nel rispetto delle reciproche e legittime posizioni, giungendo persino a legittimarne la posizione di vantaggio acquisita su tutto il territorio nazionale. Appare evidente che il protrarsi di tale atteggiamento configuri l’eventualità di dover fare ricorso alle forme di autotutela per come previste anche e non da ultime nell’art. 28 del CCNL vigente. (Comportamento antisindacale).
Giova in proposito ricordare che le richieste di chiarezza e le istanze di tutela rimaste tuttora inevase, comprese le numerose richieste d’incontro, sostenute e trasmesse dalle scriventi organizzazioni sindacali – che hanno invece sottoscritto il vigente CCNL –, provengono proprio da quelle lavoratrici e quei lavoratori che pur essendo costretti a lavorare in condizioni nient’affatto ottimali per la propria salute e sicurezza, causa l’assoluta carenza di dispositivi di protezione individuale messi a loro diposizione, continuano comunque ad operare nelle strutture sanitarie assistenziali degli ambulatori SASN con grande senso di responsabilità e senza sosta. E’ questo il modo di ringraziarle/i? Inoltre, si evidenzia il mancato rispetto delle direttive della presidenza del Consiglio, della Funzione Pubblica e della Direzione del Personale, che invitano le Amministrazioni a ridurre sensibilmente il personale in servizio al fine di evitare rischi di contagio, che sono state lasciate alla libera interpretazione e/o discrezionalità e volontà dei dirigenti, viste le sue direttive spesso poco chiare e non rispondenti alla situazione in essere. Infine, si richiama al rispetto della circolare della DGPOB del 20 marzo u.s., prot. 9859, sulle nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio introdotte dal D.L. n. 18/2020, in particolare sui congedi parentali e dei congedi ex legge n. 104 (vedi nota INPS n. 1281 del 20 marzo 2020) Restiamo in attesa di cortese sollecito riscontro.
FP CGIL Ministero Salute CISL FP Ministero Salute UILPA Ministero Salute
Fabio Lupi Fabrizio Garroni Massimo Ausanio
Dott. Fulvio Baldi
Capo di Gabinetto
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria
Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione
Dott.ssa Alessandra Cataldi
Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati
Oggetto: emergenza COVID 19 – misure di contenimento del contagio – presidi presso i CISIA
Da quanto risulta, presso i CISIA dell’intero territorio nazionale sono stati predisposti presidi che, allo stato, sono assolutamente ingiustificati e in violazione delle disposizioni in tema di emergenza sanitaria.
E’ evidente che la gestione dei servizi informatici (sale server) viene realizzata da remoto. In campo informatico sarebbe paradossale il contrario, per cui i presidi non possono essere giustificati con la continuità dei servizi. Eventuali emergenze che, a seguito di disservizi particolari, dovessero richiedere la presenza in sede possono essere efficacemente affrontate con il ricorso allo strumento della reperibilità che, a quanto risulta, in considerazione dell’emergenza il personale ha più volte dichiarato la disponibilità ad erogare.
In questo quadro, imporre la permanenza in ufficio per una necessità meramente ipotetica, con una percentuale di incidenza molto bassa e comunque efficacemente surrogabile con l’istituto della reperibilità, costituisce una violazione palese della sostanza e dello spirito delle norme emanate.
Va anche rilevato che, il presidio previsto per monitoraggio e gestione delle sale server può essere efficacemente garantito in smart working. Pertanto si ritiene superflua la presenza in ufficio di questi lavoratori.
Si rileva, inoltre, che le dotazioni di personale tra i vari CISIA sono differenti. Purtroppo quelli con minor organico coincidono con quelli delle regioni più colpite dall’emergenza sanitaria. Pertanto il personale di tali uffici è costretto ad effettuare più turni, maggiori spostamenti ed è quindi sottoposto a maggior rischio di contagio.
Tutto ciò premesso, considerati i vari provvedimenti emanati dalla presidenza del consiglio e dalle
Regioni, le scriventi organizzazioni chiedono che i lavoratori di questi uffici vengano autorizzati, nel più breve tempo possibile, ad effettuare la propria prestazione lavorativa in smart working unitamente all’istituto della reperibilità in caso di emergenza.
