Abbiamo posto all’attenzione dei gruppi parlamentari e delle commissioni competenti 1^ e 2^ del Senato della Repubblica la necessità di tutelare le professionalità di tutto il personale del Ministero della giustizia.
L’obiettivo per la FP CGIL resta la strutturazione a regime del nuovo modello organizzativo dell’ufficio per il processo, come ribadito non da ultimo anche dalla Commissione europea, anche con la definizione dei corrispondenti profili di ruolo delle figure professionali afferenti, attraverso cui realizzare un’organizzazione moderna e innovativa che permetta di dare risposte adeguate ai cittadini e a dare la possibilità a tutto il personale interno di vedere riconosciute le proprie competenze.
Per questo abbiamo proposto degli emendamenti che vanno in questa direzione:
Emendamento n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA GIUSTIZIA
Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo 61-bis:
« Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l’adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all’articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell’organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell’area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell’Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.
3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell’amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l’amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l’anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall’anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per
l’anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell’attività svolta nell’ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell’esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell’effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell’indennità di cui al primo periodo, l’indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All’atto della definizione dell’indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all’articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026.
7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l’anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »
Relazione illustrativa
Ai fini del rafforzamento dell’intero sistema giustizia è necessario un investimento straordinario di parte corrente per finanziare le progressioni verticali in deroga del personale, oltre a nuove assunzioni dall’esterno per i dipartimenti più in sofferenza di organico, come DAP, DGMC e UCAN. Risulta necessario inoltre ricondurre l’indennità disposta ex lege dal DL n. 92 del 2024 alla contrattazione collettiva nazionale integrativa e, nelle more della sua definizione con una graduazione differenziata in base ai carichi di responsabilità e alla presenza in servizio, riconoscerla ed estenderla a tutto il personale dei due dipartimenti. Infine, è necessario dare attuazione dopo 20 anni alla definizione dei procedimenti negoziali per la carriera dirigenziale penitenziaria, in linea con le altre aree di negoziazione del personale in regime di diritto pubblico.
Emendamento n. 2
MODIFICHE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
All’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
«
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione dell’anzianità maturata mediante l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa, anche con contratti di lavoro in somministrazione, presso il Ministero dell’interno nel Dipartimento libertà civili ed immigrazioni ovvero negli uffici immigrazione afferenti al Dipartimento di pubblica sicurezza, ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato, oppure ad utilizzare.
Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato a ricorrere, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 3, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
A decorrere dal 1° gennaio 2029, il Ministero dell’Interno è autorizzato a stabilizzare a tempo indeterminato il personale di cui al comma 1.
Per l’attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di euro 19.645.764 annui a decorrere dal 1° gennaio 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
»
Relazione illustrativa
Con l’emendamento alla lettera a), si intende eliminare l’opzione di ricorrere alla somministrazione di lavoro in quanto le esigenze di rafforzamento dell’ organico delle Commissioni Territoriali è, in tutta evidenza, strutturale e non costituisce un’eccezione transitoria cui fare fronte con strumenti di estrema flessibilità del lavoro. Un concorso per l’ assunzione di personale, seppur a tempo determinato, che valorizzi l’ esperienza prestata anche mediante i rapporti di lavoro in somministrazione da eventuali candidati, al fine di non disperdere le competenze e l’esperienza acquisite, rappresenta la soluzione più adeguata per il rafforzamento dell’organico, mediante la via principale principale di accesso alla pubblica amministrazione, sancita dalla Costituzione, cioè il concorso. Resta, in alternativa, l’opzione dello scorrimento di graduatorie. Alla lettera b) è prevista l’autorizzazione alla stabilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2029 del contingente reclutato ai sensi del medesimo articolo.
Emendamento n. 3
PROROGA ULTERIORE PRECARI A TEMPO DETERMINATO MINISTERO GIUSTIZIA
All’articolo 16, comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti « sei mesi »;
il secondo periodo è soppresso.
Conseguentemente
al comma 10 le parole « è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l’anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti « è autorizzata la spesa di euro 39.480.792 per l’anno 2026 ».
Dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera b-bis):
b-bis) quanto a euro 19.740.396 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Relazione illustrativa
Attraverso la modifica proposta si intende disporre la proroga di 6 mesi, invece che di 3 mesi come prevista dal testo del decreto-legge, al fine di consentire l’individuazione delle risorse necessarie al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato mediante l’individuazione di ulteriori risorse a regime nell’ambito della prossima legge di bilancio, oltre alla soppressione del secondo periodo che prevede l’esclusione del personale che abbia maturato 36 mesi di servizio al 30 settembre 2026.