Si è svolta ieri pomeriggio la riunione tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione in merito all’informativa trasmessa lo scorso 20 luglio sulle modifiche ipotizzate alla disciplina del Lavoro Agile. In apertura dei lavori, l’Amministrazione ha confermato la volontà di valorizzare lo smart working quale elemento strutturale delle politiche organizzative nei prossimi anni. Lo scopo dell’informativa, in tal senso, era a carattere generale: l’apertura di un confronto più ampio sul lavoro a distanza (agile o da remoto che sia).
Come FP CGIL abbiamo apprezzato questa indicazione, ma abbiamo rilevato – al contempo – tutte le anomalie legate al documento trasmesso, anomalie che ci hanno spinto a chiedere l’incontro odierno.
Quanto al metodo, abbiamo evidenziato come:
Dal disposto si evince una netta riorganizzazione dei servizi offerti all’utenza, che impone una profonda riflessione in Istituto.
Si prefigura, inoltre, l’ipotesi di una sperimentazione del nuovo regime in alcune realtà territoriali.
Avendo già vissuto la travagliata esperienza del reassessment, con l’annessa sperimentazione top secret di un modello poi calato dall’alto, non vorremmo che la direzione indicata fosse la premessa all’adozione di un modello già deliberato, costi quel che costi senza alcun accorgimento. I risultati delle sedi-pilota di norma vanno discussi e condivisi, pena l’inutilità delle sperimentazioni stesse. Ci chiediamo, in questo caso, se sia possibile adottare una sperimentazione in alcune sedi, considerando l’incidenza sul buono pasto che una scelta simile potrebbe avere.
Venendo al merito dell’informativa:
L’art. 37 del CCNL classifica l’adesione al lavoro agile come “consensuale e volontaria”. Qualsiasi disposizione diversa, che vincoli i lavoratori all’obbligo della prestazione in smart working, fosse anche per un solo giorno, corrisponde a un mancato rispetto del contratto.
Il lavoro agile dovrebbe essere un elemento di valorizzazione del benessere dei dipendenti, un istituto esercitabile per migliorare lo stile di vita in armonia con le esigenze delle sedi. Irrigidire la prestazione, predefinendo giorni di smart per tutte le lavoratrici e i lavoratori, non sembra rispondere al mandato di fondo del lavoro agile, diventando esclusivamente un metodo per fare economia.
Con riferimento ai risparmi, cui l’informativa dedica particolare attenzione, non è chiaro quale voce del bilancio INPS andrebbero a rafforzare. Le risorse confluirebbero nel fondo perché possano beneficiarne i dipendenti? Sarebbero destinate ai mobility manager per ridurre i costi del trasporto pubblico, ricercando soluzioni sui territori in virtù dei Piano di Spostamenti Casa-Lavoro che ogni sede sarà chiamata a realizzare? O finirebbero in un buco nero, come i promessi ristori Covid? Su questi ultimi, l’Amministrazione ha peraltro indicato che è in atto una valutazione per individuare i risparmi di gestione che possono confluire nel fondo, analizzando le spese dal 2018 in avanti.
Se il lavoro da remoto è una scelta dell’Amministrazione, quando saranno erogati i buoni pasto annessi alla prestazione? Facciamo affidamento sul fatto che l’INPS – ente a stretto contatto col disagio sociale, con l’inflazione e con l’erosione dei salari – non voglia utilizzare la leva del “lavoro da casa” per indebolire la posizione economica dei propri dipendenti, viepiù dopo aver magnificato, con l’ultimo concorso, le prospettive di crescita economica a tutti i nuovi assunti.
Tutte queste osservazioni le abbiamo poste al tavolo a buon diritto, avendo sempre avuto un approccio laico allo Smart Working. Quando l’Amministrazione introdusse il lavoro agile, in epoca pre-pandemica, contestammo l’assurdo limite di fruizione, l’accesso per una quota ridotta di dipendenti in servizio che confinava i lavoratori in Smart all’interno di una riserva indiana: non era un successo offrire questa possibilità a qualche centinaio di dipendenti in un Istituto di 24mila anime.