Con riserva di assumere iniziative ulteriori e più incisive.
Roma, 24 marzo 2020
FP CGIL CISL FP
Russo Marra
Dott. Fulvio Bald
i Capo di Gabinetto
Dott. Francesco Basentini
Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del personale e delle risorse
Facendo seguito alla nota trasmessa lo scorso 23 marzo, le scriventi organizzazioni sindacali segnalano, in particolare, la situazione di grave inadempienza della legislazione emergenziale che si è creata presso le strutture centrali e periferiche dell’amministrazione penitenziaria.
Anche presso tali uffici, ed in particolare in alcune regioni, difetta la preventiva individuazione delle attività indifferibili non delocalizzabili che bisogna assicurare tramite la costituzione di un presidio. Tale inadempienza ha determinato una duplice conseguenza: il personale è chiamato in massa a recarsi in sede per prestare la propria attività lavorativa e lo smart working rimane inapplicato ad onta del fatto che quest’ultimo è ope legis la modalità ordinaria di erogazione della prestazione lavorativa volta ad assicurare le attività non indifferibili. Tale comportamento oltre a porsi in contrato con la normativa vigente mette a rischio la salute dei lavoratori, delle loro famiglie, dell’utenza e, in particolare, dei detenuti.
Paradigmatica è la situazione dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica i quali continuano a svolgere in tantissimi casi le ordinarie attività lavorative di osservazione e trattamento attraverso colloqui all’interno dei reparti senza che siano adottate significative misure di protezione. Ed invero l’utilizzo di mascherine non idonee a proteggere dal contagio, specie in ambienti malsani e di ridotte dimensione, non può essere considerato nemmeno lontanamente una misura di protezione. Altro sarebbe limitare la presenza fisica negli istituti dei predetti funzionari solo per le attività indifferibili, che devono essere indicate dal dirigente, anche in considerazione del fatto che le attività educative allo stato sono sospese ed utilizzare per i colloqui la tecnologia, anche di uso comune (Skype), che consente la comunicazione in call conference.
Non migliore è la situazione del personale amministrativo, tecnico, informatico e contabile. Tale personale viene costretto a recarsi in ufficio quando in ossequio alla norma di legge dovrebbe operare da casa in smart working per le attività ordinarie. La presenza in ufficio, infatti, è prevista, come suddetto, solo per il presidio e solo per le attività indifferibili non delocalizzabili. La ritrosia degli uffici ad attuare lo smart working sulla base di asserite difficoltà di carattere tecnico, quale in particolare il mancato possesso della Carta Elettronica dei Servizi (NB tale ultima difficoltà è addebitabile unicamente a negligenza dell’amministrazione), è destituita di ogni fondamento atteso che la legislazione emergenziale consente di realizzare il lavoro agile senza vincoli di forma e, addirittura, senza il ricorso a strumenti informatici.
Va evidenziata, inoltre, una problematica che si sta verificando in alcuni territori: la mobilità del personale in altri istituti penitenziari della regione di appartenenza a seguito di provvedimenti di missione del provveditore che contravvengono le ultime disposizioni del ministro della pubblica Amministrazione e dell’ultimo DPCM
e che mettono in serio pericolo la salute dei lavoratori, dell’utenza e della cittadinanza (vedi PRAP di Milano e della Toscana, per menzionarne alcuni).
Tanto premesso le scriventi organizzazioni sindacali, prendendo atto della situazione sopra descritta e della carente gestione dell’emergenza finora dimostrata, chiedono che codesta centrale amministrazione, per il tramite dei provveditori regionali, richiami i dirigenti delle articolazioni territoriali al pieno rispetto della normativa emergenziale al fine di assicurare le finalità che la stessa persegue: limitare al massimo la presenza in ufficio dei lavoratori al fine di tutelare la salute degli stessi, delle loro famiglie, della popolazione detenuta e, più in generale, della cittadinanza. Non secondaria è la necessità che siano sanificati gli ambienti di lavoro, in particolare quelli frequentati dai lavoratori successivamente risultati positivi al contagio da COVID-19. Inoltre, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, occorre evitare disparità di trattamento tra lavoratori che, con enormi sacrifici personali, operano nel medesimo difficile contesto lavorativo quale è quello del carcere.
