Alle segreterie regionali, territoriali,
di area metropolitana
LORO SEDI
Dopo la sottoscrizione da parte delle Regioni e delle Autonomie Locali del Patto per il Lavoro Pubblico siglato tra Governo e Sindacati, si avvia una nuova fase di riordino delle Pubbliche Amministrazioni che, così come scritto negli accordi stipulati, dovrà rimette al centro di questo processo la qualità dei servizi, l’organizzazione del lavoro, la crescita e la valorizzazione professionale degli addetti, la semplificazione delle procedure, dando vita così ad una azione di rilancio della funzione sociale del servizio pubblico.
Questi obiettivi fondano il proprio presupposto su alcune condizioni nodali:
1. La determinazione dei risparmi di spesa intervenendo sui costi complessivi di gestione per tagliare soprattutto laddove esistono sprechi, duplicazioni ed inutili passaggi procedurali, affidamenti all’esterno di attività riferite al core delle singole amministrazioni.
2. il reinvestimento di parte dei risparmi ottenuti per favorire la crescita e la valorizzazione professionale degli addetti e per sostenere le assunzioni di personale precario.
3. Nuove dotazioni organiche per consentire sia le stabilizzazioni, in base a piani occupazionali concordati con il sindacato, che le progressioni di carriera del personale coinvolto nei processi di riqualificazione, e riordino delle attività.
La stabilizzazione del precariato non può prescindere dal progetto complessivo di riorganizzazione di ciascuna amministrazione; altrimenti forte sarebbe il rischio di rendere tali assunzioni avulse dai processi di razionalizzazione ed ottimizzazione previsti per tutta la P.A., fondati sul riconoscimento del ruolo e del valore del lavoro pubblico.
Entrando nel merito delle problematiche fin qui riscontrate nell’applicare la Finanziaria, segnaliamo che alcune amministrazioni si stanno orientando ad indire concorsi pubblici per stabilizzare i propri precari, in maniera diversa da quanto previsto dalla stessa.
Al fine di evitare equivoci interpretativi ribadiamo che le modalità di stabilizzazione partono dal presupposto che non si tratta di nuove assunzioni ( per le quali ci sarebbe l’obbligo del concorso, escluse le categorie che richiedono l’assunzione diretta tramite collocamento), bensì della trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in atto da almeno tre anni, in lavoro stabile .
Il personale precario ha già sostenuto, al tempo dell’assunzione, prove selettive e concorsuali che ne hanno verificato la capacità ed il possesso dei requisiti professionali necessari per poter lavorare nella Pubblica Amministrazione.
E’ evidente quindi l’inutilità di espletare ulteriori selezioni per accertare il possesso di requisiti già appurati.
Solo nel caso in cui i lavoratori in questione non abbiano espletato alcuna prova la norma prevede l’ avvio di una procedura selettiva volta ad accertare il possesso dei requisiti professionali e culturali necessari; in ogni caso non attraverso concorso pubblico perchè, lo ripetiamo, non si tratta di nuove assunzioni.
Segnaliamo inoltre alcune difficoltà che si potranno incontrare nel corso delle stabilizzazioni del personale medico e veterinario precario che, come è noto è equiparato alla dirigenza.
Per quanto ci riguarda evidenziamo innanzitutto :
– L’avvenuto riconoscimento dei curricula professionali, di ricerche e pubblicazioni, dottorati e specializzazione al momento dell’assunzione.
– L’espletamento della professione, pur con contratti a termine, è strettamente incardinata nella struttura sanitaria e/o ospedaliera con una presenza strutturata al pari del personale medico inquadrato.
Tali condizioni ben evidenziano la necessità di dare al più presto certezza e dignità ad un lavoro altamente qualificato che comporta grandi responsabilità nei confronti degli assistiti; per questa ragione questi lavoratori, al pari di tutti gli altri precari, hanno diritto ad essere stabilizzati dopo anni ed anni di una attività svolta senza tutele, diritti contrattuali, e possibilità di crescita professionale.
Con la consapevolezza che su questi lavoratori pende l’obbligo del concorso ai fini dell’accesso, riteniamo ragionevole ipotizzare che per i medici ed i veterinari che non sono mai entrati in nessuna graduatoria in seguito ad un concorso pubblico per dirigenti del Ssn, solo per questo caso, la trasformazione del rapporto di lavoro debba essere accompagnata da una prova selettiva concorsuale; non pubblica perché rientrante nelle fattispecie previste dalla Finanziaria per la stabilizzazione del precariato.
Nel riconfermare la disponibilità del Centro Nazionale nei confronti delle strutture in indirizzo per la risoluzione delle problematiche che si potrebbero determinare nel corso delle trattative per la stabilizzazione del personale precario, ricordiamo il nostro invito ad inviare gli accordi di stabilizzazione stipulati e le relative modalità di attuazione al fine di socializzare e fare condividere nel modo più ampio le esperienze già maturate.
p. la Segreteria Nazionale Dipartimento Welfare
Mauro Beschi
Dipartimento Welfare- Diritti, Lavoro Politiche del Lavoro
Gian Guido Santucci
Roma 28 marzo 2007
Nota a cura di Gian Guido Santucci Dipartimento Welfare-Diritti, Lavoro
Allegato alla presente nota, il testo del DPCM pubblicato in G.U. lo scorso 3 giugno riguardante l’assunzione a tempo indeterminato di circa 7.000 precari dello Stato, del Corpo Forestale, delle Agenzie Fiscali, degli Enti Pubblici non economici, degli Enti di Ricerca con le relative tabelle di ripartizione.
