Documento Ministero Difesa – SMM su riorganizzazione servizio vigilanza.
In allegato la nota n.60912 del 12.12.2017 relativa a quanto in oggetto indicato.
Roma, 15 dicembre 2017
Gentile Direttore,
è fatto noto che questa Organizzazione più volte abbia espresso l’opinione che la specificità dell’Agenzia del demanio si estrinsechi anche attraverso i “contenuti” e il percorso finalizzato alla stipula di un nuovo Contratto collettivo di lavoro.
Nel corso della trattativa abbiamo altresì affermato che le proposte economiche avanzate dall’Agenzia non sono ancora sufficienti per sottoscrivere un buon Contratto collettivo che garantisca, al tempo stesso, una struttura normativa coerente con le aspettative legittime del personale e i giusti incrementi stipendiali. Peraltro, sappiamo esserci ulteriori risorse economiche, derivanti da tagli e rimodulazioni di spesa, che consentono di investire nel Lavoro e, quindi, nel Contratto.
Siamo consapevoli della complessità del momento. Al Tavolo negoziale non ci sono unicamente le piattaforme di rinnovo contrattuale presentate da OO.SS. e Agenzia: ci sono le rispettive e distinte visioni di medio-lungo periodo e, con esse, le volontà a portare avanti la trattativa. Al Tavolo negoziale ci sono i destini professionali di colleghe e colleghi che, dentro la cornice contrattuale di tipo privatistico, offrono servizi pubblici alla collettività e che in questa importantissima funzione sviluppano il loro grado di soddisfazione, la loro motivazione e il loro senso di appartenenza all’Ente.
Al Tavolo, quindi, dovrà manifestarsi la capacità di tutte le parti nel saper creare punti di contatto, nel saper mettere a disposizione strumenti innovativi positivi che sappiano raccogliere con intelligenza le esigenze delle persone e i rilievi critici tenendo conto delle peculiarità del sistema.
Auspichiamo una Sua attenzione particolare nei confronti dell’importante tema del rinnovo contrattuale: solo percorrendo la strada della Trattativa si concretizzeranno le opportunità per costruire prospettive di sviluppo, per valorizzare le potenzialità che creano sinergie, per costruire una cultura partecipativa. In estrema sintesi: per migliorare, attraverso il sistema contrattuale, la vita del personale dando nuovo spazio alla sua “anima collettiva”.
Non intendiamo restare spettatori di uno scenario che potrebbe rinviare l’appuntamento del rinnovo a tempi indeterminati e futuri. A questo fine chiediamo la convocazione urgente del Tavolo negoziale per il rinnovo contrattuale.
Rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro.
FP CGIL Nazionale
Coordinatore Agenzia del demanio
Daniele Gamberini
PROGRESSIONI ECONOMICHE:I RISULTATI DELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2017
Si è svolta ieri la riunione tecnica con tutti di Dipartimenti relativa alle progressioni economiche.Le amministrazioni ci hanno comunicato che l’accordo sulle progressioni è stato certificato dagli organi di controllo per l’ulteriore corso con alcune condizioni.Le scriventi OO.SS. hanno espresso il proprio forte disappunto sia per il ritardo sia perché ciò non sarebbe accaduto se l’accordo fosse stato firmato per tempo, ovvero all’inizio dell’estate, come dalle scriventi fortemente sollecitato. Abbiamo pertanto richiamato la necessità che si rispettino gli impegni di cui all’accordo del 26 aprile, con il rispetto di tutti i punti programmatici, a partire dal passaggio degli ausiliari, per i quali è necessario aprire immediatamente un tavolo di confronto, per proseguire poi con le progressioni giuridiche all’interno delle aree e tutti gli altri punti. Abbiamo inoltre richiesto con forza che a questo punto vengano innalzati i numeri per il 2018 aumentando fino al massimo possibile le progressioni economiche per tutti i Dipartimenti. Abbiamo inoltre dichiarato che non siamo disposti ad accettare modifiche all’accordo che possano danneggiare i lavoratori e che dunque le stesse dovranno influire in maniera minima sul sistema già approvato dei punteggi per tutti i lavoratori coinvolti. Abbiamo inoltre chiesto che, se le nostre istanze verranno accettate e si procederà alla firma definitiva, i bandi dovranno uscire nell’immediato. Infine abbiamo ancora una volta sollecitato