Mai ci saremmo aspettati, pochi anni dopo, un cambio così repentino e radicale, tale da ipotizzare una revisione dell’attività lavorativa tout court. Ci sorprende, allora, ancor di più la mancata adozione dell’art. 39 c. 2 del CCNL sulla fruizione di permessi orari previsti da contratti collettivi o dalle norme di legge in regime di lavoro agile. Abbiamo segnalato, sul punto, come ancora non sia possibile assentarsi durante le fasce di contattabilità, rendendo il confine tra smart working e telelavoro estremamente elastico per non dire impalpabile. Ci sorprende, parimenti, sia rimasta inevasa la nostra richiesta di un accesso immediato ad AULA per il personale neo-assunto e per il personale in mobilità: il campo note della procedura potrebbe consentire facilmente l’introduzione di formule di garanzia (es. “accordo valido a decorrere dalla data X”) che renderebbero più celere l’accesso allo smart. A tal riguardo l’Amministrazione ha specificato, in risposta, che il personale neo-assunto potrà presentare la propria richiesta di Smart in AULA solo alla fine del periodo di prova.
Alle osservazioni sopra riportate, abbiamo aggiunto una considerazione finale: l’eventuale riorganizzazione dei servizi di front-end, con un ampliamento degli sportelli per supportare l’utenza che il venerdì/lunedì potrebbe avere solo consulenza da remoto, si scontra con le esigenze di produzione che le sedi territoriali sono chiamate ad affrontare quotidianamente.
Per diminuire gli accessi agli sportelli bisogna liquidare le pratiche, ma se il personale deve presidiare maggiormente il contatto con l’utenza – avendo comunque ancora ranghi ridotti (26mila dipendenti) – è prevedibile l’innesco di un effetto a catena. Resta poi, sullo sfondo, il tema dell’indennità da front-end: coprirà lo sportello da remoto il venerdì? Riuscirà a coprire l’estensione compensativa dello sportello durante la settimana? Si stanzieranno fondi ad hoc per gli straordinari legati a un’eventuale attività di consulenza nel pomeriggio? Sono tutti temi non affrontati.
Quanto all’apporto dato dagli sportelli in web-meeting, abbiamo chiesto di sapere i numeri degli accessi prenotati tramite questo servizio in rapporto agli altri canali (presenza, contatto telefonico) a disposizione dell’utenza. L’obiettivo delle innovazioni è migliorare i processi: i web-meeting funzionano?
A margine dell’incontro abbiamo chiesto nuovamente l’attivazione del tavolo per la vigilanza ispettiva e abbiamo segnalato l’urgenza di fornire una data certa d’ingresso al personale che si accinge a entrare in INPS.
Su questo punto l’Amministrazione ha indicato come, per le nuove immissioni non siano state ancora individuate le sedi. Tra fine agosto e inizio settembre saranno definite le realtà di assegnazione, tenendo come criterio le carenze di servizio. Il 90% delle assegnazioni sarà al Nord, con qualche assegnazione non oltre Marche e Toscana. Prima della metà di settembre dovrebbero partire le PEC per la scelta delle sedi, ottobre dovrebbe essere il periodo di immissione.
Sulle assegnazioni temporanee l’Amministrazione ha ribadito che le domande, processate dopo la fine del periodo di prova, saranno valutate in considerazione di un monitoraggio complessivo sulle istanze pervenute.
FP CGIL – INPS |
Antonella Trevisani |
Ancora una volta il Coordinamento territoriale Fp Cgil VVF,evidenzia le difficoltà nel garantire il soccorso alla cittadinanza e la tutela dei lavoratori del Corpo sull’isola di Pantelleria
Pubblichiamo la nota della Direzione centrale per le Risorse Finanziarie in merito l’applicazione ed esonero dall’applicazione del massimale contributivo Inps per il personale del CNVVF
Pubblichiamo le note della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale riguardo gli accertamenti dei parametri fisici per il concorso pubblico per 300 posti per il ruolo Vigile del Fuoco
Pubblichiamo la nota del Dipartimento con la quale da indicazioni riguardo le carenze del personale dei ruoli direttivi e non direttivi che espletano funzioni operative e funzioni tecnico professionali a servizio giornaliero per le risorse straordinarie per il secondo semestre 2023
Pubblichiamo la graduatoria di mobilità per la verifica dati riguardo il ruolo Vigile emanata dalla Direzione centrale per le Risorse Umane
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. Matteo Salvini
Al Capo di Gabinetto
Dott. Alfredo Storto
Alla Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo
Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Al Dott. Calogero Mauceri
Capo Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative,
le Infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Al Dott. Enrico Maria Pujia
Capo Dipartimento per la Programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali,
di trasporto a rete, informativi e statistici
Al Direttore Generale del Personale
Dott. Lorenzo Quinzi
Alla Div.I Relazioni Sindacali, Servizi Comuni
Dott.ssa Michela Cocurullo
Oggetto: Osservazioni informativa riorganizzazione MIT
Si fa seguito all’incontro del 14 luglio scorso e all’informativa trasmessa in data 20 luglio, relativa alla nuova riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per rappresentare quanto segue.
