Assistenti sociali: Potenziamento servizi sociali Legge di Bilancio 2022

18 Febbraio 2022

La recente legge di bilancio ha prodotto per i servizi sociali e per gli operatori dei servizi due novità che integrano, per quanto riguarda il potenziamento dei servizi sociali comunali e le assunzioni di assistenti sociali, come già stabilito dalla legge di bilancio 2021.

In particolare il Fondo di solidarietà comunale, nella sua parte destinata al rafforzamento dei servizi sociali, da una parte si allarga a Sicilia e Sardegna, escluse nella suddivisione dei fondi per il 2021; dall’altra si chiarisce anche le assunzioni di assistenti sociali derivanti dal Fondo di solidarietà comunale sono da ritenersi in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale.

Erano entrambe richieste sostenute con forza e determinazione dalla CGIL e dalla Funzione Pubblica CGIL, per permettere anche ai Comuni e agli ambiti territoriali ancora distanti dal livello di 1 assistente sociale ogni 6500 abitante per accedere ai finanziamenti del Ministero del Lavoro, che ripetiamo, sono finanziamenti strutturali, destinati allo scopo del potenziamento del servizio sociale.

Un’altra nostra richiesta è stata parzialmente accolta, e cioè la previsione di assunzione, attraverso il fondo :di solidarietà comunale, di altre figure professionali per i servizi sociali (psicologi, educatori, tecnici, ecc). Per queste figure ad oggi non è però prevista la deroga ai limiti assunzionali, pur se il finanziamento è esterno.

Riassumendo per il 2022 sono a disposizione oltre 487 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sociali

– 180 milioni derivanti dal Fondo Povertà per l’assunzione di assistenti sociali a tempo determinato

– 254.923.000 milioni per il Fondo di solidarietà comunale per il rafforzamento dei servizi sociali

– 44 milioni di euro per Sicilia e Sardegna

Le risorse sono ingenti, sono chiare le nostre proposte per il potenziamento dei servizi sociali attraverso nuove assunzioni, la stabilizzazione del personale precario, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale. Resta il tema della volontà politica delle amministrazioni locali di accedere a questi finanziamenti per avere dei servizi sociali comunali di qualità, stabili con personale stabile.

P. il comparto Funzioni Locali
Enzo Bernardo

NOTA SUL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

1) ASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI

La scorsa legge di bilancio, legge 178/2020 all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale (comma 801) e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

In pratica, il comma 801 contiene l’espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall’art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

Va ricordato che

entro il 28 febbraio 2022 il responsabile dell’Ambito deve inserire sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell’anno precedente e le previsioni dell’anno corrente.

Poi entro il 30 giugno 2022, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, verranno riconosciute le somme liquidabili riferite all’anno precedente e prenotate le somme per l’anno corrente.

Con la Nota 938 del Ministero del Lavoro del 4 febbraio 2022 sono state fornite le istruzioni operative di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

2. FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE, ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI – DEROGA AI VINCOLI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE

La legge di bilancio 2022 ha autorizzato i Comuni ad effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale. Questo fondo è ora allargato anche a Sicilia e Sardegna che ne erano stati esclusi nella legge di bilancio precedente.

Si tratta dell’art. 1 comma 735 della L. 234/2021. Ecco il testo:

735. All’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797» sono inserite le seguenti: « e al comma 792» e dopo le parole: « comma 799» sono inserite le seguenti: « e al comma 792».

Il comma 735 va a modificare il comma 801 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 la cui nuova formulazione è la seguente:

801. Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Ecco i contenuti e le condizioni:

a) I comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

b) La condizione è che i comuni che utilizzano questa possibilità devono rispettare gli obiettivi del pareggio di bilancio.

c) Le assunzioni devono essere finalizzate al raggiungimento, anche graduale, del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000 oppure allo sviluppo dei servizi sociali comunali così come definito dal comma 792 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021

d) Le risorse con cui finanziare le assunzioni sono relative a due diversi fondi distribuiti ai comuni:

1. Come detto prima, utilizzando la Quota parte del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Dall’anno 2021, sono riservati 180 milioni di euro di tale fondo alle assunzioni degli assistenti sociali dei comuni, somma che cresce poi negli anni successivi;

Vedi art. 1, comma 386, L. 208/2015.

