PROSSIMO AVVIO DELLA II PROCEDURA DI PROGRESSIONI ECONOMICHE!
FIRMATO ACCORDO DEFINITIVO DOPO
CERTIFICAZIONE ORGANI DI CONTROLLO
Con orgoglio evidenziamo che continuiamo a rispettare gli impegni assunti!
Non appena si è conclusa la prima procedura di progressione economica con la pubblicazione della graduatoria, abbiamo sottoscritto l’accordo definitivo relativo alla seconda procedura dopo che è stato certificato dagli organi di controllo.
Ora, mentre si procederà alle eventuali correzioni in autotutela dei possibili errori della prima graduatoria segnalati dagli interessati, l’Agenzia provvederà, nei prossimi giorni, ad emanare l’atto di avvio della seconda procedura i cui requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti, come è noto, al primo gennaio 2018.
L’iter di svolgimento della seconda progressione economica ricalcherà quello della prima salvo che la tempistica di conclusione sarà più breve, visto il consolidarsi dei dati relativi ai titoli e servizi dei candidati ormai in gran parte aggiornati.
La stessa Agenzia, in data odierna, ha confermato la possibilità che anche la graduatoria di questa seconda graduatoria sarà pubblicata entro il corrente anno.
Pertanto ai 17.760 vincitori della prima procedura si sommeranno i 9.402 della seconda ottenendo così, come avevamo da sempre preannunciato (malgrado“perditempo e iettatori”), il passaggio, entro il 2018, del 75% dei lavoratori che hanno partecipato alle procedure.
Confermata, inoltre, la terza procedura che si svolgerà nel 2019 come da intesa già sottoscritta nel dicembre dello scorso anno.
Roma, 23 ottobre 2018
FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/UNSA
Boldorini Silveri Cavallaro Sempreboni
– D I F E S A –
FIRMATO STAMANE L’ACCORDO SULLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2018
PERSONALE CIVILE A.I.D.
Vi comunichiamo che abbiamo raggiunto e sottoscritto stamane con il Direttore di Agenzia Industrie Difesa l’accordo stralcio sulle progressioni economiche nelle aree funzionali del personale civile dipendente.
In sostanza, riservandoci di trasmettervi il testo dell’accordo firmato appena reso disponibile dall’Agenzia, sono 230 i passaggi retributivi concordati nell’ambito della disponibilità economica di quest’ultima per una spesa complessiva di circa 440.936,44 euro, così distinti:
n. 222 area II^
n. 8 area III^
Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa Confsal Unsa
Francesco Quinti Massimo Ferri Sandro Colombi Gianfranco Braconi
Franco Volpi
“Proclamiamo lo stato di agitazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Occorre un preciso impegno sul rinnovo del contratto, sulle assunzioni, sul riconoscimento del sistema Inail, la previdenza complementare e tanto altro”. Con queste parole la Funzione Pubblica Cgil Vigili del Fuoco proclama lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Corpo.
“Attualmente ci sono pesanti squilibri nell’attribuzione delle risorse a scapito del personale operativo che vanno risolti con il rinnovo del contratto e con investimenti ad hoc. L’eccesso di burocrazia prefettizia ingessa il Corpo che al contrario richiede autonomia, decentramento e flessibilità. Manca inoltre la democrazia nei posti di lavoro. Troviamo incomprensibile che le lavoratrici e i lavoratori non possano, come negli altri posti di lavoro, eleggere i propri rappresentanti. È arrivato il momento di una legge che regolamenti le elezioni Rsu per i Vigili del Fuoco”.
“Il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco è sempre rivolto ai cittadini, c’è bisogno di un servizio efficace ed efficiente, adeguato ai loro bisogni e quelli del paese. Per questo proclamiamo lo stato di agitazione” conclude la Fp Cgil Vigili del Fuoco.
La FP CGIL, attraverso il suo coordinatore Nazionale dei Vigili del Fuoco Mauro Giulianella, sostiene la manifestazione del 26 ottobre a Madrid organizzata dai compagni spagnoli di CCOO.
Le compagne ed i compagni dei vigili del fuoco chiedono una reale applicazione della Legge sulla Sicurezza e Protezione per evitare le morti e le malattie professionali.
Affermano che è necessario definire i ruoli e le competenze dei vigili del fuoco e anche dei Servizi a cui appartengono.
È tempo di porre fine alla violazione dei compiti professionali, mettendo bene in chiaro le diverse funzioni dei vigili del fuoco.
I vigili del fuoco di CCOO chiedono inoltre il riconoscimento del cancro come malattia professionale.
La FP CGIL, por medio de su coordenador nacional de los Bomberos Mauro Giulianella, apoya la demostración del 26 de octubre en Madrid organizada por los compañeros españoles de CCOO.
