Sanità: professioni sanitarie, comunicazioni ed aggiornamenti

Nelle varie fasi della preparazione, dello svolgimento e della gestione delle ricadute del riuscito seminario La salute bene comune: ” Professioni sanitarie: competenza e qualità al servizio dei cittadini” del 10 giugno u.s. a Roma, siamo riusciti a coinvolgere tutti gli attori istituzionali, professionali e delle associazioni di cittadini, che svolgono ruoli in questo variegato mondo.
 
Questo ci ha consentito, soprattutto, di offrire ai professionisti, ai delegati ed al quadro dirigente della Fp Cgil della Sanità l’opportunità di una riflessione aperta e di più ampio respiro sul tema del lavoro professionale e sull’opportunità della sua valorizzazione in stretta relazione con il diritto alla salute e sulle sue ricadute anche nei processi di trasformazione che stanno attraversando il servizio sanitario nazionale.
 
Vi ricordiamo che tutto il materiale dei lavori è pubblicato sul nostro sito ed è scaricabile dall’apposito link visibile nella home page, corpo centrale verso il fondo, che collega all’apposita pagina web: /linkres.php?obj=/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17792 .
 
Anche il Segretariato della Federazione Europea dei Sindacati dei Servizi Pubblici (EPSU), che ha offerto un qualificato contributo ai lavori, sul suo sito internet istituzionale ha pubblicizzato con grande risalto la nostra iniziativa ed ha pubblicato il nostro documento e gli interventi dei vari relatori in un’apposita pagina web: http://www.epsu.org/a/7803.
 
Dopo l’iniziativa, proseguendo il lavoro sui vari tavoli e nelle varie sedi politiche, istituzionali e professionali, siamo stati confortati dalle numerose dimostrazioni di interesse e di attenzione per le proposte politiche contenute nel documento che abbiamo presentato. Sia nella stesura dei piani sanitari nazionali e regionali, sia nell’elaborazione di protocolli e di linee guida ad ogni livello, sono frequenti i passaggi che richiamano argomenti che abbiamo inserito nella nostra piattaforma, che abbiamo analizzato e per i quali abbiamo individuato soluzioni o approcci strategici.
 
Crediamo che sia opportuno proseguire su questa strada e vi rinnoviamo l’auspicio di promuovere la realizzazione di una serie di analoghe iniziative nelle regioni e nei territori, per contribuire alla definizione di orientamenti chiari per le nostre azioni, anche, in chiave propedeutica alla campagna per il rinnovo delle RSU, sempre con un’idea condivisa e partecipata di gestione delle riflessioni e delle azioni della nostra categoria.
 
Riguardo ad alcuni argomenti contenuti nella nostra piattaforma, che riscuotono notevole interesse tra i lavoratori, di seguito, vi comunichiamo alcuni aggiornamenti: – Equivalenza: dopo l’approvazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni il 10 febbraio scorso, la partenza dei nuovi percorsi nelle regioni e nei territori era vincolata all’approvazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) di recepimento, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; l’iter di questo provvedimento, per ragioni giuridico amministrative, è stato parecchio travagliato e rallentato; dopo numerose contatti e sollecitazioni, in questi giorni ci è stata confermata la notizia che la bozza di Decreto è stata firmata sia dal Ministro Fazio, sia dal Ministro Gelmini e che è stata inviata alla Presidenza del Consiglio per la definitiva adozione; ricordiamo che l’iter dell’equivalenza interesserà tutti i professionisti, diplomatisi entro l’entrata in vigore della Legge 42/1999, i cui titoli di studio non rientrano tra quelli previsti dai DM 27/07/2000, che elencavano quelli equipollenti; tra questi ricordiamo i massofisioterapisti, gli educatori professionali, i logopedisti, ecc. – Autista soccorritore: la bozza di accordo Stato Regioni è all’esame della struttura tecnico amministrativa della Conferenza che ha coinvolto, per acquisire pareri, le federazioni nazionali dei collegi e degli ordini dei professionisti; abbiamo preso contatto con gli organismi dirigenti delle federazioni al fine di poter conoscere il contenuto delle loro analisi e dei relativi pareri; terminata questa fase, dovrà svolgersi l’esame voro e proprio in Conferenza; – Ordini: nei giorni scorsi, la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, in sede referente, ha espresso un voto favorevole, all’unanimità di tutti le componenti, al Disegno di Legge 1142, istitutivo degli albi e ordini delle professioni sanitarie; l’iter al Senato si concluderà con un ulteriore passaggio in Commissione, questa volta in sede deliberante, del provvedimento medesimo ovvero con una rapida calendarizzazione in Aula per la definitiva approvazione; dopodiché l’iter dovrà concludersi alla Camera dei Deputati; questo provvedimento interesserà tutte e 22 le professioni sanitarie poiché 17 sono prive di albi e ordini, mentre 5 hanno albi gestiti da collegi che dovranno trasformarsi in ordini; in questa pagina web è pubblicato il resoconto dell’esame del progetto di legge al Senato: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=611510
 