Si allega, inoltre, un importante parere del Dipartimento della Funzione Pubblica relativo la possibilità di stabilizzare i lavoratori LSU nell’ambito del Comparto degli EE.LL.
Nelle pagine web del Dipartimento Welfare-Mercato del Lavoro sono inoltre resi disponibili tutti gli accordi di stabilizzazione pervenuti al Dipartimento.
Al riguardo segnaliamo che in alcune di queste intese ci sono interessanti aperture delle controparti sulla possibilità d’inserire nei percorsi di assunzione anche i lavoratori a somministrazione, nonché delle ditte appaltatrici le cui attività sono riconducibili nell’ambito delle finalità istituzionali degli enti.
Roma, 6 giugno 2007
Per opportuna informazione in allegato le segnalazioni ricevute dalla CGIL Confederale riguardo le correzioni introdotte dalla Camera dei Deputati al DDL governativo di recepimento del Protocollo del 23 luglio 2007.
Per l’ufficialità del provvedimento occorrerà l’approvazione del Senato alle modifiche apportate al testo discusso alla Camera e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
p. il Dipartimento Welfare – Mercato del Lavoro
Gian Guido Santucci
Roma, 4 dicembre 2007
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Modifiche del DDL sul recepimento del Protocollo del 23 luglio 2007 – materie lavoristiche
* Comma 2 lettera d):
o Mobilità e esenzione dagli aumenti dell’età pensionabile:si è risolto in via parlamentare, e recepito dall’emendamento governativo, un problema da noi segnalato, irrisolto dalla Maroni (e non regolato neppure nel Protocollo del 23 luglio), che aveva limitato l’ambito delle persone in mobilità per le quali non avevano effetto i prolungamenti dell’età pensionabile, ai soli licenziati da aziende del Sud! Adesso la norma è precisa, nel riconoscere la permanenza delle vecchie condizioni in capo a 5000 lavoratori in mobilità al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme;
* Comma 3 lettera e):
o Sanzioni per mancate comunicazioni: si sono introdotte sanzioni per comunicazioni insistenti e/o mendaci agli uffici relative all’organizzazione del lavoro in materia di lavoro alle catene o notturno;
* Comma 12:
o Criteri per la garanzia del 60% della pensione: anziché fare riferimento ai percorsi di lavoro discontinui, come nel testo del Protocollo, la norma, di fonte parlamentare e recepita dall’emendamento governativo, si riferisce indistintamente ai percorsi lavorativi, introducendo quindi una maggiore estensione del vincolo;
* Comma 29, lettera f):
o Enti bilaterali: nei criteri di delega si era introdotta una variazione rilevante nei compiti degli enti bilaterali che avrebbe alterato l’equilibrio del protocollo; infatti gli enti bilaterali, oltre ad integrare le provvidenze in tema di sostegno al reddito, avrebbero potuto prevedere l’erogazione di “trattamenti sostitutivi analoghi (…), nonché di eventuali coperture supplementari”. Grazie al ritorno alle previsioni del Protocollo, questo rischio è stato, per ora, sventato
* Comma 32, lettera b):
o Benchmarks europei: formulazione molto ambigua, aggiunta in Parlamento e confermata dall’emendamento governativo, per cui si rischia di aver fatto rientrare dalla porta gli “indicatori” dell’UE (ad es. il grado di “rigidità” della legislazione sulla protezione dell’impiego, ossia l’articolo 18!), come strumento di giudizio dell’affidabilità comunitaria delle politiche dello stato membro Italia. Peraltro a livello di dibattito comunitario si sta cercando di cambiare l’elenco degli indicatori;
* Comma 32, lettera c)
o Contratto d’inserimento: emendamento parlamentare e recepito dal Governo, corretto, finalizzato a non far gravare sulle fasce deboli la condizione di sottotutela dei diritti propria del contratto d’inserimento. E’ utile a rafforzare la nostra idea di farne uno strumento di politica attiva piuttosto che una tipologia contrattuale;
* Comma 33:
o Apprendistato:
– si recepiscono le proposte degli assessori regionali, con poca incidenza sul merito delle questioni demandate alla delega;
– si è cancellata, nell’emendamento governativo, la possibilità introdotta in Commissione di trasformare in anticipo l’apprendista, permanendo in capo all’impresa le agevolazioni contributive per tutta la durata originale (più l’anno successivo per effetto della norme dell’art.16 della legge 196/97)
* Commi 12-24:
o Disabili: si confermano le pattuizioni in essere per effetto dell’art.14 del D.Lgs. 276/03, e al contempo si ridisegna la disciplina come definita nel DDL di fonte governativa;
* Comma 39:
o Contratto a termine: nell’emendamento governativo, che recepisce solo parzialmente il lavoro svolto dal parlamento,
– si premette che la “normalità in Italia è il rapporto a tempo indeterminato;
– si chiarisce che i 36 mesi si conteggiano a prescindere dalle interruzioni, cosa già prevista nel testo del Protocollo;
