Lavori usuranti e benefici pensionistici.
È in via di completamento l’iter per l’emanazione del decreto legislativo concernente benefici pensionistici per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Si tratta, come è noto, dell’attuazione della legge delega in materia di lavori usuranti e riscontra quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008.
Nello schema di decreto permangono delle consistenti criticità, ma è indubbio che si tratta di un grande passo avanti per il quale la Categoria e la Confederazione hanno profuso un notevole impegno, che ha permesso di non fare cadere definitamene nel dimenticatoio la complessa partita dei lavori usuranti, dopo lo stop prodotto con il cambio di Governo.
I destinatari dei benefici pensionistici sono:
– Gli addetti alle lavorazioni di cui all’articolo 2 del decreto 19/5/1999 del Ministro del lavoro (lavori in galleria, cava o miniera; lavori nelle cave; lavori nelle gallerie; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazioni del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto);
– I lavoratori dipendenti notturni per i quali sono necessari un numero minimo di giorni lavorati notturni all’anno non inferiore a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
– Al di fuori del caso precedente, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
– Gli addetti alla c.d. “linea catena” con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, ecc..;
– I conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Il requisito temporale minimo e le condizioni per l’esercizio del diritto al trattamento pensionistico anticipato rispetta le seguenti condizioni:
Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017:
* Avere svolto le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018:
* Avere svolto le attività usuranti per un periodo di tempo pari alla metà della vita lavorativa complessiva.
Fermo restando il requisito minimo contributivo dei 35 anni, i benefici pensionistici consistono nella riduzione dei requisiti (età anagrafica / somma età anagrafica e anzianità contributiva) per l’accesso al pensionamento di anzianità:
– In via transitoria, per il periodo 2008/2012:
– Per il periodo tra 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009, riduzione di un anno dell’età anagrafica (da 58 a 57 anni);
– Per il periodo compreso tra 1° luglio 2009 e 31/12/2009, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva ( la quota da 95 passa a 93);
– Per l’anno 2010, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di una unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 95 passa a 94);
– Per gli anni 2011 e 2012, riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 60 anni a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 96 passa 94).
A decorrere dal 1° gennaio 2013:
– Riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 61 a 58 anni) e di tre unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 97 passa a 94).
Per il caso dei turnisti il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è accordato solo a coloro che svolgono lavoro notturno per almeno 78 notti.
Qualora i turni notturni annui siano inferiori a 78, i benefici pensionistici per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico rispettano i seguenti limiti:
– Riduzione di un anno del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 64 a 71;
– Riduzione di due anni del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 72 a 77.
In ogni caso sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento, come ad esempio quelle per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, fermo restando l’impossibilità della cumulabilità delle norme agevolative.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà emanare un decreto con le disposizioni attuative, salvo il fatto che, come in tante materie inerenti il mondo del lavoro, il Governo decida unilateralmente.
Una decisione contro la quale ci opporremo con tutta forza.
Per opportuna conoscenza Vi inviamo copia dello schema del decreto legislativo, in modo che possiate, per tempo, segnalarci eventuali casistiche o specificità che evidenzieremo in una riunione che a breve convocherà la Cgil con tutte le categorie (oltre a prevedere iniziative seminariali con la collaborazione dell’Inca), prima della predisposizione del relativo decreto ministeriale.
Come dipartimento, programmeremo specifiche iniziative di coinvolgimento ed approfondimento per i lavori usuranti.
Roma, 23 Marzo 2011
Il Coordinatore nazionale
Previdenza e Fondi Complementari
Vincenzo Di Biasi
Il Segretario nazionale
Welfare e Mercato del lavoro
Fabrizio Fratini
Alle segreterie:
regionali
territoriali
di area metropolitana
LORO SEDI
Care compagne, cari compagni
Con la recente legge Finanziaria 2007, sono state introdotte norme volte alla regolarizzazione del lavoro nero ed alla stabilizzare dei lavoratori co.co.co , nonchè a progetto, nei settori privati con una prassi conciliativa, di cui ai commi 1192 -1210, che una volta portata a termine consentirà alle imprese di godere degli sgravi fiscali previsti nonché all’estinzione delle eventuali ammende dovute per il mancato rispetto degli obblighi contributivi e contrattuali pregressi.
Anche la nostra categoria, soprattutto per i comparti del S.S.A.E.P. e della Sanità Privata, è interessata a questa procedure di stabilizzazione, in particolare per quanto riguarda i co.co.co la cui presenza comincia a notarsi nel settore delle cooperative sociali, con quote anche significative in alcune province.