Le scriventi organizzazioni sindacali, ferme restando le iniziative che saranno adottate a livello territoriale, provvederanno a segnalare le violazioni della normativa che saranno poste in essere da ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico affinchè, a cura di codesta amministrazione centrale ed in attuazione delle direttive della Funzione Pubblica, siano adottati i conseguenti provvedimenti anche eventualmente disciplinari a carico dei responsabili e siano ripristinate condizioni minime di sicurezza negli istituti a tutela della salute pubblica.
Distinti saluti
FP CGIL CISL FP
Lamonica\Prestini Marra
Vi informiamo che le scriventi OO.SS. si sono attivate tramite i propri rappresentanti all’interno degli organismi ASDEP per verificare la percorribilità di ampliamento dell’attuale polizza sanitaria con ulteriori prestazioni, che possano rispondere agli eventuali eventi legati all’attuale periodo di emergenza COVID 19, con coperture dedicate.
L’ASDEP ha già contattato la compagnia che sta elaborando una proposta, da sottoporre in tempi brevissimi.
Mentre scriviamo è possibile che questa sia già stata presentata.
La proposta, prima di essere presentata al Consiglio di Amministrazione di ASDEP dovrà essere analizzata dai competenti organismi medici INPS di cui solitamente ci si avvale.
Appena avremo ulteriori notizie sarà nostra cura informarvi tempestivamente.
FP CGIL ACI FP CISL ACI UILPA ACI ACP
D. Figliuolo M. Semprini P. Piccirilli
Alla c.a.
Sig. Segretario Generale MiBACT
Dott. Salvatore Nastasi
E, p.c.
Sig. Direttore Generale Organizzazione
dr.ssa Marina Giuseppone
Sig. Dirigente Servizio Relazioni Sindacali
dr. Alessandro Benzia
Oggetto: Emergenza Corona Virus. Segnalazione criticità.
Egregio dott. Nastasi,
in riferimento all’emergenza in corso dovuta alla diffusione del Corona Virus e nonostante i pressanti e continui richiami da parte delle autorità competenti impegnate a fare fronte ad un’emergenza assolutamente straordinaria, riteniamo doveroso segnalare che alcuni dirigenti hanno dato prova di interpretare arbitrariamente le Circolari emanate in questi giorni dai vertici del Mibact, il cui obiettivo era il richiamo affinché ciascuno facesse la propria parte per il contenimento del contagio. Qui di seguito le principali criticità segnalate:
− Prosecuzione delle attività di routine, limitandosi esclusivamente a chiudere il Museo al pubblico, nonostante note per evidenziare la difformità dei comportamenti rispetto alle istruzioni ricevute dai vertici dell’Amministrazione;
− Mancata adozione della modalità “Lavoro Agile” nelle forme indicate con la Circolare n. 18 del Segretario Generale;
− Adozione parziale/insufficiente del “Lavoro Agile”, non nella misura in cui sarebbe stato possibile/doveroso farlo;
− Attivazione dello Smart working per un periodo di tempo limitato e non corrispondente a quello indicato nelle Circolari sopra menzionate, imponendo comunque l’obbligo della copertura giornaliera di ogni singolo Ufficio da parte del 30/40% del personale in servizio.
− Mancato interesse ad agevolare il ricorso al “Lavoro Agile” per il personale AFAV, comune a quasi tutti gli Istituti, con conseguente sola imposizione di fruire d’ufficio delle ferie e della banca ore;
− Prosecuzione di attività non indifferibili, con particolare riferimento al coinvolgimento di ditte esterne prive dei DPI, con conseguente doppia esposizione al pericolo di contagio (per gli esterni e per gli interni)
− Ricorso allo smaltimento dei recuperi, delle festività soppresse e delle ferie maturate nel 2020, che a nessun titolo sono nella disponibilità dei dirigenti
Riteniamo, pertanto, indifferibile una attività di monitoraggio capillare Istituto per Istituto, al fine di valutare se le disposizioni finora impartite siano state rispettate e, in caso negativo, ferme restando le eventuali iniziative di denuncia alle Autorità competenti, avviare tutte le iniziative utili alla loro puntuale e immediata applicazione. A quanto finora esposto aggiungiamo l’urgenza di provvedere quanto prima alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per tutto il personale che continua a garantire la presenza negli istituti per le attività indifferibili (mascherine, guanti, disinfettanti, sanificazione degli ambienti, ecc.).