In premessa va ribadita l’assoluta necessità dell’adozione di un piano straordinario di assunzioni, unico strumento che può permettere di assicurare i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini e ascrivibili alle funzioni del Ministero. A tal proposito appare di tutta evidenza come, nell’informativa inviata, non sia presente la dotazione organica, strumento indispensabile per comprendere come l’amministrazione intende determinarsi in merito alla penuria di personale che, soprattutto negli uffici periferici, appare assolutamente rilevante. Pertanto la scrivente organizzazione chiede di integrare l’informativa con la tabella di cui sopra.
In seconda battuta, non appare condivisibile, a giudizio della scrivente organizzazione, la scomparsa, in termini di responsabilità dipartimentali, degli obiettivi strategici di “sostenibilità” e di “mobilità sostenibile”. E’ del tutto evidente come questi siano oggi temi strategici per il futuro del Paese, su cui si snoda il dibattito culturale volto a individuare le migliori soluzioni relative al cambiamento climatico del pianeta.
Da ultimo non si condividono le incursioni normative del legislatore che continua a ridurre competenze degli uffici MIT a favore di altri enti pubblici. A tal proposito si fa riferimento all’art.38 del nuovo Codice degli Appalti che, di fatto, trasferisce la competenza sulla localizzazione delle opere pubbliche dello Stato a ogni singola stazione appaltante il che comporta, nel concreto, l’arretramento delle funzioni dei Provveditorati.
Nello specifico della proposta si sottolinea come:
1. il quarto Dipartimento (di cui si condividono le finalità) al quale vengono assegnati compiti di natura trasversale, potrebbe prevedere, oltre alla gestione dei servizi comuni, del personale e dei beni strumentali, anche un ufficio gare unico;
2. dallo schema trasmesso, non appare molto chiara la competenza del contenzioso che, a nostro avviso, dovrebbe avere un’unica filiera di responsabilità;
3. ancora una volta le 15 Direzioni Marittime e le 55 Capitanerie di Porto non appaiono come uffici periferici del MIT, anche se sono sedi in cui operano circa cinquecento lavoratori civili che, ovviamente, dipendono funzionalmente dal nostro Ministero; pertanto, sul punto, si chiede evidenza nella stesura definitiva della riorganizzazione;
4. vi sia poca attenzione agli uffici periferici, sia sul fronte delle DGT-UMC che dei Provveditorati, che continuano ad essere strutture eccessivamente grandi, in termini di aree geografiche, per garantire i servizi di prossimità sul territorio;
5. gli uffici dighe, che dipendono dalla relativa Direzione Generale, restano ancora incardinati nei Provveditorati con le conseguenti criticità di gestione e di conduzione;
6. sarebbe opportuno che le 9 Sedi Coordinate dei Provveditorati in cui vi è un solo ufficio dirigenziale denominato tecnico amministrativo (Bolzano, Trieste, Ancona, Perugia, L’Aquila, Cagliari, Campobasso, Potenza e Catanzaro) possano disporre di due dirigenti, relativi alle due aree diverse di competenza, uno per il settore amministrativo e uno per il settore tecnico;
7. non appare innovativa l’introduzione della figura del vicario nei Provveditorati, posto che la stessa era nella disponibilità dell’amministrazione e che, alla luce dei fatti, risulta essere scarsamente agita.
Dalle considerazioni esposte emerge la necessità, non più rinviabile, di porre maggiore attenzione al territorio e alle sedi periferiche assegnando alle stesse personale (piano straordinario di assunzioni) che possa garantire una corretta e puntuale erogazione dei servizi all’utenza.
La coordinatrice Fp Cgil MIT p. FP CGIL Nazionale
Carmen Sabbatella Paolo Camardella
ACCOLTE LE RICHIESTE DEL SINDACATO CONFEDERALE: FARE PRESTO MA FARE BENE!