La bomberas y los bomberos solicitan una aplicación real de la Ley de Seguridad y Protección para que se eviten muertes causadas por la profesión.
Afirman que es necesario definir los roles y las competencias de los bomberos y también de los Servicios a los que pertenecen.
Es el momento de poner fin a la violación/infracción de las tareas profesionales, poniendo bien en claro las diferentes funciones de los bomberos.
Lo bomberos de CCOO Madrid piden además el reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional.
FPCGIL, through the National Coordinator of firefighters Mauro Giulianella, supports the demonstracion of 26th of october called by the spanish collegues from CCOO.
They ask for a real application of the Safe and Safety Law to avoid occupational diseases and deaths.
It is necessary to define roles and professionals tasks of firefighters and define Fire Services they belong to.
They ask to put a stop to professional trespassing or infringement and make clear which are the different functions of firefighters.
Furthermore they ask for the recognition of cancer as an occupational disease.
COMUNICATO CONGIUNTO
Mentre si attende il rinnovo del CCNL della PCM (ormai scaduto da 10 anni!), l’Amministrazione ancora una volta agisce alle spalle dei dipendenti della PCM.
Così, ignorando il confronto con le rappresentanze dei lavoratori, l’Amministrazione ha proceduto ad indire due bandi di concorso per assunzioni alla PCM attraverso RIPAM di cui:
1) Concorso pubblico, per titoli e per esami, per 13 posti per dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nel ruolo speciale della
protezione Civile e 4 posti di personale da inquadrare nei ruoli della PCM;
2) Concorso pubblico, per titoli e per esami per la copertura di 12 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli della PCM.
Trattandosi di assunzioni legate ai fabbisogni reali dell’amministrazione, quantomeno l’Amministrazione avrebbe dovuto coinvolgere preventivamente le OO.SS. nella individuazione dei fabbisogni stessi, tanto è vero che sono state tralasciate, riguardo al concorso per dirigenti, linee di attività che risultano nevralgiche per il funzionamento della Protezione Civile, come ad esempio “l’area medica”.
Ora, fermo restando che le politiche assunzionali sono sempre ben accette quando non in contrapposizione con i diritti dei lavoratori della PCM, L’Amministrazione, invece di impegnarsi a risolvere le questioni che essa stessa ha creato, ha definitivamente “trascurato”, con miopia assurda, ogni forma di politica del personale abbandonando al proprio destino i dipendenti, secondo quanto affermato da alcuni vertici ammistrativi, ormai “vecchi e demotivati “ della PCM.
Nascondendosi dietro a fantasiose interpretazioni di norme e contratti:
L’Amministrazione
– non ha affrontato e non affronta le questioni riferite ai vecchi passaggi tra le aree (che ha prodotto un contenzioso inaudito), per esempio, facendo scorrere la graduatoria interna come ha fatto per quella del concorso esterno oppure correggendo un loro errore attraverso l’istituzione di un nuovo ordinamento professionale che riconosca a tutti i lavoratori di accedere ai percorsi di carriera senza sbarramenti per un giusto riconoscimento della professionalità acquisita e dei titoli di studio;
– ignora completamente l’applicazione dell’art. 30 del dlgs 165/01, che prevede, prima di ogni espletamento di concorsi esterni, l’inquadramento del personale comandato, come hanno fatto (e stanno facendo nuovamente) altre Ammministrazioni dello Stato. Anzi per ottemperare a qualche richiesta di nuovi “capi Dipartimento” senza alcun criterio e di un buon andamento ed economicità dell’amministrazione, sono stati restituiti (o sono in via di restituzione) comandati in servizio da decenni in PCM, con il pretesto che non hanno la professionalità adeguata per il nuovo vertice; che fine ha fatto la “banca delle professionalità” tanto voluta dai vertici amministrativi tanto da farne un obiettivo trasversale che avrebbe permesso una mobilità interna del personale?
SE QUESTE SONO LE PREMESSE PER L’AVVIO DEL RINNOVO DEL CCNL…
PREPARIAMOCI A DIFENDERE CON FORZA I NOSTRI DIRITTI!
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori Agenzia delle Entrate
Nella giornata di venerdì scorso sono state pubblicate sull’INTRANET dell’Agenzia delle Entrate le
graduatorie della procedura selettiva di sviluppo economico per il 2017.
E’ bene ricordare che questo primo traguardo fa parte di un più ampio accordo siglato con l’Agenzia delle Entrate da FP CGIL – CISL FP – UIL PA – UNSA – FLP nazionali il 21 dicembre 2017, che prevedeva nel triennio 2017/2018/2019, 17.762 passaggi riferiti al primo anno, ulteriori 9.400 sul secondo e, infine, il completamento della procedura nel 2019.
