Accordi

Protocollo d'intesa Sindacati-Centrali Cooperative per l'applicazione del D.Lgs 19 settembre 1994 n.626

Protocollo d’intesa Sindacati-Centrali Cooperative per l’applicazione del D.Lgs 19 settembre 1994 n.626

1. Premessa
1.1. Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D.Lgs n.626/1994 demanda alla contrattazione collettiva. Tenendo conto delle innovazioni sostanziali e in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee e il decreto legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente accordo e s’impegnano a verificarne l’efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.
1.2. Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi dalla firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.
1.3. Il presente accordo ha validità fino al 30 giugno 1997 e se non disdetto ameno tre mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno.
1.4. Riaffermando l’impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:
– strumenti di partecipazione
– rappresentanza dei lavoratori (Rls)
– formazione
– ruolo degli organismi bilaterali
– modalità operative e funzionamenti degli organismi.

2. Organismi bilaterali
2.1. Livello nazionale
Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all’Ente bilaterale nazionale per la formazione e l’ambiente denominato Coop-Form, costituito ai sensi dell’accordo interconfederale 24 luglio 1994.
2.2. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs 626/94 in particolare:
– raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all’art.26 del D.Lgs 626/1994;
– promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso Coop-Form anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell’Unione europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al Coop-Form nazionale;
– elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D.Lgs 626/94;
– elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;
– proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
– costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (Rls) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.
2.3. I costi delle attività espletate dal Coop-Form nazionale (ricerca di fabbisogni – progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.
2.4. La sede del Comitato nazionale è presso il Coop-Form che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre Coop-Form elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.
2.5. Livello regionale.
Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all’ente bilaterale regionale Coop-Form.
2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:
– raccordarsi con le Regioni e con i Comitati regionali ex art.27 D.Lgs 626/94 nonché con altri enti e istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
– favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;
– promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all’art.20 del D.Lgs 626/94 coordinandone l’attività;
– promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del Coop-Form nazionale;
– verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato bilaterale provinciale;
– svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;
– costituire l’anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;
– tenere ed aggiornare l’elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione;
– proporre convenzioni da attuare tramite Coop-Form con enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;
– promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;
– ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.
2.7. Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all’interno del Coop-Form Regionale.
2.8. Il Comitato regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il Coop-Form. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.
2.9. Livello provinciale
Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
2.10. Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall’art.20 del D.Lgs 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:
– raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;
– raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
– promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (Rls) che per gli addetti designati dalle imprese;
– eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.
2.11. Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.
2.12. Organismi paritetici di settore.
Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal D.Lgs 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.

3. Attività di conciliazione dei comitati paritetici
3.1. In caso di controversia insorta sull’applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello regionale è l’organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali che lo compongono.
Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il comitato paritetico di primo grado esaurirà l’esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l’eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.
3.2. È ammesso ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di primo grado è a livello regionale, al Comitato regionale se il Comitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo grado.
3.3. I compiti di segreteria del Comitato paritetico regionale o provinciale sono assolti nell’ambito del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.
3.4. Norma transitoria
L’opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.
L’opzione sarà comunicata al Comitato nazionale di cui al punto 2.1.

4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
4.2. Imprese cooperative oltre 15 lavoratori
Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la Rsu.
Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le Rsu superiore a quello dell’accordo del 13 settembre 1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell’ambito del numero complessivo dei componenti le Rsu.
4.3. Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la Rsu risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle Rsu più un rappresentante eletto.
Ove la Rsu risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la Rsu.
Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall’art.18 comma 6 del D.Lgs n.626/1994.
4.4. Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art.18, ma sempre entro il numero di componenti la Rsu, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5. Nelle aziende di cui sopra all’atto della costituzione della Rsu, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della Rsu medesima.
4.6. Ove la Rsu sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla Rsu tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7. In caso che le Rsu non siano ancora costituite ed operino ancora le Rsa delle Ooss firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della Rsu. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali Ë presente la Rsu (commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.
I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza Ë/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4. 10. e 4.11.
4.10 Procedure per la elezione o individuazione dei Rls
Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.
L’elezione si svolgerà a suffragio universale a scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.
Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
Prima dello svolgimento delle elezioni l’assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.
Il/i rappresentante/i per la sicurezza così eletto/i durano nell’incarico per il tempo previsto dall’accordo 13 settembre 1994 sulle Rsu o comunque fino alla decadenza della Rsu.
4.11. La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l’associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.
4.12. Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento all’accordo interconfederale 13 settembre 1994 sulle Rsu.

5. Permessi per agibilità
5.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:
– 12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;
– 30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.
5.2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs n.626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le Rsu, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed 1) del citato art.19.
5.3. La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà l’assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.

6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
Tenuto conto di quanto previsto dall’art.19 del D.Lgs 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6.1. accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive e il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva.
La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o a un addetto da essa incaricato.
6.2. consultazione
La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.Lgs 626/94. In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.
Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.
In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e fin via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle Ooss. stipulanti il presente accordo.
6.3. riunioni periodiche
In applicazione dell’art.11 del D.Lgs 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
6.4. informazione e documentazione
Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.
In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia.
Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2, tenuto presso l’unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (Rls)
Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di un’efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.1. A tal fine, anche per iniziativa dell’ente bilaterale Coop-Form nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonchè ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.
7.2. Per quanto riguarda l’art.19 comma 1 lett. 9) del D.Lgs 626/1994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Tale formazione deve comunque comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;
– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.
7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.
7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.