ACCORDO STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA E LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Sono state accolte, dopo una riunione fiume di 4 ore, le richieste del sindacato confederale. Per fare presto, ma anche per fare bene, vista la complessità di definire contemporaneamente il Contratto integrativo di parte normativa e quello di parte economica, avevamo proposto di stipulare un accordo stralcio della sola parte economica per consentire il pagamento del salario accessorio del 2023 e garantire subito gli sviluppi economici. In particolare:
– Nell’accordo, non ancora perfezionato, considerate le risorse a disposizione, abbiamo confermato gli istituti economici come già definiti nel 2022, respingendo le proposte della performance organizzativa basata sulla sola performance individuale;
– Abbiamo respinto le ipotesi di elevare, da un terzo alla metà, i turni festivi da fare in un anno (limite che in realtà si supera in ogni caso), in assenza di una riduzione dell’orario settimanale a 35 ore come previsto dal CCNL 2016/18 e persistendo la circolare sulle assenze del personale turnista da noi tanto contestata;
– Per gli Sviluppi economici, per i quali Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa hanno chiesto di inserire tutti i 1.120 operatori della prima area e non solo il 50%, come proposto dall’amministrazione, che ha richiamato interpretazioni arbitrarie degli organi di controllo che non lo renderebbero possibile.
– In materia di welfare, introdotto per la prima volta nel recente rinnovo contrattuale, abbiamo preteso che tutti i lavoratori siano destinatari delle risorse nella stessa misura e che, per la prima volta, sia resa pubblica la fonte e la quantificazione delle risorse oltre a rendere nota la differenza tra personale civile e militare, uno dei tanti misteri del Ministero della Difesa. Attendiamo presto la nuova convocazione, non solo per perfezionare l’accordo, così come illustrato, ma anche per definire le progressioni verticali per le quali abbiamo le risorse ma non i dati dei posti disponibili.
FP CGIL CISL FP UIL PA
Marco Campochiaro Massimo Ferri Carmela Cilento
Roberto De Cesaris Franco Volpi
“Nella mattinata di ieri, nel carcere di Monza, il personale di Polizia Penitenziaria ha sorpreso una donna in possesso 100 grammi di sostanza stupefacente introdotta nel penitenziario per poterla poi consegnare a suo figlio detenuto durante il colloquio tra ristretti e familiari”.
Lo comunica Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: “L’operazione è stata condotta nell’ambito delle indagini per il contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti in carcere che permette di individuare in maniera preventiva i tentativi dei familiari. Il carcere di Monza è uno dei più sovraffollati d’Italia con 680 detenuti presenti su 400 previsti. Nonostante la carenza di Polizia Penitenziaria, soprattutto nel ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, il personale riesce a garantire la sicurezza anche nel contrasto all’introduzione di droghe nel carcere”.
“Il traffico di stupefacenti – prosegue il sindacalista – quando avviene in carcere assume aspetti ancora più gravi perché permette di mantenere e consolidare gerarchie che la detenzione stessa dovrebbe interrompere. Le indagini odierne confermano le nostre preoccupazioni su quanto avviene nelle carceri italiane, anche attraverso l’uso di telefonini e droni, ma confermano anche la fiducia e la stima nelle migliaia di Poliziotti penitenziari che lavorano ancora con determinazione al servizio del Paese. E’ urgente però il potenziamento del servizio cinofili della Polizia Penitenziaria, con unità da impiegare nelle carceri più esposte al traffico di droghe”.
Monza, 09 agosto 2023
Al Sottosegretario alla Giustizia
On.le Andre DELMASTRO DELLE
VEDOVE
ROMA
e, per conoscenza;
Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Giovanni RUSSO
ROMA
Al Vice Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Lina DI DOMENICO
ROMA
Al Direttore Generale
del Personale e delle Risorse
Dott. Massimo PARISI
ROMA
All’Ufficio Relazioni Sindacali
con il Pubblico del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Ida DEL GROSSO
R O M A
OGGETTO: Promozione alla qualifica di “sostituto commissario” del personale maschile del Corpo di polizia penitenziaria – decorrenza 1° gennaio 2022. – scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso a 58 posti ruolo maschile.
