Pubblichiamo la bozza di accordo inviata dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, riguardo il Fondo di Amministrazione anno 2019
IL LAVORO RIGIDO È SERVITO!
Nei giorni scorsi avevamo chiesto di applicare la circolare dei Ministri della Pubblica Amministrazione e del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al lavoro agile in questa fase di forte ripresa dei contagi.
Purtroppo, la nota che l’INL ha emanato non ci appare congrua rispetto al contesto, per varie ragioni, anzitutto per il periodo di tempo considerato: dal 17 gennaio al 18 febbraio, nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato fino al 31 marzo – evidentemente perché si ritiene che i contagi non diminuiranno perlomeno fino a quella data. Ci appare molto probabile, se non certo, che entro il 18 febbraio l’INL dovrà emanare una nuova nota con cui darà ulteriori indicazioni. Tanto valeva farne una valida almeno per il primo trimestre dell’anno, no?
Venendo al merito delle indicazioni, esse non ci appaiono fare “il più ampio ricorso alla flessibilità”, come indicato nella premessa della nota. In particolare, non comprendiamo il motivo per cui ci si ostini a prevedere per tutto il personale, senza alcuna eccezione, la necessaria presenza per due giorni settimanali, addirittura stabilendo che “nel mese successivo sarà effettuata l’attività in presenza per quattro giorni settimanali”. Quattro giorni settimanali dal 19 febbraio, quindi? Come se nel frattempo il Covid evaporasse…
E che dire della parte in cui si prevede che la stessa regola debba valere anche per i genitori di figli minori? Si è considerata o no la possibilità che vi siano casi con figli minori (negativi o positivi) in quarantena e che quindi, nel relativo periodo, per normativa ancora vigente, occorre riconoscere il lavoro agile 5 giorni su 5 in alternativa al congedo straordinario covid, (che comporta una decurtazione retributiva del 50%)? Nessuna previsione in proposito.
Per di più, in tal modo, si trattano allo stesso modo situazioni diverse: si impone l’obbligo di recuperare i giorni di lavoro agile sia a chi è costretto a farlo cinque giorni a settimana sia a chi volontariamente riduce la propria presenza in ufficio.
Evidentemente la condanna per discriminazione collettiva comminata dal Tribunale di Firenze proprio a INL non ha insegnato alcunché, poiché ancora una volta nella gestione del personale ci si dimentica, pur essendo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e in violazione della normativa, di individuare una tutela differenziata per i genitori rispetto alle “situazioni ordinarie”.
Ciliegina sulla torta: nei giorni scorsi, il Ministero del Lavoro ha emanato una nota, con cui prevede che – fatto salvo l’andamento del contagio – il proprio personale sia collocato in lavoro in presenza per un giorno a settimana fino al 13 febbraio e che dal 14 febbraio al 31 marzo le giornate di lavoro in presenza diventino due. Inoltre, non solo si ribadisce il riconoscimento dei buoni pasto al personale in lavoro agile – già avvenuto da mesi – ma si prevede anche nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta da remoto, la possibilità di fruire, qualora ne ricorrano i presupposti, di riposi, pause e permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, nonché degli istituti della flessibilità dell’orario di lavoro e di effettuare lavoro straordinario, a seguito dell’autorizzazione del Dirigente di riferimento, utilizzando i sistemi digitali in uso.
Tutto questo, avviene anche alla luce della recente sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL delle Funzioni Centrali, secondo cui “il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione”. Ci fa piacere che altre sigle che non hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL e anzi la contestano, riconoscano tali aspetti nei loro comunicati al personale, perché è la migliore riprova che si tratti di un buon contratto collettivo.
Resta tuttavia da capire perché ciò che appare scontato per il Ministero del Lavoro continui a non esserlo per l’Agenzia del Ministero.
Fino a quando dovrà durare questa rigidità sempre a danno di lavoratrici e lavoratori?
Roma, 17 gennaio 2022
FP CGIL INL
Matteo Ariano
Roma, 17 gennaio 2022
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Capo Dipartimento DAG
D.ssa Valeria VACCARO
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
E, p.c.