FP CGIL CISL FP UIL PA FLP CONFSAL UNSA
Meloni Nolè/ Di Stefano Trastulli Satolli Urbino
Alla Direttrice Centrale delle Risorse Umane
Dott.ssa Maria Grazia Sampietro
Al Dirigente dell’area relazioni sindacali
Dott. Aldo Falzone
Al Coordinatore Generale medico
legale Dott. Raffaele Migliorini
OGGETTO: RICHIESTA URGENTE
La scrivente O.S., alla luce dell’emergenza coronavirus che sta portando via anche nostri colleghi e affligge senza sosta tutto il Paese – con particolare gravità in alcuni specifici territori, dove ci risultano anche molti colleghi ammalati seppur non dichiarati ufficialmente positivi al virus, per le modalità con cui si eseguono i relativi tamponi – chiede di ricevere via mail – nel rispetto della privacy e dei dati sensibili che vengono in rilievo – un report settimanale sulle assenze per malattia, con riferimento al COVID-19 e non solo, a decorrere dall’inizio dell’emergenza del 23 febbraio u.s.
FP CGIL
Antonella Trevisani/ Matteo Ariano
Alla Direttrice Generale
Dott.ssa Gabriella Di Michele
Alla D.C. Risorse Umane
Dott.ssa Maria Grazia Sampietro
Al D.C. Pianificazione e Controllo di Gestione
Dott. Roberto Bafundi
Al D.C. Tecnologia, Informatica e Innovazione
Dott. Vincenzo Caridi
Al Coordinatore Generale Legale
Dott. Gaetano De Ruvo
Oggetto: Richiesta neutralizzazione temporanea parametri Circolare 24
Come noto, la Circolare 24/2012 disciplina il sistema di monitoraggio delle performance legali per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto. Nei prossimi giorni, per l’esattezza il 31 marzo, matura una scadenza cruciale ai fini dell’aggiornamento dei parametri presi in considerazione da tale sistema. Il 31 marzo 2020 è infatti la data ultima per l’aggiornamento delle procedure relativamente all’ultimo trimestre del 2019 (IV parametro). E a tale data viene rilevato altresì il rispetto di tutti i parametri, relativamente al primo trimestre 2020, ai fini del pagamento degli acconti sui compensi professionali.
Scadenza che risulta pressoché impossibile rispettare in questi giorni di emergenza sanitaria, in considerazione per un verso del rinvio massivo delle udienze e della sospensione dei termini processuali, fino a tutto il 15 aprile, previsto dal D.L. 18/2020, per altro verso dell’eccezionale noto contesto in cui si trovano ad operare i professionisti ed il personale amministrativo delle strutture legali; circostanze tali da rendere certamente assai problematico, particolarmente per il personale delle sedi critiche, ed a maggior ragione delle sedi lombarde, l’inserimento di un così elevato numero di aggiornamenti, in riferimento in particolare al I e II parametro (costituzione in giudizio e presenza in udienza).
Per tali motivi, si chiede di voler neutralizzare la scadenza del 31 marzo sia rispetto all’aggiornamento dell’ultimo trimestre 2019 (spostandola a tal fine al trimestre successivo), sia rispetto alla corresponsione degli acconti 2020, da versarsi senza penalizzazioni salvo naturalmente il successivo conguaglio in sede di saldo.
FP CGIL/INPS
Matteo ARIANO/ Antonella TREVISANI
Pubblichiamo la traduzione della nota inviata da Epsu alla commissione per lo sblocco delle esportazioni di DPI nellambito della UE.
Al seguente link trovate l’originale http://www.epsu.org/article/protection-healthcare-workers-should-be-priority-let-s-address-together-shortages-protective
Nicoletta Grieco
MEF APPLICAZIONE ART.87
La scrivente OS FP CGIL chiede al MEF la corretta applicazione dell’art. 87 del DL 18 del 17 marzo 2020.