Per questa ragione sin dai prossimi giorni, con l’ urgenza dovuta ai ristretti limiti temporali imposti dalla Finanziaria (30 aprile) per gli accordi di regolarizzazione, è necessario che le strutture in indirizzo si attivino urgentemente , d’intesa con le locali CdL, sia presso gli INPS territoriali per ottenere le necessarie informazioni sulla presenza dei co.co.co/pro nelle aziende, che nei confronti delle stesse richiedendo l’apertura di appositi tavoli negoziali per trasformare in lavoro subordinato i rapporti di collaborazione in essere.
E’ inutile sottolineare, al riguardo, lo straordinario valore politico che può assumere la stabilizzazione del lavoro precario nel privato, come rafforzamento della nostra battaglia contro la precarietà, specie in settori operanti nel campo dei servizi sociali e della persona dove sono presenti situazioni di dumping contrattuale e di minori diritti e tutele; per questa ragione lo scrivente Centro Nazionale rimane a disposizione delle strutture per ogni ulteriore chiarimento rispetto le problematiche interpretative che si potranno presentare nell’ambito delle iniziative per l’assunzione a tempo indeterminato di questi lavoratori .
In allegato si riporta, per una maggiore comprensione della problematica in questione ,
la parte del testo della Finanziaria commentata, già inviata in precedenza, relativa alla regolarizzazione del lavoro nero ed alla stabilizzazione del precariato nei settori privati nonché 2 fac-simile dei verbali di conciliazione con o senza il conciliatore di parte datoriale.
p. Segreteria Nazionale Comparto Sanità e S.S.A.E.P
Rossana Dettori
p. Segreteria Nazionale Dipartimento Welfare-Diritti,Lavoro
Mauro Beschi
Finanziaria 2007
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
Al fine di favorire l’emersione del lavoro nero , entro il 30 .9 2007 i datori di lavoro possono presentare istanza all’INPS per la regolarizzazione retributiva e contributiva dei lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Tutti i privati
1193. L’istanza di cui al comma 1192 puo` essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalita` dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.
L’istanza può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro cha abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale, ovvero territoriale, con le organizzazioni sindacali. La regolarizzazione può riguardare i periodi non anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione e deve contenere le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione.
Tutti i privati
1194. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonchè ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
L’accordo sindacale disciplina la regolarizzazione dei lavoratori mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuovendo atti di conciliazione individuale in merito agli effetti degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile riferiti ai diritti di natura retributiva,contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso
Tutti i privati
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e` consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
Per i periodi di mancata contribuzione, precedenti a quelli oggetto di regolarizzazione, si applica il termine della prescrizione quinquennale.
L’accesso alla procedura di regolarizzazione è consentito anche ai datori di lavoro oggetto di provvedimenti sanzionatori ancora non definiti , a seguito di accertamento ispettivo riguardo la regolarizzazione dei propri lavoratori. Tali provvedimenti vengono sospesi in caso di accordo sindacale cui al precedente comma 194 fino al completamento degli obblighi previsti dal successivo comma 196.
L’accodo sindacale dovrà comprendere la regolarizzazione anche dei lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni di quelli la cui posizione è stata oggetto dell’accertamento ispettivo e dei relativi provvedimenti sanzionatori.
Tutti i privati
1196. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita`:
a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e` determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
Le modalità di pagamento prevedono il pagamento, all’atto dell’istanza , di una somma pari ad 1/5 del totale dovuto; per la parte restante il pagamento in 60 rate mensili di apri importo e senza interessi. Nulla è posto a carico dei lavoratori relativamente alla parte di contribuzione a proprio carico; per quanto attiene invece il trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di regolarizzazione il contributo deve essere versato in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
Tutti i privati
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonchè¿ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè¿ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
Il versamento delle somme comporta l’estinzione dei reati , delle sanzioni amministrative, e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia.
Tutti i privati
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta` dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attivita` produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
Ai datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione sono sospese, per un anno, le ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.
Entro un anno dall’istanza i datori di lavoro debbono completare glia adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
L’efficacia estintiva del comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori , verificato alla scadenza del predetto periodo dai competenti organi ispettivi delle ASL
Tutti i privati
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori.
Tutti i privati
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa
La concessione di tali agevolazioni è subordinata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore ai 24 mesi a fare data dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro , salvo l’ ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa
Tutti i privati
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonchè di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
Al fine di promuovere la trasformazione dei rapporti di lavoro co.co.co ed a progetto in lavoro subordinato, i datori di lavoro, entro il 30 aprile 2007 possono stipulare accordi aziendali o territoriali con le rappresentanze sindacali (RSU od OO.SS in caso di assenza di RSU)
Tutti i privati
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche¿ stabilire condizioni piu` favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata, o a progetto, le parti possono stabilire, ai sensi degli artt 61 e 63 del dlgs 276/2003, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro, nonché a stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.