Le procedure riferite al 2017 e al 2018 sono state e saranno avviate entrambe in corso d’anno per evidenti motivi, il principale dei quali è che, all’avvio delle trattative nel 2017, le risorse a disposizione avrebbero consentito il passaggio solo di poche migliaia di dipendenti, oltre ad avere, l’amministrazione, fatto proposte di merito universalmente ritenute irricevibili. D’altra parte, al contrario, i sindacati volevano raggiungere l’obiettivo di consentire il passaggio nel triennio di tutti i dipendenti aventi diritto. Obiettivo raggiunto, grazie all’azione unitaria di (quasi) tutte le OO.SS., solo con lo stanziamento delle risorse mancanti nella legge di bilancio del 2018 (dicembre 2017).
Non abbiamo concordato le procedure per i passaggi economici nel 2017 per la mancanza di risorse e perché non condividevamo le proposte di merito di parte pubblica; le abbiamo concordate quando le risorse sono state reperite e avrebbero consentito un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni a tutti i lavoratori dell’Agenzia.
Ora, con la firma il prossimo 23 ottobre dell’accordo definitivo per altri 9.400 passaggi economici
un altro passo in avanti viene compiuto.
Inoltre, se la pubblicazione delle graduatorie di questa seconda procedura di sviluppo economico
avverrà entro il 31/12, anche la sua decorrenza economica sarà 1/1/2018, uguale a quella avviata
a conclusione venerdì scorso.
Infine, con la terza procedura prevista, che sarà firmata presumibilmente a fine anno/inizio 2019, si
chiuderà il cerchio completando l’intesa programmatica triennale del 21 dicembre 2017.
Tutto ciò è stato possibile solo grazie all’impegno delle OO.SS. firmatarie che hanno messo da parte le diversità privilegiando il percorso unitario nell’interesse dei lavoratori. Chi dei sindacati è restato fuori da questo percorso, per propria scelta, può continuare a raccontare un’altra storia che però è smentita dai fatti.
Come si dice in questi casi IL TEMPO E’ GALANTUOMO.
Il Coord.re Agenzie Fiscali FP CGIL
Luciano Boldorini
Al Ministro della Difesa
Dott.ssa Elisabetta Trenta
e,p.c.
Al Gabinetto del Ministro della Difesa
Alla Direzione generale del personale civile difesa
dr.ssa Anita Corrado
R o m a
OGGETTO: Diritto al beneficio pensionistico, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R.1092/73, periodi computabili e attribuzione. – Osservazioni e proposte –
Egregia Ministro,
nelle more dell’incontro che si terrà il prossimo 26 ottobre, reputiamo utile far
seguito alla nota unitaria avente pari oggetto del 21 Settembre u.s. per puntualizzare che:
a) La Direzione generale del personale civile del Ministero della Difesa, con una prima circolare, la n. 16749 del 14.03.2016, ha dettato una serie di disposizioni relative ai benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio in lavori insalubri, polverifici, imbarchi ex artt. 19 e 25 del D.P.R. 1092/1973, imponendone l’applicazione anche ora per allora;
b) Con il medesimo dispositivo l’Amministrazione ha espressamente abrogato una serie di circolari precedenti, restringendo le ipotesi in cui spetta il riconoscimento dei benefici, in parte recependo gli arresti della giurisprudenza, in altra fornendo essa stessa l’interpretazione delle norme vigenti, parte delle quali, a giudizio delle scriventi OO.SS., assolutamente obsolete ed inadeguate;
c) Di recente sul tema, con la lettera circolare n. 49880 del 23.07.2018, la predetta Direzione Generale del personale civile ha impartito nuove direttive a Segredifesa e agli Stati Maggiori, ponendo all’attenzione di quest’ultimi taluni pronunciamenti della Magistratura contabile;
d) Le circolari non sono fonti di diritto, pur manifestando spesso l’ambizione di assolvere allo scopo che lasciano trasparire.
Nella precedente legislatura l’argomento è stato anche oggetto di diverse interrogazioni e interpellanze parlamentari che riportavano alcune considerazioni e soluzioni pure contenute nella presente, ma alle quali non è stata data alcuna risposta.
Ciò induce ad esprimere notevoli perplessità circa la inappuntabile gestione di questo delicatissimo argomento da parte dell’A.D., poiché la confusa situazione generata da quelle ripetute e contraddittorie disposizioni sta condizionando fortemente l’accesso all’esigibilità dei propri diritti da parte dei lavoratori civili dell’A.D..
