Si pubblica l’articolo uscito oggi sul quotidiano l’Avvenire nel quale si riportano i tagli al Welfare con ricadute sulla sanità – fondo non autosufficienza azzerato, fondi per la ricerca sanitaria pubblica ridotti dell’80%, risorse per i defibrillatori dimezzzate, etc. – contenuti nella legge di stabilità 2011 (ex finanziaria) in discussione alla Camera.
Si pubblica l’articolo uscito oggi sul Messaggero sulla sentenza della Corte di Appello di Roma che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rimborsare gli specializzandi 1983 -1991 non pagati nonostante previsto dalla direttiva UE. Si pubblica anche il link al comunicato della FPCGIL Medici nel quale a fine agosto si annunciava la vittoria del ricorso promosso dalla FPCGIL Medici a Perugia, citato anche nell’articolo del Messaggero.
Nel prendere atto del messaggio con cui si convoca la concertazione e che smentisce quanto invece l’amministrazione aveva comunicato lo scorso martedì, teniamo a ribadire che la ristrutturazione della rete degli uffici all’estero è un tema di fondamentale importanza per la vita dell’Istituto, con pesanti ricadute sul ruolo dell’ente nel sistema pubblico di aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese, sull’organizzazione del lavoro e sulle politiche occupazionali.
Prendiamo atto che l’amministrazione ha deciso di ritornare sulle sue decisioni, dando avvio alla concertazione che oltre ad essere un atto dovuto, essendo questo argomento indubbiamente contemplato tra le materie oggetto di concertazione (art. 6 CCNL1998/2001, periodo “B) Concertazione”, c. 1, lett. A), recita testualmente: “c) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro), rappresenta l’indispensabile momento di confronto con i rappresentanti dei lavoratori.
Ribadiamo la necessità di aprire un serio tavolo di confronto sul problema della ristrutturazione della rete estera, anche nello spirito di quanto previsto dal memorandum d’intesa sul lavoro pubblico, non ancora tradotto in normativa contrattuale ma comunque atto pubblico sottoscritto da Governo e Sindacati. Il punto 4 del Memorandum stabilisce infatti che le iniziative di riorganizzazione delle PA devono essere attuate attraverso indirizzi e criteri concordati.
Roma, 7 marzo 2007
P. Lisi
Roma, 23 luglio (Adnkronos Salute)
Proscioglimento con formula piena per il medico anestesista Mario Riccio che interruppe la ventilazione meccanica che teneva in vita Piergiorgio Welby, affetto da una gravissima forma di distrofia muscolare. La decisione è del giudice dell’udienza preliminare (Gup) Zaira Secchi che, accogliendo oggi la richiesta del pubblico ministero Francesca Loi e del difensore di Riccio Giuseppe Rossodivita, ha dichiarato il non luogo a procedere contro il medico perchè il fatto non costituisce reato. Con la sentenza è stato dichiarato in sostanza che Welby aveva il diritto di interrompere la ventilazione meccanica e che il medico aveva il dovere di assecondare la sua richiesta. Durante l’udienza di oggi è stata anche interrogata la moglie di Welby, Mina, che si è dichiarata molto soddisfatta della decisione. Per l’avvocato Giuseppe Rossodivita che ha assistito il medico Riccio “la sentenza pronunciata oggi è molto importante perché riconosce i diritti del malato tutelati dagli art. 13 e 32 della Costituzione che gli consentono di rifiutare le terapie o la prosecuzione delle terapie non più volute anche quando questa interruzione possa determinare la morte del malato stesso”. Il difensore ha aggiunto: “Il paziente è l’unico titolare del diritto. Il medico interviene per adempiere al suo dovere come riconosciuto dalla sentenza di oggi”. Nel corso dell’udienza il Gup Zaira Secchi ha anche ascoltato la moglie di Welby, Mina, che a sua volta, conclusa l’udienza, si è dichiarata molto contenta della decisione. “Anzi, ci speravo tanto e me lo aspettavo”. L’aspettativa nasce dal fatto che per circa un’ora e mezzo il giudice ha chiesto a Mina Welby qual è stato l’iter della malattia di suo marito entrando nei particolari. “Quando un giudice chiede cose personali sul consenso della persona interessata – ha detto Mina Welby – era chiaro che di fronte a tanti particolari