 

Il Coordinatore Nazionale Professioni Sanitarie FP CGIL
La Segretaria Nazionale FP CGIL Sanità
Gianluca Mezzadri
Cecilia Taranto
 

 
 
Roma, 4 agosto 2011
 
 

Manovra: un'ipoteca sul futuro. Così l'Italia resta un paese per vecchi parte la mobilitazione, verso manifestazione nazionale del lavoro pubblico. Comunicato stampa di Rossana Dettori, Segretaria Generale Fp-Cgil Nazionale

 
“Con questa manovra l’Italia, che tra bassi tassi di natalità e invecchiamento della popolazione offre magre prospettive alle giovani generazioni, si condanna a restare un paese vecchio. Disinvestire proprio sul sostegno alle famiglie e all’infanzia, in un sistema che già penalizza le donne e incentiva forme di welfare “fai da te”, il cosiddetto welfare familiare, vuol dire ipotecare il futuro delle giovani generazioni” con queste parole Rossana Dettori, Segretario Generale dell’Fp-Cgil Nazionale, commenta la manovra finanziaria approvata venerdì alla Camera. “Il lavoro pubblico paga due volte. Da un lato con il blocco della contrattazione, con perdite mensili che vanno dai 237€ ai 315€ e una perdita complessiva di potere d’acquisto che va dai 6300€ agli 8700€ in 5 anni, e dall’altro con la riduzione delle detrazioni, che colpisce tutti, dipendenti pubblici compresi. Una manovra pro-ciclica, perché indebolendo i redditi, falcidiati nel caso del lavoro pubblico, si deprimono fortemente i consumi. Al generale impoverimento del sistema pubblico, causato dal blocco prolungato delle assunzioni e dalla riduzione degli organici, si aggiungono: i 18 miliardi di tagli agli enti locali effettuati con le ultime due manovre; l’introduzione di nuovi ticket sanitari, con la riduzione dei livelli essenziali di assistenza e una spinta verso la privatizzazione a causa della minore concorrenzialità del sistema pubblico; la stretta sulle pensioni, in assenza di misure che garantiscano il futuro previdenziale delle generazioni presenti e future. Il vero dramma, però, e di là da venire. Lo affronteremo nei prossimi decenni, vedendo aggravarsi i nostri tristi record su politiche giovanili e sostegno alla famiglia”. “In questi mesi costruiremo un percorso di mobilitazione in difesa del sistema pubblico, per salvaguardare l’occupazione e i salari di chi offre servizi che garantiscono i diritti dei cittadini, che si concluderà in autunno con un grande manifestazione nazionale del lavoro pubblico. Se non si inverte questa tendenza, l’Italia – conclude Dettori – sarà sempre più un Paese per vecchi”.
 
 Roma, 19 luglio 2011

 
 

 
 

A TUTTE LE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DELL'INPDAP

 
 

COMUNICATO UNITARIO

LO STATO DI AGITAZIONE DICHIARATO DA CGIL, USB E CISAL,
RENDE URGENTE UN’ASSEMBLEA NAZIONALE DI TUTTI I LAVORATORI DELL’INPDAP SULLE QUESTIONI E LE VERTENZE IN ATTO.

L’ASSEMBLEA NAZIONALE E’ CONVOCATA IL 16 GIUGNO ALLE ORE 9.00 PRESSO L’AUDITORIUM DI VIA BALLARIN 42- ROMA.

PER L’IMPORTANZA DELL’ APPUNTAMENTO E L’UNITARIETA’ MANIFESTATA IN TUTTO IL TERRITORIO SULLO STATO DI AGITAZIONE, SI CONSIGLIA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE.

CGIL USB CISAL
M. Perrini M. Briguori P. Re

 
 
 

 
 

Comunicato

 