Alcuni dei quali si sono visti addirittura azzerare i periodi già maturati, pure se trascritti a matricola e riconosciuti dai titolari degli enti che li hanno impiegati nelle mansioni previste e, quindi, a vedersi inopinatamente stracciato il proprio decreto di pensione proprio nell’imminenza al suo accesso, malgrado si trovassero nelle stesse identiche condizioni di lavoro di taluni altri colleghi ai quali invece quel diritto è stato legittimamente riconosciuto.
Nel ritenere indispensabile ed urgente un Suo autorevole intervento volto alla produzione di un atto legislativo che, anche in termini temporali, provi a ristabilire l’accesso a quei benefici in pari condizioni per tutte le situazioni certificate e consolidate negli anni, evidenziamo in particolare – dal punto di vista del merito – almeno tre significativi aspetti da valutare attentamente nella questione:
1. I periodi computabili;
2. L’individuazione del soggetto avente titolo all’attribuzione dei benefici – riordino delle carriere -;
3. Il diritto al beneficio rispetto al luogo e alle attività peculiari del Personale Civile.
– Periodi computabili:
Come noto l’art. 25 del D.P.R. 1092/1973 incrementa di un quarto il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici, e ai fini dell’aumento non si computano i periodi di interruzione del servizio; tale articolo è inserito nel Capo III della normativa dedicata agli << Aumenti nel computo dei servizi >>, Capo ove sono previsti anche benefici per altre fattispecie, il cui esame può rivelarsi utile.
L’art. 23, che disciplina il<< Servizio del personale dell’Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate>>, stabilisce che <<Il servizio prestato dal personale dell’Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, istituito con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata, nonché il tempo trascorso in congedo. >>.
L’art. 21 disciplina il <<Servizio di confine>>. La norma stabilisce che <<Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l’aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l’aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione >>.
La norma sopra indicata, riferita alla disciplina delle interruzioni, si applica anche ad altre fattispecie e benefici previste nello stesso Capo III della predetta disciplina.
Alla luce delle osservazioni che precedono e della normativa richiamata, all’art.8 “Computo” appare inequivocabile conferire i seguenti periodi di servizio retribuiti: ferie,assenze per malattia, congedi retribuiti, assenze che non comportano interruzione del servizio. Ciò anche in considerazione delle esplicite eccezioni già contenute nel medesimo in favore degli operai.
Quanto appena precisato ci consente di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:
laddove la normativa in esame avesse voluto prevedere una fattispecie giuridica predeterminata, lo avrebbe di certo stabilito espressamente, come in effetti ha fatto per le fattispecie similari ricadenti nello stesso Capo III della suddetta normativa.
Per interruzione del servizio, ai fini contributivi e previdenziali, si intendono difatti i periodi non utili alla determinazione dell’anzianità di servizio, che non comportano l’obbligo da parte dei datori di lavoro di corrispondere una retribuzione, ovvero di versare i relativi contributi per i quali non vi è neanche il diritto alla contribuzione figurativa.
La normativa testé richiamata non contiene indicazioni precise su cosa debba intendersi per interruzione. Tuttavia dall’art. 40, dedicato al << Servizio effettivo eservizio utile >>, possono essere tratte alcune significative indicazioni.
L’art. 40 stabilisce testualmente che << Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III,; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. …Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.>>.
Il capo III disciplina proprio l’aumento nel computo dei servizi, anche per lavori insalubri e, più in generale, per servizi considerati dal legislatore più onerosi dell’ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.
Ora, se ci si ferma al dato testuale, secondo il quale il servizio effettivo è costituito dalla somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, va da sé che dovrà considerarsi servizio effettivo tutto il servizio che viene valutato ai fini della quiescenza, ovvero un aumento di tre mesi ogni anno di servizio prestato in qualità di addetto ai lavori insalubri o in qualità di addetto ai polverifici.
In ragione di quanto appena argomentato, si reputa oggettivamente incomprensibile la scelta dell’A.D. di computare per i lavori insalubri ed i polverifici solo le ore effettive di lavoro tradotte in giornate di lavoro, escludendo ferie, permessi e congedi retribuiti.
Difatti, la Direzione Generale del Personale Civile nelle circolari prodotte sull’argomento, contrariamente a quanto stabilito dal suddetto articolo di legge che recita <<… non si computano i periodi di interruzione del servizio >>, continua invece a ritenere che il computo del servizio per il beneficio di cui all’oggetto vada effettuato nel seguente modo: << detratte le giornate nelle quali la prestazione di lavoro è venuta a mancare >> (circolare n. 58900 del 17.03.1979) oppure, << limitatamente agli effettivi tempi di impiego nell’area attiva >> (circolare n. 17521 del 03.03 2006).