Tutti i privati
1205. La validita` degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta` della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
La validità degli atti di conciliazione dei lavoratori rimane condizionata all’ adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo del versamento alla gestione separata presso l’INPS di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. Tale versamento a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.
Tutti i privati
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita` di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
I datori di lavoro dovranno depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore ed alla attestazione dell’avvenuto pagamento di una somma pari ad 1/3 del totale dovuto ; i datori di lavoro saranno autorizzati a provvedere al pagamento della restante parte in trentasei rate mensili. Il Ministero del lavoro approverà i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto per il fondo dei lavoratori dipendenti.
Tutti i privati
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonche¿ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche¿ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e` precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
Gli atti di conciliazione cui al comma 1203 estinguono gli effetti degli art. 401 e 411 del codice di procedura civile in riferimento ai diritti di natura retributiva,contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso
Il versamento delle somme comporta inoltre l’estinzione dei reati , delle sanzioni amministrative, e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia., ivi compresi gli accertamenti di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di attività prestata dai lavoratori interessati alla trasformazione di cui al comma 102 e seguenti.
Tutti i privati
1208. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 e` consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
Tale procedura è consentita anche ai datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori non definitivi riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro .
In ogni caso l’accordo sindacale dovrà comprendere la stabilizzazione di tutti i lavoratori nelle stesse condizioni dei lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo e dell’avvio della procedura sanzionatoria .
Gli effetti di tali provvedimenti sono sopesi fino alla definizione degli obblighi previsti dai commi 1205-1206
Tutti i privati
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
I contratti di lavoro subordinato non potranno avere durata inferiore ai 24 mesi a fare data dalla loro trasformazione .
Tutti i privati
Roma, 15 febbraio 2007
Alle segreterie regionali, territoriali
e d’area metropolitana.
LORO SEDI
In allegato la circolare del Ministero del Lavoro,
pubblicata in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, relativa alla stabilizzazione degli LSU nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti nonché un interessante accordo
stipulato presso la regione Piemonte per stabilizzare il personale precario, non solo a tempo determinato.
Le novità della Circolare rispetto una precedente versione diffusa prima dell’estate, anche se priva del crisma dell’ufficialità, consiste essenzialmente nella possibilità di stabilizzare gli LSU anche in soprannumero purchè nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni sotto i 5000 abitanti dal comma 562 della legge 296/2006.
Inoltre, per la Regione Caloria è prevista la stabilizzazione di LSU/LPU nei comuni sotto i 5000 abitanti, nel limite massimo di 2450 unità, finanziate con l’incentivo previsto dall’ art 7, comma 6 del dlgs 81/2000 pari a 9,296,22 € annui per ogni soggetto assunto a tempo indetrminato.
Per quanto attiene invece la Sanità del Piemonte l’accordo prevede la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,dei co.co.co, delle partite IVA, delle borse di studio a diretto rapporto con l’Azienda.
Tali stabilizzazioni avverranno nell’ambito di un progetto occupazionale che avrà termine nel 2010; in ragione di ciò i lavoratori precari saranno prorogati fino alla conclusione delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato.
Dipartimento Welfare-Mercato del Lavoro
Gian Guido Santucci
Roma, lì 12 novembre 2007
Con la legge Finanziaria 2008 (244/2007) in tema di Pubblico Impiego, per quanto riguarda le stabilizzazioni, sono state introdotte numerose modifiche al quadro normativo preesistente definito con la legge 296/06.
Per questo motivo è necessario comprendere bene la portata di questi cambiamenti al fine di consolidare ed estendere i processi di stabilizzazione avviati già nel 2007 sulla base delle indicazioni della Finanziaria dello scorso anno e del Memorandum Governo-Sindacati sul lavoro pubblico, evitando che al riguardo, capziose interpretazioni della nuova normativa, possano ridurre gli effetti dell’azione intrapresa per l’eliminazione del precariato.
A tal fine, per dare alle strutture un quadro di riferimento normativo il più possibile completo, alleghiamo nota e riepilogo
delle nuove regole sul lavoro flessibile per i settori privati contenute nella legge 247/2007 che recepisce il protocollo d’intesa del 23 luglio 2007.
Testo Legge n. 244:
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
All’ Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica.