386. Al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, e’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà’ e all’esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell’attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

2. Quota parte del Fondo di solidarietà comunale (FSC) finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni, di cui al comma 792 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 (vedi nota). Tale fondo dispone di un finanziamento strutturale, annuo crescente pari a 254.923.000 euro per l’anno 2022 ma che arriverà a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030.

La norma era particolarmente attesa dopo l’approvazione del Livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

La norma però aveva trovato delle difficoltà applicative nei comuni dove il tetto per le assunzioni non sempre permetteva di perseguire l’obiettivo di rafforzare i servizi sociali con l’assunzione del personale necessario.

Adesso non ci sono vincoli nelle assunzioni degli assistenti sociali e ci sono le risorse per finanziare le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Per riassumere la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734-735 dell’art. 1, estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021.

3. FONDO DI SOLIDARIETÀ’ COMUNALE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI: ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEGLI ALTRI OPERATORI

Le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale (215 milioni per il 2021, 254 milioni per il 2022, a cui vanno aggiunte le quote per Sicilia e Sardegna) sono destinate e vincolate al servizio sociale sono risorse aggiuntive. Le quote che non vengono usate dai Comuni per l’obiettivo del potenziamento dei servizi sociali, andranno “restituite” al Fondo generale (non rimarranno nel Comune stesso, in pratica).

Negli “ Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello sei servizi offerto” allegato al DPCM del 1 luglio 2021 “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. (GU n.209 del 1-9-2021) indica con chiarezza che il potenziamento può avvenire con riferimento alle seguenti scelte:

1) assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l’incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l’Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti; Le risorse convenzionalmente considerate assorbite dal raggiungimento del target ammontano a 50 mila euro per singola figura professionale di cui si avvia l’assunzione. Per i Comuni o ambiti che non raggiungono il rapporto di un assistente sociale per 6.500 abitanti, l’acquisizione di uno o più assistenti sociali a tempo indeterminato concorre alla possibilità di acquisire le risorse specifiche, incentivanti il raggiungimento del rapporto 1:5000 di cui alla Legge di Bilancio 2021

2) assunzione di altre figure professionali specialistiche (psicologi, educatori, ecc) necessarie per lo svolgimento del servizio;

3)incremento del numero di utenti serviti;

4) il significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definito al paragrafo “Interventi per un significativo miglioramento dei

servizi sociali”;

Gli interventi dovranno configurarsi come attivazione di un servizio aggiuntivo o come intensificazione di un servizio esistente relativamente a:

azioni di sostegno in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, al fine di favorire la permanenza a domicilio;

azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;

azioni di sostegno in favore di cittadini disabili.

5) Risorse aggiuntive trasferite all’Ambito territoriale sociale di riferimento.

PROROGHE DELLA LEGGE MADIA PER LE STABILIZZAZIONI

La legge 113 del 6 agosto 2021 (dl 80 del 9/6/2921) ha previsto che tutte le procedure concernenti le stabilizzazioni del personale delle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 20 del DLgs 75/17 (Madia) possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2022 anziché il 31 dicembre 2021. La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di rapporto, ai fini dell’applicazione delle norme transitorie. (art. 1 comma 3 bis)

Documentazione e riferimenti normativi

(La documentazione è disponile sulla pagina web

https://www.fpcgil.it/settori/autonomie-locali/assistenti-sociali/ )

(Gazzetta Ufficiale n.209 del 1 settembre 2021)

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° luglio 2021 . Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

– Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto. (16 giugno 2021)

Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (agosto 2001)

Decreto del Ministero del Lavoro del 25 giugno 2021 Prenotazione delle somme da attribuire agli ambiti territoriali sociali. (Gazzetta Ufficiale 250 del 19 ottobre 2021)

Legge 234/2021 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio per il 2022) Commi 159-171, 178, 563, 677, 734, 735

Legge 178/2020 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio per il 2021). Articolo 1, commi 791-804

Art. 2-bis dell’art. 89 del d.l. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio).) Cfr definizione di servizi sociali quali servizi essenziali; situazione di emergenza in cui i servizi in oggetto devono essere assicurati; ruolo delle Regioni e rapporto con lo Stato centrale.

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