In proposito, vale la pena evidenziare che per alcuni dipendenti il riconoscimento degli interi periodi di servizio, a differenza del computo ore/giornate effettive di impiego, modifica in modo significativo la quota contributiva/retributiva per il raggiungimento dei 18 anni al 31.12.1995 ed il conseguente calcolo dell’assegno pensionistico.
– Individuazione del soggetto avente titolo per l’attribuzione dei benefici .
Considerato che:
l’art. 25 del DPR 1092/1973 è precedente alla riunificazione delle carriere attuato con la L. 312/80 e al riordino delle qualifiche e dei profili ulteriormente definiti con i DPR 1219/84 e 44/90, al Nuovo Ordinamento Professionale (NOP) del 2004 e al Nuovo Sistema di Classificazione (NSC) del 2010, l’evoluzione della norma avrebbe dovuto vedere l’adeguamento della definizione del requisito soggettivo con il quale si riconosce il diritto al beneficio interpretandolo in senso letterale. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che “I benefici di cui all’art.25……si applicano esclusivamente a favore degli operai e non a tutti gli altri dipendenti” (Sez. IV 26 gennaio 1998 n. 70).
La successiva giurisprudenza ha confermato la soluzione prospettata dal Consiglio di Stato.
In tal senso si è espressa anche di recente la sezione I Bis del T.A.R. Lazio, sede di Roma e, allo stesso modo, la Corte dei Conti (Cfr. Sentenza n. 545/2012, Lazio) ha dichiarato espressamente di condividere il suddetto orientamento restrittivo assunto dal Giudice amministrativo, poiché la disposizione << in quanto diretta alla valutazione del servizio utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico mediante un aumento figurativo del servizio effettivo >> ne impone << una interpretazione strettamente letterale che ne prevede l’applicazione al solo personale operaio >>.
In tale ragionamento è stata ritenuta irrilevante << la circostanza che a seguito del nuovo ordinamento giuridico introdotto dalla legge n. 312/1980 (art. 98) sia stata introdotta una classificazione unitaria basata sulle qualifiche funzionali, in quanto essa non esclude che possa comunque anche in questo individuarsi sulla base dei profili e dei contenuti professionali, la natura ex operaia ovvero impiegatizia, delle mansioni espletate>>.
Ciò precisato, la suddetta Direzione Generale ha provveduto, con la circolare del 14 marzo 2016, a disporre un quadro di corrispondenza tra la vecchia categoria di operaio e le nuove classificazioni allo scopo di agevolare l’individuazione degli effettivi aventi titolo al beneficio. Eppure, permane incongruente l’assimilazione degli addetti ai lavori insalubri con gli addetti ai polverifici, limitando il diritto in capo a coloro i quali espletano mansioni assimilabili e sovrapponibili a quelle degli operai di un tempo.
– Diritto al beneficio rispetto al luogo e alle attività peculiari del Personale Civile.
Nella circolare n. 49880 del 05.09.2018 di Persociv diretta agli Stati Maggiori, che reinterpreta in chiave ulteriormente confusa e restrittiva la norma rispetto alla precedente disposizione del 03.03.2016, si osserva ancora una volta l’uniformità tra i lavoratori addetti ai polverifici e i lavoratori che svolgono lavori insalubri, con riferimento agli operai addetti ai lavori insalubri.
La predetta lettera, inoltre, specifica che l’impiego in area attiva del polverificio non implica la fondatezza del diritto al riconoscimento del beneficio, così come non esiste collegamento con la percezione dell’indennità di rischio con il lavoro insalubre. Un’affermazione che pone seri dubbi e forti perplessità.
Difatti, per i lavori insalubri l’art. 25 del D.P.R. 1092/1973 stabilisce che questi ultimi avrebbero dovuto essere determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e di concerto con quello per il tesoro. Aveva previsto, inoltre, che sino all’emanazione del detto decreto andassero considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.
Norma che è poi rimasta di fatto inattuata, così che ad oggi, come la stessa circolare riconosce, i processi lavorativi normativamente ritenuti insalubri potrebbero risultare obsoleti, se non addirittura vietati. La soluzione suggerita dalla circolare è quella di applicare il Decreto Luogotenenziale tenendo conto anche del DVR adottato dal datore di lavoro, ma si tratta di una soluzione di compromesso che potrebbe essere fonte di ulteriori incertezze e discriminazioni, oltre che fonte di contenzioso.
Ed infatti, a ben vedere la norma ex art. 25 aveva stabilito la necessità che fosse una fonte di diritto a definire i lavori insalubri, e cioè quei lavori che comportano un pericolo per la salute, non atti del datore di lavoro come il DVR.