Ricorre in via straordinaria La Provincia di Lecce in persona del suo Presidente p.t. avv. Giovanni Pellegrino per l’annullamento nei limiti dei motivi del presente ricorso straordinario della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica firmato dal Ministro per la riforma e le innovazioni nella PA 18.04.08 n. 5, registrata alla Corte dei Conti in data 05.06.08, recante “linee di indirizzo in merito alla interpretazione delle norme sulla stabilizzazione”.
Poiché a seguito dell’ entrata in vigore della legge 133/2008 (ex DL 112) sono stati sollevati dubbi e perplessità riguardo la sorte dei processi di stabilizzazione del precariato, nonché del mantenimento in servizio dello stesso, soprattutto nel sistema delle Autonomie e della Sanità Pubblica grazie anche alle fantasiose circolari emesse dal Dipartimento della Funzione Pubblica, riteniamo utile fornire alle strutture un breve riepilogo del quadro normativo vigente al fine di evidenziare come, nonostante le nuove modifiche apportate con la legge 133, siano da ritenersi tutt’ora validi gli accordi stipulati per il personale precario ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.
Sulla base di queste valutazioni, e stante le manifestate intenzioni del Ministro della Funzione Pubblica di rivedere le decisioni assunte dal precedente Governo Prodi sul lavoro precario nel Pubblico Impiego, tutte le strutture dovranno aprire un serrato confronto con le Amministrazioni per portare a conclusione nel più breve tempo i percorsi già definiti negli accordi sottoscritti, dando soluzione alle problematiche ancora aperte che riguardano proroghe e stabilizzazioni, in coerenza sia con i criteri sopra riportati che con i principi contenuti nel Memorandum Governo-Sindacati.
Anche nel caso in cui non vi fosse disponibilità da parte degli Enti, è per noi importante che, con la nostra iniziativa, emergano al riguardo proposte, confronti, si aprano contraddizioni, non solo perché questo ci aiuta a dare voce e centralità concreta alle tematiche del lavoro precario ma anche per creare quella visibilità, tensione e movimento che possono sostenere la nostra campagna generale e le nostre richieste per la prossima legge finanziaria.
Per la Segreteria Nazionale FPCGIL Mauro Beschi – Dip Welfare-MdL GianGuido Santucci
Roma 18 settembre 2008
Una delle conseguenze dell’art 37 bis cui al ddl 1441 quater, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, è il possibile licenziamento dei lavoratori a tempo determinato della CRI, per lo più impegnati nei servizi di ambulanza del 118 e di assistenza alla persona, soprattutto nel campo del recupero degli handicap.
Si tratta di oltre 1500 lavoratori il cui venir meno comporterebbe gravissime ripercussioni negative sia per quanto riguarda la continuità di questi importanti servizi, qualora si dovessero interrompere i rapporti di lavoro in essere, che per la perdita di un patrimonio di professionalità e competenze accumulato negli anni da questi lavoratori che in nessun caso potrà essere recuperato nel breve volgere di pochi anni.
E’ per questa ragione che con l’approssimarsi della trasformazione in legge del ddl 1441 riteniamo che le istituzioni interessate (Ministero della Sanità, Regioni e Province) si dovrebbero preoccupare del problema del mantenimento occupazionale dei lavoratori precari della CRI, soprattutto per quanto attiene i servizi in convenzione.
Per quanto riguarda invece la CRI in quanto tale, si dovrebbe uscire dall’attuale situazione in cui non si decide nulla in merito a quanto disposto dalla legge, aprendo finalmente, come più volte sollecitato, il confronto con il sindacato per definire il numero dei precari di cui effettivamente necessita l’amministrazione nonché quali di questi assegnare e ripartire, ai sensi dei commi 366 e 367 della legge 244/07, tra il SSN ed il sistema delle Autonomie Locali.
Nell’immediato, per evitare che con questo non agire nel frattempo il precariato possa essere espulso dal lavoro è necessario sviluppare una forte iniziativa che consenta non solo di riaffermare l’assoluta necessità di continuare ad avvalersi di questi lavoratori in costanza di legge 296/2006 e 244/2007, ma anche il loro mantenimento in servizio nonostante le diverse indicazioni dell’ art 37 bis che, una volta approvate, non potranno essere più disattese.
Quanto ai tempi determinati che operano nell’ambito delle Convenzioni stipulate in ambito territoriale, per garantire il servizio del 118 e dei servizi alla persona, riteniamo importante a sostegno della nostra iniziativa che siano integrati gli accordi stipulati in precedenza tra Comitati e le Istituzioni locali interessate, stabilendo una proroga dei termini di scadenza della stessa Convenzione che ricomprenda anche il personale precario utilizzato.