L’art. 87 del DL 18 marzo prevede in sintesi:
1. il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni a) assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Evidenziamo che il dpcm 22 marzo 2020 art.2 (disposizioni finali) dispone la proroga, fino al 3 aprile 2020, dei termini già fissati al 25 marzo dal dpcm 11 marzo 2020.
Riscontriamo il “Regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell’economia e delle finanze durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”, emanato lo scorso 20 marzo 2020, che costituisce ad oggi l’unica traduzione applicativa al MEF dell’art. 87 DL 18, e prevede il prolungamento della validità dello smart working già accordato fino alla fine dell’emergenza (art.12 c.1) e la non necessità di reiterare le domande (art.12 c.4).
Ciò premesso, osserviamo una serie di segnalazioni che sembrano contraddire o invertire le disposizioni citate senza una verosimile regola generale.
Richiesta di presentazione domande di Smart Working:
Per tutti coloro che non fossero ancora in smart working al 20 marzo, il regolamento prevede la presentazione di una istanza da parte del lavoratore e di una intesa con il dirigente: la norma dettata dall’art.87 DL 18 prevede di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi e l’autorizzazione in via diretta da parte della Amministrazione a svolgere lavoro agile come forma ordinaria della prestazione. Si sottolinea la pericolosità sociale di reiterare una modalità autorizzativa individuale, a cui il lavoratore potrebbe non aderire volontariamente, atteso che la norma prevede un rovesciamento del paradigma e la possibilità di recarsi in ufficio solo se autorizzati.
Richiesta di subordinare lo smart working a ferie pregresse e/o ferie maturate 2020
Il Regolamento in oggetto non recepisce in nessuna sua parte la regolamentazione del ricorso a ferie pregresse e alla esenzione dal servizio previsti dall’art. 87 del DL 18.
Risulta inoltre restrittivo rispetto alla ratio della norma quando limita la possibilità di effettuare lavoro agile “compatibilmente con la possibilità che le attività lavorative espletate in modalità agile possano essere svolte da remoto” (art. 2 c.1) e “l’applicazione del lavoro agile in via ordinaria non è possibile per le attività lavorative per le quali è indispensabile la presenza nella sede di lavoro” (art. 3 c.3).
Questa OS FP CGIL sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di lavoratori che, non autorizzati allo smart working in ragione della tipologia di attività lavorativa (portieri, archivisti, autisti, magazzinieri) o della carenza di strumentazioni informatiche proprie, sono obbligati dai rispettivi dirigenti a usare le ferie, non solo quelle pregresse relative al 2019 ma anche quelle relative ai primi mesi del 2020.
Segnaliamo che come è noto, l’art. 3 della Direttiva 2 della Funzione pubblica prevede che “a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse”.
Questa OS chiede pertanto di rivedere le attività ammesse allo smart working in senso estensivo, e di fornire i lavoratori di idonei device, atteso che giungono numerose segnalazioni di personale non autorizzato, e che lo strumento delle ferie è strutturalmente inadeguato a coprire l’intero periodo necessario al contenimento del virus.
Qualora non sia possibile ricorrere allo smart working e non vi siano ferie pregresse 2019, questa OS chiede di dare applicazione all’art.87 c. 3 e di ricorrere alla esenzione dal servizio, per la primaria finalità di riduzione della presenza nelle sedi di lavoro.
Richieste di attività di presidio fisico in sede:
Si rammenta che l’art. 87 richiede la presenza soltanto per “attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione di attività legate alla gestione dell’emergenza”, atteso che molte attività indifferibili del MEF possono essere e sono validamente svolte in remoto e che in nessun caso il “presidio” fisico fine a se stesso possa essere considerato necessario ed indifferibile. Riceviamo invece segnalazioni di dirigenti che richiedono necessariamente dei “rientri” in sede, addirittura in turni, a lavoratori che possono effettuare attività indifferibili in modalità smart, 5 giorni su 5, a lavoratori con funzioni di semplice presidio, e dirigenti, come nelle CCTT, che contano un numero esagerato di lavoratori fisicamente in sede per motivi incomprensibili.