Preg.mo Sottosegretario,
la scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento alla nota del 10.7.2023, informativa n. 0020674.U del 18 gennaio 2023, con la quale il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha comunicato l’esito dello scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, a 58 posti ruolo maschile per la promozione alla qualifica di “Sostituto Commissario” della Polizia Penitenziaria, con decorrenza 1° gennaio 2022, la scrivente O.S., con il presente atto intende richiedere, in sede di autotutela, l’annullamento di tale atto, per violazione di diritti costituzionalmente garantiti, per contrarietà alle norme di Legge relative alla parità di genere ed alle pari opportunità.
Ed infatti l’atto di cui si tratta verrebbe a ledere la pari opportunità di carriera per uomini e donne appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria per il ruolo degli Ispettori, ruolo che non prevede un contatto diretto con i detenuti e non presentano quindi problemi legati al genere, non prevedendo necessariamente il lavoro in sezione.
La qualifica in questione, infatti, è relativa ad un ruolo di coordinamento, per cui limitare la partecipazione allo scrutinio suddetto solo al personale maschile appare atto estremamente ed ingiustificatamente discriminatorio.
E’ del tutto evidente che la pari opportunità di progressione in carriera per il personale di Polizia penitenziaria deve essere salvaguardata, come diritto costituzionalmente garantito, non riguardando semplicemente la carriera, comunque importante per chi lavora, ma anche ciò che questo rappresenta, ovvero il fondamentale diritto di essere in grado di partecipare alle scelte
del proprio futuro e a quello della propria comunità, senza vincoli legati al genere.
Va poi rilevato che la istituzione del ruolo direttivo della Polizia penitenziaria non prevede alcuna ripartizione tra ruolo maschile e ruolo femminile, tant’è che il pubblico concorso di accesso è unico, non prevedendo alcuna ripartizione tra uomini e donne.
All’esito del corso di formazione iniziale, i vice commissari sono destinati agli incarichi secondo un meccanismo uniforme.
Per quanto riguarda il ruolo degli ispettori, l’impiego del personale femminile avviene anche nelle sezioni maschili e viceversa.
In sintesi, per i ruoli apicali, e le funzioni di comandante di reparto, tale diversificazione di impiego non è prevista.
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, peraltro, opera sia il generale principio di eguaglianza “senza distinzione di sesso”, proclamato dall’art. 3, primo comma, Cost., sia il principio di eguaglianza nel lavoro, che è quello espresso dall’art. 37, primo comma, Cost., laddove proclama che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”: da ciò discende un generale divieto di discriminazione di genere, arricchito da un generale obbligo di protezione della “essenziale funzione familiare” e di madre della donna lavoratrice (art. 37, primo comma, Cost.).
Questo apparato di tutele raggiunge una maggiore incisività grazie alle disposizioni contenute nella legislazione ordinaria e, in particolare, nel Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198\2006), che si connota altresì per un’ampia e dettagliata formulazione del divieto di discriminazione di genere.
Il datore di lavoro, pertanto, sia pubblico che privato, ha dunque l’obbligo di rispettare il principio generale di uguaglianza fra i sessi nella costituzione, nello svolgimento e nella cessazione del rapporto di lavoro, con il conseguente divieto di ogni forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 25 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna.
In particolare, si è in presenza di discriminazione diretta quando, per ragioni legate al sesso, un lavoratore subisce un pregiudizio o viene trattato in modo meno favorevole rispetto ad un altro che si trovi in una situazione analoga; la discriminazione indiretta viene, invece, integrata ogni qualvolta sia adottato un comportamento, una prassi o un patto apparentemente neutri che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso, a meno che si tratti di requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa.
In tale ambito, di recente, la L. 162\2021 è intervenuta, modificando l’art. 25 del D. Lgs.198\2006 ed introducendo importanti specificazioni sulle discriminazioni.
In particolare, con riferimento alle discriminazioni dirette, tra le fattispecie discriminatorie vengono ora espressamente nominate anche le condotte tenute nei confronti delle candidate e dei candidati in fase di selezione del personale, che producano effetti pregiudizievoli discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso, come nel caso di specie.
In particolare, il Codice delle Pari Opportunità sanziona espressamente colui che vìola il divieto vìola il divieto di discriminazione retributiva (art. 28) ed il divieto di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera (art. 29).
D’altro canto, il lavoratore, a fronte delle condotte discriminatorie di genere può accedere anche alla apposita tutela giudiziale, sia in forma individuale che collettiva.