l’amministrazione giudiziaria a pubblicare i bandi di mobilità, con particolare riferimento a quello concernente la figura professionale dell’assistente giudiziario, considerata la imminente immissione in possesso dei vincitori del relativo concorso.Le Amministrazioni si sono dichiarate disponibili ad accogliere le nostre osservazioni e a proporre nelle prossime ore le modifiche all’accordo nonché ad accogliere positivamente la questione dell’innalzamento dei numeri che, come annunciato durante la riunione di ieri, è possibile poiché sono state registrate maggiori entrate nel FUA dalla certificazione del MEF. Il prossimo 21 ci sarà un incontro con le Amministrazioni e la parte politica e vedremo se dalle parole si passerà ai fatti attraverso la firma dell’accordo definitivo FUA 2016, dell’accordo definitivo sulle progressioni economiche anno 2017, della ipotesi di accordo FUA 2017 con l’impegno di spesa per le progressioni economiche anno 2018. Riteniamo un punto decisamente importante aver ottenuto la disponibilità ad aumentare le progressioni economiche: vi terremo informati sugli sviluppi.
Roma 15.12.2017
Confsal- Unsa FPCGIL CISL FP UILPA Intesa
Battaglia Grieco Marra Amoroso Ratti
Mappa delle sedi dei 1400 posti di assistente giudiziario che prenderanno possesso tra il 18 ed 21 prossimi negli uffici giudiziari di tutta Italia.
Roma, 15 dicembre 2017
Siamo a conoscenza che il 5 dicembre u.s. sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, come da informativa inviata alle OO.SS. il 6/12/2017, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse è stato pubblicato l’interpello riservato ai magistrati fuori ruolo presso il ministero della Giustizia finalizzato alla richiesta di disponibilità per incarichi di funzione dirigenziale non generale presso tre uffici dipartimentali.
Riguardo tale provvedimento non possiamo esimerci dall’esprimere forti perplessità in quanto a nostro parere si ravvisano nel merito e nel metodo aspetti di illegittimità che mortificano i dirigenti penitenziari e l’amministrazione cui fanno riferimento. Nello specifico,rileviamo disatteso quanto disposto dal DM del 22 settembre 2016 pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2016 riguardante “l’individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito degli uffici centrali e territoriali dell’amministrazione”, laddove dalle tabelle allegate al DM in questione non si evince assolutamente la riserva di tre uffici per i magistrati di cui sopra. Inoltre, riguardo la procedura in specie, rileviamo aspetti poco ortodossi ancorché illegittimi in quanto risulta avviata in corso d’opera, ovvero a procedure già avviate e concluse per il conferimento degli incarichi superiori e, tutt’ora in corso per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale il cui bando prevedeva ( come da norma) anche gli uffici messi a concorso nel bando del 5 dicembre u.s.. Risulta evidente che tale modalità lede fortemente il diritto e la professionalità dei dirigenti penitenziari. La Fp Cgil chiede, pertanto, l’immediata rettifica ovvero la sospensione del procedimento avviato il 5 dicembre 2017 e comunica che contrariamente saranno intraprese azioni legali a tutela del personale dirigente interessato .
La coordinatrice Nazionale FPCGIL -DAP
Lina La Monica
Roma, 15 dicembre 2017
Si é svolto mercoledì 13 dicembre un incontro nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL sanità pubblica.
In apertura del confronto la controparte ha presentato le proprie proposte in merito a quattro blocchi di questioni:
– sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro (malattia, assenze per terapie salvavita, infortuni sul lavoro, congedo parentale su base oraria, tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche, diritto allo studio, servizio militare/richiamo alle armi)
– incarichi funzionali
– fondi
– orario di lavoro
È opportuno premettere che, come in tutti gli incontri svolti fino ad ora, la trattativa ha visto, a seguito dell’illustrazione delle proposte datoriali, esclusivamente un giro di prime valutazioni espresse da tutte le OO.SS.presenti al tavolo, che si sono riservate di produrre proposte di modifica e implementazione dei testi una volta effettuata una valutazione più compiuta.