Ciò al fine di ottenere una proroga che consenta di superare ampiamente il limite del 30 giugno del 2009, anche per poter utilizzare la deroga cui al comma 8 dell’art 37 bis ai fini della conclusione del processo di stabilizzazione previsto dal comma 367 della legge 244/07.
Per l’istituzione CRI si dovrà invece proseguire nell’immediato con tutte le iniziative sindacali e di lotta che si riterranno necessarie per sbloccare l’attuale situazione di stallo; chiediamo la riapertura del tavolo di confronto fermo da mesi , l’indicazione dei fabbisogni organici ed una dichiarazione di corrispondenza tra queste necessità ed il personale precario da stabilizzare, una proroga dei contratti che vada oltre il limite del 30 giugno 2009.
Se tutto ciò accadesse, in virtù della legislazione ” speciale” di cui gode la CRI prevista dalla Finanziaria 2007, si riaprirebbe la possibilità di prolungare i contratti di lavoro dei tempi determinati in attesa di riprendere l’interrotto filo del processo di stabilizzazione, e stimolare il Governo ad avviare quel confronto istituzionale che si rende necessario per definire la partita del precariato e del futuro della CRI.
In ragione di ciò chiediamo alle strutture in indirizzo di operare al riguardo sollecitando l’avvio in tempi brevi di un confronto nel merito tra istituzioni interessate ( Regioni, Province, SSN), Comitati territoriali della CRI titolari di convenzione e sindacato, informando, nello stesso tempo, lo scrivente Centro Nazionale degli esiti di tali iniziative.
p. Segreteria Nazionale FPCGIL
Mauro Beschi – Alfredo Garzi
Roma, 20 ottobre 2008
Care compagne, cari compagni,
Poiché continuano a giungerci numerose richieste di chiarimento riguardo l’esonero retribuito dal servizio previsto dall’art 72 della legge 133, riteniamo utile allegare alla presente nota la circolare n 10, pubblicata nel 2008, a firma del Ministro della Funzione Pubblica concernente la relative disposizioni applicative.
Una circolare che dimostra ancora una volta l’ambiguità di un Governo che nel mentre solleva devastanti crociate mediatiche contro i pubblici dipendenti, accusati di essere fannulloni e nulla facenti, dall’altra premia con un assegno mensile pari al 50% della retribuzione chi ha già un secondo lavoro e che, nel corso degli anni, proprio per questo duplice impegno probabilmente ha distratto impegno ed attenzione al servizio pubblico ed alle attese dei cittadini.
Secondo logica si sarebbero dovuti perseguire questi comportamenti imponendo ai dipendenti, in tali condizioni, l’obbligo di scegliere tra lavoro pubblico e secondo lavoro; al massimo con la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni prima di decidere che fare.
Invece nulla di tutto questo.
Inutile chiedersi il perché di questo comportamento. La spiegazione è semplice e risiede nel progetto politico perseguito da questo Governo che non prevede interventi volti a rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione e valorizzare il lavoro pubblico; ciò che interessa realmente è tagliare le spese in tutti i modi possibili (anche se attraverso la legittimazione del secondo lavoro) pur di racimolare risorse da destinare al sistema delle imprese ed alle mirabili opere infrastrutturali ipotizzate dal Governo, lasciando andare così alla deriva il sistema dei servizi di cittadinanza e welfare gestiti dal pubblico.
Per quanto riguarda gli altri lavoratori, per i quali il ricorso all’esonero è dettato da esigenze diverse non legate all’espletamento d’altre attività, come ad esempio necessità familiari e motivi di salute, è necessario che prima di presentare domanda deve essere chiaro agli interessati che tale decisione comporterà, in ogni caso, una riduzione del trattamento pensionistico; ciò perché il calcolo dell’importo non terrà conto delle quote di salario variabile che si sarebbero percepite qualora si fosse continuato a lavorare durante il periodo di sospensione.
Per maggiore comprensione e chiarezza:
Dipartimento Welfare-Mercato del Lavoro
Gian Guido Santucci
Roma, 28 gennaio 2009
In allegato il testo della Finanziaria 2010 con le note esplicative dei vari commi.
Il giudizio che abbiamo dato, sia come CGIL che come Funzione Pubblica, su questo provvedimento è assolutamente negativo perché, ancora una volta, il Governo ha dimostrato l’assenza di un serio progetto di rilancio del paese a fronte della gravissima crisi economica e sociale che stiamo vivendo, dando risposte sbagliate ed inadeguate che non permettono politiche economiche in grado di rilanciare realmente crescita, sviluppo ed occupazione.