la decisione doveva essere quella di un proscioglimento. Io ho detto tutto sul decorso della malattia di mio marito; come abbia cercato di vivere al meglio; era informato della sua malattia. Addirittura non mi voleva sposare perchè, diceva, ‘altrimenti mi avrebbe rovinato la vita’. Io ho insistito, ci siamo sposati siamo stati 27 anni insieme. Nel 1997 la prima crisi”. Mina Welby ha poi spiegato che il marito trovò nei Radicali un appoggio, un megafono per le sue intenzioni di condurre una battaglia. “Non sono stati i Radicali a usarlo – ha detto – ma lui a usare loro. Tornando indietro io rifarei tutto. Spero che il Parlamento ora riesca a fare qualche cosa in nome di Piergiorgio”. Prosciogliendo il medico Mario Riccio il giudice Zaira Secchi ha preso in considerazione anche la disposizione dell’art. 51 del Codice penale il quale afferma che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità”. Con la decisione di oggi è stato posto fine a una battaglia giudiziaria che ha sempre visto la Procura della Repubblica di Roma decisa a sostenere la necessità di prosciogliere Mario Riccio. A una prima richiesta il giudice Renato Laviola anziché accogliere le richieste della Procura aveva disposto che l’ufficio del pubblico ministero formulasse il capo di imputazione nei confronti di Riccio. Di conseguenza l’esame del caso, nel quale era stato ipotizzato il reato di omicidio del consenziente, era passato per ragioni procedurali al Gup Zaira Secchi che oggi ha ascoltato a lungo la moglie di Welby accogliendo, infine, le argomentazioni esposte sia dalla Procura sia dalla difesa.
Si pubblica la parte del CCNQ del 24 settembre 2007 stipulato all’Aran, relative alle nuove regole sulla rappresentatività, valide anche per l’area dirigenziale medico veterinaria
“ART. 19 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)
1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire all’Aran “idonea documentazione” di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.
4. Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.
5. L’idonea documentazione da fornire all’Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all’Aran con lettera Raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della Raccomandata.
6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali – riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU – sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.
7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.
8. L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
9. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. E’ demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.
(Doctornews del 31 ottobre 2008) .”E’ stato bocciato in Commissione Bilancio del Senato, come tutti gli altri emendamenti al Ddl 1083 per la conversione del decreto legge 154 con disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazione contabile con le autonomie locali, quello che avevo proposto per la proroga di un anno dell’intramoenia per i medici del Servizio sanitario nazionale”. Lo annuncia il presidente della Commissione Igiene e sanità di Palazzo Madama Antonio Tomassini, a margine del convegno sugli emoderivati ieri pomeriggio a Roma. L’emendamento faceva slittare a gennaio 2010 il termine per l’esercizio della libera professione intramoenia in strutture esterne a quelle pubbliche, in scadenza a gennaio 2009. “Ora – dice all’ADNKRONOS SALUTE – mi riservo di ripresentarlo o di ritirarlo in Aula ma, ritengo urgentissimo, che il Governo si esprima perché a fine novembre i medici dovranno optare per l’esclusività o meno del loro rapporto di lavoro con il Ssn. E lo dovranno fare sapendo quali sono le prospettive future. Da soldato parlamentare – ironizza – tiro sassi dove posso, ma è evidente che ora la parola passa all’Esecutivo”.
Il 23 Gennaio 2009 ORE 09,30/ 14,00 a Roma presso l’Hotel Massimo D’Azeglio – Via Cavour 18 la Fp Cgil Nazionale ha organizzato una iniziativa pubblica di presentazione della “Carta dei diritti dei cittadini, degli utenti, delle operatrici e degli operatori nell’ambito dell’assistenza sanitaria nei luoghi di detenzione e di privazione della libertà personale“.