PERCHE’ NON ABBIAMO FIRMATO L’ POTESI D’ACCORDO FUA 2011

Ieri, nonostante alcuni miglioramenti che siamo riusciti a “strappare”, l’Amministrazione ci ha messo nelle condizioni di non firmare il FUA 2011 che, tra l’ altro, dati i tempi di concreta esigibilità (deve ancora passare al collegio dei revisori, al Ministero dell’Economia e alla Funzione Pubblica) può essere considerato un …”FUA 2012″ con le note conseguenze sui tempi di liquidazione del salario accessorio.
Quello della tempistica, è stato il primo elemento di forte disaccordo che non ci sentiamo più di avallare nemmeno indirettamente con la nostra firma.
Pensiamo che la contrattazione sul FUA debba iniziare a marzo e concludersi al massimo a fine maggio in modo che a fine giugno ci possa essere la sottoscrizione definitiva.
Più nello specifico, riteniamo che i vari organi della Corte coinvolti nell’approvazione del consuntivo dell’anno precedente (determinante per le certezze FUA) debbano anticipare temporalmente le procedure e interpretare le scadenze previste dall’ art. 28 del regolamento sull’ autonomia finanziaria per quello che sono, ossia termini ultimi e non i termini entro cui ordinariamente si approva il consuntivo (31 maggio).
La Cgil, sin dall’inizio della trattativa ha proposto un sistema di incentivazione alternativo all’ impostazione dell’ Amministrazione e, infatti, come sapete dai nostri precedenti comunicati, abbiamo proposto la sperimentazione dell’ “indennità di flessibilità organizzativa”.
Purtroppo, costatata la scarsità di fondi a disposizione, ci siamo dovuti confrontare con la solita proposta (“minestra riscaldata”) degli altri anni;sperequazioni tra Uffici centrali e regionali, premio individuale, criteri di valutazione stabiliti successivamente e non preventivamente perché fissati ad esercizio inoltrato, ecc.).
Negli ultimi giorni abbiamo condotto una serrata trattativa di merito con l’Amministrazione facendo controproposte specifiche su vari punti, e ottenendo modifiche (molto positive per il personale) alla bozza di accordo proposto dall’Amministrazione.

Rivendichiamo:
– la modifica della graduazione delle posizioni organizzative meno asimmetrica tra quelle dei funzionari preposti e quelle di alta professionalità; (Per le posizioni organizzative ,tuttavia , ancora una volta, ci siamo trovati di fronte ad un’ ingiustificata sperequazione tra le PP.OO. di alta professionalità degli Uffici centrali e quelli regionali (dalla specifica tabella contenuta nell’ ipotesi di accordo è possibile notare che, ad es., ci sono Uffici centrali con 55 unità e ben 11 PP.OO. di alta professionalità). – L’ Amministrazione non ha voluto accogliere la nostra richiesta di una riduzione di questa tipologia di PP.OO. di almeno del 10% e, questo, tra l’altro, è stato uno dei motivi per la negativa riduzione di una parte dell’ indennità di disagio.
– l’attuazione della dichiarazione congiunta n. 1 allegata al Fua 2010 riguardante la progressione orizzontale ai soli fini giuridici alla fascia F2 di 65 unità di Terza Area funzionale del personale che aveva maturato al 31 dicembre 2010 due anni di permanenza nella fascia retributiva F1. Per il raggiungimento di questo risultato abbiamo intensamente lavorato insieme a parte del personale interessato (in particolare degli Uffici di Roma e Milano.) Per noi, è un precedente importante che può e deve essere utilizzato, nel prossimo futuro, anche per altre fasce di personale (ad es., per i colleghi ex- area A, l’area B che abbiano maturato gli stessi requisiti; per quei referenti informatici ancora inquadrati in II-F2). Ciò che non comprendiamo anche rispetto a questo punto positivo dell’intesa è per quale motivo si sia voluto inserire, al punto 1.4 , una disposizione del tutto irragionevole riguardante la ripetizione del corso di qualificazione delle 65 unità di area III fascia 1. Ciò, oltre a determinare un uso poco proficuo della spesa, configura un trattamento sostanzialmente discriminatorio verso questi colleghi che sarebbero gli unici che dovrebbero fare due volte il corso di qualificazione per il medesimo inquadramento.

Tuttavia, il punto più dolente è stato, come al solito, quello del “premio individuale” e su di esso abbiamo dovuto riscontrare anche una certa dose di “ideologismo” della ns controparte che è tipico dei tempi che viviamo (…”Brunetta docet”).
La Cgil non può accettare che il premio individuale non venga dato a tutti coloro che raggiungono l’obiettivo e conseguano una valutazione positiva IN CASO CONTRARIO C’E’ UNA ESCLUSIONE A PRIORI DAL PREMIO ANCHE DI CHI CONSEGUE UNA VALUTAZIONE POSITIVA ED INOLTRE SI RIMANDA LA DECISIONE AD UN SISTEMA DI VALUTAZIONE FORMALMENTE NON CONTRATTATO.
Purtroppo, dove c’è la logica del “premio”, come contraltare, c’è quella della sanzione/punizione perché sono le classiche “due facce della stessa medaglia”.
Su questo punto, la ns distanza dall’ Amministrazione è stata abissale e rispetto alle metodologie di valutazione , a conferma delle negative logiche di cui sopra, c’ era stato proposto anche il criterio dell’ “affidabilità”.