– si è cancellato l’introduzione della durata massima (8 mesi) dell’unica proroga da farsi presso la DPL, demandandone la definizione ad avvisi comuni tra le parti sociali;
* Comma 44:
o Part-time:
– si è modificato in Parlamento, e recepito nell’emendamento governativo, che in caso di clausole elastiche il preavviso di variazione non è inferiore a cinque giorni (era di due);
– Si è abrogata in Parlamento, e accolta nel testo del governo, la facoltà di stabilire le clausole elastiche in assenza di disposizione contrattuale, proposta a suo tempo avanzata unitariamente dal sindacato;
– Si è anche recuperata la norma su part-time per assistenza a malati
* Comma 45:
o Lavoro intermittente: si conferma la soppressione nell’ordinamento, ma al comma 47 si introducono le novità frutto di un intervento parlamentare recepito dall’emendamento governativo
* Comma 46:
o Introdotta in Parlamento e recepita dal governo la soppressione dello staff leasing, anche se con formulazione non del tutto esente da problemi interpretativi
* Comma 47:
o Reintrodotto il lavoro a chiamata per turismo e spettacolo: la normativa demanda alla contrattazione collettiva nazionale l’introduzione di specifiche normative in proposito, cita espressamente gli extra del turismo come misura cui il lavoro a chiamata potrebbe aggiungersi, indica la finalità della misura al contrasto al lavoro sommerso, vincola la contrattazione a definire norme non meno favorevoli di quelle applicabili ai lavoratori “normali”, dispone la facoltà per le parti stipulanti di definire un istituto contrattuale a compenso della “disponibilità” del lavoratore, indica un periodo di due anni al termine dei quali procedere ad una verifica.
– In questo caso si tratta di un evidente peggioramento del protocollo
* Commi 51-54:
o Norme sull’edilizia: invariate
* Commi 55- 66:
o Norme sugli ammortizzatori sociali in agricoltura: invariate
* Commi 67-71:
o Norme sul secondo livello di contrattazione:invariate
* Commi 72-78:
o Norme relative al sostegno al reddito per i collaboratori e riscatto laurea:invariate
* Comma 79:
o Innalzamento contributi collaboratori: invariate
* Comma 81:
o Donne:invariate
* Comma 83:
o Collaboratrici in maternità a rischio: si aggiungono i riferimenti ai lavori vietati dal Testo Unico sulla maternità (art.7 D.Lgs. 151/01)
* Comma 84:
o Lavoratori sospesi: la norma, presente nel DDL licenziato dl Consiglio dei Ministri e rimasta invariata, prevede lo stanziamento di 20 milioni di Euro, la possibilità di ricorrere alla copertura della sospensione dell’attività tramite la disoccupazione ordinaria anche a prescindere dai vincoli previsti dalla legge 80/05 (massimo 65 giorni in media annua);
* Commi 85-89:
o Porti: le norme, in parte aggiunte in sede parlamentare e recepite dall’emendamento governativo, disciplinano la concessione dell’indennità portuale ai lavoratori dei porti.
In allegato alla presenta nota il testo dell’emendamento presentato dal Governo all’art 36 del ddl 1441, collegato alla Finanziaria (art 37 bis) , con il quale si sopprimono le disposizioni del comma 519 della L. n. 296 (finanziaria 2007) e di tutte le misure normative successive finalizzate alla stabilizzazione del precariato pubblico, dalla cui permanenza dipendono, invece,le speranze di mantenimento in servizio e di futura stabilizzazione di migliaia e migliaia di lavoratori precari pubblici.
L’effetto di questo emendamento, qualora approvato, sarà disastroso per le migliaia di precari che si troveranno di punto in bianco senza più questa aspettativa e decaduti dal lavoro entro 90gg. dall’entrata in vigore del provvedimento di legge; per quanto riguarda invece i cittadini che ogni giorno usufruiscono quotidianamente dei servizi pubblici ciò comporterà quasi certamente gravi disservizi, se non la chiusura , di servizi importanti per i cittadini soprattutto nell’ambito del SSN e degli Enti Locali.
Basta pensare ai servizi oggi garantiti con l’apporto dei precari del 118, dei pronto soccorso, ed in qualche caso anche in sala operatoria; degli asili nido, dell’anagrafe cittadina, dei servizi sociali, della polizia municipale, tanto per fare un esempio.
Questa misura, profondamente iniqua, rappresenta l’ulteriore tassello di un progetto di smantellamento della Pubblica Amministrazione per affidarne la gestione ai privati, soprattutto per le parti che comportano un possibile tornaconto economico; concetto ribadito, guarda caso, in queste ultime ore da esponenti del Governo nell’ambito di un convegno sul funzionamento della Sanità Pubblica.
Il tutto giustificato da una demagogia impietosa, che proclama l’ efficienza e, invece , smantella i servizi, che parla di ringiovanimento delle PPAA e licenzia i giovani precari, negandogli il riconoscimento di aver fatto funzionare, se non addirittura tenuto in vita, con passione e professionalità pezzi di pubblica amministrazione.
La reazione del sindacato e di tutti i lavoratori non può che essere immediata e vigorosa.