L’iniziativa, in coerenza con la posizione assunta dalla Federazione sulla riforma dell’assistenza sanitaria penitenziaria, prova ad offrire una nostra visione del diritto alla salute nelle carceri sulla quale indirizzare anche le attività sindacali di contrattazione nazionale, regionale e di singolo istituto penitenziario.
Fra i tanti che hanno già aderito all’iniziativa e garantito la loro presenza, vi è il Sottosegretario alla Salute On. Ferruccio Fazio.
Lunedì scorso, 9 marzo, si è tenuta l’ennesima riunione della commissione tecnica.
Stavolta abbiamo affrontato il problema di come recuperare il lavoro svolto dalla commissione istituita con il CCNL precedente e che avrebbe dovuto individuare la corretta collocazione di alcune nuove professionalità. Come qualcuno di voi ricorderà, tale commissione si concluse senza aver prodotto niente di ufficiale perché non si riuscirono a risolvere alcuni problemi, come quello dei restauratori. Le dichiarazione sempre fatte al tavolo del rinnovo contrattuale da Miccio, capo delegazione di Federculture, erano sempre state rassicuranti sul pieno recupero, con questo rinnovo, delle tematiche trattate allora. Il prodotto/proposta è quello che trovate allegato. A me pare che siano contenuto molte delle richieste avanzate allora dalle OO. SS ma che le poche cose che non compaiono (o compaiono in modo difforme da quanto proposto/richiesto dalla OO. SS.) sembrano essere alcune questioni legate a richieste avanzate dalla CGIL FP. Aspetto commenti e opinioni in merito prima della prossima riunione tecnica che si terrà il 20 marzo alle 9,30.
Sul prospetto che ci è stato consegnato da Federculture relativo alle professionalità emergenti, è opportuno dire che le OO. SS. presenti al tavolo non hanno concordato su alcuni aspetti della proposta medesima, ovviamente non tutti sulle stesse; per quanto ci riguarda, abbiamo espresso dubbi sulla collocazione degli autisti in categoria “A”, sulla collocazione in categoria “C” di alcune figure (Tutor, ecc.) e sull’imprecisione della individuazione del profilo di “docente” in cat. “D”. Approfitto anche per dire che la prossima riunione del tavolo politico generale si dovrebbe tenere lunedì 30 pomeriggio, salvo indisponibilità di qualche componente.
Perciò, in chiusura di riunione (data anche la insostenibile dilazione dei tempi che ormai sfiorano caratteristiche da ricerche archeologiche) la FP CGIL ha ribadito che per le OO. SS. sindacali il rinnovo contrattuale, sotto il profilo salariale, non poteva dar luogo ad “una tantum” e che gli incrementi dovevano aver luogo dal 1/1 dell’anno di riferimento; dilazionare i tempi della trattativa non avrebbe avuto altro effetto, dunque, se non quello di avere una maggiore quantità di arretrati da corrispondere a lavoratori e lavoratrici. La controparte ha detto che questa cosa le era chiarissima, ma che non era in grado di avanzare previsioni sulle trattative economiche.
Con ciò si è concluso l’incontro.
Roma, 16 marzo 2009
Il Segretario Nazionale p. la FP CGIL Nazionale
Fp Cgil Comparto AA.LL. il Coordinatore Federculture
(A. Crispi) (S. Bianchi)
Si pubblica una interessante intervista – uscita sulla cronaca odierna di Torino di La Repubblica – ad una magistrata di Corte d’Appello in merito alla eventuale imposizione di cura da parte dei medici.
Di seguito il comunicato relativo alla firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2006/2009 per il personale ENAC.
ENAC – CCNL 2006/2009 (Biennio economico 06/07)
Nella giornata di ieri, all’ARAN, abbiamo firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2006/2009 (biennio economico 2006/2007) per il personale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) Area Tecnica, operativi, amministrativi, professionisti appartenenti alla seconda qualifica.