Richiesta di rientro dei lavoratori il 26 marzo Riceviamo segnalazioni di dirigenti che starebbero preavvertendo i lavoratori della necessità di rientrare in sede il prossimo 26 marzo, come già sottolineato, il dpcm 22 marzo 2020 art.2 (disposizioni finali) dispone la proroga, fino al 3 aprile 2020.
Richiesta di certificati medici originali in caso di malattia per quarantena.
Ci giungono molte segnalazioni in cui si sostiene che, ai lavoratori dichiarati in malattia, venga chiesto di spedire il certificato di malattia rilasciato dal medico in originale, non ritenendo sufficiente il numero di protocollo comunicato. Sembra che tale richiesta sia una disposizione verbale del DAG. Tale richiesta viola ovviamente ogni elementare diritto di privacy e non è giustificato dall’emergenza. Se proprio vi fosse necessità di conoscere la diagnosi, potrebbe essere più opportuno richiedere una autocertificazione dello stato di quarantena per imputare il giusto codice Siap.
Si sollecita l’Amministrazione a dare piena applicazione dell’art.87 DL 18, dando indicazioni univoche ai dirigenti al fine di:
– autorizzare in via diretta i lavoratori a svolgere smart working,
– estendere a tutte le attività la compatibilità con lo smart working
– ricorrere all’utilizzo delle ferie pregresse 2019 solo in subordine alla possibilità di esperire smart working
– ricorrere alla esenzione dal servizio ove necessario
– prevedere solo presenze compatibili con le disposizioni di indifferibilità e necessarietà ed escludere tassativamente presenze di “presidio”.
Fp Cgil nazionale
Americo Fimiani
la delegazione trattante
Alessandro Rossi e Maria Teresa Albani
Al Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dott. Roberto Chieppa
OGGETTO: Emergenza coronavirus COVID – 19. Indicazioni conseguenti al decreto legge n. 18 del 2020 e al DPCM 22 marzo 2020. Nota prot. DIP-0013431P-23/03/2020
Segretario Generale, nel prendere atto positivamente della nota di cui in oggetto inviata ai capi delle strutture desideriamo rappresentarle la grave preoccupazione che affligge le lavoratrici e i lavoratori di codesta Presidenza del Consiglio, anche a seguito dei casi di contagio riscontrati nei giorni scorsi. Pertanto, al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di contagio per tutti i lavoratori assegnati ad attività indifferibile da effettuare in presenza, Le chiedo di voler disporre la dotazione di adeguati Dpi al personale in servizio e la misurazione della temperatura corporea all’ingresso nei locali d’ufficio da parte degli stessi. Certo della Sua attenzione e comprensione, distintamente saluto
Il Segretario nazionale
Florindo Oliverio
Al Presidente ENAC
Dott. Nicola Zaccheo
SEDE
Al Direttore Generale ENAC
Dott. Alessio Quaranta
SEDE
Via Pec a: protocollo@pec.enac.gov.it
Oggetto: Art. 87 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 – diffida ad adempiere.
La scriventi Federazioni, visto l’art. 87 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 che dispone :
“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. “ tenuto conto che detta tipologia lavorativa nell’arco temporale di riferimento del D.L. assume la caratteristiche di modalità ordinaria della prestazione lavorativa, senza i vincoli dettati dalla tipologia lavorativa
dalle dotazioni informatiche, dalle percentuali di applicazione, dagli obblighi di rientro. Visto il Regolamento emanato ieri da codesta Amministrazione sullo svolgimento del lavoro agile e considerato che continuano a segnalarci fraintendimenti da parte di Dirigenti di diverse strutture a non attuare quanto previsto nel succitato D.L. con conseguente grave danno alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori e alla stessa sicurezza sanitaria nazionale.
DIFFIDANO
l’Amministrazione a dare IMMEDIATA, PIENA e COMPLETA ATTUAZIONE a quanto ora previsto dalla norma, con l’individuazione immediata delle attività considerate indifferibili da rendere in presenza e poi definiti questi consentire l’immediato accesso di tutto il restante personale al lavoro agile. E’ di tutta evidenza che ogni inadempimento da parte dei Dirigenti delle strutture interessate di quanto previsto dal D.L. comporterà l’assunzione di gravi e precise responsabilità.
Roma, 23-03-2020
F.to FP-CGIL
M. Barberis
F.to FIT-CISL
S. Ingrassia
F.to UIL- PA
C. Conti
F.to UIL-Trasporti
R. Giametta
F.to FLP ST – CIDA FC
P.Proietti G. Parisini
Al Direttore Generale ARIS Naz.le
Dott. Mauro Mattiacci
e p.c.
Ill.mo Presidente del Consiglio
Avv.to Giuseppe Conte
Ill.ma Ministra del Lavoro Sen.
Nunzia Catalfo
Ill.mo Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
Oggetto: precisazioni su Vs nota prot. 465/2020 del 19.3 in merito ai congedi di cui all’art. 23 D.L. 18 del 17 marzo 2020
Leggiamo con disappunto la richiesta indirizzata dalla Vostra associazione in data 19 marzo c.m. al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri Catalfo e Speranza, ai quali indirizziamo la presente per conoscenza, con cui vengono chieste modifiche all’art. 23 del Decreto Legge n.18/2020 Cura Italia, tese a limitarne la fruizione per il personale sanitario, secondo le modalità disposte dal successivo art. 24 per quanto riguarda la L.104/92. Le motivazioni che stanno alla base della vostra richiesta, par di capire, sarebbero riconducibili a possibili ripercussioni negative sulla funzionalità delle strutture derivanti dalla fruizione, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità pubblica e privata, dei congedi previsti dall’articolo in questione. Sfugge, evidentemente, alla vostra Associazione che la ratio della norma consiste nel fornire, anche a personale in prima linea e sottoposto in questa fase drammatica a rilevantissimi problemi, un supporto nella gestione dei figli e delle famiglie che, non per loro scelta ma per favorire il contenimento dell’epidemia, devono fronteggiare anche la chiusura delle scuole. Sfugge altresì, altrettanto evidentemente, come la fruizione di quei permessi comporterà – per i fruitori – una rilevante decurtazione salariale; un pesante sacrificio, ancor più per coloro che hanno visto pesantemente colpito il proprio reddito da quasi tre lustri di vergognoso mancato rinnovo contrattuale. Non stupisce, purtroppo, questo atteggiamento da parte della vostra associazione che, evidentemente, privilegia la salvaguardia dell’operatività e dei margini operativi ad un intervento che tenti, seppur in modo limitato, di contemperare le esigenze dei professionisti che lavorano con quelle indifferibili della cura e dell’assistenza.
Non abbiamo notato, anche qui senza stupore, pari solerzia nel lanciare grida disperate relativamente alla drammatica assenza di dispositivi di protezione; citare i dati del personale sanitario contagiato è, nel vostro caso, al limite dell’autodenuncia. Non abbiamo visto neppure una seppur timida intenzione di potenziare gli organici come sta per parte sua facendo il Governo per cercare, almeno, di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di poter lavorare rispettando le normative in materia di orari, riposi e, magari, assistenza ai propri familiari. Per questo, come già abbiamo fatto presente al Governo, Vi informiamo che la nostra azione sarà volta all’eliminazione della previsione, discriminante, prevista dall’art. 24 a danno delle operatrici e degli operatori, convinti – come siamo – che il vero errore sia lì. Infine, sempre per stare al merito dei contenuti del D.L. 18 del 17 marzo, non vi sarà sfuggita neppure la misura con cui, all’art. 63 il Governo ha inteso dare un riconoscimento economico alle lavoratrici ed ai lavoratori che continuano a prestare servizio in questa tragica situazione. Sarebbe davvero rilevante, in controtendenza e molto più utile di un ulteriore tentativo di limitarne i diritti se la vostra associazione si risolvesse a dare un forte e significativo segnale ai propri dipendenti in questa direzione, magari rinnovando immediatamente il CCNL.
Distinti saluti.
FP CGIL CISL FP UIL FPL
Barbara Francavilla Marianna Ferruzzi Rossella Buccarello