Ci sarebbero dovuti essere massicci investimenti su infrastrutture, scuola, ricerca ed innovazione; su misure volte a sostegno del reddito dei pensionati e degli inoccupati, sul potenziamento del welfare sociale per favorire attraverso queste scelte la ripresa dei consumi e quindi il rilancio dell’economia.
Invece, si è scelto la politica dei tagli di spesa, rendendo così inutili e demagogici la maggior parte dei provvedimenti assunti con la legge finanziaria; in base ad una anacronistica logica di superamento della crisi basata sul contenimento del deficit di bilancio invece di sostenere le reali esigenze di una popolazione che fatica sempre di più a sopravvivere ad una situazione che diventa sempre più difficile da vivere e senza più prospettive per il futuro.
Tagli di spesa “pesanti” per tutto il Pubblico Impiego per quanto riguarda i bilanci ed i rinnovi contrattuali appena sufficienti a coprire l’indennità di vacanza contrattuale, rimandando a momenti successivi (dopo la fine della crisi economica!) il reperimento delle ulteriori risorse necessarie per completare il rinnovo dei CCNL.
Il tutto con un accentramento delle risorse in mano al Ministero dell’Economia che potrà decidere di autorità il sostegno o meno alle richieste di finanziamento di Sanità. Regioni, Enti Locali ed Amministrazioni Pubbliche statali; degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per il lavoro; delle misure a sostegno della persona e della famiglia.
Per tutte queste ragioni, nelle prossime settimane, saranno assunte dalla confederazione e dalla categoria iniziative di mobilitazione e di lotta a sostegno delle nostre proposte, nei confronti del Governo, per il rinnovo dei contratti pubblici, il rilancio e la valorizzazione del lavoro pubblico, per una diversa politica fiscale, per la riforma degli ammortizzatori sociali ed una politica economica più attenta al rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno, per sostenere l’occupazione e il rilancio degli investimenti.
Dipartimento Welfare-MdL Gian Guido Santucci p. Segreteria FP CGIL Nazionale Daniele Giordano
Roma, lì 18 gennaio 2010
7-3-2011 – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è diventata legge il “mille proroghe 2011”, dopo un lunghissimo iter parlamentare tra Camera e Senato e numerose riscritture del testo.
Com’è noto, la fiducia posta dal Governo ha impedito la possibilità di discutere e votare gli emendamenti presentati; in particolare le modifiche sollecitate ai partiti dell’opposizione dalla categoria insieme alla CGIL per prorogare i contratti di lavoro dei precari Pubblici e portare a termine i processi di stabilizzazione avviati.
Il risultato è che il testo definitivo approvato dalle Camere, comprensivo delle integrazioni del maxiemendamento, ha reso ancora più difficili le prospettive di permanenza in servizio di questi lavoratori, sia per quanto riguarda le Funzioni Centrali, con l’inserimento di specifici divieti al rinnovo dei contratti ed alle stabilizzazioni (art 2, comma 6 ), che per Regioni e Sanità con il divieto d’assunzione nei casi di fuoriuscita dal patto di stabilità (art 2, comma 33, lettera c); per gli Enti Locali si accentua la stretta economica già evidenziata con la legge 122/2010, e quindi del mantenimento in servizio dei precari incentivando le regioni a diminuire i propri trasferimenti a favore degli enti locali
Per quanto riguarda invece la proroga al 31.12.2011 del termine di 60 giorni per notificare l’impugnazione di un eventuale licenziamento, o l’illegittimità dei termini del contratto e/o della qualificazione del rapporto di lavoro (art 2, comma 54) va detto che questa positiva novità, a tutela e difesa dei lavoratori, vale nei nostri settori soprattutto per le Aziende facenti capo al Sistema CISPEL, dell’Igiene Ambientale nonché delle Municipalizzate; della Sanità Privata e di tutto il Comparto Socio Sanitario ed Assistenziale che applicano contratti di natura privata .
Ciò perché negli altri Comparti, definiti “pubblici”, la situazione è molto diversa per via delle rigidità imposte dal dlgs 165/2001 riguardo “. la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni…..” che non lasciano molti spazi interpretativi per richiedere la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonostante la Direttiva Europea e le molte sentenze di segno contrario intervenute nel frattempo (art 36 comma 3 del dlgs 165/2001)
Di conseguenza, eventuali iniziative per promuovere ricorsi, soprattutto in presenza di rapporti ancora attivi, dovranno essere vagliate e valutate attentamente, caso per caso, nella consapevolezza che il problema della precarietà è soprattutto una questione “politica” che potrà essere risolta soltanto se riusciremo a sconfiggere l’attacco portato dal Governo al lavoro pubblico, per rendere sempre più marginale e subalterna alla politica la presenza dello Stato nella gestione e nella erogazione dei servizi, nell’esercizio del ruolo di garante dello sviluppo sociale ed economico del paese, nonché della esigibilità dei diritti universali e di cittadinanza .