8. Piccole imprese cooperative
8.1. Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.
8.2. Rappresentanza aziendale
In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.
Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art.18 D.Lgs 626/94).
Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche.
Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
8.3. Rappresentanza territoriale
La istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1.
8.4. Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.
8.5. In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l’esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell’ambito del Coop-Form regionale e separatamente contabilizzate.
8.6. Oltre agli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell’accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.
8.7. L’accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla tenuta del fondo da parte del Coop-Form regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.
Il Coop-Form regionale informerà periodicamente il Coop-Form nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5.
8.8. L’accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
8.9. La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.

9. Clausola dl salvaguardia
Qualora ad opera delle OOSS firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali Ë presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.

Dichiarazione a verbale dl Cgil Cisl Uil in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza
In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, Cgil Cisl Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l’orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.

Roma, 5 ottobre 1995

Accordi

Verbale di accordo FEDERAMBIENTE e OO.SS. applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Verbale di accordo interfederale inerente all’applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Il giorno 1 del mese di Marzo dell’anno 1996 la FEDERAMBIENTE e la F.P.-C.G.I.L., la F.I.T.-C.I.S.L. e la U.I.L.-Trasporti.

visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Il giorno 20 del mese di Marzo dell’anno 1996
la FEDERAMBIENTE
e
la F.I.A.D.E.L. – C.I.S.A.L.

visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue:

PARTE PRIMA
1. Il rappresentante per la sicurezza
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti aziendali si incontreranno per promuovere iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
1.1 Numero dei rappresentanti
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
— Aziende fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;
— Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
— Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Nelle aziende in cui vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti o nelle aziende a particolare complessità organizzativa territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere aumentati di un ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra le parti.
A tal fine rileva il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio dell’anno in cui avviene l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza.

Durata dell’incarico.
La durata dell’incarico è di tre anni.
1.2 Aziende fino a 15 dipendenti
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori.
a) Procedura di elezione.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’organismo paritetico regionale il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda.
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
b) Permessi.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti.
Spettano permessi pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.3 Aziende con più di 15 dipendenti
1.3.1 Numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza e così rappresentato:
— un rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
— tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
— sei rappresentanti in tutte le altre aziende.
Nelle aziende vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti o nelle aziende a particolare complessità organizzativa territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere aumentati di un ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra le parti.
1.3.2 Procedure di elezione.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’organismo paritetico regionale i nominativi eletti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda.
1.3.3 Dimissioni del rappresentante per la sicurezza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
1.3.4 Permessi retribuiti.
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ogni rappresentante per la sicurezza dispone di 40 ore di permesso retribuito annuo modulate sulla durata della funzione attribuitagli.
Per l’assolvimento degli adempimenti previsti dai punti b), c, d), g), i) ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
La richiesta di permesso deve essere presentata, di norma, con un preavviso di almeno 24 ore.
Limitatamente all’anno 1996, le Parti convengono – qualora non risultassero sufficienti le 40 ore di cui al primo punto del presente paragrafo – che in sede aziendale possano essere messe a disposizione di ciascun rappresentante per la sicurezza, per l’espletamento dei compiti di cui al primo punto sopracitato, un eventuale monte ore supplementare costituito per un terzo da permessi retribuiti attinti dal monte complessivo dei permessi sindacali disciplinato dall’art. 48 del vigente C.C.N.L. e per i due terzi rimanenti da permessi retribuiti concessi dall’azienda. L’accesso al monte ore supplementare è subordinato alla verifica concernente l’utilizzo delle 40 ore di permessi retribuiti di cui al primo punto del presente paragrafo.

2. Attribuzioni del rappresentante per la Sicurezza
Le parti riconoscono che il d. lgs. 626/94 ha istituito le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza conferendo loro un ruolo attivo in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con attribuzioni e compiti più ampi rispetto a quelli già conosciuti dall’art. 9 della l. 300/1970.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza previste dal d.lgs. 626/94 e dal presente accordo assorbono tutti gli istituti contemplati dalla previgente normativa, realizzando un insieme organico.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
2.1 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto delle norme previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al Responsabile della Sicurezza (RSPP) ed in difetto alla Direzione aziendale, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2.2 Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
2.3 Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui al d.lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. 626/94. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge. Nell’uso delle informazioni e documentazioni di cui sopra il rappresentante è tenuto al rispetto delle norme di legge.
2.4 Strumenti per l’espletamento delle funzioni
Per l’esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la sicurezza fruisce dei locali di cui all’art. 27 della l. 300/1970 e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo la prassi in atto.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del l994, nei termini previsti dall’art. 22.
Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all’azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 22.

4. Modalità di consultazione
Laddove il decreto legislativo n. 626/94 preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Della riunione viene redatto verbale sul quale i rappresentanti per la sicurezza appongono la propria firma.

5. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1) sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su di un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio.
Della riunione viene redatto verbale con le modalità di cui al punto precedente.

PARTE SECONDA
1. Organismi paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal d. lgs. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

PARTE TERZA
1. Norma transitoria
Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si intendono richiamate le disposizioni del d.lgs. 626/94.

Lettera inviata dalla CGIL e dalla FP CGIL al Presidente del Consiglio su "Sicurezza sul lavoro per le Cooperative e il Volontariato".