Fortunatamente, questo è stato un altro di quei pochi punti dove abbiamo potuto registrare anche un discreto livello di tenuta unitaria perché sarebbe stato veramente troppo inserire , oltre alla categoria dei “fannulloni” , anche quella degli “affidabili” (affidabili per chi, per che cosa e chi sono, di riflesso, gli “inaffidabili”?).
Ciò nonostante resta una discrezionalità nell’ individuazione dei destinatari del “premio individuale” che non possiamo accettare, essa ha già causato tensioni e malumori nei ns Uffici e potrà essere causa di ulteriori tensioni proprio per quei motivi cui facevamo cenno in precedenza (criteri di valutazione successivi e non preventivi, esclusione di personale pur valutato positivamente, ecc.).

LA NOSTRA MANCATA FIRMA NON SARA’ UNA POSIZIONE “AVENTINIANA”: VIGILEREMO SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DI TUTTO CI0′ CHE DI POSITIVO SIAMO RIUSCITI A STRAPPARE, MENTRE APPOGGEREMO ATTIVAMENTE ANCHE EVENTUALI INIZIATIVE DEL PERSONALE INTERESSATO SUI VARI PUNTI NEGATIVI DELL’ IPOTESI D’ ACCORDO.

 
                           Per la Commissione Nazionale Trattante                             Per la Segreteria Nazionale della F.P.-Cgil
                                      della Corte dei conti                                                              Il Segretario Nazionale
                                 Il Coordinatore Nazionale                                                                  Antonio Crispi 
                                       Michele Pietrafesa

ROMA 3/08/2011

 
 
 
 
 
 

 
 

Attività della CGIL alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Roma 2 agosto 2011

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370 Roma

Al Sottosegretario di Stato
Presidenza del Consiglio dei Ministri
dott. Gianni Letta
Piazza Colonna 370 Roma

Al Segretario Generale
Presidenza Consiglio Ministri
dott. Manlio Strano
Piazza Colonna 370 Roma

Al Dipartimento delle Politiche delle Risorse Umane
Consigliere Giuseppina Perozzi
Via della Mercede 96 Roma 

Oggetto: attività della CGIL alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La CGIL da sempre esercita il diritto alla critica e al dissenso democratico e, ovviamente, ritiene che tale pratica sia patrimonio di tutti.

Tuttavia è voce diffusa, all’interno del Dipartimento Protezione civile (DPC) – e, a nostro avviso, volutamente fatta giungere alla scrivente – che nel corso di un recente “staff meeting” cioè una riunione tra “dirigenti” del DPC, il Capo del Dipartimento, sostenuto da alcuni “direttori generali”, avrebbe messo in discussione la validità e la rappresentanza dei nostri delegati sul posto di lavoro, passando dalla critica nei confronti della CGIL all’esortare tutta “la classe dirigente ” del DPC ad indirizzare l’attenzione sull’operato dei nostri delegati per esercitare su di loro un controllo con fini punitivi e volto al loro estraniamento ed emarginazione dal contesto lavorativo.

Si distoglie quindi la classe dirigente dal suo preziosissimo lavoro e la si impiega per obiettivi non previsti dalle declaratorie dei singoli Uffici, né in una democratica e trasparente Pubblica Amministrazione.

La politica sindacale dei nostri rappresentanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non è da loro svolta in nome e per conto proprio e non è dettata da alcuna «conterraneità», come volgarmente si tenta di accreditare dentro il posto di lavoro, ma è quella coralmente ideata dalla CGIL.
Essa è il risultato di un processo politico sindacale basato sui valori fondanti, storici della CGIL, da sempre pubblicamente affermati e, nella fattispecie, fortemente perseguiti durante la battaglia contro la cosiddetta “protezione civile S.p.A.”, per noi non ancora conclusa, intrapresa ancor prima dell’intervento della magistratura sui noti fatti e stigmatizzata in due recenti convegni organizzati dalla Consulta Nazionale della protezione civile, dalla CGIL e dalla Fp CGIL ed entrambi conclusi dai rispettivi segretari generali.

La validità e la bontà delle nostre analisi, delle nostre elaborazioni e delle nostre proposte, poi, è dimostrata dal fatto che esse abbiano stimolato anche recenti iniziative di carattere parlamentare e legislativo e continuano ad ispirare il lungo percorso di iniziative politico-sindacali sulla protezione civile. Infatti la CGIL e la Fp CGIL promuoveranno, nel periodo autunnale, un convegno nazionale sul “caso italiano nel contesto della riforma europea della PC”. Il convegno tratterà, tra l’altro, dei flussi finanziari di PC dall’Europa al territorio italiano ed è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni europee e nazionali, dei partiti e della società civile, per un confronto costruttivo e democratico.

Il convegno sarà concluso, ancora una volta, dai massimi rappresentati della CGIL.