Per quanto riguarda la parte relativa a sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro il testo proposto, pur contenendo alcune parti che necessiteranno di modifiche , introduce alcune novità di miglior favore rispetto al contratto attuale, ad esempio in tema di terapie salvavita e congedo parentale. Si tratta – nel complesso – di argomenti importanti, sui quali abbiamo annunciato unitariamente proposte emendative e correttive.
In materia di incarichi funzionali il testo proposto declina in un articolato parte di quanto già abbozzato da Aran e Comitato di Settore in un precedente documento secondo le indicazioni dell’atto di indirizzo. Due le principale tipologie di incarico (riservate, nella proposta, al personale collocato in categoria D e Ds): di organizzazione e professionale. Per quanto riguarda l’incarico di organizzazione si tratta dell’unificazione all’interno di un unico strumento degli attuali coordinamenti (definiti come meno complessi) e posizioni organizzative (definite come più complesse). A questi si aggiungerebbero gli incarichi professionali a loro volta suddivisi in professionista esperto e professionista specialista, in posizione gerarchicamente subordinata a coordinamenti e PO. La retribuzione collegata all’incarico partirebbe da un minimo di 1.549 euro per arrivare ad un massimo di 9.296 euro.
Rispetto all’illustrazione più generale sullo stesso argomento avvenuta in un incontro precedente va sottolineato che la proposta sugli incarichi presentata è declinata secondo lo schema dei ruoli e non contiene riferimenti alle aree prestazionali.
Le nostre prime valutazioni, come FP–CGIL, hanno teso a sottolineare come la questione incarichi vada inquadrata dentro un tema più generale che attiene alla necessità di produrre una revisione profonda dell’ordinamento professionale per adeguarlo, dopo quasi vent’anni, ad un mondo professionale che è radicalmente cambiato. Una revisione, questa, che – anche per essere discussa e condivisa con le lavoratrici e i lavoratori – necessiterà di tempi un pò più lunghi di quelli che avremo a disposizione se – come abbiamo dichiarato di voler fare – si vuole arrivare a sottoscrivere un buon contratto in tempi brevi. Da qui la necessità, secondo noi, di individuare interventi da mettere in campo immediatamente (non solo incarichi dunque, ma attenzione da riservare anche ad altre categorie e figure) e di demandare la revisione più complessiva del sistema ordinamentale ad una commissione paritetica che abbia un mandato preciso a terminare i propri lavori in tempo utile per l’avvio delle trattative del contratto 2019/2021. Sempre su questo argomento, abbiamo dichiarato che, sul nostro giudizio, influirà molto l’intreccio che si determinerà con il capitolo relazioni sindacali: quale e quanto sarà, cioè, lo spazio di confronto che su questo argomento verrà demandato al lavoro delle Rsu. Come già per il precedente argomento, formalizzeremo richieste e proposte di modifica.
Sui fondi l’ipotesi illustrata prevede una riduzione del numero degli stessi tre a due: uno dedicato alla retribuzione di indennità legate a condizioni di lavoro, incarichi e straordinari e l’altro dedicato alla retribuzione di fasce, performance collettive e individuali, incarichi. Preso atto che la proposta di parte pubblica si muove nel solco del mandato ricevuto con l’Atto d’indirizzo, abbiamo rinviato il nostro giudizio ad una valutazione più approfondita.
Fin da subito, viceversa, abbiamo potuto esprimere la nostra contrarietà rispetto a diverse ipotesi formulate dalle controparti in materia di orario. Pur nel rispetto dei contenuti dell’accordo firmato con CGIL–CISL–UIL il 30 novembre 2016, che ha annullato qualsiasi possibilità di prevedere incrementi rispetto alla previsione contrattuale di 36 ore settimanali, la proposta delle controparti attualmente in campo, su diversi punti, dovrà essere necessariamente modificata nel corso della contrattazione. Per parte nostra, oltre a dichiarare la contrarietà della FP–CGIL in materia di deroghe previste dal contratto nazionale, abbiamo sottolineato come la questione sia da trattare complessivamente, ragionando di organici, condizioni di lavoro, diritto ad un riposo effettivo e così via, non essendo ipotizzabile scaricare ulteriormente sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori le conseguenza delle politiche di tagli che sono state prodotte negli ultimi anni.