Le segreterie unitarie stanno discutendo le iniziative per rispondere a questi provvedimenti del Governo, di cui vi daremo comunicazione nelle prossime ore.
Nello stesso tempo, oltre all’iniziativa politica, d’intesa con la CGIL Confederale, abbiamo deciso di mettere in campo una azione legale preventiva, a tutela degli interessi dei lavoratori precari, con l’obiettivo di garantire l’esigibilità del diritto alla stabilizzazione anche nel caso in cui, disgraziatamente, fosse approvato l’articolo 37 bis.
Ciò attraverso delle diffide che dovranno essere presentate, in ciascun territorio, sia dai singoli lavoratori alle proprie amministrazioni, che dal sindacato, in qualità di rappresentante degli interessi dei lavoratori precari; tutto questo entro il termine posto dal Governo del 9 ottobre per concludere la discussione del collegato alla Finanziaria (ddl 1441) alla Camera dei Deputati.
L’inoltro delle diffide consentirà di avviare vertenze legali a titolo risarcitorio, qualora non andasse a buon fine il tentativo di conciliazione obbligatorio, nonché l’avvio di una azione legale per ottenere l’annullamento dell’articolo 37 bis per palese violazione dell’art 4 della nostra Costituzione.
Con l’impegno di mantenere costantemente informate le strutture in indirizzo delle successive evoluzioni di questa vertenza e delle ulteriori iniziative che verranno predisposte a sostegno dell’azione sindacale, nel frattempo s’invia in allegato il testo dell’art 37 bis presentato dal Governo nonchè i fac-simile delle due diffide.
p. Segreteria Nazionale FP CGIL Mauro Beschi – Dipartimento Welfare-MdL Gian Guido Santucci
Roma 30 settembre 2008
Allegato 1: emendamento DDL 1441 quater-articolo 37 bis
Allegato 2: fac simile diffida sindacato
Allegato 3: fac simile diffida individuale
In allegato testo del documento licenziato dalla Conferenza delle Regioni riguardante gli aspetti del Personale trattati dalla legge 112, e dai ddl AS847 e ddl 1441 quater e la stesura definitiva dell’art 37/bis nella versione posta in discussione alla Camera
Riteniamo utile segnalarvi che ieri è stata rilasciata dalla Regione Toscana una nota ufficiale con la quale comunica di lavorare ad una proposta rivolta al Governo, e che possa essere condivisa anche dalle altre regioni, volta a consentire, in sede di predisposizione del decreto attuativo della L.133/2008 per le Pubbliche Amministrazioni, di risolvere positivamente il problema dei precari che, altrimenti in base all’art 37 bis del ddl 1441 quater, rischierebbero di essere mandati via alla scadenza dei propri contratti, determinando a seguito di ciò un potenziale d’inefficienza dei servizi pubblici erogati, sul piano della continuità, qualità ed efficacia, le cui ricadute negative, ricadrebbero senza distinzione su tutti i cittadini.
Nello stesso tempo la Regione ha anche annunciato che qualora non si giungesse ad una intesa comune tra Governo e Regioni sulla interpretazione della L 133, in particolare sul delicato tema della precarietà e delle stabilizzazioni, se necessario, ricorrerà alla Corte Costituzionale anche da sola per difendere il protagonismo e l’autonomia delle Regioni sancita dal Titolo V della Costituzione e dalla riforma federalista che, altrimenti, verrebbe disatteso con questa imposizione monocratica da parte del Governo Centrale
Questo atteggiamento della Regione Toscana non fa che confermare le valutazioni che abbiamo espresso nei nostri precedenti comunicati riguardo l’evidente incostituzionalità di alcune parti dell’art 37/bis.
Serve a questo punto intensificare l’ iniziativa politica per favorire in questi poche settimane ancora a disposizione, prima della trasformazione in legge del ddl 1441 quater, la generale presa di posizione delle Amministrazioni Locali e della Sanità contro il 37/bis chiedendo che nel prossimo decreto attuativo della L. 133 possano essere superati gli attuali limiti posti alle stabilizzazioni.
Tutto ciò, attraverso la mobilitazione dei lavoratori nei posti di lavoro, continuando nelle manifestazioni di protesta davanti alle sedi istituzionali, con la predisposizione delle diffide individuali e collettive da presentare a tutte le controparti come forma di tutela, anche risarcitoria, del singolo lavoratore, e come stimolo politico ad agire nei confronti del Governo insieme a tutte le altre amministrazioni pubbliche.
Ciò per chiedere, oltre alla soppressione del famigerato art 37/bis, un intervento politico di natura legislativa che consenta di portare a buon fine i processi d’inserimento dei lavoratori precari nell’ambito più generale dei processi di trasformazione,riordino e rilancio del ruolo della Pubblica Amministrazione nel paese.
Con la riserva di ulteriori informazioni al riguardo
Dipartimento Welfare -MdL
Gian Guido Santucci
Di seguito pubblichiamo una rassegna stampa con alcuni articoli usciti nei quotidiani di oggi sulla conferenza stampa della Funzione Pubblica Cgil sul precariato nella pubblica amministrazione e del Ministro Brunetta al Cnel e il testo del documento riassuntivo, presentato ieri alla stampa, con i dati sul precariato nella pubblica amministrazione.