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Maurizio Sacconi

Al Ministro della Salute
On. Ferruccio Fazio

Al Ministro dell’Interno
On. Roberto Maroni
 

La CGIL, la Fp CGIL e la Consulta Nazionale Protezione Civile CGIL, ritengono carente, rispetto alle problematiche che doveva affrontare, il decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011 che disciplina lo svolgimento delle attività delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle Organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico e i volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Il Decreto, infatti, oltre ad autorizzare ampie deroghe alle norme sulla tutela della sicurezza e della salute che sviliscono i presupposti dell’impianto normativo di riferimento, non risponde a pieno a quanto disposto dal DLgs 81/08, non avendo individuato le particolari modalità di svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato (OO.VV.) ai fini dell’attuazione della norma generale e riducendo ulteriormente i margini di tutela di fronte ai rischi connessi agli scenari emergenziali nei quali i Volontari si trovano ad operare. Il decreto eccede nei rinvii rendendo la norma non chiara e non risolutiva, e introduce principi che deviano, a nostro avviso, dall’impianto normativo di riferimento.

Tra le maggiori criticità:

– l’estensore del decreto non ha definito quali siano, nel caso delle Cooperative Sociali, le “peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità”;

– l’ampio e sistematico ricorso alle deroghe alle norme previsto dal decreto, non trova giustificazione data la prevedibilità di molte condizioni connesse alle attività del Volontariato anche in scenari d’emergenza;

– si “eccede” sulla necessità di derogare, “prevalentemente per gli aspetti formali”, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, facendo riferimento alla osservanza ed adozione di “sostanziali e concreti criteri operativi”, senza definire quali essi siano e non tenendo conto del fondamentale principio che, in materia di sicurezza, la messa in atto di aspetti formali rappresenta un vero e proprio livello di prevenzione, così come previsto anche dal DL 626/94 antecedente al Dlgs 81/08;

– non è colto uno degli aspetti fondamentali del D.Lgs. 81/08, ovvero l’ormai sperimentata tecnica legislativa di origine comunitaria basata su definizioni normative analitiche e dettagliate, con lo scopo di ridurre il più possibile i margini di incertezza interpretativa e offrire indicazioni non equivocabili. Troppo esiguo e vacuo è il numero di definizioni rispetto a quante ne sarebbero necessarie. Mancano definizioni importanti quali “pianificazione preliminare”, “attività di prevenzione”, “attività di protezione”, “luoghi di intervento”, “luoghi di formazione”, “luoghi di esercitazione”, “scenari di rischio di protezione civile” (questi ultimi rinviati ad una individuazione da parte di non definite autorità competenti), etc.;

– non è chiara la ratio per cui il principio di effettività, che si sostanzia nell’art. 299 “Esercizio di fatto dei poteri direttivi” del Dlgs 81/08, sia applicato, in modo estemporaneo, alla sola organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana;

– per contro, sono richiamate una serie di definizioni di cui non si avvertiva la necessità, dal momento che sono già in buona parte riportate nel DPR n. 194 dell’8/02/01 sulla disciplina delle OO.VV.. Inoltre si osserva che nel ripetere alla lettera le definizioni delle OO.VV. viene inserito, quasi di soppiatto, il richiamo al comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, vale a dire ai “grandi eventi”, celando così, in un testo apparentemente neutrale, i soliti ricorsi alle deroghe anche per attività perfettamente inquadrabili per tempo quali sono quelle connesse ai Grandi Eventi.

L’ultimo punto comporta non solo che sia stata ignorata la richiesta avanzata da più parti di cancellare i “Grandi Eventi” dall’elenco delle attività di protezione civile, ma insiste anche nel voler far passare l’idea che i grandi eventi siano talmente imprevedibili e non siano minuziosamente programmabili da dovere richiedere deroghe di ogni tipo, anche in materia di sicurezza dei lavoratori. Il decreto interdipartimentale richiamando per ben tre volte il suddetto articolo 5-bis del DL 343 del 7.09.01, senza mai chiarire di cosa realmente si tratti, rappresenta un’ulteriore occasione mancata per differenziarsi nella sostanza e non solo nelle parole dalla precedente conduzione e gestione della protezione civile.

Segreteria Nazionale CGIL Vincenzo Scudiere Segreteria Nazionale Fp CGIL Antonio Crispi

Roma, 2 agosto 2011

 

 

L'asse Formigoni – Scopelliti per la costruzione di tre ospedali in Calabria. Comunicato stampa FP CGIL Nazionale e FP CGIL Calabria

 
La rideterminazione e la qualificazione della rete ospedaliera in Calabria è un obiettivo da perseguire con particolare riguardo all’Accordo di Programma che nel 2007 prevedeva la costruzione di tre nuovi Ospedali.

La nostra attenzione al funzionamento della Stazione Unica Appaltante in Calabria non era scevra da preoccupazioni sulla trasparenza degli appalti e sugli acquisti nella Pubblica Amministrazione. Le nostre denunce sulla carenza di organico , rimaste inascoltate , confermano l’attitudine dei governi di centro destra calabrese e lombardo ad avere le mani libere in materia di appalti.

Il pronunciamento della SUA sull’impossibilità di gestire le attività previste per la costruzione dei nuovi ospedali, ha spianato la strada alla Convenzione tra la Lombardia e la Calabria tramite il ricorso alla società in house Infrastrutture Lombarde s.p.a., già oggetto di denunce della CGIl Lombardia e per queste, sotto la lente della Corte dei Conti lombarda per incarichi onerosi a professionisti vari.

L’asse Formigoni – Scopelliti sull’altare della Convenzione che gestirà 300 milioni di Euro di investimento , ha aggirato anche l’art. 13 della Legge 248 che stabilisce il divieto per le società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali di svolgere prestazioni presso altre amministrazioni.