Michele Vannini
Capo Area Sanità e SSAEP
FP CGIL Nazionale
Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. (GU n. 122 del 28-5-2009)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l’art. 6, commi 6 e 7;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-
disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);
Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione Superiore dei paesi dell’area europea;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all’Anagrafe degli studenti ed al certificato «supplemento al diploma»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;
Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, della stessa legge;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alla Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;
Considerata l’esigenza di provvedere alla determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni, nonché ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli Tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;
Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;
Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell’adunanza dell’11 gennaio 2006;
Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell’allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli Tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;
Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza dell’1/2 settembre 2005;
Sentita la CRUI per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2, del D.M. 270/2004;
Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 30 ottobre 2007;
Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nell’adunanza del 6 e 7 dicembre 2007;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;
Ritenuto di non accogliere le osservazioni di cui al punto 1 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a ridurre le discipline cliniche in quanto la presenza delle discipline cliniche nel corso di laurea triennale rende obbligatorio il loro inserimento, anche nel corso di laurea magistrale, per garantire la continuità didattica e per approfondire l’organizzazione e la gestione dell’assistenza nei vari ambiti clinici;
Considerato che l’invito, contenuto nel punto 2 del parere della VII Commissione del Senato, inteso a favorire le attività di formazione a distanza, al fine di promuovere l’ampliamento e la diffusione di esperienze nazionali ed internazionali può essere accolto limitatamente alle sedi decentrate ed esclusivamente per la didattica teorica, fermo restando che, data la specificità della professione sanitaria, anche il rapporto con il docente nella didattica teorica puo’ consentire un apprendimento delle modalità di rapporto con il paziente;
Considerato altresì, che non si condivide il suggerimento contenuto nel punto 3 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica riguardante l’introduzione e l’approfondimento delle discipline gestionali ed organizzative che riguardano strettamente le competenze degli infermieri, nonché l’ampliamento dello studio delle discipline statistiche, in quanto i 20 crediti formativi liberi a scelta dalla sede sono disponibili oltre che per l’eventuale didattica on line anche per approfondimenti di tipo statistico, epidemiologico e gestionale;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali.
2. Le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al D.M. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite dalle classi di laurea magistrale allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all’art. 8.
3. Le università, nell’osservanza dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale n.270/2004 procedono all’istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizione di cui al presente decreto entro l’anno accademico 2010/2011.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico;
Art. 2
1. I corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari.
Art. 3
1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì’ assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’ acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
4. Nel definire gli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie di ciascuna classe le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea , nonché in particolare, alle competenze relative all’ organizzazione e coordinamento di tutte le figure professionali ricomprese in ogni classe, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
5. Salvo quanto previsto dal comma 6, relativamente al trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.
Art. 4
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo , ai sensi dell’ articolo 11, comma 7, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’ università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ ambito di corsi di laurea delle professioni sanitarie non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ ambito di corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Art. 5
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico. Nel computo dell’impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l’obbligo di aver completato l’ attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
Art. 6
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l’accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2 .
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 e dell’articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.
Art. 7
1. Le università rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi, o a singoli profili professionali.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art. 8
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui allo stesso decreto.