IL PRECARIATO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La presenza del precariato nella pubblica amministrazione è di difficile quantificazione a causa del grande numero di enti e tipologie di lavoro presenti. La stima esatta della presenza del personale precario è necessaria non solo ai fini della definizione dei meccanismi di stabilizzazione, ma più in generale per garantire la congruità degli organici e quindi la tenuta dei servizi ai cittadini.
Ad oggi lo strumento più efficace per quantificare il numero dei lavoratori precari, utilizzato anche dal Mef per le previsioni di spesa di finanza pubblica, è il Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, che censisce l’intero personale della pubblica amministrazione suddiviso per tipologie contrattuali. I dati forniti nel Conto Annuale sono riferiti all’anno 2007.
Di recente il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha concluso un monitoraggio sul numero dei precari nel settore pubblico, monitoraggio sulla cui validità ed efficacia abbiamo già espresso le nostre critiche.
Il primo punto di criticità di questa indagine risiede innanzitutto nel campione statistico, 4027 enti. Un numero molto ridotto rispetto alla totalità degli enti interessati (basti pensare che il Conto Annuale ne censisce 9903), che rende il monitoraggio parziale e pressappochista. La proiezione che viene fatta in base a questi dati, fotografa quindi una parte del pubblico impiego, lasciando fuori molti enti con un alto numero di precari all’interno dei loro organici. Potremmo definirlo un monitoraggio selettivo e strumentale, perché una volta ridimensionato il fenomeno del precariato nei numeri, risulterà socialmente più “accettabile” l’interruzione del processo di stabilizzazione dei precari avviato dal precedente Governo, al fine di mascherare un’operazione di cassa fatta a scapito della qualità e della quantità dei servizi offerti ai cittadini.
Il Conto Annuale censisce il precariato in 8.488 enti nelle sole Regioni ed Autonomie locali. I Comuni partecipanti alla rilevazione del Ministro Brunetta sono 3.182 su un totale di 8.101, mentre per quel che riguarda le Provincie il monitoraggio ne censisce 84 su 110, mancano ad esempio le provincie di Palermo e Milano.
Quanto poi agli Enti Pubblici non economici, sono 146 enti quelli censiti dal Conto Annuale, 26 enti dal Monitoraggio di Brunetta. Sistema Sanitario Nazionale: 335 enti Conto Annuale, 230 enti Monitoraggio Brunetta. In quanto alle Università pubbliche, anche se non riguarda i nostri comparti, il Conto Annuale censisce 69 enti contro i 45 del Monitoraggio del Ministro Brunetta.
Va notato come tale rilevazione non abbia alcuna validità formale (come già dichiarato dalla Conferenza delle Regioni, dall’Anci e dall’Upi in una lettera congiunta) e non rientri nei meccanismi legislativi preposti alla quantificazione del personale da stabilizzare nel pubblico impiego.
Di fatto il Monitoraggio appena effettuato è stato composto con dati che gli enti hanno inviato nella stragrande maggioranza dei casi riferendosi sempre alle esigenze di organico pregresse rivelate nel Conto Annuale. La sola differenza è che il monitoraggio è meno completo e comprende molti meno enti.
Inoltre appare quantomeno dubbio il criterio con cui il questionario è stato formulato, laddove la richiesta riguardava le unità di personale che gli enti “intendono” stabilizzare, e non il loro fabbisogno. Sarebbe cioè opportuno, come d’altronde era stato previsto dal precedente Governo, che l’entità delle stabilizzazioni si stabilisca in base al fabbisogno degli enti e non viceversa.
Oltre a censire meno della metà degli enti censiti dal Conto annuale, Il Monitoraggio del Ministro Brunetta, ad esempio, non tiene conto del personale precario in forze al corpo dei Vigili del Fuoco (3.589 “unità di lavoro annue” nel 2007 secondo il Conto Annuale), alla Croce Rossa Italiana (1872 lavoratori a tempo determinato), ed alla Protezione Civile (130 lavoratori precari con diverse tipologie di lavoro).
La parzialità dei dati forniti dal Monitoraggio del Ministero per la pubblica amministrazione è l’innovazione si evince poi da alcune incongruenze ed imprecisioni riscontrate.
Per quel che riguarda la professione infermieristica, molti di quegli enti che hanno dichiarato di non stabilizzare i proprio lavoratori, in realtà o lo hanno già fatto, o lo faranno nel corso di questo anno. È ad esempio il caso del Policlinico Universitario Meyer di Firenze, o dell’Azienda Ospedaliera di Verona.
Altri casi di incongruenze sono i dati riferiti al Comune di Campobasso, i cui 36 Lsu non stabilizzabili, verranno in realtà stabilizzati nel corso dell’anno, o quelli del Ministero dell’Ambiente che in un apposito decreto dell’Aprile del 2008 dichiarava 133 lavoratori stabilizzabili, poi non riferiti nel questionario inviato al Ministero (risultano infatti soli 16 contratti a tempo, 41 Co.co.co. e 10 lavoratori in formazione lavoro, tutti privi dei requisiti di stabilizzazione).
