tipo: Legge
data: 1 febbraio 2006
note:
tipo: Legge di conversione
data: 26 maggio 2004
note:
Legge 26 febbraio 1999, n. 42 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
Articolo 1
Definizione delle professioni sanitarie.
1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Articolo 2
Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Articolo 3
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (6);
g) (Omissis) (7);
(1) Modifica il comma 1 dell’art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(2) Aggiunge il comma 3-bis all’art. 2, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(3) Modifica il comma 1 dell’art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(4) Modifica il comma 1 dell’art. 4, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(5) Modifica il comma 4 dell’art. 5, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(6) Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all’art. 5, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(7) Aggiunge l’art. 9-bis alla l. 5 febbraio 1992, n. 175.
Articolo 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (1).
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’Acc. 16 dicembre 2004.
Legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)
Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
Art. 2. (Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 3. (Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 4. (Professioni tecniche della prevenzione)
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Art. 5. (Formazione universitaria)
1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Art. 6. (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Art. 7. (Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Finanziare fondo sanitario, Gentiloni intervenga
Roma, 15 dicembre – “Condividiamo e sosteniamo la rivendicazione fatta dalle regioni sulla necessità di finanziare con risorse aggiuntive il Fondo sanitario nazionale”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino, in merito al grido di allarme lanciato ieri dal presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, in vista dell’approvazione della legge di Bilancio.
“Abbiamo scioperato – prosegue la dirigente sindacale – il 12 dicembre con i medici e abbiamo da subito avviato le assemblee nei luoghi di lavoro denunciando che il definanziamento della sanità pubblica avrebbe determinato una riduzione delle prestazioni ai cittadini e non dato certezze sul fronte occupazionale nel garantire stabilizzazioni, piani assunzionali e il rinnovo dei contratti di lavoro”.
Il presidente Bonaccini, conclude Sorrentino, “ha lanciato una richiesta forte che noi sosteniamo in maniera determinata. Il premier Gentiloni ascolti anche le richieste delle autonomie locali e lavori con il Parlamento per dare quelle risposte che gli operatori e i cittadini attendono”.
FUG 2014 e FA 2015 – Convocazione incontro 20 DICEMBRE 2017.
15.12.2017 – Pubblichiamo lo stato di agitazione unitario proclamato dalle organizzazioni regionali dell’Umbria per il mancato pagamento delle spettanze relative alla convenzione boschiva e a quella riguardante gli imenotteri.
15.12.2017 – La Fp Cgil VVF fortunatamente non è più sola.
Parte dalla Regione Lazio e dal Comando di Roma una vertenza unitaria con tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria. A distanza di mesi si comincia a capire l’importanza della vertenza aperta dalla Fp Cgil e dalla Filcams legata alla mensa di servizio; la scellerata operazione del buono pasto e la conseguente monetizzazione del diritto deve trovare sostegno da parte di tutti semmai, lo auspichiamo, diventare una vertenza nazionale.
Tantissime lavoratrici e lavoratori, madri e padri di famiglia, dal prossimo primo gennaio, perderanno il posto di lavoro a causa dei nuovi contratti stipulati con le ditte erogatrici del servizio mensa. Famiglie, già in difficoltà per la tipologia degli orari e dei contratti, rimarranno senza stipendio, la monetizzazione di un diritto acquisito, siamo convinti, non vale la perdita di un posto di lavoro, è una operazione che il Governo deve contrastare.
La Fp Cgil invita tutte le strutture regioni ad intraprendere una nuova vertenza per riconoscere al personale VF il diritto alla mensa di servizio e confermare a lavoratrici e a lavoratori delle ditte mensa l’attuale posto di lavoro.
Roma, 14 dicembre– Si è svolto nella mattinata di oggi (martedì 14 dicembre) il secondo incontro per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni Locali.
L’incontro é stato aperto per l’ARAN dal Dott. Gianfranco Rucco che ha immediatamente chiarito di non avere documenti da consegnare ma ha illustrato il percorso che l’ARAN vorrebbero seguire nel proseguo del confronto.
In particolare è stato chiarito che quando verrà elaborato dai tavoli delle Funzioni Centrali e della Sanità su tematiche che l’atto di indirizzo generale designa come “comuni” potrà essere oggetto di adeguamento alle esigenze del comparto in ragione delle sue peculiarità.
L’ordine con cui viene proposto di affrontare le varie tematiche connesse al rinnovo del CCNL sarà il seguente:
1.Parte normativa del rapporto di lavoro;
2.Sistema disciplinare;
3.Flessibilità dei rapporti di lavoro;
4.Classificazione;
5.Orario di lavoro;
6.Fondi negoziali;
7.Relazioni sindacali
A fronte di quest’ordine di trattazione l’ARAN ha precisato che resterebbe impregiudicata la possibili di adeguare le parti discusse cronologicamente prima, in base a quanto dovesse emergere dalle tematiche trattate cronologicamente dopo, attraverso una valutazione complessiva finale.