La FP chiede agli organi competenti trasparenza degli atti e chiede se sia compatibile con l’amministrazione pubblica la clausola che nella convenzione all’art. 9 parla di riservatezza delle informazioni o divieto di duplicare e/o riprodurre documentazione correlata alla convenzione stessa .

Inoltre ricorda che gli affidamenti diretti sono in controtendenza con le disposizioni dell’Unione Europea che privilegia la libera concorrenza attraverso le procedure di evidenza pubblica.

Roma, 1 Agosto 2011

 

Accordi

Accordo collettivo nazionale

Accordo collettivo nazionale in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n.242, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza” nelle strutture sanitarie private associate A.I.O.P.
 A.R.I.S.
F.P.J.
DON C.GNOCCHI.
Il giorno 16 dicembre 1996 in Roma
presso la sede dell’ARIS
tra l’A.I.O.P., nella persona del capo-delegazione E. Miraglia e da G. Bianco, F. Bonanno, M. Magni, F. Leonardi, F. Polenta e A. Prandin;
l’A.R.I.S., nella persona del capo-delegazione Padre M. Cuccarollo e da G. Costantino, J. Parrella e G. Sironi;
la F. P. J. DON C. GNOCCHI, nella persona di G. Bettini;
e le Federazioni Nazionali Sanità di:
CGIL, nelle persone di G. Nigro, P. Di Berto;
CISL, nelle persone di G. Alessandrini, G. D’Angeli e L. Gentili;
UIL, nelle persone di C. Fiordaliso, M. D’Angelo e C. Piccirilli
si è firmato l’Accordo Collettivo Nazionale in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza” nelle strutture sanitarie private associate, composto da 14 articoli.

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato e integrato dal D.Lgs. del 19 marzo 1996, n. 242, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento dell’incarico;
Visto l’art.33 (*) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non medico, sottoscritto in data 29 novembre 1995, che impegna le parti ad incontrarsi per dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94;
Considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
Ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art.20 del decreto stesso;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue:
Parte prima – Il rappresentante per la sicurezza
Art.1
Entro il 31 dicembre 1996, in tutte le strutture sanitarie aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Sono fatte salve le norme del rappresentante di sicurezza già effettuate alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo art.4.
Art.2
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti; possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nella struttura sanitaria o unità produttiva.
Art.3
Il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza di cui all’art.18, comma 6, del D.Lgs. n.626/94 è il seguente:
a) un rappresentante nelle strutture sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle strutture da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre strutture.
Art.4
Alla rappresentanza per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs. n.626/94, permessi retribuiti pari a: a) 40 ore annue per le strutture con un rappresentante;
b) 120 ore annue complessive per le strutture da 201 a 1000 dipendenti;
c) 240 ore annue complessive per le strutture con oltre 1000 dipendenti,
fermo restando, per le lettere b) e c) l’utilizzo di un minimo pro capite di 20 ore annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dal citato art.19, lettere b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Art.5
Per quanto previsto negli articoli 3 e 4 si rimanda al livello regionale per la verifica di eventuali adeguamenti per specifiche situazioni territoriali individuate.
Art.6
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Art.7
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i lavoratori (o il lavoratore) che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
La modalità di svolgimento delle elezioni e la individuazione della Commissione elettorale saranno concordate tra le Rappresentanze sindacali costituite in azienda e il datore di lavoro, in modo da consentire l’espletamento del voto al maggior numero possibile di lavoratori.
Art.8
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art.19 del D.Lgs. n.626/94, le parti concordano le seguenti indicazioni.
A. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
B. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
C. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.19 del D.Lgs. n.626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.626/94 custodito presso la struttura ai sensi dell’art.4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti la struttura per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Art.9
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art.4.
La pianificazione della formazione è affidata agli organismi paritetici regionali di cui all’art.12.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione regionale può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento alle specificità individuate.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Art.10
In applicazione dell’art.11 del D.Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Parte seconda – Organismi paritetici
Art.11 – Organismo paritetico nazionale
È istituito l’Organismo paritetico nazionale (O.P.N.) composto da membri effettivi e supplenti designati dalle associazioni datoriali e sindacali firmatari del presente Accordo.
L’O.P.N. assume i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
– promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art.20 del D.Lgs. n. 626/94 e coordinamento della loro attività;
– formazione diretta, tramite l’organizzazione di seminari e altre attività complementari dei componenti degli organismi paritetici territoriali;
– definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale – di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
– promozione e coordinamento degli interventi formativi, iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
– promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
– valutazione delle proposte normative comunitarie e nazionali anche al fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
Art.12 – Organismi paritetici territoriali
Le parti danno attuazione all’art.20 del D.Lgs. n. 626/94, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
A. Organismi paritetici regionali e provinciali
Vengono costituiti gli organismi paritetici regionali (O.P.R.) composti secondo i criteri di cui al precedente art.11.
L’O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli Organismi paritetici provinciali (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell’igiene e sicurezza del lavoro.
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell’O.P.N. e vengono ad esso comunicati.
L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o di giornate formative.
L’O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti:
a) coordinamento degli organismi paritetici provinciali (se esistenti);
b) definizione delle iniziative idonee all’informazione, alla promozione e al monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza;
c) tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture sanitarie;
d) risoluzione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (se non esistono gli O.P.P.).
e) possibilità di istituire, nelle province con almeno tre strutture sanitarie associate, Organismi paritetici provinciali (O.P.P.), composti secondo i criteri di cui al precedente art.11, con i seguenti compiti:
– informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
– tenuta dell’elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti nelle strutture del territorio di competenza;
– trasferimento dei dati di cui sopra all’O.P.R.;
– proposte all’O.P.R. in materia di fabbisogni formativi connessi all’applicazione del D.Lgs. n.626/94.
Art.13 – Composizione delle controversie
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenze di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle nonne vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’O.P.P. (se esistente, ovvero l’O.P.R.) al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre al relativo Organismo paritetico, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
I compiti di segreteria, sono assunti dalle associazione territoriali AIOP, ARIS e F. P. J. DON C. GNOCCHI.
Art.14
Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.