Per questo motivo riteniamo determinante che in questo particolare momento, anche in vista dello sciopero generale promosso dalla CGIL per il 6 maggio, debbano essere date risposte forti sul problema della precarietà del lavoro pubblico, a partire dai territori, e a livello nazionale, con iniziative “visibili” di mobilitazione e lotta di questi lavoratori per chiedere al Governo di cambiare l’attuale indirizzo che si è dato nei confronti del precariato, perché la sua presenza ha rappresentato una risorsa insostituibile per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e quindi della tenuta sociale e democratica del paese.
ART 2 comma 6.
Per garantire l’operatività’ degli sportelli unici per l’immigrazione nei compiti d’accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni d’euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
ART 2 comma 33
Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, successivo, procedono ad applicare le
seguenti prescrizioni……….
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione
ART 2 comma 54
All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 e’aggiunto il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per ‘impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».
Per il resto, ancora una volta la solita litania di norme che scaricano sui cittadini il costo del problema dei rifiuti in Campania attraverso l’aumento delle aliquote regionali (art 2, commi 2 bis/ter), idem per le calamità naturali che hanno investito il nostro paese (art 2,commi 2 quater-octies) mentre, al di là della entità della somme impegnate; qualora ciò non fosse sufficiente può essere disposto l’utilizzo delle risorse della Protezione Civile. In questo caso, ove fossero utilizzate le risorse del fondo culla legge 196/2009 queste andranno reintegrate attraverso l’aumento delle aliquote delle accise sulla benzina ed il gasolio.
In questo nuovo contesto normativo va certamente censurato l’utilizzo delle risorse di un fondo destinato, tra l’altro, a sostenere i malati oncologici per finanziare l’ Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, l’Istituto Italiano degli studi storici, l’Istituto di studi filosofici ( art 2, comma 2 duodecies-terdecies), e per la copertura delle multe ai produttori del latte sanzionati dalla Unione Europea cari alla lega nord.
Grazie all’aumento delle accise i contribuenti dell’Abruzzo colpiti dal sisma beneficeranno dello spostamento della riscossione dei tributi in scadenza nel periodo 1 gennaio-31 ottobre 2011 al 31 di dicembre; l’Aquila ed i comuni della sua provincia potranno invece stipulare contratti a tempo determinato di tre anni entro un massimo di spesa complessivo di due milioni di euro (art 2, comma 3 quater e comma 3 quinquies) .
Nel frattempo lo Stato per rimpinguare le proprie esauste finanze, dal 1 luglio al 31 dicembre, aumenterà di un euro il costo del biglietto al cinema fatta eccezione per le sale cinematografiche ecclesiali o religiose (art 2, comma 4 quater).
E’ cambiata la norma per i consiglieri degli ordini professionali che in questo modo potranno rimanere in carica per ben tre mandati anziché i due prima previsti dal DPR 169/2005 (art 2, comma 4 septies);
Sempre in tema di rigore ed austerità il mille proroghe stabilisce che il Commissario per il rientro dal debito finanziario del Comune di Roma, cioè il Sindaco, nello svolgimento della propria attività potrà disporre pienamente del personale e dei mezzi operativi del Comune di Roma il libero accesso agli atti dell’Ente con un compenso annuo molto sostanzioso per se ed i vice commissari finanziato dal fondo destinato alle nuove assunzioni del Comune di Roma (art 2, commi 8 e 9).
Invece, nella legge, per fare fronte alle alluvioni, sono stanziati 100 milioni d’euro per il 2011 e per il 2012 di cui 45 milioni l’anno destinati alla Liguria, 30 al Veneto 20 alla Campania e 5 ai comuni della Provincia di Messina (art 2, comma 12 quinquies) direttamente agli enti interessati senza che sia previsto un ruolo di coordinamento e progettazione da parte del Ministero dell’Ambiente per il risanamento idrogeologico ed ambientale dei suddetti territori.
A favore degli Enti della Sanità Privata con un organico superiore alle 1800 unità, e con sedi presenti in Molise, Sicilia e Puglia, in crisi aziendale o soggetti a processi di ristrutturazione si proroga al 31 dicembre 2011 l’erogazione dell’indennità di mobilità a 24 mesi (art 2, comma 12 undecies).