La CGIL e la Fp CGIL, in ultimo, sono sempre intervenute sul merito delle questioni di PC, senza mai richiedere particolarismi o trattamenti di favore per i suoi iscritti/dirigenti ma, al contrario, rivendicando, sempre e per tutti i dipendenti, trasparenza, rispetto delle regole e pari opportunità.
Nessuno è autorizzato ad affermare cose diverse per nome e per conto dell’Organizzazione.

Ci preme sottolineare, infine, che alla diffusione di voci basate su pregiudizi ideologici, eventualmente trasformati in atti concreti, da parte dei vertici del DPC e alla perpetuazione di atteggiamenti vessatori verso i nostri delegati – del resto non nuovi – la CGIL risponderà con tutti gli strumenti democratici di cui dispone.

                                                     Segreteria Nazionale CGIL                       Segreteria Nazionale Fp CGIL 
                                                          Serena Sorrentino                                           Antonio Crispi

 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicato

 

Si è svolta ieri l’ennesima riunione relativa al fua 2010: l’Amministrazione di fatto ha ripresentato una ipotesi di accordo simile a quella firmata con la solita minoranza delle OO.SS lo scorso dicembre, che era stata rimandata indietro con i rilievi dalla Funzione Pubblica; i rilievi non sono stati superati e a detta dell’Amministrazione non ci sono assicurazioni che la bozza firmata ieri passi tuttavia l’Amministrazione e le OO.SS firmatarie hanno ritenuto di firmarla ugualmente accollandosi la eventuale responsabilità di ulteriori ritardi nel pagamento del Fua 2010.
Per quanto ci riguarda abbiamo ribadito le motivazioni per cui non abbiamo firmato a dicembre, ovvero il mancato rispetto del CCNL 2006/09 relativamente alla valutazione dell’apporto individuale e della produttività collettiva, viste le conseguenze negative che ci sono state lo scorso anno a causa di valutazioni unilaterali da parte della dirigenza e non effettuate in base a criteri oggettivi, l’inserimento di alcune indennità destinate non a tutte le figure professionali, l’aumento della quota dello straordinario che deve essere corrisposta in base a un diverso capitolo di spesa e non con i soldi dei lavoratori.
Abbiamo inoltre segnalato in relazione alle ulteriori progressioni da svolgersi nel corrente anno al dap ed alla dgm (circa un centinaio per dipartimento), che sono state oggetto dei rilievi da parte della funzione pubblica perché in contrasto con il dl 78/10, che non si intende (qualora la Funzione Pubblica dovesse cambiare idea e renderle ammissibili) perché non siano state programmate anche per gli Archivi Notarili.
Abbiamo inoltre chiesto conto all’Amministrazione dell’impegno (Intesa tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali per la valorizzazione del lavoro nell’Amministrazione della giustizia e per il rifinanziamento del fondo unico di Amministrazione, sottoscritta il 15 dicembre 2009) preso contestualmente alla firma del C.I. insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie a ‘sviluppare un’azione politica diretta a rendere possibile (…) la progressione fra le aree che assicuri la ricomposizione dei profili professionali che il CI del 2000 ha collocato su più aree nell’area superiore” e a ‘sviluppare un’azione politica diretta a rendere possibile entro l’anno 2010 l’emanazione dei necessari provvedimenti normativi per destinare allo stesso una congrua parte del Fondo Unico di Giustizia o, comunque, a rifinanziarlo anche secondo le previsioni del dpef (2010/13)’.
Tale impegno risulta ad oggi disatteso.
Non ci si può fidare di chi non mantiene la parola data.
Roma, 4 agosto 2011

Per Funzioni Centrali FPCGIL
Nicoletta Grieco

 
 
 
 
 
 

 

Le nuove regole della Previdenza Complementare

Decreto Legislativo 252 2005 e Legge Finanziaria 2006 relativi alla Previdenza Complementare

 
 

Risposta SMA dotazioni organiche

 

 
Di seguito (in allegato) la risposta che lo Stato Maggiore Aeronautica ci ha inviato relativamente alla nostra richiesta relativamente alle dotazioni organiche.
Roma, li 03.8.2011
 

FPCGIL DIFESA
Noemi MANCA

 
 
 
 
 
 

 
 

Lettera unitaria

 

FP CGIL CISL FP UIL PA
MINISTERO DIFESA

Roma, 3 agosto 2011

Allo Stato Maggiore Aeronautica
I Reparto Ordinamento Personale

Oggetto: SMA – ORD-042

In relazione alla direttiva citata in oggetto, queste OO.SS hanno ricevuto dai vari territori sollecitazioni in merito alla interpretazione di alcuni punti della direttiva citata.

Al fine di dirimere eventuali contenziosi su “definizioni” o rilevazioni orarie non concordate in sede locale si richiede un urgente incontro.

Cordiali saluti.