(*) Nel nuovo CCNL gli articoli hanno avuto, in parte, una differente numerazione: art.33 è diventato art.36.

Accordi

Accordo Cgil Cisl Uil Confindustria

Accordo Cgil Cisl Uil Confindustria (Roma, 22 giugno 1995)

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni princìpi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art.20 del decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione; convengono quanto segue:

Parte prima
1. Il rappresentante per la sicurezza
L’art.18 – il cui comma I contiene l’enunciazione del principio generale secondo il quale «in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza» – è dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento degli incarichi.
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende o unità produttive aderenti al sistema Confindustria saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
1.1. Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti
Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16 aprile 1993 nel quale si è concordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
Il livello di categoria, a seguito di una comune valutazione di opportunità espressa dalle parti in relazione a peculiari specificità, può individuare diverse modalità di rappresentanza previste dalla legge. L’attuazione di tali accordi sarà disciplinata dalle categorie d’intesa con le strutture territoriali confederali interessate. In tale ipotesi, il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle sue funzioni farà riferimento all’Organismo paritetico provinciale.

Modalità di elezione
Al fine di realizzare quanto previsto dall’art.18, comma 2 del D.Lgs 626/94 le organizzazioni datoriali territoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza, secondo modalità che verranno concordate a livello territoriale.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art.19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.

1.2. Aziende o unità produttive con più dì quindici dipendenti
Aziende o u.p. da 16 a 200 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 d 203 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbia definito un numero di RSU superiore a quello delI’accordo del 20 dicembre 1993, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di RLS superiore a uno, ma comunque nell’ambito del numero complessivo della RSU.
u.p. da 201 a 300 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, qualora la RSU risulti composta da tre soggetti secondo le regole dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 – i rappresentanti per la sicurezza sono individuati, con le modalità di seguito indicate, nel numero di due tra i componenti della RSU, a cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, eletto con le medesime modalità; a quest’ultimo competono 40 ore di permesso retribuite per l’espletamento della sua attività.
Qualora la RSU risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quanto previsto dall’accordo sopra richiamato, il rappresentante per la sicurezza sarà individuato tra i componenti della RSU.
u.p. con più di 300 dipendenti
Di norma, nelle unità produttive che occupano più di 300 dipendenti il numero di rappresentanti per la sicurezza è quello previsto dall’art.18, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale numero è ricompreso nel numero dei componenti la RSU, così come definita dalla contrattazione di categoria.
Per le stesse unità produttive, la contrattazione nazionale di categoria, in relazione all’individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi connesse all’attività lavorativa, individuabili anche da apposite commissioni paritetiche di categoria laddove esistenti, potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall’art.18, citato, che sarà ricompreso entro il numero dei componenti la RSU definito a livello di categoria.

Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n.626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le parti procederanno all’assorbimento delle ore di permesse spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo riguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.
Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU (v. nota a verbale).
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le r.s.a. delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art.19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21 parte 2 dell’accordo interconfederale sopra citato per la costituzione delle RSU), che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall’accordo interconfederale di cui sopra.

2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art.19 del D.Lgs n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n.626/94 comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art.18, comma ó del D.Lgs. n.626 del 1994.

2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4 comma 2 custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19, comma 1, lett. g) del D.Lgs n.626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti, qualora i contratti collettivi nazionali ed aziendali già prevedano una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.

4. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art.11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte seconda
1. Organismo paritetico nazionale
L’Organismo paritetico nazionale di cui al protocollo d’intesa sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993, in ottemperanza a quanto previsto dall’accordo interconfederale 31.1.1995 assume tramite una sezione specifica aggiuntiva e paritetica- composta da membri effettivi e supplenti – anche i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
– promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui al punto successivo e coordinamento della loro attività;
– formazione diretta, tramite l’organizzazione di seminari e altre attività complementari, dei componenti degli organismi paritetici territoriali;
– definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale – di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
– promozione e coordinamento degli interventi formativi; iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
– promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
– valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali anche al fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
Entro 120 giorni dalla data del presente accordo l’Organismo paritetico nazionale dovrà essere operativo nella sua specifica sezione sulle materie della sicurezza e igiene del lavoro. A tal fine gli Organi deliberanti dell’OPN formalizzeranno tale sezione.
Sono atti salvi gli organismi paritetici di categoria che, nelle materie disciplinate nel decreto legislativo n. 626 del 1994, svolgeranno la propria attività in sintonia con le linee guida elaborate dall’OPN.

2. Organismi paritetici territoriali (art.20 D.Lgs 19 settembre 1994, n.626)
Le parti danno attuazione all’art.20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.