In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D. Lgs. 198\2006, qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti innanzi indicati, il lavoratore o, per sua delega le OO.SS. o il Consigliere di parità, può ricorrere al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, per tutelare i propri diritti ed ottenere un decreto immediatamente esecutivo che intimi, all’autore della discriminazione, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti da esso derivati.
L’art. 37 si occupa, invece, della legittimazione processuale a tutela di più soggetti e prevede che, laddove le Consigliere o i Consiglieri di Parità regionali e/o nazionali (a seconda della rilevanza territoriale del caso), rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori o lavoratrici lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione giudiziale, possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, entro un termine non superiore a 120 giorni.
In alternativa, l’ordine di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni può essere irrogato dal Giudice competente a seguito di ricorso proposto dal Consigliere, anche d’urgenza.
Giova, tra l’altro, ricordare che prima degli interventi legislativi sopra evidenziati, in materia di parità di trattamento dei lavoratori, la normativa di riferimento era costituita dagli artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, l’art. 15 prevede la nullità di qualsiasi atto o patto diretto ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
L’art. 16, comma 1, dispone il divieto di concessione di trattamenti economici di maggior favore, aventi carattere discriminatorio, ex art. 15.
È evidente che tutta la normativa attuale è orientata ad impedire che un qualsiasi elemento differenziale dell’identità personale, fisica o psicologica della persona che lavora o che è in cerca di lavoro possa determinare il realizzarsi di pregiudizi o discriminazioni che limitino le opportunità, il talento umano, lo sviluppo della persona e la sua professionalità.
In definitiva si chiede di voler annullare il detto provvedimento, in uno a tutti gli atti presupposti e conseguenziali, ripetendo il procedimento con la eliminazione della preclusione per il genere femminile.
Comunque, in caso di mancato riscontro o di diniego del richiesto annullamento, ci si riserva espressamente di procedere alla attivazione di tutti gli strumenti previsti per la tutela delle lavoratrici, fino alla impugnazione giudiziale, anche attraverso singoli soggetti interessati, del provvedimento in questione.
Distinti saluti.
p.la FP CGIL Nazionale
Mirko Manna
Al Direttore
Istituto Penitenziario Secondigliano
Dott.ssa Giulia RUSSO
NAPOLI
e, per conoscenza;
Al Vice Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Lina DI DOMENICO
ROMA
Al Provveditore Regionale
Campania
Dott.ssa Lucia CASTELLANO
NAPOLI
Al Dirigente di Polizia Penitenziaria
Comandante di Reparto
Dott. Gianluca COLELLA
NAPOLI
All’Ufficio Relazioni Sindacali
con il Pubblico del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Ida DEL GROSSO
R O M A
OGGETTO: Discriminazione nella mancata assegnazione di una unità femminile presso la segreteria agenti.
Gent.le Dottoressa,
con questa lettera ci rivolgiamo a Lei per esporre una situazione estremamente grave e inaccettabile che è emersa in merito alla opinabile scelta che Ella sembrerebbe aver fatto comunicare da un suo delegato alla titolare del posto presso la segreteria agenti di Napoli Secondigliano, una unità femminile posizionatasi 4° in graduatoria da regolare interpello, dove senza alcuna apparente motivazione Ella avrebbe scelto di prendere un uomo che in graduatoria risulta essere in 8° posizione, tra l’altro, se fosse vero, si andrebbe a depauperare ulteriormente unità maschili dai reparti detentivi nonostante la grave carenza organica.
Evidenziamo che tale atto discriminatorio, se confermato, è in aperta violazione della legge sulla parità di genere n.162/2021, che promuove e tutela i diritti delle donne sul posto di lavoro ed impone al datore di lavoro la certificazione della parità di genere a partire dal 1° gennaio 2022. Questo documento mai inviata dalla S.V. alle parti sociali, deve attestare le politiche e le misure concretamente adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere.
L’azione di esclusione arbitraria ed infondata dell’unità femminile dimostra una chiara violazione dei principi fondamentali della parità e dell’uguaglianza di genere, ed andrebbe ingiustamente a penalizzare la lavoratrice meritevole.