FP CGIL CISL FP UIL PA
Noemi Manca Paolo Bonomo Sandro Colombi

 
 
 
 
 
 

Accordi

Accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Contratto collettivo quadro con l’ARAN -7 maggio 1996  – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del D.P.C.M. in data 28 giugno 1996, con il quale l’A.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell’Accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “Rappresentante per la sicurezza” stipulato il 7 maggio 1996, il giorno 10 luglio alle ore 10,00 presso la sede dell’ A.R.A.N ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo come di seguito indicati:
Prof. Carlo Dell’Aringa
Prof. Giancandido De Martin
Prof Guido Fantoni
Prof. Gianfranco Rebora
Avv. Arturo Parisi
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:
CGIL. – CISL. – UIL. – CONFSAL. – CISAL. – CISNAL. – CIDA. – CONFEDIR. – RDB/CUB.
USPPI. – UNIONQUADRI.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto 1’Accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19/09/94 n. 626.

PREMESSA
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipati che hanno ispirato le direttive comunitarie e il decreto legislativo 626/94 di recepimento;
ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza le sue modalità di esercizio o di designazione, la formazione di detta rappresentanza con l’osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli artt.18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 626/94;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale della RSU o della RSA;
considerato che l’applicazione del D.Lgs n.626/94, nei confronti delle pubbliche amministrazioni implica distinte responsabilità tra indirizzo e gestione convengono quanto segue:

PARTE PRIMA
1. Il rappresentante per la sicurezza
L’art.18 del D.Lgs n. 626/94, il cui comma 1 contiene l’enunciazione del principio generale secondo il quale in tutte le Amministrazioni o unità lavorative è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, è dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto unico per tutti i lavoratori e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento degli incarichi.
A partire dal perfezionamento del presente accordo, in tutte le Amministrazioni o unità lavorative saranno promosse dalle stesse e dalle Organizzazioni Sindacali le iniziative con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
2. Amministrazioni o unità lavorative fino a quindici dipendenti
Le parti concordano che per le Amministrazioni o unità lavorative aventi fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro interno. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggio numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i potrei di gestione nonché nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori – non in prova a contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato – che prestano la propria attività nelle Amministrazioni o unità lavorative.
La durata dell’incarico è di tre anni.
Al rappresentante spettano, per 1’espletamento degli adempimenti previsti dall’art.l9 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle Amministrazioni o unità lavorative fino a 6 dipendenti nonché pari a 30 ore annue nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art.19 citato, lettere b), c), d), g), i), ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.
3. Amministrazioni o unità lavorative con più di quindici dipendenti
Amministrazioni o U.L. da 16 a 200 dipendenti
Nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
Amministrazioni o U.L. da 201 a 1000 dipendenti
Nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
Amministrazioni o U.L. con più di 1000 dipendenti
Nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano più di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
4. Permessi retribuiti orari
Nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs. n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.
5. Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell’Assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all’interno della RSU.
Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita – e fino a tale evento – e nelle Amministrazioni o nelle unità lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art.19 l. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le Amministrazioni o unità lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
d) Nelle Amministrazioni o unità lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L’elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e delle RSA.
e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle Amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per 1’espletamento delle attribuzioni di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio.
6. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art.19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
7. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
8. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs n. 626/94, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali costituite ai sensi del vigente articolo 19 – L. 300/70.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art.18, comma 6, del D.Lgs. n. 626/94.
9. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2, custodito presso le Amministrazioni o unità lavorative ai sensi dell’art.4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione in conformità a quanto previsto dall’art.9, comma 3, D.Lgs. 626/94.
10. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626/94, anche avendo riguardo alle indicazioni contenute nella circolare della Funzione Pubblica del 24/04/95 n. 14 pubblicata nella G.U. n. 135 del 12/06/95.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle Amministrazioni o unità lavorative con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime delle comunicazioni.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
11. Riunioni Periodiche
In applicazione dell’art.11 del D.Lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma l, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle Amministrazioni o unità lavorative.
Della riunione viene redatto verbale.
12. Strumenti per l’espletamento delle funzioni
In conformità a quanto previsto al punto 4 dell’art.18 del D.Lgs. n. 626/94, il rappresentante alla sicurezza può essere autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.
In tali strumenti rientrano in particolare l’utilizzo del locale a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.
13. Contrattazione di Comparto
E’ rimessa alla contrattazione di Comparto, da avviare entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, in particolare la possibilità di:
– individuare, in relazione a peculiari specificità, diverse modalità di rappresentanza tra più Amministrazioni dello stesso Comparto o tra più uffici della stessa Amministrazione, nell’ambito di quanto previsto dall’art.l8, comma 2, del D.Lgs. 626/94;
– definire in relazione alla individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e/o protezione dai rischi connessi all’attività di lavoro, un numero di Rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall’art.l8, dianzi citato, che sarà ricompreso nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti;
– evitare la sovrapposizione tra i componenti delle RSU ed i rappresentanti per la sicurezza nelle unità lavorative che occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due rappresentanti per la sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi un ulteriore rappresentante per la sicurezza.
– individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con riferimento a specificità dei propri Comparti.
In ogni caso, in sede di contrattazione di Comparto o decentrata le parti procederanno all’assorbimento delle ore di permesso spettanti – in base al presente accordo – ai rappresentanti per la sicurezza, fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso titolo.