2.1. Organismi paritetici regionali
Entro 120 giorni, a livello regionale, gli organismi paritetici di cui al protocollo d’intesa sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993, sopra citato, sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, in coordinamento con l’Organismo paritetico nazionale per la formazione professionale (OPN), assumono con una specifica sezione aggiuntiva paritetica, composta da membri effettivi e supplenti, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine, I’OPR elabora, di sua iniziativa o su proposta degli OPN, progetti formativi inerenti le materie dell’igiene e sicurezza del lavoro.
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell’OPN e vengono ad esso comunicati.
L’OPR, al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, o}tre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o giornate formative.
L’OPR, inoltre, assume i seguenti compiti:
– coordinamento degli organismi paritetici provinciali;
– tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi paritetici provinciali.

2.2. Organismi paritetici provinciali
Fondamentale importanza, al fine di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, assume l’attribuzione, da parte del decreto, ad organismi paritetici di una funzione di <(composizione»: essi, infatti, sono aditi quale prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa «l’applicazione dei diritti di rappresentanza/ informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti)>.
A livello provinciale, o secondo l’articolazione territoriale definita di comune accordo, sono costituiti organismi paritetici cui sono attribuite le funzioni di composizione di cui all’art.20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
A tali organismi sono altresì attribuiti i seguenti compiti:
– informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
– tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell’organismo;
– trasferimento dei dati di cui sopra all’OPR;
– proposte all’OPR. in materia di fabbisogni formativi connessi all’applicazione del D.Lgs n. 626 del 1994.
Tali organismi sono composti da membri effettivi e da membri supplenti.
Essi devono essere operativi entro 120 giorni dalla data del presente accordo.

Composizione delle controversie
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’OPP al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre all’OPP, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli imprenditori.
Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, le parti firmatarie individueranno due regioni dove avviare esperienze che prevedano l’attribuzione agli OPR di ulteriori compiti, anche per quanto concerne l’approntamento della strumentazione necessaria all’espletamento di tali compiti. Le intese per effettuare detti esperimenti hanno durata annuale e l’esperienza applicativa sarà oggetto di esame e valutazione da parte dell’OPN.
Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.

Nota a verbale delle Organizzazioni sindacali
Fermo restando che la procedura di elezione è quella individuata a livello interconfederale e di categoria per la elezione delle RSU, in relazione alle esigenze di rappresentatività generale dei RLS, insite nel testo legislativo, le organizzazione sindacali firmatarie comunicheranno entro 30 giorni alla Confindustria le modalità di presentazione delle liste individuate tra quelle previste dagli accordi sopracitati.

Sequestro O.P.G.: Dalla Commissione "Marino" uno straordinario e coraggioso atto di civiltà e responsabilità. Comunicato Stampa di Rossana Dettori Segretaria Generale Fp Cgil Nazionale

 

 
Sequestro O.P.G. – Dalla Commissione “Marino” uno straordinario e coraggioso atto di civiltà e responsabilità. Ora si “dissequestrino” immediatamente i 1500 cittadini internati in quei luoghi. Comunicato Stampa di Rossana Dettori Segretaria Generale Fp Cgil Nazionale.
 
La decisione della Commissione Parlamentare d’inchiesta di procedere al sequestro di alcuni reparti degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari di Montelupo Fiorentino e di Barcellona Pozzo di Gotto e di fissare un termine per l’adeguamento complessivo di quelle strutture ai requisiti minimi previsti dalle normative, pena il sequestro delle intere strutture, è storica.
 
La determinazione, la coerenza e il coraggio che l’intera Commissione “Marino” ha dimostrato nelle sue attività hanno prodotto questo primo straordinario risultato: l’obiettivo di chiudere quelle strutture manicomiali, così come ripetutamente affermato da molte leggi dello Stato (dalla “Basaglia” alla legge 419/98), è ora più vicino.
 
Ed è proprio perché giudichiamo irrinunciabile la chiusura degli OPG che ora chiediamo altrettanta determinazione, coerenza e coraggio all’insieme delle istituzioni che, pur avendo precise responsabilità, tardano o, addirittura omettono di esercitarle.
 
I Ministri della Salute e della Giustizia assumano atti certi e definitivi che sanciscano, per la parte di loro competenza, la chiusura di quei luoghi; la Conferenza delle Regioni rompa il silenzio e proceda celermente a completare definitivamente ed in tutte le realtà territoriali il passaggio delle funzioni sanitarie dal Ministero della Giustizia ai Servizi sanitari Regionali.
 
I Presidenti delle Regioni, infine, provvedano a “dissequestrare” quei loro cittadini dimenticati da anni in quei luoghi. Acquisiscano, laddove non fatto, l’elenco nominativo di quei cittadini/internati e vadano anche personalmente a prenderli in carico, li liberino, li riportino nei loro luoghi di residenza.
 
 
Servizi territoriali, percorsi personalizzati di presa in carico, investimenti sui Dipartimenti di salute mentale e su strutture “leggere” sono indispensabili e, pensiamo noi, più che fattibili.
 
La Fp Cgil, che rappresenta i lavoratori del servizio sanitario, quelli dei servizi sociali, quelli della Polizia penitenziaria, opererà per dare manforte a questo percorso anche perché in quei luoghi sono violati i diritti di civiltà dei cittadini/internati, ma anche quelli delle lavoratrici e dei lavoratori che vi operano in condizioni proibitive.
 
Roma, 28 Luglio 2011

 
 

Riforma Brunetta: l'ennesima correzione. Mai riforma fu più "corretta". Comunicato stampa di Rossana Dettori Segretaria Generale Fp Cgil

 
Siamo all’ennesima correzione della riforma Brunetta e, sono convinta, non sarà nemmeno l’ultima.
 
