Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. (GU n. 122 del 28-5-2009)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l’art. 6, commi 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-
disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);

Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione Superiore dei paesi dell’area europea;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all’Anagrafe degli studenti ed al certificato «supplemento al diploma»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, della stessa legge;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alla Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

Considerata l’esigenza di provvedere alla determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni, nonché ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli Tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell’adunanza dell’11 gennaio 2006;

Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell’allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli Tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;

Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza dell’1/2 settembre 2005;

Sentita la CRUI per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2, del D.M. 270/2004;

Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 30 ottobre 2007;

Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nell’adunanza del 6 e 7 dicembre 2007;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni di cui al punto 1 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a ridurre le discipline cliniche in quanto la presenza delle discipline cliniche nel corso di laurea triennale rende obbligatorio il loro inserimento, anche nel corso di laurea magistrale, per garantire la continuità didattica e per approfondire l’organizzazione e la gestione dell’assistenza nei vari ambiti clinici;

Considerato che l’invito, contenuto nel punto 2 del parere della VII Commissione del Senato, inteso a favorire le attività di formazione a distanza, al fine di promuovere l’ampliamento e la diffusione di esperienze nazionali ed internazionali può essere accolto limitatamente alle sedi decentrate ed esclusivamente per la didattica teorica, fermo restando che, data la specificità della professione sanitaria, anche il rapporto con il docente nella didattica teorica puo’ consentire un apprendimento delle modalità di rapporto con il paziente;

Considerato altresì, che non si condivide il suggerimento contenuto nel punto 3 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica riguardante l’introduzione e l’approfondimento delle discipline gestionali ed organizzative che riguardano strettamente le competenze degli infermieri, nonché l’ampliamento dello studio delle discipline statistiche, in quanto i 20 crediti formativi liberi a scelta dalla sede sono disponibili oltre che per l’eventuale didattica on line anche per approfondimenti di tipo statistico, epidemiologico e gestionale;

Decreta:

Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali.
2. Le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al D.M. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite dalle classi di laurea magistrale allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all’art. 8.
3. Le università, nell’osservanza dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale n.270/2004 procedono all’istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizione di cui al presente decreto entro l’anno accademico 2010/2011.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico;

Art. 2
1. I corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari.

Art. 3
1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì’ assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’ acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
4. Nel definire gli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie di ciascuna classe le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea , nonché in particolare, alle competenze relative all’ organizzazione e coordinamento di tutte le figure professionali ricomprese in ogni classe, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
5. Salvo quanto previsto dal comma 6, relativamente al trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Art. 4
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo , ai sensi dell’ articolo 11, comma 7, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’ università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ ambito di corsi di laurea delle professioni sanitarie non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ ambito di corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Art. 5
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico. Nel computo dell’impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l’obbligo di aver completato l’ attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.

Art. 6
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l’accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2 .
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 e dell’articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.

Art. 7
1. Le università rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi, o a singoli profili professionali.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 8
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui allo stesso decreto.
2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi possono essere disposte con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro
F.to Gelmini

D.M. 19 febbraio 2009

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (GU n. 119 del 25-5-2009)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;

Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l’art. 6, commi 6 e 7;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a);

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l’art. 2, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione superiore dei Paesi dell’area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004 relativo all’Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;

Viste le direttive dell’Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente l’attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;

Visto l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti del Ministro della sanita’ numeri 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994, numeri 745, 746 del 26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, numeri 56, 58, 69, 70, 136 del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520 dell’8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo 2001, adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Considerata l’esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal citato decreto ministeriale n. 270/2004 e dalla richiamata legge n. 251/2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni, relativo
alla Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

Considerata la necessità di assicurare l’omogeneità dell’articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla predetta legge n. 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all’art. 6;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell’adunanza dell’11 gennaio 2006;

Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell’allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;

Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza dell’1/2 settembre 2005;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 30 ottobre 2007;

Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza del 6 e 7 dicembre 2007;

Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare
riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 5 giugno 2008;

Acquisito il preliminare concerto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali espresso con note del 27 giugno 2008, prot. n. 5228-P, e del 16 settembre 2008, prot. n. 100./3319-G/2581;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni contenute nel punto 1 del parere della VII Commissione del Senato in quanto non appare corretto integrare nell’ambito delle Scienze medico-chirurgiche, l’ambito del primo soccorso che e’ di particolare rilievo per l’area infermieristica per la quale e’ indispensabile una specifica competenza; non può neanche essere condivisa la proposta di separare il profilo della Storia dell’assistenza infermieristica da quello della Storia della medicina atteso che il settore scientifico-disciplinare «Storia della medicina» ricomprende anche la Storia dell’assistenza infermieristica, per la quale non esistono specifici docenti;

Considerato che le osservazioni di cui al punto 2 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e le condizioni di cui alla lettera h) del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati non possono essere recepite, perché l’ambito disciplinare delle Scienze medico chirurgiche e’ comprensivo del settore scientifico disciplinare delle malattie infettive e dell’igiene generale applicata. Quest’ultima, a sua volta, e’ comprensiva della prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere;

Ritenuto di non poter accogliere le condizioni di cui alla lettera d) del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a garantire, per ciascun anno di corso, la presenza almeno di un professore o ricercatore appartenente allo specifico profilo disciplinare, in quanto non esistono professori e ricercatori universitari sufficienti per ogni profilo professionale, tanto che, i docenti del tirocinio professionalizzante sono docenti a contratto dei rispettivi profili professionali presenti in ogni corso con compiti di coordinamento;

Ritenuto di non accogliere le condizioni di cui alla lettera i) del parere della VII commissione della Camera dei Deputati in quanto non e’ necessario coordinare la disciplina dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie, istituita con il presente decreto, con la disciplina dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie di cui ai decreti ministeriali 22 maggio e 28 settembre 2002, atteso che quest’ultimo e’ stato soppresso dall’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2008, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2008, n. 248;

DECRETA:

Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, individuate nell’allegato che ne costituisce parte integrante.
2. Le università procedono all’istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. Le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al D.I. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente decreto entro l’anno accademico 2010/2011.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. L’attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al DI 2 aprile 2001.
8. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
9. Le università attribuiscono al corso di laurea una denominazione corrispondente a quella della figura professionale di cui ai relativi decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
10. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possono essere ridefiniti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 2
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti.

Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Art. 4
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché di acquisire le conoscenze, le abilità relative all’ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell’esercizio della professione.
3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
4. In considerazione dell’elevato contenuto professionale, applicato nei processi diagnostico terapeutici e assistenziali, delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell’impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio.
5. L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell’ambito della formazione.
6. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alle professioni regolamentate dal Ministero della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, relativamente al trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Art. 5
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Per la classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nel rispetto delle normative europee, i crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, non possono essere inferiori a 60 CFU. In ossequio alla normativa comunitaria a tali CFU è attribuito un peso orario pari a 47 ore per credito.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative e prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di esami e delle altre verifiche di profitto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, non superiore a venti.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 6
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell’infermiere, dell’infermiere pediatrico e dell’ostetrica/o, di cui alle direttive dell’Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l’obbligo di aver completato l’attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.

Art. 7
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
2. La prova finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
3. La prova di cui al comma 2 è organizzata, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
4. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all’inizio della prima sessione, ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell’esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

Art. 8
1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso, della classe di appartenenza e con l’indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengono abilitati.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’ art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo .

Art. 9
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto.
2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 10
1. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti d’idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l’accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali di cui al presente decreto, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
F.to Sacconi

Il Ministro dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca
F.to Gelmini

Allegato al D.M. 19-02-2009

Legge n. 833 del 23 dicembre 1978

tipo: Legge
data: 23 dicembre 1978
note: Testo aggiornato al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Legge n. 43 del 1 febbraio 2006

tipo: Legge
data: 1 febbraio 2006
note:

Legge n. 149 del 26 luglio 2005

tipo: Legge
data: 26 luglio 2005
note:

Legge n. 138 del 26 maggio 2004

tipo: Legge di conversione
data: 26 maggio 2004
note:

Legge 26 febbraio 1999, n. 42

Legge 26 febbraio 1999, n. 42 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

Articolo 1
Definizione delle professioni sanitarie.
1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Articolo 2
Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Articolo 3
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (6);
g) (Omissis) (7);

(1) Modifica il comma 1 dell’art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(2) Aggiunge il comma 3-bis all’art. 2, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(3) Modifica il comma 1 dell’art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(4) Modifica il comma 1 dell’art. 4, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(5) Modifica il comma 4 dell’art. 5, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(6) Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all’art. 5, l. 5 febbraio 1992, n. 175.
(7) Aggiunge l’art. 9-bis alla l. 5 febbraio 1992, n. 175.
Articolo 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (1).
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’Acc. 16 dicembre 2004.

Legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.

3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2. (Professioni sanitarie riabilitative)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

Art. 3. (Professioni tecnico-sanitarie)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

Art. 4. (Professioni tecniche della prevenzione)

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

Art. 5. (Formazione universitaria)

1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

Art. 6. (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Finanziare fondo sanitario, Gentiloni intervenga 

Roma, 15 dicembre – “Condividiamo e sosteniamo la rivendicazione fatta dalle regioni sulla necessità di finanziare con risorse aggiuntive il Fondo sanitario nazionale”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino, in merito al grido di allarme lanciato ieri dal presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, in vista dell’approvazione della legge di Bilancio.
“Abbiamo scioperato – prosegue la dirigente sindacale – il 12 dicembre con i medici e abbiamo da subito avviato le assemblee nei luoghi di lavoro denunciando che il definanziamento della sanità pubblica avrebbe determinato una riduzione delle prestazioni ai cittadini e non dato certezze sul fronte occupazionale nel garantire stabilizzazioni, piani assunzionali e il rinnovo dei contratti di lavoro”.
Il presidente Bonaccini, conclude Sorrentino, “ha lanciato una richiesta forte che noi sosteniamo in maniera determinata. Il premier Gentiloni ascolti anche le richieste delle autonomie locali e lavori con il Parlamento per dare quelle risposte che gli operatori e i cittadini attendono”.

Convocazione incontro – Fondo di Amministrazione 2015 e FUG 2014

FUG 2014 e FA 2015 – Convocazione incontro 20 DICEMBRE 2017.


 

15.12.2017 – Pubblichiamo lo stato di agitazione unitario proclamato dalle organizzazioni regionali dell’Umbria per il mancato pagamento delle spettanze relative alla convenzione boschiva e a quella riguardante gli imenotteri.


Mensa di servizio – vertenza unitaria di Roma e Lazio

15.12.2017 – La Fp Cgil VVF fortunatamente non è più sola.

Parte dalla Regione Lazio e dal Comando di Roma una vertenza unitaria con tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria. A distanza di mesi si comincia a capire l’importanza della vertenza aperta dalla Fp Cgil e dalla Filcams legata alla mensa di servizio; la scellerata operazione del buono pasto e la conseguente monetizzazione del diritto deve trovare sostegno da parte di tutti semmai, lo auspichiamo, diventare una vertenza nazionale.

Tantissime lavoratrici e lavoratori, madri e padri di famiglia, dal prossimo primo gennaio, perderanno il posto di lavoro a causa dei nuovi contratti stipulati con le ditte erogatrici del servizio mensa. Famiglie, già in difficoltà per la tipologia degli orari e dei contratti, rimarranno senza stipendio, la monetizzazione di un diritto acquisito, siamo convinti, non vale la perdita di un posto di lavoro, è una operazione che il Governo deve contrastare.

La Fp Cgil invita tutte le strutture regioni ad intraprendere una nuova vertenza per riconoscere al personale VF il diritto alla mensa di servizio e confermare a lavoratrici e a lavoratori delle ditte mensa l’attuale posto di lavoro.


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