La FP CGIL Polizia Penitenziaria condanna fortemente tali discriminazioni sul lavoro e considera questa situazione totalmente inaccettabile se riscontrata. Ribadiamo che ogni lavoratore, indipendentemente dal suo genere, ha il diritto di essere trattato in modo equo e di ricevere pari opportunità nel proprio ambiente lavorativo.
In riferimento a quanto sopra esposto, La invitiamo a verificare quanto segnalatoci ed a riconsiderare eventuali decisioni e procedere all’assegnazione dell’unità femminile posizionata 4° in graduatoria presso la segreteria agenti di Napoli Secondigliano.
In caso contrario ci riserviamo il diritto di adire le opportune sedi, necessarie per tutelare il legittimo interesse della lavoratrice discriminata.
Chiediamo al Provveditore Dott. Lucia Castellano un intervento tempestivo e risolutivo per porre fine a questa discriminazione e ci aspettiamo un rispetto rigoroso della legge sulla parità di genere da parte della Direzione di Napoli Secondigliano.
Restiamo in attesa di una risposta soddisfacente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, cosi come disposto dal P.I.R. della Regione Campania art.2, al fine di risolvere questa grave questione nel miglior modo possibile.
Cordiali saluti,
Orlando Scocca Mirko Manna
Coordinatore Regionale FP CGIL Nazionale
per la Campania
Egregio Presidente Russo,
ci rivolgiamo a Lei con l’intento di sollevare una questione di estrema importanza per la tutela dei diritti dei lavoratori attualmente in trasferimento temporaneo per legge 104, ai sensi dell’art. 3 comma 5.
Come è noto, la legge 104 costituisce uno strumento fondamentale per garantire il diritto di assistenza ai disabili e alle persone bisognose di cure particolari. In questo contesto, i nostri colleghi che hanno il dovere e l’onere di assistere un disabile si trovano ad affrontare sfide quotidiane e responsabilità di notevole rilevanza sociale. La normativa in questione è stata pensata per proteggere e tutelare i lavoratori che si trovano in questa situazione, consentendo loro di operare nel contesto geografico più idoneo per garantire l’assistenza necessaria al disabile.
Ciò premesso, con sgomento constatiamo che, nonostante quanto stabilito dalla legge, il suo Ufficio del personale ha disposto la revoca del trasferimento provvisorio per legge 104 per tutti coloro che sono stati trasferiti ad altra sede dopo aver partecipato all’interpello nazionale 2022.
Siamo consapevoli delle difficoltà organizzative che possono emergere in contesti lavorativi complessi come quello degli Istituti Penitenziari, ma riteniamo che sia fondamentale rispettare il diritto dei lavoratori di avvalersi delle tutele previste dalla legge 104 e di operare in sedi che permettano loro di fornire adeguata assistenza ai disabili .
Di conseguenza, chiediamo con forza che il personale fruitore della legge 104 sia autorizzato a rimanere nella sede che gli consenta di prestare assistenza al disabile, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e che venga assegnato virtualmente alla sede prevista dalla mobilità nazionale anno 2022.
Per quanto sopra, non comprendiamo il perché L’amministrazione viola una norma di legge nel caso del Poliziotto/a che assiste un disabile, mentre non effettua lo stesso criterio per il personale assegnato al GOM, che nonostante sia stato trasferito ad altra sede su istanza redatta dallo stesso per la partecipazione all’interpello nazionale anno 2022, cosciente che in caso di trasferimento sarebbe stato riassegnato in istituto, continua a prestare servizio al GOM e non raggiungerà mai la sede se non virtualmente, creando un grave pregiudizio alla nuova sede di assegnazione, creando una disparità di trattamento contra legem.
Confidiamo nella Sua sensibilità e nel Suo impegno per garantire il rispetto delle normative e dei diritti dei lavoratori, auspicando un tempestivo intervento per risolvere questa situazione.
Siamo disponibili al dialogo e alla collaborazione per giungere a una soluzione condivisa che possa salvaguardare sia i diritti dei lavoratori ed il corretto funzionamento delle dell’Amministrazione Penitenziaria.
Ci corre l’obbligo di informarla che, qualora non venissero intraprese azioni adeguate a risolvere la presente problematica, ci vedremo costretti a adire le opportune sedi onde tutelare gli interessi collettivi delle unità di Polizia Penitenziaria coinvolte.
In attesa di una risposta positiva e costruttiva, porgiamo distinti saluti.
p.la FP CGIL Nazionale
Mirko Manna