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
DAG – Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Ernesto PERNA
relazionisindacali.dag@mef.gov.it
Oggetto: Corretta interpretazione della circolare DAG n. 3404 del 12 gennaio 2022
contenente Ulteriori indicazioni in materia di lavoro agile per il personale delle Strutture
centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.
A seguito dell’incontro con le Organizzazioni sindacali del 12 gennaio,
l’Amministrazione ha fornito ulteriori indicazioni in materia di lavoro agile per il personale
del Ministero, stabilendo che i dipendenti già ammessi al lavoro agile possono svolgere la
prestazione lavorativa in tale modalità prescindendo dal limite mensile previsto nella
nota del Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi n.
136928 del 29 novembre 2021, a condizione che sia garantita, su base semestrale, la
prevalenza dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza.
Le indicazioni di cui sopra – compreso il suo fulcro, ovviamente, cioè il superamento
del limite mensile- sono, per esplicita previsione DAG, immediatamente applicabili.
Ciò nonostante, a soli 3 giorni dalla diramazione di queste linee guida giunge notizia
di una interpretazione contrastante fornita da alcuni dirigenti secondo cui il limite mensile
fissato dalla nota del 29 novembre è a tutt’oggi da intendersi come “media mensile su
base semestrale”. Secondo questa interpretazione, il limite indicato nella nota del 29
novembre (8 o 10 giorni a seconda delle casistiche) non è affatto superato, come invece
scrive espressamente il Capo Dipartimento.
La differenza è di non poco conto.
Secondo questa interpretazione, infatti, il limite massimo di giornate di lavoro agile
è di 48 giorni fruibili nei 6 mesi. Al contrario, calcolare la prevalenza su una reale base
semestrale -come da corretta interpretazione della circolare in questione- garantisce una
media di 65 giorni di lavoro agile in 6 mesi, da organizzare secondo necessità e flessibilità
per fronteggiare l’emergenza pandemica, come peraltro disposto dalla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro.
Nel segnalare che questa Organizzazione sindacale avvierà immediatamente una
mappatura sull’effettiva applicazione della nuova circolare, chiediamo che anche il Capo
Dipartimento prenda i necessari provvedimenti per garantire che le indicazioni della
circolare stessa non vengano disattese da interpretazioni contraddittorie provenienti dalle
strutture dell’Amministrazione.
Nel mezzo di questa nuova ondata pandemica è infatti fondamentale facilitare e
rendere effettivo il ricorso al lavoro agile per limitare la trasmissione del virus, a vantaggio
della salute dei lavoratori e delle lavoratrici e della continuità dei servizi offerti.
FP CGIL Nazionale
Daniele Gamberini
Pubblichiamo la nota del Coordinamento provinciale con la quale chiede un incontro per le problematiche mensa
Al Presidente
Prof. Pasquale Tridico
Al Vicepresidente
On.le Maria Luisa Gnecchi
Ai Componenti del CdA INPS
Avv. Rosario De Luca
Dott. Roberto Lancellotti
Prof. Patrizia Tullini
Al Direttore Generale
Dott.ssa Gabriella Di Michele
Al Direttore centrale Risorse umane
Dott.ssa Maria Grazia Sampietro
Al Direttore centrale Pianificazione e controllo di gestione
Dott. Vincenzo Ciriaco
per il tramite del Dirigente Area Relazioni sindacali
Dott. Stefano Ferri Ferretti
Oggetto: integrazione delibera CdA INPS n.132 del 29 settembre 2021 “Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2021”
La delibera n.132 del 29 settembre 2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps in tema di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2021, delibera che aggiorna ed integra la precedente delibera n.30 del 24/3/2021 dello stesso Organo, prevede che la performance individuale per il personale delle aree A, B e C sia misurata sia sotto il profilo del contributo singolo ai risultati delle struttura organizzativa di appartenenza unitamente alle abilità individuali sia sotto il profilo della dimensione organizzativa del risultato oggettivo della medesima struttura.