Altro caso esemplificativo è quello dell’Agenzia delle Entrate. Il monitoraggio riporta 1217 lavoratori precari non stabilizzabili che in realtà verranno in gran parte assunti entro Giugno 2009 (in questo caso tutti i lavoratori risultano idonei o vincitori di concorso assunti però temporaneamente in formazione lavoro).
In altri casi lavoratori che risultano non stabilizzabili per il monitoraggio sono in effetti già assunti a tempo determinato, come nel caso del Comune di Bari.
Questi esempi mostrano come la veemenza dimostrata dal Ministro Brunetta sul tema del precariato si scontri con la necessità degli enti di tenere in piedi servizi essenziali e quindi di stabilizzare il personale che quei servizi fornisce. In questi casi in esempio, più che parlare di sole incongruenze, potremmo definirle conquiste del lavoro, in quanto l’attività delle organizzazioni sindacali nei territori ha spesso superato le diatribe nazionali ottenendo risultati su questo fronte.
Sul tema del precariato si gioca una partita che mette in campo due fattori: da un lato la correzione degli abusi commessi in passato nell’assunzione immotivata e spesso a fini clientelari di personale precario, dall’altro la necessità di garantire la tenuta dei servizi tenendo conto dell’incapacità di organici già carenti di sopperire ad ulteriori ridimensionamenti. La soluzione messa in campo dal precedente Governo, che non condividevamo nei tempi perché troppo lunghi (prova ne sia il fatto che ancora la questione è irrisolta), ci aveva visti complessivamente favorevoli perché era appunto una mediazione tra queste due esigenze. Il sindacato non poteva e non può accettare mediazioni sulla difesa del lavoro, ma in questo caso si trattava di porre rimedio al “peccato originale” del precariato nelle amministrazioni pubbliche, quindi di conciliare la salvaguardia del lavoro e dei servizi ai cittadini da una parte, garantendo dall’altra il rispetto della costituzione, introducendo nel meccanismo delle stabilizzazioni la pregiudiziale dei requisiti concorsuali.
Sul precariato non è opportuno, ne necessario, ne quantomeno utile giocare con i numeri.
Il Conto Annuale censisce al 2007, nell’intera pubblica amministrazione, 234.641 occupati a tempo determinato (tra scuola ed A.F.A.M.), 52.702 occupati a tempo determinato nei Corpi di Polizia e nelle Forze Armate, 116.804 lavoratori con contratti di tipo “flessibile”, 36.773 tra interinali e lavoratori socialmente utili, per un totale di 440.920 precari della pubblica amministrazioni, escluse le collaborazioni, che tra monocommittenze e committenze non esclusive toccano le 79.493 unità.
Il totale del personale precario nei comparti di riferimento della sola Funzione Pubblica Cgil, quindi esclusi gli enti di ricerca, scuola, università ed A.f.a.m., secondo il Conto Annuale ammontano a 201.716 unità (102.388 lavoratori a tempo determinato, 11.321 lavoratori interinali, 4.307 lavoratori in formazione lavoro, 25.164 lavoratori socialmente utili, 58.536 collaborazioni.).
Per quello che riguarda le stabilizzazioni, sempre riferendosi ai dati del Conto Annuale, nel 2007 risultano stabilizzati 10.982 lavoratori della Pubblica amministrazione, ed altri 38.956 risultano gli aventi diritto.
La stima dei lavoratori che a causa dello stop alle stabilizzazioni subirà la cessazione della propria attività lavorativa è di oltre 60.000 unità a partire dal 1 Luglio 2009, per arrivare ad oltre 120.000 nel 2010. Qualora venisse approvata la norma ex art.7 dell’AS 1167 (norma ancora in discussione, ma sulla quale si basa la strategia del Governo) tutto il personale precario, quindi tutti i lavoratori non stabilizzati, a prescindere dal possesso dei requisiti per la stabilizzazione, non vedrà rinnovato il proprio contratto.
Questo che potremmo definire un licenziamento di massa, insieme alle mancate stabilizzazioni, è il dato più allarmante, in quanto alla perdita di una singola unità lavorativa, ad esempio in settori come la sanità ed il socio assistenziale, corrisponderà un’assenza di organico difficilmente colmabile. In questi casi la cessazione del rapporto di lavoro corrisponderà con la cessazione del servizio.
Roma, 5 maggio 2009
In allegato la ricognizione del precariato nella Pubblica Amministrazione effettuata dal Ministro Brunetta che ha prodotto un risultato contraddittorio perché le informazioni riportate risultano parziali ed incomplete, addirittura sbagliate in qualche caso, e con moltissime Amministrazioni degli Enti Locali, che non hanno risposto alla rilevazione .
Gli errori che abbiamo rilevato sono dipesi in gran parte dalla impostazione data al problema dei precari dal Ministro della Funzione Pubblica, tarata sulla data del 30 giugno 2009 come se l’Atto Senato 1167 fosse diventato già legge, ingenerando confusione ed incertezza nelle risposte ed il non considerare i co.co.co e gli interinali ai fini della stabilizzazione.
Roma 26 maggio 2009
Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri,
con la legge 122 del 2010 il suo Governo ha inteso determinare risparmi di spesa nella Pubblica Amministrazione per ridurne i costi, in particolare tagliando la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile ed interinale nella Pubblica Amministrazione per garantire attività e servizi che, altrimenti,avrebbero rischiato di essere seriamente pregiudicati.