PARTE SECONDA
Organismi Paritetici
I. La contrattazione di Comparto, da avviare entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinerà le modalità operative per la costituzione degli Organismi paritetici di cui all’art.20 del D.Lgs. n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del Comparto, assegnando le funzioni ivi previste.
In ogni caso, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.
II. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli Organismi paritetici previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all’art.20 del D.Lgs. n. 626/94.
A tale scopo gli Organismi predetti si raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti istituzionali di livello Regionale o Provinciale, operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalità anzidette. Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nel sottoscrivere l’ipotesi di accordo per un contratto quadro sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva del D.Lgs. n. 626/94, le parti auspicano una sollecita applicazione del D.Lgs. in tutte le Pubbliche Amministrazioni. A tal fine, in parallelo alle iniziative già programmate dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali di categoria, le parti ritengono opportuna da parte delle singole Amministrazioni un’adeguata campagna di informazione sui contenuti del D.Lgs., nei confronti dei responsabili delle articolazioni organizzative e, in generale di tutti i lavoratori interessati.

Comunicato Stampa Cgil Cisl Uil – Testo unico e sicurezza nel lavoro

Comunicato Stampa Cgil – Cisl – Uil
 
Il Testo Unico su salute e sicurezza è oggi all’o.d.g. del Consiglio dei Ministri. Una riduzione delle tutele per i lavoratori ed un incentivo agli imprenditori senza scrupoli. Questi sono i rischi contenuti nel Testo unico sulla salute e sicurezza nel lavoro sottoposto all’esame del Governo.
La finalità dichiarata è che, attraverso il riordino, il coordinamento, l’armonizzazione in un unico testo normativo e la semplificazione delle leggi vigenti in materia, le imprese siano messe in grado di applicare efficacemente la normativa, in particolare quelle di piccole dimensioni, presenti in numero prevalente nel nostro paese e che fanno registrare i più alti tassi di incidenti anche gravi e mortali.
Ad oggi però il risultato appare diverso. Il concetto chiave della proposta è un’ampia riduzione di obblighi ai fini della prevenzione, con conseguente deresponsabilizzazione dei datori di lavoro e drastica riduzione della tutela dei lavoratori. Il presupposto di tale operazione legislativa è costituito dalla norma di delega che il Governo è riuscito ad ottenere dal Parlamento (art. 3 L. 229/2003). CGIL, CISL e UIL hanno espresso e ribadito più volte le loro valutazioni critiche in merito ai principi della delega ed indicato i punti d’interesse per un intervento di riordino legislativo ai fini di una più efficace applicazione della normativa di salute e sicurezza. L’esame dell’articolato e dei XVI Allegati, che costituiscono nella proposta del Governo il nuovo quadro normativo a tutela della salute e sicurezza del lavoro, ha evidenziato che gli orientamenti espressi dalle Organizzazioni sindacali (tramite una piattaforma unitaria resa pubblica nel luglio 2003 ed oggetto di confronto con il sottosegretario Sacconi nell’ambito di un convegno promosso dalle stesse Organizzazioni) non sono stati accolti nella loro sostanza e analogamente sono stati trascurati gli orientamenti espressi dalle parti sociali nel loro insieme tramite il documento approvato al Cnel nello scorso inverno.
Ci si trova ora di fronte a misure nel complesso inaccettabili; oltretutto in forte contraddizione con le stesse Direttive europee esponendo, così, l’Italia alla censura della Corte di Giustizia di Lussemburgo. Norme che andranno ad agevolare, se non modificate radicalmente, quella parte più retriva e miope dell’imprenditoria che svolge la propria attività economica esclusivamente ai fini del “profitto comunque”, anche a rischio della salute e della sicurezza dei dipendenti, senza considerarne le implicazioni individuali, sociali e civili, così come purtroppo sempre con grande frequenza registrano le cronache quotidiane.
Grave è la situazione nel Paese riguardo alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori (Ssl). Le condizioni di lavoro non migliorano (come documentano ricerche internazionali e indagini nazionali), mentre infortuni e malattie professionali restano tuttora a livelli preoccupanti. Ben altre dovrebbero essere le misure da adottare. Occorre lanciare e attuare un piano nazionale di sviluppo della prevenzione, rafforzare la rete delle strutture pubbliche competenti in materia a livello territoriale e mettere ordine nell’assetto istituzionale, dove tanti enti operano in modo scollegato e inefficace. Bisogna infine prevedere un piano mirato e articolato di incentivi alla prevenzione per le piccole e piccolissime imprese.
Il Governo, invece, ha di fatto determinato le premesse per un peggioramento dello stato delle cose: si è dedicato all’elaborazione del progetto di Testo Unico (Tu) sulla Ssl, senza rispondere alle richieste d’incontro e tenere conto delle proposte di merito avanzate dal Sindacato, fin dalla fase di discussione della legge (n.229/2003 art.3) che lo ha poi delegato all’emanazione del Tu, né si è avvalso del supporto dell’Organismo tripartito nazionale che non ha più convocato dall’inizio della legislatura.
CGIL, CISL e UIL ritengono il progetto del Governo fortemente lesivo dei diritti dei lavoratori e delle stesse garanzie costituzionali che li sorreggono, potenzialmente in grado di minare la coesione sociale del Paese che, come membro della Ue, dovrebbe essere custode di un livello significativo di civiltà civile.
Conseguentemente, si impegnano sin d’ora ad adire a tutte le vie possibili, nazionali ed europee, affinché si giunga ad una normativa in grado di garantire davvero la tutela di tutte le lavoratrici ed i lavoratori da parte non solo delle realtà produttive private, ma anche di quegli ambienti pubblici di studio e di lavoro che sono ancora in grave ritardo nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sono peraltro certi, CGIL, CISL e UIL, che nel loro impegno saranno sorretti dall’azione delle tante associazioni scientifiche e professionali, “forze sane” della prevenzione impegnate quotidianamente nella tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Insieme a loro CGIL CISL e UIL esprimeranno la sollecitazione più forte al Parlamento ed alle Regioni, perché pronuncino sul progetto un parere assolutamente negativo, apportando tutte le indispensabili correzioni.