Se non fosse per i drammatici effetti che l’azione del Governo e del Ministro Brunetta sta producendo sulle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici, si potrebbe anche scherzare sulla spasmodica attività del Ministro della Funzione Pubblica, tutta tesa, da mesi, a correggere, aggiustare, precisare, interpretare una sua legge, ormai ridotta a puro manifesto propagandistico.
 
Anche il Decreto legislativo assunto dal Consiglio dei Ministri il 22 u.s. si attesta su questa linea correttiva delle correzioni e, intervenendo su articoli e temi che per anni sono stati le “bandiere” del Ministro Brunetta, modifica nuovamente punti da lui stesso giudicati come “fondamentali”: l’applicazione del sistema delle valutazioni delle performance, le risorse destinate al trattamento economico accessorio, l’estensione della sua riforma a Regioni ed Enti locali, il sistema delle relazioni sindacali, le materie oggetto di contrattazione.
 
Ciò che ne esce è una situazione ancor più confusa di quella già di per se molto caotica: una situazione che definisce molto chiaramente il fallimento di quella riforma.
 
Come potrebbe altrimenti essere definita una riforma che spacca il lavoro pubblico, che non prevede alcun investimento per l’aumento della produttività, che, quanto a merito e valutazione, si è ridotta ad alchimie lessicali e combinati disposti e che sottrae alle lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di partecipazione fattiva a processi di miglioramento delle attività?
 
Questo ennesimo intervento correttivo, al di la delle spiegazioni tecniche che il Ministro non mancherà certo di offrire, è la prova provata che oramai la sua è una riforma di facciata e che anche la trattativa aperta all’Aran sul sistema delle relazioni sindacali rischia di essere l’ennesimo tavolo dalle prospettive vuote, come la sua riforma.
 
A questo punto speriamo in un prossimo e definitivo intervento correttivo composto da un articolo unico, senza commi: la riforma è revocata.
 
Sappiamo che così non sarà e che fino a quando l’agonia di questo Governo permetterà sia pur esili respiri il Ministro continuerà nel suo mantra, oramai senza alcun collegamento con la realtà.
 
Quella realtà che parla di blocco del turn over, di licenziamento dei precari, di salari ridotti e di Contratti Collettivi di lavoro che non vengono rinnovati, di servizi ai cittadini che vengono soppressi.
 
 Roma, 25 Luglio 2011

 

Referendum per l'acqua pubblica: Raccolte centomila firme in 48 ore – Comunicato Stampa

Centomila firme in 48 ore, parte alla grande la raccolta firme per i referendum

Il Comitato Promotore: “Un risveglio civile che parte dall’acqua”

Una partenza straordinaria quella della raccolta firme per i referendum per l’acqua pubblica.

Più che raddoppiato l’obiettivo che il Comitato promotore si era dato alla vigilia del lancio. Sono infatti oltre centomila le firme raccolte nel fine settimana della Liberazione in centinaia di piazze italiane.

Una mobilitazione impressionante che ha visto lunghe file ai banchetti di tutte le città e dei paesi. Un folla consapevole e determinata, che in alcuni casi ha fatto anche diversi chilometri per trovare il banchetto più vicino a casa (l’elenco completo è su www.acquabenecomune.org ).
Oltre 12mila firme in un solo giorno in Puglia, 10mila a Roma, 4mila firme a Torino città, 3500 a Bologna, 2500 a Milano. Dati impressionanti dalle piccole città: 4200 firme a Savona e provincia, 2mila firma a Latina e Modena, oltre 1500 ad Arezzo e Reggio Emilia. Dati sorprendenti sui paesi 1300 firma ad Altamura, 850 a Lamezia Terme.

Molti sindaci e amministratori hanno firmato in piazza, tra cui i sindaci di Ravenna ed Arezzo (entrambi Pd). In Molise Monsignor Giancarlo Bregantini (Arcivescovo metropolita di Campobasso) ha firmato in rappresentanza dei 4 vescovi delle Diocesi della Provincia.
Il comitato promotore esprime tutta la sua soddisfazione per il successo delle iniziative. Siamo di fronte ad un vero e proprio risveglio civile, un risveglio che parte da associazioni e da cittadini liberi, un risveglio che parte dall’acqua.

Roma, 27 Aprile 2010
 

C.C. Civitavecchia N.C. – Urgente e non più ulteriormente rinviabile il rinforzo di organico di Polizia Penitenziaria

 Roma, 3 Agosto 2011
 

Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione
dott. Riccardo Turrini Vita
e, per conoscenza,
Al Capo del Dipartimento A.P.
Pres. Franco Ionta
 
                            Al vice Capo vicario del Dipartimento A.P.
                            Dott. Emilio di Somma
                           
                            All’Ufficio del Capo del Dipartimento
                            Ufficio per le Relazioni Sindacali
                            dott.ssa Pierina Conte
 
Al Provveditore Regionale A.P. Lazio
dr.ssa Maria Claudia Di Paolo
 
Alla Segreteria Regionale FP Lazio
 
ROMA
 

Alla Direzione della casa Circondariale N.C.
                                     
Al Segreteria territoriale FP CGIL
 
Ai Delegati e Iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria
 
CIVITAVECCHIA

 

 OGGETTO: C.C. Civitavecchia N.C. – urgente e non più ulteriormente rinviabile il rinforzo di organico di Polizia Penitenziaria.-
 

Egregio Direttore,
 

immaginiamo sia noto anche a codesta Direzione generale che per ragioni di politica penitenziaria interne a codesta amministrazione sia stato deciso di aprire presso la Casa circondariale di Civitavecchia – con irragionevole fretta a nostro giudizio -, altre due sezioni di detenuti A.S.3. oltre a quella già presente.
 