Ciò significherà per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che nel 2011 sarà mandato via il 50% dei lavoratori precari alla scadenza dei contratti mentre per quanto riguarda Enti Locali e Sanità a causa dei nuovi limiti imposti sul costo del personale sarà resa più difficile la permanenza in servizio di questi lavoratori, soprattutto nei casi di non rispetto del patto di stabilità; in particolare per la sanità nelle regioni sottoposte ai piani di rientro.
Tale condizione, che sta già producendo i suoi effetti sul piano occupazionale, rischia di creare disagio tra i cittadini e di compromettere importanti e fondamentali servizi di pubblica utilità garantiti dallo Stato e dagli Enti Pubblici non Economici come ad esempio i servizi di pronto soccorso e riabilitativi della CRI, l’erogazione degli ammortizzatori sociali e degli assegni familiari gestiti dall’INPS, i servizi di Pronto Intervento dei Vigili del Fuoco, le attività degli uffici stranieri delle Questure , l’apertura degli uffici Museali del Beni Culturali, la prevenzione ambientale.
Per quanto riguarda invece il Servizio Sanitario Nazionale ed il Sistema delle Autonomie Locali, la forte diminuzione delle risorse assegnate ed il drastico taglio ai costi del personale avrà l’effetto di comportare la cessazione dal servizio di gran parte dei precari e , di conseguenza, il rischio della messa in discussione di prestazioni essenziali per la salute dei cittadini; lo stesso per quanto riguarda il sistema di welfare locale gestito dalle Regioni e dagli Enti Locali, in particolare dei servizi sociali e di assistenza alla persona, dei servizi educativi per l’infanzia, le attività dei Centri per l’Impiego.
Per queste ragioni, di fronte alla minaccia di un possibile venire meno di funzioni fondamentali dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni, e quindi del diritto di tutti i cittadini di poterne usufruire in ugual misura , Le chiedo d’intervenire nei confronti del Suo Governo affinché, nella conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 sullo sviluppo, sia possibile disporre la sospensione fino al 31.12.2012 degli articoli 9 e 14 della legge 122 del 2010 sul lavoro flessibile ed interinale, che ne impongono la riduzione in termini di personale e costi, qualora ” a seguito di queste cessazioni si dovessero prefigurare situazioni d’interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l’utenza”, senza costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni.
Certa di una Sua positiva valutazione di questa proposta rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.
Distinti saluti
La Segretaria Generale FP CGIL Rossana Dettori
Roma, 17 maggio 2011
LETTERA APERTA AI SEGRETARI POLITICI E CAPIGRUPPO DI CAMERA E SENATO DI API, FUTURO E LIBERTA’, ITALIA DEI VALORI, PARTITO DEMOCRATICO, UDC
Gentili onorevoli,
Voglio rappresentarvi la situazione dei lavoratori precari, impegnati da anni, in maniera diffusa e consistente in tutta la Pubblica Amministrazione, a garantire attività e servizi che, altrimenti, rischierebbero di essere seriamente pregiudicati.
Lavoratori che a seguito delle disposizioni della legge 122/2010 avranno sottratta la possibilità di continuare a lavorare nonostante la riconosciuta necessità del loro apporto da parte delle Amministrazioni.
Con questa legge si stabilisce infatti che per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel corso del 2011 si dovrà tagliare il 50% della spesa per il ricorso al lavoro flessibile ed interinale mentre per quanto riguarda Enti locali e Sanità sarà resa più difficile la permanenza in servizio di questi lavoratori soprattutto nei casi di non rispetto del patto di stabilità in particolare, per la sanità, nelle regioni sottoposte ai piani di rientro.
Tale condizione, che sta già producendo i suoi effetti sul piano occupazionale, rischia di creare disagio tra i cittadini e di compromettere importanti e fondamentali servizi di pubblica utilità garantiti dallo Stato e dagli Enti Pubblici non Economici come ad esempio i servizi di pronto soccorso e riabilitativi della CRI, l’erogazione degli ammortizzatori sociali e degli assegni familiari gestiti dall’INPS, i servizi di Pronto Intervento dei Vigili del Fuoco, le attività degli uffici stranieri delle Questure , l’apertura degli uffici Museali del Beni Culturali, la prevenzione ambientale.
Per quanto riguarda invece il Servizio Sanitario Nazionali ed il Sistema delle Autonomie Locali, va evidenziato che la forte diminuzione delle risorse assegnate ed il drastico taglio ai costi del personale non avranno altro effetto che la cessazione dal servizio di gran parte dei precari e , di conseguenza, il rischio della messa in discussione di prestazioni essenziali per la salute dei cittadini; lo stesso per quanto riguarda il sistema di welfare locale gestito dalle Regioni e dagli Enti Locali, in particolare dei servizi sociali e di assistenza alla persona, dei servizi educativi per l’infanzia, le attività dei Centri per l’Impiego.