Sono stati confermati i contenuti del protocollo tecnico definito il 27 luglio 2009.
Per la parte economica è previsto un incremento medio a regime, nel biennio 2006/2007, del 4,85% corrispondente ad euro 111,28 mensili di cui euro 11,50 destinati all’incremento del fondo per la produttività e circa 100 euro all’incremento degli stipendi tabellari. Per i professionisti della II Qualifica l’incremento medio è pari a circa159 euro di cui 143 euro destinati all’incremento destinati all’incremento dei tabellari ed euro 16,50 all’incremento del fondo per la produttività.
Oltre questi aspetti l’accordo prevede:
a) la previsione della determinazione dei fondi per la produttività al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro;
b) la riassegnazione nel fondo degli stanziamenti per gli incarichi non dirigenziali e per il lavoro straordinario;
c) la confluenza nel fondo dello stanziamento relativo agli ispettori di volo;
d) il recupero al fondo della RIA dei cessati dal servizio.
Per quanto riguarda l’indennità di ente, il corrispettivo speso per la sua corresponsione esce dal fondo e, fermo restando il suo recupero in caso di cessazioni dal servizio, in futuro il costo maggiore derivante da nuove assunzioni sarà a carico dell’Ente.
Considerato che si tratta di un accordo siglato dopo 45 mesi dalla scadenza del precedente contratto, chiediamo che la procedura di certificazione si svolga nel più breve termine possibile per consentire l’erogazione degli arretrati e la regolarizzazione degli stipendi.
Roma, 11 settembre 2009
p. FP–CGIL Nazionale Funzioni Centrali
Il Coordinatore Nazionale
(V. Di Biasi)
Comunicato Stampa di Carlo Podda Segretario Generale FP CGIL Nazionale
Il Patto per la Salute, sottoscritto la settimana scorsa da Governo e Regioni, stanzia i fondi per la vacanza contrattuale del Comparto Sanità Pubblica, lasciando sospesa la questione più generale del rinnovo contrattuale. Pur apprezzando il significativo scostamento fra le proposte iniziali del Governo ed il risultato finale in termini di rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, esprimo un giudizio negativo per come nell’accordo è trattata la questione dei rinnovi contrattuali”. Con queste parole Carlo Podda, Segretario Generale dell’Fp Cgil, commenta gli stanziamenti previsti dal Patto per la Salute.
“Nelle nuove e maggiori destinazioni di risorse economiche per la salute dei cittadini – continua Podda – sono stati calcolati anche i circa 500 milioni “per il riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale” per l’anno 2010, prevedendo così il rinvio della più generale questione dei rinnovi contrattuali. Che nell’accordo il Governo dichiari il suo impegno ad integrare risorse economiche “qualora al personale dipendente vengano riconosciuti incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale”, la dice lunga sulla reale volontà del Governo di garantire il diritto dei lavoratori al rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro”.
“Manifesteremo tutta la nostra contrarietà a questa linea e, qualora Governo e Regioni non garantissero il rinnovo nei tempi dovuti, chiederemmo a Cisl e Uil di mobilitarci unitariamente per contrastare questa scelta irresponsabile. Lo faremo a partire dal tavolo unitariamente chiesto da Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, auspicando che la convocazione avvenga in tempi brevi. Nel caso in cui, come sembra a noi evidente, il Governo non intendesse stanziare le risorse per i contratti e tentasse davvero di non tener fede ad un accordo che la Cgil non ha firmato, ma che il Governo stesso ha perseguito con forza fino a spaccare il fronte sindacale, ci troveremmo di fronte ad un paradosso, e ad un grave affronto per quei lavoratori che ogni giorno garantiscono la nostra salute. Uno affronto troppo forte per essere accettato passivamente”.
La FPCGIL Medici oggi è stata citata sull’inserto Corriere Economia del Corriere della Sera a pag. 10 in Diario sindacale, nell’articolo “La Cgil apre il think tank sulle professioni” che di seguito si pubblica.