Ebbene in sede di valutazione intermedia, relativamente al periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2021, che è stata effettuata nelle ultime settimane dalla dirigenza dell’Istituto, valutazione intermedia non utilizzabile per alcun pagamento di salario accessorio come specificato nei messaggi Hermes n.3797 del 5/11/2021 e n. 4347 del 6/12/2021, sui territori sta emergendo una “stortura” del meccanismo deliberato dal CdA al quale è necessario porre urgentemente
rimedio. Infatti, a fronte di agenzie territoriali che presentano risultati di struttura oltre quota 100 o prossimi a tale dato, fanno riscontro, spesso, dati di produzione, imputati alle Direzioni provinciali/Filiali metropolitane (DD.PP./FF.MM.), inferiori alle prime (le agenzie territoriali). Tutto ciò accade quando le “strutture madri” nel corso del 2021 hanno, in molti casi, “sussidiato” le agenzie per far fronte alla domanda di prestazioni difficilmente sostenibile da queste ultime, attesa la forte carenza di personale delle articolazioni territoriali dell’Inps, contribuendo in modo determinante ai loro risultati difficilmente raggiungibili senza l’ausilio della “sede madre” il cui direttore distribuisce i carichi di lavoro tra il personale della DP/FM in modo omogeneo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità fissati dal sistema di pianificazione e programmazione dell’Istituto. Ebbene il monitoraggio intermedio del SMVPI ha fatto emergere a carico delle DD.PP./FF.MM., in diverse realtà, risultati di struttura inferiori alle singole agenzie territoriali di riferimento, penalizzando di riflesso la performance individuale di colleghi che hanno contribuito con la loro attività al risultato complessivo della D.P./F.M. di appartenenza nel cui bacino territoriale si collocano le agenzie. Quanto abbiamo registrato in queste ultime settimane va chiaramente in contrasto con una filosofia di rilevazione ed aggregazione dei dati che, ai fini della valutazione dei risultati di performance organizzativa, parte dalla dimensione provinciale/metropolitana dell’Istituto dalla quale non si può prescindere anche in sede di valutazione della performance individuale.
Alla luce delle considerazioni esposte si chiede di correggere per via interpretativa per il 2021 tale “stortura”, non conosciamo altro termine per definire un meccanismo che non considera in chiave solidaristica il dato del risultato di gruppo come già avviene con la performance organizzativa, e di modificare i contenuti della delibera n. 132/2021 del CdA INPS per il 2022 in occasione del preannunciato e prossimo intervento di aggiornamento già oggetto di confronto con le OO.SS. nelle scorse settimane.
Alle considerazioni esposte, considerazioni che nascono dalla concreta applicazione operata sui territori dei nuovi meccanismi previsti dal D.lgs. n.150/2009 e dal CCNL 2016/2018 (Contratto sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali) si aggiunge la richiesta di modificare il layout delle schede di valutazione in vista della valutazione finale del prossimo mese di giugno, la sola, lo ricordiamo, oggetto di una specifica procedura di conciliazione, avendo le attuali schede il valore di una valutazione intermedia, in quanto la loro impostazione risulta non essere conforme al dettato contrattuale.
Considerata la rilevanza della materia e le delicate implicazioni, si resta in attesa di un sollecito riscontro.
Roma, 17 gennaio 2022
FP CGIL
Matteo Ariano Antonella Trevisani
CISL FP
Paolo Scilinguo
UIL PA
Sergio Cervo
Mancata copertura INAL per il personale Vigile del Fuoco
Le strutture regionali Fp Cgil VVF, Fns Cisl e Confsal VVF chiedono alla Giunta Regionale Sardegna l’applicazione per le prestazioni di pronto soccorso in codice bianco e l’ applicazione dell’art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge 15 luglio 2011 n° 111, in merito il NON pagamento del Ticket per infortunio sul lavoro
Pubblichiamo l’avviso della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale concernente il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a 128 posti nella qualifica di ispettore logistico- gestionale
Roma,13 gennaio 2022
Si è concluso l’incontro di oggi tra le scriventi Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione
ENAC.
La delegazione di parte datoriale era composta dal Presidente, Direttore Generale, Vice
Direttore Generale e Direttore Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo.