Di conseguenza, poiché a breve inizierà la discussione parlamentare per la conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 sullo Sviluppo, Vi chiedo di appoggiare in quella sede la nostra richiesta di sospensione fino al 31.12.2012 , delle disposizioni degli articoli 9 e 14 della legge 122 del 2010 sul lavoro flessibile ed interinale qualora ” a seguito delle cessazioni dal servizio dei lavoratori precari si dovessero prefigurare situazioni d’interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l’utenza”, senza costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni.
Un sostegno che a mio giudizio si potrebbe prefigurare sia attraverso una comune azione emendativa che nella proposizione di un ordine del giorno da presentare al voto in Aula riguardante la salvaguardia dei servizi pubblici attraverso il mantenimento in servizio pro tempore dei lavoratori precari.
A tal fine, con l’auspicio che valuterete positivamente questa nostra proposta rimango a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.
Distinti saluti
La Segretaria Generale FP CGIL Rossana Dettori
Come già evidenziato nella precedente nota congiunta dello scorso 3 aprile, con la Circolare n.8/2008 del Ministero del Lavoro sono stati prorogati, per i settori privati, al 30 settembre 2008 i termini per le procedure di regolarizzazione dei lavoratori co.co.co ed a progetto mediante una prassi conciliativa, di cui ai commi 1202 e seguenti della legge 296/06 (Finanziaria 2007) comportante l’estinzione del contenzioso in essere e delle eventuali ammende dovute per il mancato rispetto degli obblighi contributivi e contrattuali pregressi.
In particolare per le imprese operanti nelle regioni Meridionali, con la regolarizzazione dei lavoratori sarà possibile disporre per tre anni di un credito d’imposta pari a 333 € mensili.
La nostra categoria è interessata a questa procedura per quanto riguarda i comparti contrattuali e gli ambiti di attività regolati dalla legislazione civilistica, come ad esempio la Sanità Privata, il Socio-Sanitario, e più in particolare il settore delle cooperative sociali.
E’ evidente che la possibilità di aprire tavoli negoziali per trasformare in lavoro subordinato i rapporti di collaborazione in essere dipende in gran parte dalla conoscenza esatta dell’ampiezza e della consistenza del fenomeno; per questo motivo riteniamo importante l’attivarsi in sede locale presso INPS, INAIL ed Agenzie Fiscali territoriali per ottenere la messa a disposizione delle relative banche dati in maniera che, attraverso l’incrocio delle informazioni in possesso degli enti, si possano ottenere le necessarie indicazioni riguardo l’impiego di questi lavoratori nelle aziende, così da potere poi chiedere nei confronti delle stesse l’apertura di appositi tavoli negoziali per trasformare in lavoro subordinato i rapporti di collaborazione in essere.
Si tratterà quindi di adoperarsi localmente, d’intesa con le Camere del Lavoro, affinché su questa problematica, che interessa tutte le Categorie Private della CGIL, si possa addivenire ad una rapida identificazione delle situazioni da regolarizzare in modo da chiudere le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro prima della prossima scadenza di settembre.
Nello stesso tempo, sempre per i settori privati, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato si ricorda che la legge 247 del 2007, agli artt. 40 – 43, nel modificare le condizioni di assunzione previste dall’art.5 del dlgs 368/2001 sul lavoro temporaneo stabilisce che ove la successione dei contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro abbia superato il limite dei 36 mesi, comprese le proroghe ed indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
In deroga a quanto appena affermato è possibile un ulteriore contratto a termine da stipulare una sola volta presso la Direzione Provinciale del lavoro competente ed alla presenza di una delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Tale deroga è possibile se tra datori di lavoro e sindacati sia stato raggiunto l’accordo per l’ avviso comune sulla durata massima di questo ulteriore contratto e sulla relativa causale.
” In caso di mancato rispetto della procedura descritta nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto” la legge dice che ” il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato”.
Ciò significa che in assenza di uno specifico accordo nei settori della Sanità Privata ed il Socio -Sanitario, dovuto alla pervicace indisponibilità dei datori di lavoro ad avviare il con il sindacato ” in primis sul rinnovo dei CCNL scaduti nel 2006″ , non sarà possibile procedere ad ulteriori proroghe senza che siano state definite le causali ed il tempo massimo della stessa.
Ne consegue che potranno essere soggetti a stabilizzazione tutti i lavoratori a tempo determinato di questi settori che si ritrovino ad aver maturato il requisito dei 36 mesi in base alle modalità previste dalla legge 247/2007.
La regolarizzazione delle situazioni descritte rappresentano per la FP CGIL uno straordinario viatico per il rafforzamento della lotta contro la precarietà più in generale, che per quanto attiene la sfera dei servizi pubblici in termini di rafforzamento e qualificazione del lavoro ivi svolto; in particolare nei settori operanti nel campo della sanità, dei servizi sociali e della persona dove sono presenti situazioni di dumping contrattuale e di minori tutele e diritti.
Ricordiamo alle strutture in indirizzo che il Centro nazionale rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento in ordine alla problematiche descritte nella presente nota
Segreteria Nazionale – Sanità e S.S.A.E.P Rossana Dettori – Segreteria Nazionale – Welfare-Diritti, MdL Mauro Beschi
Roma 28 maggio 2008
in allegato, a cura del Dipartimento Welfare-MdL, volantino relativo alle nuove regole sul lavoro flessibile stabilite dal Decreto Legge 112.