Sono altresì stanziati 4,5 milioni d’euro per finanziare il proseguimento delle attività d’informatizzazione degli uffici giudiziari e della sicurezza (art 2, comma 16 quater); ben poca cosa rispetto le effettive necessità d’investimento del Ministero della Giustizia per riorganizzare le proprie attività per rendere i procedimenti giudiziari più snelli e veloci ed in grado di dare ai cittadini risposte certe in tempi brevi. Serve ben altro, e non certo le pseudo-riforme che ha in procinto di varare il Governo.
Sul piano disciplinare si cambia la norma vigente in caso di proscioglimento del dipendente pubblico sospeso e collocato a riposo a seguito di procedimento penale, stabilendo che il diritto al reintegro ed al prolungamento del rapporto di lavoro non potrà più superare il termine dei 5 anni oltre i limiti massimi previsti dagli ordinamenti (articolo 2, commi 30-32).
Per quanto riguarda le Regioni con la legge 10, si riscrivono in parte le regole del patto di stabilità inasprendo le precedenti disposizioni in termini di contenimento della spesa: e dei costi del personale. Si fa, infatti, obbligo alle regioni cui si applicano questi limiti, di ridimensionare non più la spesa del personale ed a produrre servizi in economia ma anche a tagliare i trasferimenti correnti e continuativi ad imprese pubbliche e private, a famiglie e ad istituzioni sociali e private, ovvero all’intero sistema di welfare locale (art 2, comma 33 punto c). Nello stesso tempo le regioni che autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo attraverso l’aumento dei pagamenti in conto capitale, riducendo contestualmente il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza, è concesso lo svincolo di destinazione per una somma pari al triplo delle risorse liberate per le spese d’investimento ed il loro utilizzo (art 2, comma 33 punto f).
Infine, oltre alle disposizioni già viste per quanto riguarda il divieto d’assunzione dei precari (art 2 comma 33 punto g) i piani di stabilizzazione finanziaria delle regioni per la Sanità, in caso di extra-deficit, dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2011 ed attuati entro il ridotto limite temporale del 2012 mentre gli accrediti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e degli stabilimenti termali dovranno cessare il 1 gennaio 2013 se non confermati da accrediti definitivi. (art 2, commi 33-36).
Viene premiata la provincia di Milano, consentendole, come per il Comune, di escludere dal conteggio dei costi in bilancio ai fini del patto di stabilità i 20 milioni di euro stanziati per l’EXPO (art 2 , comma 37); è inoltre abbassato progressivamente il limite di spesa per interessi in rapporto alle entrate da tributi, tariffe e trasferimenti oltre i quali si blocca la possibilità di indebitamento degli Enti Locali (art 2 comma 39).
Uno stanziamento assai limitato di 70 milioni d’euro è poi assegnato alle regioni per coprire gli oneri delle visite di controllo dei dipendenti pubblici assenti dal servizio la cui competenza è attribuita alle stesse, ai sensi dell’intesa Stato-Regioni del 2005 (art 2 comma 38).
Per “aiutare ” gli Enti Locali in difficoltà è consentito l’utilizzo, fino al 31.12.2012, del 75% degli oneri da urbanizzazione per coprire le spese correnti (art 2 commi 40-41); nello stesso tempo viene consentita la non incompatibilità fra l’incarico di sindaco di comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e quella di amministratore , titolare o dipendente con poteri di rappresentanza di una partecipata quando la quota dell’ente locale sia inferiore al 3% (art 2 comma 42).
L’obbligo delle dismissioni delle partecipate per i comuni fino a 50.000 abitanti è prorogato al 31.12 del 2013, qualora invece le società già costituite abbiano conseguito al dicembre del 2013 utili di bilancio negli ultimi tre anni e non hanno subito perdite o ricapitalizzazioni viene meno tale vincolo.
Per rendere più accettabile la riforma del federalismo fiscale, si sblocca la prima rata dei trasferimenti statali ai comuni ora soppressi con l’approvazione della legge sul federalismo; in seguito il Ministero dell’Interno provvederà a conguagliare le differenze tra la rimanenza delle somme assegnate in precedenza e quanto dovuto in base alla riforma federalista in termini di tributi e compartecipazioni assegnati ad ogni comune (art 2, comma 43)
Infine, si stabilisce che fino al termine del rapporto di lavoro i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti (art. 2 comma 49); inoltre, nel triennio 2012-2014 i dipendenti pubblici che stanno per raggiungere i 40 anni di contribuzione potranno sospendere il servizio nei 5 anni precedenti al maturazione del servizio, ed i posti resi disponibili non saranno reintegrabili negli anni per i quali può essere presentata la domanda di esonero.
p. La Segreteria Nazionale FP CGIL Fabrizio Fratini / p. Dipartimento Welfare-Mercato del Lavoro Gian Guido Santucci