Il Presidente, Avv. Di Palma, ha aperto il tavolo presentandosi in maniera ufficiale per la
prima volta alle Organizzazioni Sindacali indicando che la sua presenza era motivata dalla
volontà di stabilire o ristabilire un corretto sistema di relazioni sindacali nonostante, a suo
modo di vedere, gli ultimi comunicati delle scriventi fossero del tutto “inaccettabili”.
Gli è stato fatto notare che i comunicati, da lui ritenuti “inaccettabili” volevano interrompere
l’assurdo e immotivato silenzio dell’Amministrazione rispetto a delle richieste precise e
puntuali presentate dalle scriventi nel rispetto dei ruoli e delle normative attuali in merito alla
disciplina delle relazioni sindacali.
Successivamente la Dr.ssa Maria Elena Taormina, Direttore Centrale Risorse Economiche
e Benessere Organizzativo, nonché nuovo Delegato alle relazioni sindacali di parte
datoriale, ha puntualmente effettuato un riassunto della normativa che al momento regola i
diversi derivanti dalla pandemia in corso in materia di pubblico impiego; a tale proposito
l’Amministrazione, a breve, emetterà una circolare esplicativa e applicativa di tale normativa
per quanto riguarda l’ENAC e i suoi lavoratori.
Abbiamo ribadito l’assoluta necessità di rivedere i termini per lo svolgimento del lavoro agile
adottati a partire dal 15 ottobre del 2021, anche attraverso la responsabilizzazione dei
Dirigenti delle strutture dell’ENAC, che ben conoscendo la natura delle attività svolte dalla
propria struttura, il personale assegnato e le condizioni dello stesso, potrebbero gestire in
modo efficace tale modalità di lavoro nell’interesse sia dell’Organizzazione che dei lavoratori
stessi.
L’Amministrazione, pur dichiarandosi favorevole al lavoro agile in tutte le sue modalità, ha
ribadito che al momento le condizioni restano quelle attuali, cioè un solo giorno a settimana
di lavoro agile.
Al di fuori dell’argomento lavoro agile, abbiamo chiesto la ripresa immediata del confronto
relativamente ai fondi per la contrattazione integrativa 2021 e le posizioni organizzative non
dirigenziali 2022; abbiamo inoltre evidenziato l’importanza di una ripresa delle corrette
relazioni sindacali soprattutto in vista dell’apertura della specifica sequenza negoziale
all’ARAN prevista dall’art. 60 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 per l’applicazione del
Titolo III relativamente al personale T.A.O. e di II q. p.
Pubblichiamo a seguito della ricognizione la graduatoria di mobilità del personale Direttivo con funzioni operative emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Pubblichiamo la nota delle strutture regionali Fp Cgil VVF, Fns Cisl, Uil Pa VVF, Confsal VVF in merito la salute e sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria
Roma, 13 gennaio 2022
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
– on. Renato Brunetta
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze –
dott. Daniele Franco
Al Ministro dell’Interno –
cons. Luciana Lamorgese
Al Ministro della Giustizia –
prof. Marta Cartabia
Al Ministro della Difesa –
on. Lorenzo Guerini
Oggetto: Intervento per definire le modalità di utilizzo e di disciplina del fondo per le misure
di perequazione previdenziale in relazione alla specificità del Comparto Sicurezza e
Difesa.
Egregi Ministri,
la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, all’art. 1, comma 95, dispone che “In relazione
alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vi –
gili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze é istituito un fondo con una dotazione di
20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorre –
re dall’anno 2024.”.
È questo per noi un primo importante passo verso il riconoscimento anche al personale delle
Forze di Polizia di un trattamento previdenziale più adeguato che necessita però di interventi legislativi
ulteriori al fine di assicurare, soprattutto ai più giovani, forme di previdenza complementare
come già possibile per la generalità dei lavoratori pubblici e privati.
Con la presente siamo quindi a sollecitare i provvedimenti utili in tal senso a partire
dall’intervento legislativo necessario a definire le modalità di utilizzo e di disciplina del fondo per le
misure di perequazione previdenziale in relazione alla specificità del Comparto Sicurezza.
SILP CGIL Funzione Pubblica CGIL
Daniele Tissone Florindo Oliverio