In proposito, oltre all’inopinato aumento dei carichi di lavoro individuali e alle pesanti implicazioni di natura organizzativa che ricadranno sul residuo personale di Polizia Penitenziaria rimasto ancora disponibile in servizio, anche considerato il piano ferie in atto, ciò che preoccupa fortemente la scrivente O.S. è che nel quadro più generale di una perdurante grave carenza di personale codesto Dipartimento abbia scelto di disporre il trasferimento di detenuti A.S.3 – che da notizie informali sembra peraltro essere imminente – prima che siano terminati i lavori di ristrutturazione delle due sezioni e, soprattutto, in assenza di un congruo numero di unità di Polizia Penitenziaria di rinforzo; un supporto che riteniamo indispensabile a garantire la sicurezza dell’istituto, quella del particolare servizio affidato e, soprattutto, la piena esigibilità dei diritti contrattuali del personale coinvolto, già oggi messi in discussione in funzione della grave emergenza penitenziaria in atto nel Paese.
 

Da questo punto di vista, se questa è la decisione assunta, reputiamo indispensabile invitare codesta Direzione generale a distaccare il personale necessario – stimato in non meno di venti unità – in quell’istituto penitenziario prima dell’apertura delle predette sezioni, da scegliere tra quello che ha già manifestato l’intenzione di essere trasferito a domanda alla Casa circondariale di Civitavecchia, aderendo all’interpello per il piano di mobilità nazionale annuale promosso da codesta amministrazione centrale ovvero, se del caso, anche a promulgare con la massima celerità un interpello straordinario tra il personale di Polizia Penitenziaria in servizio in tutti gli istituti e servizi penitenziari del Paese.
 

Siamo certi che non potrà sfuggire a codesto Dipartimento il grande impegno che viene attualmente profuso dagli operatori di polizia per fronteggiare le criticità che il forte sovraffollamento della struttura penitenziaria di Civitavecchia, al pari di altre realtà parimenti gravate, impone; come pure, auspichiamo, lo sforzo da loro compiuto per compensare la grande carenza di personale che a tutt’oggi caratterizza l’organico reso disponibile all’amministrazione locale.
 

Allo stesso modo, però, v’è la necessità impellente che la Direzione generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dimostri con atti concreti la propria vicinanza agli operatori in servizio presso quell’istituto, garantendo pari impegno nel predisporre gli adeguati e immediati piani di intervento strutturali richiesti, capaci di sostenere il cambiamento radicale imposto a quella realtà, il miglioramento delle condizioni di lavoro dei poliziotti e il rispetto dei loro diritti contrattuali.
 

Per quanto ci riguarda, se opportunamente coinvolti, siamo fin da subito pronti ad offrire il nostro solito e responsabile contributo al tavolo di confronto, come del resto abbiamo sempre fatto e siamo abituati a fare quando l’amministrazione che abbiamo di fronte dimostra responsabilità e adeguata sensibilità istituzionale.
 

Se, però, anche questi ultimi presupposti vengono meno, è bene che si sappia che la scrivente O.S. è pronta, come peraltro ha già avuto modo di anticipare al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in un recente incontro al tavolo sindacale nazionale, a scendere in piazza nel mese di settembre per difendere i diritti degli operatori rappresentati.
 

Restiamo in attesa di cortese urgente riscontro.
 

Cordialmente

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL Polizia Penitenziaria
                                                                                                                Francesco Quinti           

Volantino CGIL sulla sanità nella manovra luglio 2011

 
 
 
 
 

Lettera del Direttore del personale alle OO.SS.

  

Come comunicato con nota del 22 luglio u.s. e già rappresentato nell’incontro svoltosi con codeste Organizzazioni sindacali in data 20 luglio u.s., si conferma che, a seguito dell’avvenuta certificazione  della consistenza del Fondo di Amministrazione – anno 2010-  da parte degli organi di controllo, si è resa erogabile la quota parte dello stesso destinata alla remunerazione del premio incentivante  al personale AAMS per le attività svolte nel medesimo anno 2010.
 

Le modalità di erogazione sono quelle previste dall’articolo 12 del vigente CCNI.
 

In relazione alle criticità rappresentate da codeste OOSS nel corso del citato incontro del 20 luglio u.s. in merito alla disomogeneità nei giudizi espressi dai dirigenti nelle varie sedi con rilevate  situazioni di sperequazione nell’attribuzione dei punteggi al personale, si sottolinea che la valutazione della prestazione individuale comporta un’oscillazione del premio incentivante nel limite del 10% e che lo scorso anno detto premio è stato erogato nella misura massima a larghissima parte del personale.
 

Tuttavia, la  scrivente conferma l’impegno a fornire apposite indicazioni che assicurino uniformità di comportamento e massima trasparenza da parte dei valutatori nell’attribuzione dei giudizi al rispettivo personale.
 

Quanto al previsto strumento utilizzato per la valutazione, si conviene sul carattere sperimentale della scheda a suo tempo definita e concordata nell’ambito del CCNI e si dichiara la propria disponibilità, già a partire dai prossimi incontri, ad effettuare gli opportuni approfondimenti per verificarne la rispondenza alle attuali esigenze valutative e ad operare i necessari adeguamenti alla stessa.
                                                   
 

 IL DIRETTORE
f.to Fabio Carducci


 
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