Ora, a prescindere da quest’ultimo, e pur potendo dal medesimo trarre spunti all’occorrenza, ciò che le scriventi OO.SS. chiedono è che venga adottato quanto prima possibile il Decreto di che trattasi o, in ogni caso, una normativa che individui chiaramente i lavori insalubri. Resta inteso, che a fronte del risalente anno di adozione della normativa di cui al predetto D.Lgt. 1100/1919, non può escludersi a priori che attività ivi non disciplinate siano di fatto ed in concreto ritenute insalubri.
Con riferimento ai polverifici, invece, si pongono altri problemi.
Per Polverifici, in assenza di un’espressa definizione normativa di merito, sono da intendersi quelle <<Aree sensibili o siti in cui vengono prodotte o lavorate polveri da sparo o altri esplosivi, secondo le indicazioni rese note dallo Stato Maggiore della Difesa e dagli Stati Maggiori di Forza Armata.>> (Punto 3) Circolare Persociv 2016) In proposito, occorre anzitutto chiarire che la norma di legge non stabilisce che l’individuazione dei polverifici e/o delle aree rispetto alle quali si possa attribuire il beneficio pensionistico competa agli Stati Maggiori.
Altresì, non sussiste alcun valido motivo per discriminare gli operatori delle aree attive, la cui salute è sottoposta ai medesimi rischi e pericoli di coloro che espletano mansioni assimilabili a quelle dei vecchi operai. Infatti la norma non è tesa a compensare il dipendente per i rischi che il lavoro produce, ma è finalizzata ad attribuire un beneficio pensionistico a fronte del pericolo legato alla non salubrità del lavoro che può prescindere dalle qualifiche e/o dai profili, dalla manipolazione di sostanze/agenti ovvero dalla valutazione del rischio, ma che ricomprende tutta l’area lavorativa nella quale si svolgono le predette attività.
A sostegno della tesi poc’anzi espressa specifichiamo che, tra gli enti individuati, esistono diversi pronunciamenti degli Stati Maggiori di riferimento rispetto alla peculiarità dei materiali trattati che, in effetti, è tale da rendere potenzialmente interessata ogni area dell’Ente/Polverificio (zone di transito, piazzali ecc.) agli effetti conseguenti l’accadimento di eventuali incidenti presso i siti di lavorazione. Ad ulteriore testimonianza che il diritto al beneficio, fino all’emanazione della circolare del 2016, è stato dettato dal luogo classificato come attivo e, pertanto, il beneficio de quo riconosciuto non soltanto al personale ex operaio che ha titolo a manipolare direttamente le sostanze/materiali, ma pure al personale civile che a qualsiasi titolo, anche indirettamente, ha preso parte alle attività dell’ente nelle aree attive.
Conclusioni:
Alla luce delle argomentazioni che precedono, e stante l’attualità delle gravi problematiche generate a carico dei lavoratori coinvolti, le scriventi OO.SS. sono giunte alla conclusione che soltanto un sollecito intervento legislativo promosso da codesto Ministero possa restituire certezze e pari diritti al personale civile dell’A.D. che, del tutto legittimamente, attende di vedersi riconosciuti quei benefici al pari dei colleghi già andati in pensione e agevolati proprio dal riconoscimento di quei diritti.
La soluzione che le scriventi Le propongono di valutare attentamente per riconoscere quel meritato beneficio a tutti i lavoratori addetti ai polverifici e lavori insalubri, signora Ministro, così come peraltro opportunamente previsto dalla D.G. di Persociv con la menzionata circolare del 2006, potrebbe risiedere – oltre a quanto poc’anzi sostenuto – nella modifica dell’art. 25 del DPR 1092/1973, che nella nuova dicitura sarebbe così delineato:
<< Il servizio prestato dagli addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. Ai fini dell’aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n.1100 recante norme per la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della L. 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della Marina e di quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra>>.
Verrebbe così ad essere soppresso il termine “operai”, mantenendo inalterate le parole “addetti ai polverifici” e “addetti ai lavori insalubri”. In tal modo, si recupererebbe l’originale e più ampia estensione del concetto praticabile, individuando quale legittimo destinatario del beneficio tutto il personale civile in servizio nelle aree degli Enti/polverifici. Nel caso dei lavori insalubri, chiunque tra i lavoratori civili si trovi nelle condizioni di impiego previste dalla norma.