2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi possono essere disposte con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 gennaio 2009
Il Ministro
F.to Gelmini
Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (GU n. 119 del 25-5-2009)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l’art. 6, commi 6 e 7;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a);
Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l’art. 2, commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione superiore dei Paesi dell’area europea;
Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004 relativo all’Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;
Viste le direttive dell’Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente l’attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
Visto l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i decreti del Ministro della sanita’ numeri 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994, numeri 745, 746 del 26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, numeri 56, 58, 69, 70, 136 del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520 dell’8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo 2001, adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
Considerata l’esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal citato decreto ministeriale n. 270/2004 e dalla richiamata legge n. 251/2000;
Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni, relativo
alla Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;
Considerata la necessità di assicurare l’omogeneità dell’articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla predetta legge n. 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all’art. 6;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;
Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell’adunanza dell’11 gennaio 2006;
Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell’allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;
Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza dell’1/2 settembre 2005;
Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all’art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 30 ottobre 2007;
Visto il parere del CNSU, reso nell’adunanza del 6 e 7 dicembre 2007;
Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare
riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l’adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 5 giugno 2008;
Acquisito il preliminare concerto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali espresso con note del 27 giugno 2008, prot. n. 5228-P, e del 16 settembre 2008, prot. n. 100./3319-G/2581;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;
Ritenuto di non accogliere le osservazioni contenute nel punto 1 del parere della VII Commissione del Senato in quanto non appare corretto integrare nell’ambito delle Scienze medico-chirurgiche, l’ambito del primo soccorso che e’ di particolare rilievo per l’area infermieristica per la quale e’ indispensabile una specifica competenza; non può neanche essere condivisa la proposta di separare il profilo della Storia dell’assistenza infermieristica da quello della Storia della medicina atteso che il settore scientifico-disciplinare «Storia della medicina» ricomprende anche la Storia dell’assistenza infermieristica, per la quale non esistono specifici docenti;
Considerato che le osservazioni di cui al punto 2 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e le condizioni di cui alla lettera h) del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati non possono essere recepite, perché l’ambito disciplinare delle Scienze medico chirurgiche e’ comprensivo del settore scientifico disciplinare delle malattie infettive e dell’igiene generale applicata. Quest’ultima, a sua volta, e’ comprensiva della prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere;
Ritenuto di non poter accogliere le condizioni di cui alla lettera d) del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a garantire, per ciascun anno di corso, la presenza almeno di un professore o ricercatore appartenente allo specifico profilo disciplinare, in quanto non esistono professori e ricercatori universitari sufficienti per ogni profilo professionale, tanto che, i docenti del tirocinio professionalizzante sono docenti a contratto dei rispettivi profili professionali presenti in ogni corso con compiti di coordinamento;
Ritenuto di non accogliere le condizioni di cui alla lettera i) del parere della VII commissione della Camera dei Deputati in quanto non e’ necessario coordinare la disciplina dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie, istituita con il presente decreto, con la disciplina dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie di cui ai decreti ministeriali 22 maggio e 28 settembre 2002, atteso che quest’ultimo e’ stato soppresso dall’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2008, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2008, n. 248;
DECRETA:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, individuate nell’allegato che ne costituisce parte integrante.
2. Le università procedono all’istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. Le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al D.I. 2 aprile 2001 (S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente decreto entro l’anno accademico 2010/2011.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. L’attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al DI 2 aprile 2001.
8. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
9. Le università attribuiscono al corso di laurea una denominazione corrispondente a quella della figura professionale di cui ai relativi decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
10. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possono essere ridefiniti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 2
1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti.
Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.
Art. 4
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché di acquisire le conoscenze, le abilità relative all’ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell’esercizio della professione.
3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
4. In considerazione dell’elevato contenuto professionale, applicato nei processi diagnostico terapeutici e assistenziali, delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell’impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio.
5. L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell’ambito della formazione.
6. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alle professioni regolamentate dal Ministero della Sanità ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, relativamente al trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.
Art. 5
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Per la classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nel rispetto delle normative europee, i crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, non possono essere inferiori a 60 CFU. In ossequio alla normativa comunitaria a tali CFU è attribuito un peso orario pari a 47 ore per credito.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative e prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di esami e delle altre verifiche di profitto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, non superiore a venti.
3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Art. 6
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell’infermiere, dell’infermiere pediatrico e dell’ostetrica/o, di cui alle direttive dell’Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l’obbligo di aver completato l’attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
Art. 7
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
2. La prova finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
3. La prova di cui al comma 2 è organizzata, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
4. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all’inizio della prima sessione, ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell’esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
Art. 8
1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso, della classe di appartenenza e con l’indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengono abilitati.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’ art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo .
Art. 9
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto.
2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.
Art. 10
1. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti d’idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l’accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali di cui al presente decreto, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 febbraio 2009
Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
F.to Sacconi
Il Ministro dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca
F.to Gelmini
tipo: Legge
data: 23 dicembre 1978
note: Testo aggiornato al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196