Accordi

Verbale di Accordo su applicazione dell'art.18 del D.Lgs. 19/09/94 n. 626

Le OO.SS. FPCGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS nazionali e l’ANASTE e l’UNEBA si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti in data 2/8/1995 ed in applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs. 19/9/94 n.626, quanto segue.

In applicazione dell’art.18 del D.Lgs. 19/09/94 n. 626, in tutte le aziende o unità produttive aderenti all’Anaste o all’Uneba, è eletto il Rappresentante alla sicurezza. (R.L.S.)
Il Rappresentante alla sicurezza ha le attribuzioni individuate e definite dall’art.19 del D.Lgs. 626/94.
Il Rappresentante alla Sicurezza viene eletto, in ragione di ogni 200 dipendenti o frazione di 200 in ciascuna azienda o Unità Produttiva.
A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità operative con attività omogenee, gestite dallo stesso Ente in un ambito territoriale provinciale.
L’elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica.
L’assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n.2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio.
Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino formale richiesta che:
– siano maggiorenni
– siano assunti a tempo pieno e indeterminato
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 626/94.
Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle R.S.U. e/o delle R.S.A.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed e, rieleggibile.
Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il primo dei non eletti.
È possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati.
Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge.
Egli ha diritto ad accedere, senza creare problematiche allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel Piano per la sicurezza.
Per l’espletamento dei proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’Unità Produttiva, con un minimo di lo ore.
Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 626/94.
L’azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo.
La verifica della qualità dell’operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori.
il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione.
A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella misura di numero 30 ore.
Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra individuato.
Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismi Paritetici la partecipazione del Rappresentante a detto corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma.
Ogni ente gestore si impegna a costituire, entro i tempi fissati dalla normativa, il Servizio di Prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94 ed il relativo Responsabile previa consultazione del R.L.S., ove eletto.
Su iniziativa anche di una sola delle parti firmatarie sono istituiti gli Organismi Paritetici di cui all’art.20 del D.Lgs. 626/94 a livello nazionale e regionale.
Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal D.Lgs. 626/94, sulla base di uno specifico regolamento da definirsi entro il 31.10.95.
Le OO.SS. FPCGIL, FISASCAT-CISL, UIL-TUCS nazionale e l’ANASTE e l’UNEBA, nella consapevolezza dell’importanza della materia di cui trattasi si impegnano a promuovere, nel rispetto delle reciproche e necessarie autonomie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e sottolineano l’opportunità che le elezioni del R.L.S. avvengano nelle diverse realtà interessate nel più breve tempo possibile.
Le parti convengono inoltre sull’opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a reincontrarsi entro il 30.06.1996 e, successivamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l’efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un suo aggiornamento o modificazione.
Si conviene infine che il presente verbale di accordo costituisca allegato al CCNL.
Milano, 12.10.1995

FPCGIL
CISL FISASCAT
UILTUCS
ANASTE
UNEBA

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