Tuttavia nell’immediato, considerato che l’abrogata circolare emessa da Persociv in data 03.03.2006 teneva in larga misura conto – con l’esclusione dei periodi computabili – delle osservazioni poc’anzi esposte, riteniamo sarebbe quanto meno logico e razionale che la predetta Direzione generale tornasse a condividerne i contenuti e, contestualmente, a disporre l’osservanza delle predette disposizioni almeno fino al 31.12.2015, per l’equo riconoscimento del diritto di accesso al beneficio di tutti i lavoratori ancora in servizio e l’aggiornamento del computo dei periodi di servizio sopra menzionati. A tal proposito si ribadisce che, rispetto all’attività prodotta in qualità di addetto ai polverifici e in lavori insalubri, sono numerosi i lavoratori ai quali i titolari degli enti che negli anni si sono succeduti hanno dichiarato l’impiego e trascritto a matricola i periodi ammessi al beneficio; disconoscerli ora per allora, come ha fatto la Direzione generale delle personale con la circolare in premessa non è solo sbagliato ma oltremodo contestabile, considerato che in analoghe condizioni di impiego numerosi altri lavoratori sono già andati in quiescenza con il riconoscimento che viene oggi di fatto negato a coloro che sono ancora in servizio.
Sarà poi necessario adottare una nuova mappatura dei polverifici, in quanto l’elenco predisposto dall’A.D. risulta essere particolarmente limitato nel numero effettivo e potenzialmente a rischio di ulteriore contenzioso. E inoltre, ad avviso delle scriventi, potrebbero essere riconosciute, valorizzate e ricomprese nei lavori insalubri le numerose attività peculiari svolte dal personale civile negli stabilimenti, alle quali sono state fin qui attribuite dalla contrattazione decentrata apposite modeste indennità.
Certi che il Ministro della Difesa vorrà prestare la necessaria attenzione al tema nuovamente rappresentato, e invero molto sentito dal personale civile, si porgono i più cordiali saluti.
Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa Confsal Unsa
Francesco Quinti Massimo Ferri/Franco Volpi Sandro Colombi Gianfranco Braconi
“Come FPCGIL- afferma la Segretaria Generale della FPCGIL, Serena Sorrentino- non possiamo che sostenere la lotta delle lavoratrici di Glasgow. Siamo al loro fianco: è inconcepibile che nel 2018 esistano ancora forme di discriminazione salariale nei servizi pubblici. Nell’era del movimento #metoo, nell’epoca in cui ci troviamo combattere quotidianamente per la violenza di genere, è necessario sostenere e mettere in evidenza la battaglia di queste lavoratrici, anche loro vittime di una forma di violenza inaccettabile, per la parità salariale e contro ogni discriminazione che ancora resista, inspiegabilmente, in Europa e nel mondo”.
“As FPCGIL – says Serena Sorrentino, FPCGIL General Secretary, – we must support the struggle of Glasgow women workers and their strike action of 23th and 24th of October called by Unison and GMB. We stand by their side: it is inconceivable in 2018 that could still exist forms of wage discrimination in public services. In times of #metoo movement, in times in which we must everyday fight against gender-based violence, it is necessary to support and highlight the battle of these women, victims themselves of a sort of unacceptable violence, for equal pay against any discrimination that still inexplicably resists in Europe and in the world”.
Con le note dello scorso luglio e settembre avevamo avvisato il vertice dell’Agenzia che è di fondamentale importanza dare concreto riscontro alle nostre rivendicazioni atte a rimuovere gli inaccettabili tagli al salario accessorio; tagli che all’attualità, ad esempio, impediscono la sottoscrizione del FUA 2016.
Abbiamo pazientemente atteso gli esiti dello spoil system!
Abbiamo pragmaticamente rappresentato al nuovo Direttore generale l’urgenza di avere risposte sui temi che abbiamo posto nell’incontro del 17 settembre u.s.!
Abbiamo atteso sino ad oggi…. ma dobbiamo rilevare, con disappunto, che il D.L. fisco licenziato dal Governo, contiene una serie di provvedimenti, quali la cosiddetta “pace fiscale” (o, più realisticamente “condono”), che comporteranno l’ennesimo incremento dei carichi di lavoro senza alcun recupero delle risorse per il salario accessorio (rif. legge 143/2013 art.1 comma 456 e legge 208/2015 art.1 comma236).
Non chiediamo “più soldi” ma che almeno si agisca per arginare lacontinua “emorragia” di risorse sottratte al personale e al funzionamento della macchina del fisco, solo in ossequio alle contingenze annuali di finanza pubblica, considerato che l’Agenzia delle Entrate assicura al Bilancio dello Stato circa l’80% delle entrate tributarie e che ora dovrà anche garantire l’efficacia delle nuove norme
fiscali contenute nel decreto in corso di conversione.
A breve le scriventi sigle assumeranno le prime determinazioni per l’avvio dello stato di agitazione in conseguenza alle risposte che riceveranno dai vertici dell’Agenzia e dall’autorità politica, azioni finalizzate anche ad ottenere il decreto comma 165 anno 2017 e la sottoscrizione della Convenzione 2018 quale strumento indispensabile per definire almeno un acconto Fua per tale annualità.