L’ARAN ha poi dato una prima illustrazione delle tematiche che verranno proposte in sede di discussione per quel che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro e in particolare:
1.le modalità di fruizione dei permessi lutto e matrimonio;
2.trasformazione dei 3 giorni di permesso per esigenze familiari e personali in 18 ore di permessi annuali;
3.modalità di fruizione dei 3 giorni permesso ex legge 104/1992
4.permessi per donne vittime di violenza;
5.permessi per effettuazione visite specialistiche con modalità differenziate in caso di fruizione frazionata o per l’intera giornata;
6.rapporto tra permessi per visite specialistiche e assenza per malattia;
7.le assenze per malattia;
8.l’inidoneità alla luce del DPR 71/2012;
9.i trattamenti salva vita e le loro ricadute;
10.un aggiornamento della normativa su infortunio e causa di servizio
11.aggiornamento dei congedi parentali
12.estensione ai lavoratori a tempo determinato del diritto allo studio e inserimento della casistica degli “studenti part-time”.
Sul tema invece della flessibilità del rapporto di lavoro i punti evidenziati sono stati:
1.l’armonizzazione del part-time al quadro normativo vigente ma mantenendo la distinzione tra tipi diversi di part-time (orrizzontale, verticale, ecc.)
2.l’adeguamento delle norme sui tempi determinati al principio di non discriminazione;
3.il mantenimento della casistica per l’attivazione dei tempi determinati de la sua armonizzazione con il tema del contingente massimo di contratti a termine;
4.possibili deroghe alla durata massima del contratto a termine;
5.rapporto in somministrazione
6.orario di lavoro straordinario e supplementare
Ad ultimo è stato fatto un cenno generale al tema delle norme disciplinari.
Nelle repliche che sono seguite tutte le OO.SS. hanno evidenziato l’esigenza di garantire nel proseguo della trattativa incontri dedicati a tematiche specifiche del comparto o settori professionali (polizia, locale, servizi educati, ecc.). E’ stata inoltre espressa l’esigenza di accelerare la tempistica degli incontri, nonostante la possibilità di avvalersi de risultati del confronto svolto negli altri comparti.
La nostra valutazione dei punti in discussione sul rapporto di lavoro ha evidenziato, in particolare, il silenzio in merito al tema delle festività infrasettimanali.
La Fp Cgil ha inoltre chiesto chiarimenti in merito alle possibili interferenze che, soprattutto le tematiche dei fondi e della trattativa decentrata, possono subire per l’andamento della discussione della legge di Bilancio. In particolare è stata chiesta una valutazione in merito a questioni quali: l’adeguamento dei fondi di trattativa regionali dopo la mobilità del personale provinciale; i problemi connessi con le funzioni tecniche; i fondi delle ex-province. Analoga valutazione è stata richiesta per le questioni relative al tema delle risorse complessivamente disponibili per il rinnovo.
Le altre Organizzazioni sindacali confederali e autonome non hanno proposto valutazioni particolarmente difformi dalle nostre.
Nelle repliche dell’ARAN sui temi da noi posti la controparte ha segnalato l’attività posta in essere da Conferenza delle Regioni, Anci, Upi in merito alla ricerca di soluzioni per le problematiche da noi evidenziate.
Sul tema delle risorse l’ARAN ha rinviato alla parte politica lo scioglimento di possibili nodi. Infine, è stato per sommi capo illustrato l’approccio che comincia ad essere discusso negli altri comparti in merito al tema dei fondi di trattativa e dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.
Si è convenuto di procedere il prima possibile alla riconvocazione del tavolo.
Comunicato stampa Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl
Pronti a iniziative di lotta, a rischio tenuta riforme
Roma, 14 dicembre – “Notizie negative su Centri per l’impiego e risorse per il salario accessorio. Da quanto apprendiamo, infatti, appare preoccupante quello che sta emergendo in queste ore nei lavori della commissione Bilancio della Camera: pare che non siano passati gli emendamenti alla legge di Bilancio relativi ai Centri per l’Impiego e all’integrazione delle risorse per il salario accessorio per i dipendenti delle ex Province”. Ad affermarlo in una nota sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl annunciando, nel caso, nuove azioni di lotta.
“Se le notizie che circolano in queste ore – proseguono – circa la bocciatura degli emendamenti in questione fossero confermate verrebbero a mancare gli strumenti necessari per dare compimento alle riforme sia dei Centri per l’impiego che delle Province. E a pagarne le conseguenze sarebbero le lavoratrici e i lavoratori, danneggiati così ancora una volta, specie sul versante economico. Per queste ragioni, se tutto ciò dovesse trovare conferma, siamo pronti da subito a mettere in campo tutte le iniziative di lotta necessarie”, concludono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.
tipo: Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
data: 27 marzo 2000
note: