Statuto Fp Cgil

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art.1 – Definizione

Art.2 – Principi fondamentali

Art.3 – Iscrizione alla Funzione Pubblica

Art.4 – Diritti delle iscritte e degli iscritti

Art.5 – Doveri delle iscritte e degli iscritti

Art.6 – Democrazia Sindacale

Art.7 – Incompatibilità

TITOLO II

DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

Art.8 – Struttura organizzativa

Art.9 – Comitati degli iscritti e delle iscritte e rappresentanze sindacali unitarie

Art.10 – Federazione territoriale o metropolitana

Art.11 – Federazione regionale

Art.12 – Federazione nazionale

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE FP CGIL

Art.13 – Organi della Federazione

Art.14 – Il Congresso

Art.15 – Il Comitato direttivo e l’Assemblea Generale

Art.16 – La Segreteria

Art.17 – L’Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati

Art.18 – Il Collegio dei sindaci

Art.19 – Gli Ispettori

TITOLO IV DELL’AMMINISTRAZIONE

Art.20 – Contributi sindacali e solidarietà

Art.21- Attività amministrativa

Art.22 – Autonomia giuridica e amministrativa

TITOLO V

DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Art.23 – Sanzioni disciplinari

Art.24 – Il Collegio di verifica

Art.25 – Riferimento allo Statuto CGIL

Art.26 – Divieto di fumo

Allegati: norma antidiscriminatoria

               Regolamento FP CGIL Medici e Dirigenti SSN

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art.1

Definizione

1. La Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica, d’ora in avanti denominata FP CGIL, è l’organizzazione della CGIL che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati.

2. La FP CGIL organizza e tutela, pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o in qualsiasi altra relazione di lavoro, a tempo indeterminato o con rapporto di lavoro precario, ivi compresi quelli occupati o associati in cooperative anche autogestite, nonché le disoccupate e i disoccupati inerenti al medesimo ambito.

3. La FP CGIL si propone costitutivamente di riaffermare il ruolo dello stato sociale come fondamento della vita democratica, riformare i suoi istituti, valorizzare e qualificare il lavoro, promuovere un reale rinnovamento della pubblica amministrazione per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini anche nel segno della trasparenza e della legalità, ispirando la propria azione ad una visione confederale.

4. La FP CGIL afferma il valore dell’unità nazionale e intende contrastare ogni tentazione secessionista dando rilievo a tutti gli elementi in grado di rafforzare i rapporti di solidarietà tra le diverse aree territoriali a partire dal ruolo insostituibile del contratto nazionale di lavoro. La FP CGIL è impegnata a favorire una trasformazione delle pubbliche amministrazioni coerente con una riforma federalista dello Stato che valorizzi tutte le forme e gli strumenti dell’autogoverno locale.

5. L’adesione alla FP CGIL è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, di identita’ di genere, culture e formazione politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

6. La FP CGIL aderisce alla Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici (EPSU) affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES). E’ affiliata all’Internazionale dei Servizi Pubblici (PSI).

7. La FP CGIL Nazionale ha sede a Roma in Via Leopoldo Serra 31.

 

Art.2

Principi fondamentali

1. La FP CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

2. Considera la pace tra i popoli bene supremo dell’umanità.

3. La FP CGIL ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l’umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.

4. La FP CGIL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l’affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.

5. La FP CGIL ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività di PSI, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentico sindacato internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l’esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.

6. La FP CGIL è, altresì, impegnata nel rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la FP CGIL opera per l’unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della CES e di EPSU, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sopranazionale in particolare nei servizi pubblici e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo.

7. La FP-CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere – su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze – della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i generi.

8. La FP-CGIL tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.

9. La FP-CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un’organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

10. La stessa autonomia della FP CGIL, anch’essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

11. La FP CGIL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell’azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell’associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell’insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sull’efficacia generale degli accordi sindacali.

12. La FP CGIL considera l’unità dei lavoratori e la democrazia sindacale – ed in questo quadro, l’unità delle Confederazioni, a partire dalla valorizzazione del ruolo delle strutture unitarie nei luoghi di lavoro – valori ed obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell’autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

13. La FP CGIL è interessata a sviluppare rapporti positivi con quei settori del sindacalismo autonomo che guardano esplicitamente ad una idea di rappresentanza generale delle lavoratrici e dei lavoratori, superando la tradizionale logica di difesa di interessi corporativi e di gruppo.

14. La FP CGIL, nel promuovere l’iniziativa ed il conflitto sindacale, assume la necessità e l’utilità dell’autoregolamentazione e del coinvolgimento dell’utenza.

 

Art. 3

Iscrizione alla Funzione Pubblica

1. L’iscrizione alla FP CGIL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificativo. A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista e omofobe, organizzazioni terroristiche).

2. Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la FP CGIL.

3. L’iscrizione alla FP CGIL è attestata dalla tessera e dalle regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall’iscritta/o.3

 

Art. 4

Diritti delle iscritte e degli iscritti

1. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL hanno uguali diritti.

2. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i generi.

3. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell’organizzazione – posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

4. Ogni iscritta e ogni iscritto alla FP CGIL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.

5. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FP CGIL.

6. La FP CGIL deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell’organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

7. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

8. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all’interno dell’organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l’attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

9. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alla cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

10. La FP CGIL, nel rispetto dei diritti generali sanciti nel presente Statuto, e nell’ambito della propria azione tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

 

Art. 5

Doveri delle iscritte e degli iscritti

1. Le iscritte e gli iscritti alla FP CGIL partecipano alle attività dell’organizzazione, e ne incrementano la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

2. Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

3. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda il loro obbligo di difendere l’unità e l’immagine della FP CGIL nei casi di trattative che si debbono svolgere per l’intera FP CGIL su un’unica piattaforma, quella definita dal mandato di cui all’art. 6.

 

Art. 6

Democrazia Sindacale

1. La FP CGIL ritiene fondamentale assumere l’esercizio della democrazia di mandato dei lavoratori nella definizione di tutte le fasi negoziali dell’iniziativa contrattuale.

2. In particolare la scelta del metodo della consultazione preventiva e vincolante dei lavoratori, nella quale va privilegiata la modalità del voto segreto, determina i limiti del mandato alla sottoscrizione dei contratti collettivi, degli accordi interconfederali e aziendali e decide sulla conclusione del negoziato che può essere verificata anche attraverso referendum. Per la vita democratica interna alla FP CGIL, si rende necessaria far vivere e praticare una precisa e strutturata democrazia di organizzazione, che preveda la partecipazione consapevole delle strutture e degli iscritti, assieme ad una “democrazia della solidarietà”, che faccia affermare il valore degli indirizzi generali, l’unità della rappresentanza del pluralismo esistente tra i lavoratori e la solidarietà a partire dal vincolo prioritario dei diritti delle fasce più deboli.

3. La FP CGIL garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o in maniera concertata, alla realizzazione e allo sviluppo del programma e dell’iniziativa della CGIL, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti, garantendo le relative agibilità attraverso l’esercizio del diritto di “proposta” (in forma individuale e collettiva). Il pluralismo politico programmatico della FP CGIL può esprimersi, inoltre, nella formazione di aree programmatiche legittimate congressualmente e nella vita democratica della Federazione.

La FP CGIL afferma la propria opzione per un governo unitario della Federazione al cui processo di costruzione concorrono, con diritto di proposta, le eventuali aree programmatiche congressuali, acquisendo il contributo di eventuali aggregazioni costituite nella vita democratica della Federazione.

Le forme della partecipazione degli iscritti, dei dirigenti e delle aree programmatiche alla costruzione dei gruppi dirigenti e degli organismi esecutivi sono regolate da un’apposita deliberazione regolamentare del Comitato direttivo nazionale della FP CGIL.

4. I cardini su cui poggia la vita democratica della FP CGIL sono:

a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FP CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni della FP CGIL e alle decisioni specifiche che li riguardano;

b) l’adozione di regole per la formazione delle decisioni dell’organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l’approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Il mandato esplicito dei Comitati Direttivi di riferimento alla sottoscrizione degli accordi è vincolante. Comunque, per la FP CGIL, in assenza del mandato di tutti i lavoratori e le lavoratrici, interessati, è obbligatorio e vincolante il pronunciamento degli iscritti;

c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino ad un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;

d) il diritto di dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;

e) l’unicità dell’organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;

f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FP CGIL, il valore della confederalità;

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

– di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;

– di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della FP CGIL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;

– di verifica e controllo amministrativo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FP CGIL, attribuito al Collegio di verifica e dei Sindaci revisori;

h) l’affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti fino agli Esecutivi nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini – stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative – e la rappresentazione compiuta della complessità della FP CGIL, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Federazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale. Sulla base di quanto previsto, la norma antidiscriminatoria ha carattere vincolante per l’intera organizzazione della FP CGIL;

i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo – stabilendo che essa non possa superare due mandati Congressuali ( e per non più di otto anni), – per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze, escludendo la possibilità di ripetere in tempi diversi cicli di mandati nella stessa struttura.

j) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all’eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell’operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantire l’agibilità. Il Comitato direttivo nazionale della FP CGIL stabilirà in termini precisi tali regole con un apposito regolamento.

5. Al Comitato direttivo nazionale della CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Inoltre, il carattere democratico dell’organizzazione è garantito:

5.1) dalla valorizzazione delle delegate e dei delegati di posto di lavoro nonché componenti delle RSU prevedendone una percentuale nei Comitati Direttivi di almeno del 30%

5.2) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione e le norme per l’indizione dei congressi straordinari, e dell’elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;

5.3) dall’applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

 

Art. 7

Incompatibilità

1. La FP CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere – quando é necessario – alla pressione sindacale e allo sciopero, all’obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell’elaborazione e nell’azione nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Federazione nel suo insieme. Questo principio di solidarietà contrappone la FP CGIL a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La FP CGIL considera incompatibile con l’appartenenza alla Federazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FP CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività alla quale tende la FP CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l’unità della FP CGIL come soggetto contrattuale.

2. L’adesione alla FP CGIL è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali mentre non lo è con

associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo della Federazione nazionale preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d’azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

3. L’adesione alla FP CGIL è altresì incompatibile con l’appartenenza ad organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista e razzista.

4. L’autonomia della FP CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell’organizzazione ai vari livelli:

appartenenza a Consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, di istituti ed enti pubblici, di ogni tipo, società (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL) e organi di gestione in genere; eventuali deroghe, che comunque non possono riguardare enti e società su cui afferisce un intervento contrattuale della FP CGIL, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, società no profit devono essere preventivamente autorizzate dalla Federazione nazionale della FP CGIL; in assenza di tale autorizzazione scatta automaticamente l’incompatibilità;

appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siamo di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi, o ad incarichi di formale rappresentanza;

qualità di componenti delle assemblee elettive dell’ Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;

assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l’incompatibilità scatta dall’accettazione dell’indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all’appuntamento elettorale.

5. Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l’iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

6. Analogamente, si prevede che l’iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

7. Da’ luogo a incompatibilità anche l’assunzione di incarico di difensore civico.

8. A livello di posto di lavoro, per cariche di direzione si intende l’appartenenza agli esecutivi; l’incompatibilità con l’appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale é limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro.

9. L’appartenenza ad organi esecutivi della FP-CGIL a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

10. La FP CGIL ritiene che la funzione di rappresentanza a tempo pieno ed indeterminato sia incompatibile con la partecipazione a concorsi nei settori pubblici o corrispondenti forme nei settori privati nell’ambito dell’esercizio di rappresentanza e del territorio.

Sono ovviamente esclusi i casi di ristrutturazione, soppressione dell’ente o del posto di lavoro ed i processi collettivi di reinquadramento conseguenti a norma contrattuale o di legge.

11. E’ responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

12. Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato dal Comitato direttivo nazionale della FP CGIL.

Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.

 

TITOLO II

DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

Art. 8

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della FP CGIL, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori e delle lavoratrici e il più efficace impegno verso l’unità sindacale.

2. Nel luoghi di lavoro e nel territorio la FP CGIL identifica nell’Assemblea degli iscritti e delle iscritte la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

3. L’Assemblea elegge il Comitato degli iscritti e delle iscritte, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

4. La FP CGIL si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato o precario:

– i Comitati degli iscritti e delle iscritte del posto di lavoro e/o interaziendali;

– le Federazioni territoriali o metropolitane della FP CGIL;

– le Federazioni regionali della FP CGIL;

– la Federazione nazionale FP CGIL.

5. La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statutari deliberanti ed esecutivi della FP CGIL. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di elaborazione di coordinamenti di comparto, ivi compresi quelli delle specifiche aree contrattuali della dirigenza, di coordinamenti di ente, di dipartimenti, delle articolazioni organizzative dei medici, che rappresentano articolazioni funzionali delle Federazioni. (In allegato Delibera N.22 del 30 dicembre 2014 della Segreteria Nazionale e regolamento approvato, nel Comitato Direttivo del 27 aprile 2015).

6. Il Comitato direttivo nazionale della FP CGIL ne stabilirà con specifica deliberazione le modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante coinvolgimento.

7. La FP CGIL favorisce ad ogni livello le forme di aggregazione che le donne autonomamente si scelgono, garantendone la concreta agibilità politica.

8. La FP CGIL è impegnata a promuovere la valorizzazione ad ogni livello della presenza ed il ruolo dei quadri femminili, e a realizzare il coinvolgimento attivo delle donne nelle proprie elaborazioni.

 

Art.9

Comitati degli iscritti e delle iscritte e rappresentanze sindacali unitarie

1. I Comitati degli iscritti e delle iscritte, d’ora in avanti denominati CdI, costituiscono la struttura organizzativa di base della FP CGIL; essi sono sede di elaborazione, discussione e verifica delle scelte della FP CGIL nonché sede di direzione e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie di loro competenza.

2. I CdI favoriscono la partecipazione degli iscritti e delle iscritte alla vita dell’organizzazione e promuovono il tesseramento ed il proselitismo alla FP CGIL.

2.bis I comitati degli iscritti rappresentano tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti  nella realtà produttiva a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro; a tal fine, nella loro costituzione, deve essere garantita una rappresentanza, pari almeno al 10% dei componenti e, comunque, non inferiore all’unità, delle lavoratrici e dei lavoratori precari e/o atipici. Ad essi saranno garantite le agibilità sindacali in conformità alla legislazione vigente.

A seguito della stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori elette/i in rappresentanza dei precari e/o atipici, mediante surroga nell’organismo va garantita la presenza di altrettanti rappresentanti di questi lavoratori.

3. I CdI sono titolari di poteri contrattuali solo ove non sia costituita una rappresentanza sindacale unitaria.

4. Non esiste incompatibilità tra essere componente di CdI ed essere componente di rappresentanza sindacale unitaria.

5. I CdI sono eletti in occasione del Congresso della FP CGIL o in occasione dell’Assemblea straordinaria degli iscritti.

6. Il CdI ha diritto ad utilizzare le strutture e le risorse della FP CGIL. In tal senso i bilanci delle strutture di riferimento della FP CGIL dovranno prevedere di destinare risorse adeguate per l’attività dei CdI e, comunque, in una misura non inferiore al 3%.

7. Al fine di rendere pienamente partecipi alla vita della federazione i CdI, e per informare e discutere sulle decisioni più rilevanti assunte dagli organismi dirigenti, si istituisce l’assemblea territoriale dei CdI, o dei loro rappresentanti (le modalità di funzionamento dovranno essere definite con deliberazioni dei Comitati direttivi di riferimento) che può riunirsi in forma plenaria o di comparto.

8. Si rinvia ad apposita deliberazione del Comitato direttivo nazionale della FP CGIL per l’applicazione del regolamento CGIL dei CdI.

9. La FP CGIL riconosce le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, d’ora in avanti denominate RSU, quali soggetti titolari di poteri contrattuali nell’ambito di loro competenza e ne promuove l’elezione, affermando la propria opzione per il voto segreto e il metodo proporzionale e impegnandosi al periodico rinnovo con esclusione della prorogabilità.

10. La FP CGIL individua la necessità di definire le proprie candidature tra iscritti e iscritte nonché, eventualmente, tra dipendenti non iscritti e non iscritte, attraverso consultazioni primarie, garantendo l’applicazione della norma antidiscriminatoria.

 

Art. 10

Federazione territoriale o metropolitana

1. E’ livello congressuale, titolare della direzione politica e della contrattazione del territorio o dell’area metropolitana ed è dotata nel suo ambito di autonomia finanziaria e amministrativa.

2. Elabora e coordina le linee di politica generale, rivendicativa e contrattuale del territorio.

3. Cura la formazione dei quadri e garantisce la circolazione dell’informazione.

4. Definisce ed attua le politiche rivendicative aziendali e territoriali in concorso con le RSU e, ove non elette, con i CdI nel quadro delle scelte politiche generali e cogliendo la specificità dell’area rappresentata.

 

Art. 11

Federazione regionale

1. E’ la struttura primaria di direzione politica sul territorio regionale, è livello congressuale ed é dotata nel suo ambito di autonomia finanziaria e amministrativa.

2. Essa é titolare della contrattazione per tutti gli ambiti di cui il livello regionale è competente.

Ha il compito di:

– coordinare l’iniziativa generale e contrattuale dei livelli territoriali;

– raccordare le scelte e le politiche nazionali con la loro traduzione ed attuazione a livello territoriale;

– concorrere a determinare con le strutture territoriali la politica e la formazione dei quadri;

– garantire la circolazione dell’informazione;

– definire gli ambiti territoriali delle federazioni all’interno della regione.

3. Il livello regionale e l’area metropolitana (o il livello territoriale maggiormente significativo) si possono integrare organicamente e funzionalmente, a livello organizzativo e/o politico, sulla base di una decisione assunta dagli organismi dirigenti di dette strutture, in concerto con la Federazione nazionale.

4. L’eventuale unificazione strutturale delle due istanze deve essere sancita dai rispettivi congressi.

 

Art. 12

Federazione nazionale

1. La Federazione nazionale della FP CGIL è centro regolatore, istanza congressuale, dotata di autonomia finanziaria, e decide sulla definizione delle proprie strutture, di concerto con gli altri centri regolatori della CGIL.

2. Inoltre essa interviene in generale sull’insieme della politica organizzativa ai vari livelli; sull’insediamento della FP CGIL. nei luoghi di lavoro e nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Comitato direttivo della CGIL; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, in accordo con le decisioni del Comitato direttivo della CGIL.

3. Essa ha, prioritariamente, la funzione di:

– stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di intervenire su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori rappresentati;

– definire le linee di intervento sulle politiche pubbliche, in raccordo con il livello confederale in particolare per quanto attiene ai temi della riforma delle Pubbliche Amministrazioni, dei servizi e dello Stato Sociale;

– coordinare e sovrintendere alla gestione delle politiche sindacali inerenti le aziende, gli enti e i ministeri nazionali;

– coordinare le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria;

– definire le politiche organizzative, dei quadri, della formazione e dell’informazione.

4. Nell’ambito dell’autonomia delle strutture e del diritto delle donne all’autorganizzazione viene individuata, a livello nazionale, una sede di relazione e confronto delle donne e delle esperienze esistenti al fine di promuovere l’iniziativa politica delle donne della FP CGIL.

 

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE FP CGIL

Art. 13

Organi della Federazione FP CGIL

a. Sono organi deliberanti:

– il Congresso;

– il Comitato direttivo;

– l’Assemblea Generale

b. E’ organo esecutivo:

– la Segreteria.

c. E’ organo di indirizzo programmatico:

– l’Assemblea nazionale dei quadri e delegati;

d. Sono organi di controllo amministrativo:

– il Collegio dei sindaci;

– gli Ispettori.

e. E’ organo di garanzia statutario:

– il Collegio di verifica.

 

Art. 14

Il Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della FP CGIL. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.

2. Il Comitato direttivo deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

3. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità prevista dal Regolamento congressuale.

4. Le norme per l’organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del massimo organo deliberante dell’istanza per la quale è indetto il Congresso, tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/i da eleggere. I congressi straordinari ai vari livelli della FP CGIL sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.

5. Compiti del Congresso della FP CGIL sono:

1) definire gli orientamenti generali della FP CGIL validi per tutte le sue strutture;

2) eleggere il Comitato direttivo;

3) eleggere l’Assemblea Generale

4) eleggere il Collegio dei sindaci;

5) eleggere il Collegio di verifica.

L’Assemblea Generale sarà composta:

– in un numero non superiore al doppio del CD di riferimento che ne fa parte;

– a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro;

– con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi:

L’Assemblea Generale è titolare delle funzioni proprie di cui al successivo articolo 15.

Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle affiliazioni alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della FP CGIL. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

6. Fra un congresso e l’altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.

7. Il Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Norma transitoria – prima applicazione dopo delibera 2015

La prima Assemblea Generale in sede di prima attuazione viene eletta dai Comitati Direttivi delle strutture viene eletta entro il 31/12/2015. L’elezione avverrà con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima votazione e del 50%+1 degli aventi diritto in seconda votazione.

Tutte le strutture titolari dell’elezioni dei Segretari Generali e delle segreterie che avverranno dopo la modifica statutaria all’Art.16 sarà comunque l’Assemblea Generale di riferimento.

 

Art. 15

Il Comitato Direttivo e Assemblea Generale

1. Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della FP CGIL tra un Congresso e l’altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la Federazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FP CGIL si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso della categoria.

2. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare in apposite sessioni sulle materie rinviate dall’articolo 6 del presente statuto e sulle modalità di applicazione del regolamento del personale; sulle percentuali di riparto della canalizzazione relativamente a quelle di spettanza della Categoria, di applicazione di regole amministrative in conformità alla Legge 460 del 1997; di regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.

3. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all’interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell’aspettativa o del distacco sindacale.

4. Il Comitato Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente.

5. Il Comitato direttivo nazionale della FP CGIL, qualora un organo direttivo od esecutivo della FP CGIL assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla CGIL e alla FP CGIL, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto CGIL e dello Statuto FP CGIL, con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l’immagine della FP CGIL, può decidere, in casi eccezionali e con maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegati con funzioni di verifica e di istruttoria ai fini degli adempimenti di cui al paragrafo successivo. Nella delibera del Comitato direttivo nazionale della FP CGIL dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni

e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui al paragrafo precedente relazioneranno al Comitato direttivo nazionale della FP CGIL che deciderà se proporre al Comitato direttivo nazionale della CGIL la procedura prevista dall’art.16 dello Statuto CGIL.

6. Il Comitato direttivo della FP CGIL è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

7. Il Comitato direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.

8. Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o la Presidenza. Il Regolamento definirà altresì le modalità e i tempi per la decadenza dal Comitato Direttivo di coloro che regolarmente non partecipano ai lavori senza darne giustificazione.

9. Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

10. Ogni componente del Comitato Direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione della FP CGIL e di prendervi parola.

11.  Elegge, inoltre, gli Ispettori nazionali

12. L’Assemblea Generale elegge la sua presidenza;

– L’Assemblea Generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria Confederale;

– L’Assemblea Generale elegge il Segretario Generale e la Segreteria;

– L’Assemblea Generale viene convocata di norma una volta l’anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell’attività sindacale.

13. Il Comitato direttivo può decidere l’elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e poteri.

14. Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

15. Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l’associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

16. Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata con voto certificato.

 

Art. 16

La Segreteria

1. La Segreteria è l’organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa della FP CGIL. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

2. Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale – risponde del suo operato all’organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo in un’apposita riunione.

3. Su proposta del Segretario generale la Segreteria nazionale può nominare il Vice-Segretario con funzioni vicarie. Tale possibilità di delega riguarda gli aspetti gestionali delle materie indicate e non le prerogative decisionali che rimangono in capo agli organismi previsti.

4. La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

5. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana della Federazione nazionale e mantiene un contatto permanente con la CGIL e le altre Federazioni di categoria e con le FP CGIL regionali, territoriali e metropolitane, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

6. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

7. La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, comparti e coordinamenti della FP CGIL, sulla base della deliberazione di cui all’art. 8, c. 6, ne coordina l’attività nei vari campi, nomina i funzionari nazionali dandone comunicazione al Comitato direttivo, i collaboratori tecnici, presenta al Comitato direttivo, per l’approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni agli stessi, da sottoporre al Comitato Direttivo nel caso di spese o di impegni di particolare consistenza non previsti dai bilanci preventivi. Per i quali dovrà essere data al Comitato Direttivo informazione preventiva al fine dell’assunzione della relativa delibera della Federazione, nonché le eventuali variazioni degli stessi.

8. La rappresentanza legale della FP CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

a. al Segretario Generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;

b. ad altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria nazionale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria nazionale FP CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina, di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo.

c. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimenti di questi, ad altro componente della Segreteria.

 

Art. 17

L’Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati

1. L’Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FP CGIL è costituita come momento di rappresentanza e confronto sulle scelte politiche fondamentali della CGIL e della FP CGIL.

2. Essa è composta, dalla platea congressuale integrata nella misura del 50% dal Comitato degli iscritti e componenti FP CGIL nelle RSU e ha durata compresa tra un Congresso e l’altro. Nel caso di sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti, viene integrata sulla base dei criteri di composizione della platea congressuale stessa.

3. Essa viene convocata dal Comitato direttivo nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della FP CGIL e della CGIL.

 

Art. 18

Il Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FP CGIL. Esso è composto da almeno tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso di categoria.

2. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.

3. Per i Collegi dei sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione.

4. Il Collegio dei sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della FP CGIL, controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

5. Il Collegio dei sindaci presenta al Congresso FP CGIL una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.

6. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

7. I componenti effettivi e supplenti del Collegio dei sindaci revisori partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.

8. I sindaci revisori devono essere di provata esperienza e professionalità e/o far parte di un Albo Nazionale dei revisori costituito dalla Cgil Nazionale e detenuto dal Collegio nazionale dei Sindaci. Il funzionamento del Collegio Nazionale dei Sindaci è definito da un apposito Regolamento proposto dal Collegio, approvato dal CD nazionale della Cgil e valido per tutti i Collegi costituiti a norma dello Statuto.

 

Art. 19

Gli Ispettori

1. Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti della FP CGIL che avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo, vengo eletti dal Comitato Direttivo.

2. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Comitato direttivo.

3. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi, nonché quelli a loro assegnanti dal Comitato direttivo nazionale.

4. Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso, al Collegio dei sindaci di riferimento nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture, riferiscono i risultati delle ispezioni alla FP CGIL nazionale.

5. Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Comitato Direttivo.

6. Gli Ispettori partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.

 

TITOLO IV

DELL’AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Contributi sindacali e di solidarietà

1. La FP CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FP CGIL che ne hanno facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce “entrate”.

2. L’utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato direttivo della FP CGIL.

3. La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo della FP CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

4. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FP CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

5. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

6. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

7. La normativa generale, valevole indistintamente, per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della CGIL. Le FP Cgil regionali, le federazioni o sindacati di categoria decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.

8. La FP Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione salvo diverse disposizioni legislative.

9. In caso di scioglimento di una struttura della FP CGIL, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della FP CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.

10. In caso di scioglimento della FP CGIL Nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

 

Art. 21

Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa della FP CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e di trasparenza.

2. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l’applicazione del modello di “Piano unico dei conti”, in conformità alla Legge 460 del 4/12/1997 del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e relazione illustrativa del Bilancio; il Comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

b) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

c) l’attività amministrativa dei Comitati degli iscritti, dei comitati interaziendali è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l’ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori;

d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra  le/gli iscritte/i alle rispettive strutture usando anche la pubblicazione nei siti web delle strutture.

 

Art. 22

Autonomia giuridica e amministrativa

1. La FP CGIL Nazionale, le FP CGIL Regionali e Territoriali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.

2. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall’organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la FP CGIL e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

 

TITOLO V

DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 23

Sanzioni disciplinari

1. E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritta o l’iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/i iscritte/i o risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazione di principi o norme dello Statuto.

2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

a. biasimo scritto;

b. sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà d’iscritta/o;

c. in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/cariche sindacale/i ricoperta/e;

d. espulsione dall’organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per:

a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell’organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali e non conformi alle norme di amministrazione comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;

b) molestie e ricatti sessuali;

c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;

d) atti affaristici o di collusione con la controparte.

3. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria del centro regolatore di riferimento o di quello superiore se il caso si riferisce al centro regolatore competente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio della facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.

Il Comitato direttivo del centro regolatore competente relativo dovrà, entro 30 giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. E’ facoltà dell’iscritto, oggetto di tale provvedimento, richiedere l’attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tale caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso.

4. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l’obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all’autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell’organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall’organizzazione.

 

Art. 24

Il Collegio di verifica

1. Il Collegio di verifica è composto da 5 componenti e altrettanti supplenti con funzione di surroga degli assenti. Esso è eletto a voto palese dal Congresso nazionale della FP CGIL a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/i con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione alla CGIL e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

2. Nel caso, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a 4, il Comitato direttivo nazionale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

3. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione allo loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FP CGIL, con la possibilità di esprimere parere vincolante e nei, casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

4. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di Verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento per quanto di competenza.

5. Il Collegio di verifica nazionale della FP CGIL ha giurisdizione sull’attività delle proprie strutture di livello inferiore, compresi i comitati degli iscritti.

6. Contro le decisioni del Collegio di verifica è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.

7. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

8. Le modalità di procedura e funzionamento interno dei Collegi di verifica sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo della CGIL Nazionale; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.

9. I componenti effettivi e supplenti dei Collegi di verifica partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.

 

Art. 25

Per tutte le materie non specificatamente regolate dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della CGIL Nazionale.

 

Art. 26

Divieto di fumo

E’ fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello di categoria e negli edifici sindacali.

 

In allegato

Delibera N 2

Norma antidiscriminatoria

1. La norma antidiscriminatoria ha carattere vincolante per l’intera Organizzazione.

Il Segretario Generale di ogni struttura ha la responsabilità della sua piena applicazione.

1.1 L’applicazione parziale o la non applicazione della norma determina una violazione statutaria.

1.2 La norma antidiscriminatoria trova attuazione anche attraverso lo strumento dello scorrimento delle liste che vengono presentate per l’elezione degli organismi.

1.3 L’iniziativa politica e di progetti di reinsediamento devono concorrere all’obiettivo di rafforzare la presenza di iscritte alla CGIL a partire dalle situazioni caratterizzate da un basso numero di adesione.

 

 

 

REGOLAMENTO  Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN

Art.1

(Definizione)

La Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN è un’articolazione organizzativa della Funzione Pubblica Cgil, della quale fanno parte medici, veterinari, psicologi, biologi, farmacisti, chimici, fisici, odontoiatri, farmacisti, sociologi, amministrativi, avvocati, ingegneri, informatici, architetti, dipendenti e convenzionati della sanità pubblica e privata, precari, specializzandi e libero professionisti, iscritti alla Funzione Pubblica Cgil, che lavorano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Art.2

(Struttura organizzativa)

a) La struttura organizzativa della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN è composta:

    • A livello territoriale dell’ azienda sanitaria locale dal comitato degli iscritti di cui all’Art.1.

    • A livello dell’ azienda ospedaliera dal comitato degli iscritti di cui all’Art.1.

    • A livello comprensoriale o provinciale o di area vasta , in presenza di più aziende sanitarie e/o ospedaliere, viene costituito il coordinamento territoriale della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN. Il coordinamento è costituito dai coordinatori dei comitati degli iscritti. La segreteria territorialmente competente della Fp Cgil, di concerto con i coordinatori dei comitati degli iscritti della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN, potrà indicare un coordinatore  territoriale.

    • A livello regionale dall’esecutivo regionale, dalla segreteria regionale e dal segretario regionale responsabile.

    • A livello nazionale dall’esecutivo nazionale, dalla segreteria nazionale e dal segretario nazionale responsabile.

b) Nella composizione degli organismi aziendali, regionali e nazionali della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN , deve essere data applicazione alla norma antidiscriminatoria prevista dall’art.6 – lettera h – dallo statuto della Cgil.

c) Gli incarichi di responsabile aziendale, di coordinatore territoriale, di segretario regionale e di segretario nazionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN hanno una durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta, secondo le stesse procedure indicate per la prima assegnazione.

d) La Fp Cgil ai diversi livelli organizzativi garantisce gli spazi e le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività sindacale della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN.

 

Art.3

(FP Cgil Medici e Dirigenti SSN Aziendale )

a) Il comitato degli iscritti elegge il proprio responsabile della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN su proposta della segreteria Fp Cgil territorialmente competente, presentata dopo aver sentito gli iscritti. In caso di aziende con un rilevante bacino di utenza, di norma oltre 200mila abitanti, al responsabile del comitato degli iscritti possono essere affiancati uno o più vice responsabili.

b) Il comitato degli iscritti propone ed approva le politiche contrattuali delle aree negoziali di riferimento aziendale.

c) Il responsabile del comitato degli iscritti propone all’assemblea degli iscritti la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale, tenendo conto delle specificità professionali rispetto agli argomenti da trattare.

d) Il Comitato degli iscritti viene convocato dal responsabile e può essere convocato anche su richiesta della maggioranza semplice degli iscritti o dalla segreteria territoriale della Fp Cgil.

 

Art. 4

(Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN Regionale)

a) L’esecutivo regionale è composto da tutti i responsabili Asl e Ao dei comitati degli iscritti, più un secondo rappresentante per le aziende che superano i trenta iscritti, un terzo rappresentante per le aziende che superano i 60 iscritti, ed un ulteriore rappresentante ogni 50 iscritti o frazione non inferiore a 25. L’esecutivo dovrà rappresentare tutte le aree negoziali.

b) L’esecutivo regionale elegge il segretario responsabile della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN per la Regione su proposta della segreteria FP Cgil regionale, presentata dopo aver sentito i componenti dell’esecutivo. L’esecutivo regionale elegge la segreteria regionale su proposta congiunta del segretario regionale FP Cgil Medici e Dirigenti e della segreteria regionale Fp Cgil.

c) L’esecutivo regionale costituisce l’organismo che propone ed approva le decisioni contrattuali ed organizzative della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN regionale e le scelte strategiche sindacali relative alle problematiche delle aree negoziali rappresentate. L’esecutivo regionale viene convocato dal segretario regionale responsabile.

d) Il segretario regionale responsabile propone all’esecutivo regionale la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale.

e) Il segretario regionale responsabile rappresenta la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN in ambito regionale, propone e promuove, insieme alla segreteria, le attività sindacali regionali di tutti gli iscritti rappresentati di cui all’art.1.

f) La segreteria regionale coadiuva il segretario regionale responsabile nella elaborazione ed individuazione delle attività sindacali regionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.

 

Art. 5

(Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN Nazionale)

a) L’esecutivo nazionale è composto da un rappresentate per ciascuna Regione, Provincia autonoma e Area metropolitana, da un secondo rappresentate per Regioni, Provincie autonome e Aree metropolitana, con oltre 250 iscritti, e da un ulteriore rappresentante ogni 250 iscritti o frazione non inferiore a 125. Ogni area negoziale dovrà essere rappresentata nell’esecutivo.

b) L’esecutivo nazionale elegge il segretario nazionale responsabile su proposta della segreteria nazionale della Fp Cgil,  presentata dopo aver sentito i componenti dell’esecutivo.

c) Il segretario nazionale responsabile rappresenta la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN in ambito nazionale, promuove, unitamente alla segreteria, le attività sindacali nazionali di tutti gli iscritti rappresentati di cui all’art.1 e propone all’esecutivo nazionale la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale,

d) L’esecutivo nazionale elegge la segreteria nazionale su proposta congiunta del segretario nazionale responsabile e della segreteria nazionale Fp Cgil.

e) L’esecutivo nazionale viene convocato dal segretario nazionale responsabile e costituisce l’organismo che propone ed approva le politiche contrattuali ed organizzative della FP Cgil Medici e Dirigenti SSN nazionale.

f) La segreteria nazionale coadiuva il segretario nazionale responsabile nella elaborazione ed individuazione delle attività sindacali nazionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.

 

Art. 6

(Contrattazione e politiche sanitarie)

a) Le strutture organizzative della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN sono titolari della contrattazione delle loro specifiche aree negoziali ai livelli aziendale, regionale e nazionale, nell’ambito delle direttive delle segreterie della Fp Cgil. Tale titolarita’ si esercita in stretto rapporto con le politiche più generali assunte dalle segreterie della Fp Cgil a tutti i livelli.

b) Ai diversi livelli organizzativi la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN contribuisce alla elaborazione delle linee sindacali e politiche per la sanità, delle quali sono titolari le segreterie della Fp Cgil e nell’ambito delle quali la Fp Cgil Medici svolge la sua attività. Il responsabile della Fp Cgil Medici partecipa alle segreterie Fp Cgil comprensoriali, regionali e nazionale, quando all’ordine del giorno vengono affrontati temi di natura sanitaria e le politiche contrattuali riguardanti le aree negoziali rappresentate.

c) Alle riunioni degli organismi della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN è invitato permanente il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di pari livello o un suo delegato.

d) Nell’ambito delle convenzioni di medicina generale e della medicina specialistica ambulatoriale la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN, mantiene la denominazione di Fp Cgil Medici.

e) Nell’ambito delle aree negoziali della dirigenza medico -veterinaria e STPA del SSN la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN  mantiene la denominazione di Fp Cgil.

 

NORME TRANSITORIE

La Costituzione della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN determina l’azzeramento degli incarichi della Fp Cgil Medici, che comunque non sono da tenere in considerazione ai fini delle elezioni e della durata degli incarichi previsti nel presente regolamento.

Perugia, 1 dicembre 2018

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