E’ necessario, quindi, che in questa fase il Sindacato definisca azioni forti ed incisive e in questo senso non aiuta la continua demagogia dei comunicati di Flp che, uscita dal “letargo” dei mesi scorsi, si accorge solo oggi della rilevanza della questione salariale dei lavoratori del fisco.
FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/UNSA
Boldorini Silveri Cavallaro Sempreboni
“Con una sentenza inequivocabile il Tar del Lazio accoglie pienamente il ricorso avviato mesi fa dal sindacato Sin.Me.Vi.Co contro l’Inps. Al centro la decisione dell’istituto guidato da Tito Boeri di individuare unilateralmente, nell’avvio della contrattazione per la stipula di una nuova convenzione dei medici di medicina fiscale, criteri di rappresentatività che si riferivano erroneamente ad aree contrattuali come quelle della Medicina Generale che nulla hanno a che vedere con la Medicina Fiscale. Una storia senza precedenti, quella avvenuta in Inps, un errore che ha ritardato la convenzione di un anno”. A darne notizia sono la Fp Cgil Medici e il Sin.Me.Vi.Co..
La Fp Cgil Medici e Sin.Me.Vi.Co., fanno sapere, “hanno denunciato sin dall’avvio della contrattazione questo grave difetto nella rappresentatività, che di fatto escludeva dal tavolo alcune delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della medicina fiscale”. Per Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil Medici, “l’Inps ha sempre voluto dare peso al titolo di un atto d’indirizzo che erroneamente collocava la rappresentatività sindacale in un ambito, quello della medicina generale, che nulla ha a che vedere con la Medicina Fiscale”.
“Sin dal primo giorno di contrattazione – continua Filippi – nell’evidenza dell’errore commesso, abbiamo sempre rappresentato, insieme a Sin.me.vi.co, la necessità di individuare in via prioritaria criteri di rappresentatività specifici per una nuova convenzione, ma Inps ed i ministeri competenti non hanno voluto darci ascolto. Finalmente la sentenza del Tar ci da ragione e restituisce la contrattazione ai veri rappresentanti dei medici fiscali”.
La sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza bis, con la decisione n. 9972/29018 pubblicata in data 15 ottobre 2018 ha sancito il comportamento illegittimo tenuto dall’Inps nella stipula delle convenzioni a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. L. della legge 124 del 2015: ‘La rubrica del decreto del 2 agosto 2017 – si legge sulla sentenza – non può che essere considerato un mero errore materiale, posto che la rubrica contrasta con il chiaro contenuto dello stesso decreto ministeriale. Pertanto, alla stipulazione delle convenzioni devono partecipare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei medici fiscali, anche se occorre individuare sia le organizzazioni sindacali che il decreto dal quale desumere la rappresentatività’.
Fp Cgil Medici e Sin.Me.Vi.Co, spiegano, “avevano ragione quando suggerivano, inascoltati, la necessità di risolvere in via preliminare il problema della rappresentatività sindacale che, in assenza di un regolamento concordato in tema di relazioni sindacali, non poteva che seguire in via transitoria un criterio paritario al di là delle interpretazioni approssimative che Inps ha voluto perseguire”.
La scelta di ricorrere al Tar, con il ricorso patrocinato dagli avvocati. Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, “è stata una scelta obbligata – spiega Cesidio Di Luzio di Sin.Me.Vi.Co. – ma anche doverosa in quanto non è più accettabile un atteggiamento così ostile nei confronti di una categoria di lavoratori che oramai da troppo tempo non trova alcuna tutela da parte dell’Istituto. Il Giudice Amministrativo ha censurato in ogni suo aspetto l’azione dell’Inps in maniera inequivocabile, sancendo l’inefficacia di quanto sino ad oggi fatto. L’Inps non potrà che prendere atto di quanto statuito dal Tar e ci auguriamo che venga ristabilito il dibattito sindacale immediatamente, senza ulteriori perdite di tempo”.
“Quanto accaduto in sede sindacale – conclude Filippi – è caratterizzato da una particolare gravità in quanto l’Inps, nonostante le numerose segnalazioni, ha scelto deliberatamente di escludere le sigle sindacali rappresentative dei medici fiscali dalla contrattazione tramite una scelta del tutto arbitraria e che oltretutto ci ha fatto perdere numeroso tempo. Si rende ora necessaria una immediata convocazione di un nuovo tavolo per rimediare ad una situazione incresciosa e che ci ha fatto perdere troppo tempo prezioso”. Gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Silvia Antonellis, hanno già inoltrato una diffida all’Inps al fine di riattivare il tavolo di contrattazione per l’individuazione dei criteri di rappresentatività in conformità con quanto recita la sentenza del Tar.
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